On 2016-02-25,
l.p...@gmail.com <
l.p...@gmail.com> wrote:
> Mi è arrivata la convocazione dell'annuale assemblea e tra i punti
> all'ordine del giorno la nostra simpatica tartassatrice ha aggiunto
> il punto:
> "Incarico termotecnico redazione nuova tabella millesimale di
> ripartizione costi riscaldamento ed ACS secondo norma UNI 10200."
>
> Ora... Il nostro condominio è nuovo di pacca (primissimi rogiti
> 2012!) con un impianto allo stato dell'arte a basso consumo. Con
> consumi individuali contabilizzati perfettamente (contacalorie
> precisi montati sulle mandate dell'acqua calda individuali ad ogni
> appartamento) e termostato individuale per ognuno. I consumi
> vengono poi ripartiti in base ad i consumi effettivi di ognuno.
Prima di tutto: la UNI 10200 NON E' OBBLIGATORIA!!!
Come per la faccenda delle normative CEI degli impianti elettrici,
cio' che la legge richiede e' che l'impianto (questo volta di
misurazione e ripartizione) sia "fatto a regola d'arte".
L'adesione alle UNI 10200 semplicemente vale come presunzione di
esecuzione a regola d'arte. Quindi, un termotecnico con i
controfiocchi puo' rispettare perfettamente il dettato legislativo,
senza avere bisogno di aderire alle UNI 10200. Stante che qui,
al contrario di impianti elettrici e caldaie, non ci scappa il
morto, e considerato che i termotecnici sono in genere di livello
scolastico superiore di elettricisti e caldaisti, forse qualche
margine di manovra "reale" esiste ancora.
Quale e' la "legge" ?
La Direttiva 2012/27/UE impone l'adozione di contatori individuali
per misurare sia il consumo di acqua calda che il consumo di calore
provenienti da un impianto centralizzato o da teleriscaldamento.
Questa e' stata attuata dal Decreto Legge n.102/2014, di cui
riporto l'articolo n.9, in calce al presente messaggio.
Ma attenzione, non basta "dire" che c'e'. E' obbligatorio la presenza
di un progetto, la dichiarazione di conformita' per l'installazione
ed il collaudo che verifica la congruita' delle misurazioni.
Avete questa documentazione ?
> Ora... Essendo noi perfettamente a norma direttamente dalla
> costruzione...
Quale norma ?
> Cosa dovremmo incaricare un termotecnico a fare?
Normalmente direi di bocciare la proposta e tutto finisce li' ... ma questa
volta, la legge fascistoide non vi permette di prenderla alla leggera:
Art. 16 Sanzioni
...omissis...
7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il
condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio
polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per
misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore
posto all'interno dell'unita' immobiliare sono soggetti, ciascuno,
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta
che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in termini
di costi.
8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il
condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento
o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non
ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 9 comma 5 lettera d).
...omissis...
> non è l'ennesima fregatura per dare consulenze ad amici?
Mettiamola cosi': se nel condominio ci sono sufficienti succubi di una
cultura fascistoide (delle "regole per le regole", la "forma prima di
tutto" e che l'"amministratore fa le veci del padrone di casa che una
volta i molti succubi avevano), lei si trovera' a pagare ...
Probabilmente, se non avete progetto e dichiarazione che la misura e'
a regola d'arte, vi basta tale asseveramento da parte di un
termotecnico competente.
Legislazione (art.9 DL 102/2014)
[vedi dal comma 5, ho messo tutto per dare il contesto]
Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri
provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,
previa definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica ed
economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali,
individua le modalita' con cui gli esercenti l'attivita' di misura:
a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per
uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il
consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di
utilizzo dell'energia;
b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per
uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in
sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci
in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro
ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore
del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda
per uso domestico.
3. Fatto salvo quanto gia' previsto dal decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo
miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione
intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente
alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre
piu' aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu'
provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard
internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione
europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi
di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in
qualita' di esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad
uniformarsi, affinche':
a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti
finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi
di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano
pienamente considerati nella definizione delle funzionalita' minime
dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella
comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento
della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in
conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Ferme restando le responsabilita' degli esercenti dell'attivita' di
misura previste dalla normativa vigente, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei
dati storici di proprieta' del cliente finale attraverso apposite
strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai
distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con
interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto
di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di
efficienza e semplificazione;
c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente
finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia
elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;
d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del
contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica
siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a
disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a
suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere
utilizzato per confrontare offerte comparabili;
e) siano adeguatamente considerate le funzionalita' necessarie ai
fini di quanto previsto all'articolo 11.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
provvede affinche' gli esercenti l'attivita' di misura dell'energia
elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento
dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano
informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al
monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso
la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle
spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo
individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di
acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che
alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria entro il 31
dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del
servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza
dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di
fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete
di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che
alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione
entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del
servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di
calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita'
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi puo' essere
valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN
15459. Eventuali casi di impossibilita' tecnica alla installazione
dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in
apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per
la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per
misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore
posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o degli
edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN
834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli
edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non
efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia
indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in
considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per
la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo' affidare
la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del
calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, ferma restando la necessita' di garantire la
continuita' nella misurazione del dato;
d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o
teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al
consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle
aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori,
e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in
modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in
relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile
e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto
previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E'
fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia'
adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individua le modalita' con cui, se tecnicamente possibile ed
economicamente giustificato:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di
energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono,
affinche', entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture
emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia,
secondo le seguenti modalita':
1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio
consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del
consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese
disponibili almeno ogni bimestre;
3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere soddisfatto anche
con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali,
in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi
direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui
siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati
per via telematica;
4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione
si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente
qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio
contatore per un determinato periodo di fatturazione;
5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas
utilizzato solo ai fini di cottura.
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di
energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui
siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE, provvedono affinche' i clienti finali abbiano la
possibilita' di accedere agevolmente a informazioni complementari sui
consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi
dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici
comprendono almeno:
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o
al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se
inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali
sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione
per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al
cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore
per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il
periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se
inferiore.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia'
adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individua le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti
di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o
meno, provvedono affinche':
a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative
alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali
siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un
fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere
informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia
fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul
modo in cui la loro fattura e' stata compilata, soprattutto qualora
le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali
le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale
dei costi energetici attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente
finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente,
preferibilmente sotto forma di grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei
consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi
i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure
di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili
comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture,
informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per
consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano
offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite
ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato
facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare
offerte comparabili. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico valuta le modalita' piu' opportune per garantire
che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e
quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa
categoria d'utenza.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti
finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla
fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello
svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al
fine di evitare duplicazioni di attivita' e di costi, la stessa
Autorita' si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato
(SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n.
105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129,
e della banca dati degli incentivi di cui all'articolo 15-bis del
decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3
agosto 2013, n. 90.
Note all'art. 9:
Il testo dell'art. 1, comma 6-quater del decreto legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di
avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 dicembre 2013, n. 300, cosi' recita:
"Art. 1. (Disposizioni per la riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi
strategici dell'energia geotermica, in materia di
certificazione energetica degli edifici e di condominio, e
per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela
ambientale).
(Omissis).
6-quater: L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei
contatori elettronici e provvede affinche' i dati di
lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai
clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalita'
tali da consentire la facile lettura da parte del cliente
dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e
quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di
consumo ogni volta che siano installati sistemi di
telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo
per il conguaglio nei casi di lettura stimata.".
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, si veda nelle note all'art. 2.
Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno
2011, n. 148, S.O..
La direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga
la direttiva 2003/54/CE, e' stata pubblicata nella GUUE del
14 agosto 2009, n. L 211.
La direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva 2003/55/CE, e' stata pubblicata nella GUUE del 14
agosto 2009, n. L 211.
Il testo dell'art. 1-bis del decreto legge 8 luglio
2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2010, n. 158,
cosi' recita:
"Art. 1-bis. (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas)
1. Al fine di sostenere la competitivita' e di
incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle
imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del
gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a.
un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.".
Il testo dell'art. 15-bis del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche'
altre disposizioni in materia di coesione sociale)
convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2013, n.
90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2013,
n. 130, cosi' recita:
"Art. 15-bis. (Banca dati degli incentivi in materia di
efficienza energetica e di produzione di energia da fonti
rinnovabili)
1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi
costi, delle attivita' connesse ai settori dell'efficienza
energetica e della produzione di energia da fonti
rinnovabili, nonche' di prevenire eventuali fenomeni
fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi
meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di
settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui
confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti
beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli
acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad
erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita'
connesse ai settori dell'efficienza energetica e della
produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Conferenza unificata, utilizzando le competenze
istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto,
le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca
dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di
collaborazione e raccordo tra le amministrazioni
interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto
afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso
alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali
anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di
tali informazioni.
3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente".