Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Adeguamento UNI10200 per condomini nuovi

144 views
Skip to first unread message

l.p...@gmail.com

unread,
Feb 25, 2016, 4:13:21 AM2/25/16
to
Mi è arrivata la convocazione dell'annuale assemblea e tra i punti all'ordine del giorno la nostra simpatica tartassatrice ha aggiunto il punto: "Incarico termotecnico redazione nuova tabella millesimale di ripartizione costi riscaldamento ed ACS secondo norma UNI 10200."

Ora... Il nostro condominio è nuovo di pacca (primissimi rogiti 2012!) con un impianto allo stato dell'arte a basso consumo. Con consumi individuali contabilizzati perfettamente (contacalorie precisi montati sulle mandate dell'acqua calda individuali ad ogni appartamento) e termostato individuale per ognuno. I consumi vengono poi ripartiti in base ad i consumi effettivi di ognuno.

Ora... Essendo noi perfettamente a norma direttamente dalla costruzione... Cosa dovremmo incaricare un termotecnico a fare? non è l'ennesima fregatura per dare consulenze ad amici?

Roberto

unread,
Feb 25, 2016, 4:29:57 AM2/25/16
to

<l.p...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:79d73631-7323-446c...@googlegroups.com...
Salve io sono un amico! Attualmente come ripartire le perdite involontarie
acs? Attualmente come ripartire le perdite involontarie riscaldamento? Avete
un contacalorie di produzione sulla caldaia?


l.p...@gmail.com

unread,
Feb 25, 2016, 5:07:58 AM2/25/16
to
On Thursday, February 25, 2016 at 10:29:57 AM UTC+1, Roberto wrote:

> Salve io sono un amico!

Salve sig. Amico!

> Attualmente come ripartire le perdite involontarie
> acs? Attualmente come ripartire le perdite involontarie riscaldamento? Avete
> un contacalorie di produzione sulla caldaia?

Il termotecnico in fase di stesura delle tabelle di ripartizione dei consumi ha stabilito di dividere i consumi per il 20% in base ai millesimi e per l'80% in base ai consumi effettivi. Nel 20% ci sono incluse sia le perdite involontarie che una quota relativa alla mera disponibilità del servizio.

Roberto

unread,
Feb 25, 2016, 5:50:55 AM2/25/16
to
<l.p...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:93e73b4f-4adf-48fd...@googlegroups.com...

> Il termotecnico in fase di stesura delle tabelle di ripartizione dei
> consumi ha stabilito di dividere i consumi per il 20% in base ai >
> >millesimi e per l'80% in base ai consumi effettivi. Nel 20% ci sono
> incluse sia le perdite involontarie che una quota relativa alla > mera
> disponibilità del servizio.


Confermo che non siete a norma, il totale di involontario deve essere la
differenza tra kWh di produzione e sommatoria kWh dai satelliti, totale a
sua volta suddiviso per i millesimi di kW installati per il riscaldamento e
millesimi di uso potenziale a persona secondo 11300-2 per acs.


l.p...@gmail.com

unread,
Feb 25, 2016, 6:07:41 AM2/25/16
to
On Thursday, February 25, 2016 at 11:50:55 AM UTC+1, Roberto wrote:

> Confermo che non siete a norma, il totale di involontario deve essere la
> differenza tra kWh di produzione e sommatoria kWh dai satelliti, totale a
> sua volta suddiviso per i millesimi di kW installati per il riscaldamento e
> millesimi di uso potenziale a persona secondo 11300-2 per acs.

Che inculata. Possibile dover aggiornare un sistema di contabilizzazione allo stato dell'arte vecchio di neanche 3 anni? Per scoprire tralaltro che dovremmo dividere i consumi circa allo stesso identico modo (non siamo una casa vacanze dove gli appartamenti son per lo più vuoti, inoltre le coibentazioni sono ottime... Quindi non credo che il totale pagato a testa si sposterà di più del 10% rispetto ai valori attuali)

Almeno però non è l'amministratrice che ne sta approfittando.

Roberto

unread,
Feb 25, 2016, 6:22:24 AM2/25/16
to
<l.p...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:12677dbf-e9c1-4056...@googlegroups.com...

> Che inculata. Possibile dover aggiornare un sistema di contabilizzazione
> allo stato dell'arte vecchio di neanche 3 anni? Per > scoprire tralaltro
> che dovremmo dividere i consumi circa allo stesso identico modo (non siamo
> una casa vacanze dove gli appartamenti son per lo più vuoti, inoltre le
> coibentazioni sono ottime... Quindi non credo che il totale pagato a testa
> si sposterà di >più del 10% rispetto ai valori attuali)

E' una legge del 2014, fai tu i conti. Non risultano distinzioni tra case
vacanze, case aperte o case chiuse.
Adesso che tipo di millesimi usate? La variazione essendo appunto minima può
portare ad un costo irrisorio per l'operazione di adeguamento.


Giovanni

unread,
Feb 25, 2016, 6:47:40 AM2/25/16
to
On 02/25/16 10:13, l.p...@gmail.com wrote:
> Mi è arrivata la convocazione dell'annuale assemblea e tra i punti
> all'ordine del giorno la nostra simpatica tartassatrice ha aggiunto
> il punto: "Incarico termotecnico redazione nuova tabella millesimale
> di ripartizione costi riscaldamento ed ACS secondo norma UNI 10200."
>
> Ora... Il nostro condominio è nuovo di pacca (primissimi rogiti
> 2012!) con un impianto allo stato dell'arte a basso consumo. Con
> consumi individuali contabilizzati perfettamente (contacalorie
> precisi montati sulle mandate dell'acqua calda individuali ad ogni
> appartamento) e termostato individuale per ognuno. I consumi vengono
> poi ripartiti in base ad i consumi effettivi di ognuno.

Anche se ti sembra di avere un regolamento aggiornato la normativa UNI è
stata emanata nel 2015.

> Ora... Essendo noi perfettamente a norma direttamente dalla
> costruzione... Cosa dovremmo incaricare un termotecnico a fare? non è
> l'ennesima fregatura per dare consulenze ad amici?
>

No non siete perfettamente in regola. Anche se usate i contacalorie per
ripartire le spese dovrete affidare ad un consulente il calcolo dei
riparti.

L'ennesima fregatura per dare consulenze ad amici è la normativa UNI.
A differenza di quanto avveniva in passato era possibile applicare
riparti di spesa decisi dal costruttore o scelti dall'assemblea, ora è
necessario applicare il calcolo dei consumi disposti per legge.

http://www.anaciroma.it/leggi-condominio/riscaldamento-condominio/569/contabilizzazione-termoregolazione-distacco-dlgs-1022014-norma-uni-10200-2013.html

Peccato che la normativa UNI sia una una cosa per soli tecnici (e non è
un documento pubblicamente disponibile).

Quello che non ho ancora capito è se l'assemblea può decidere di
applicare la UNI i continuare con le ripartizioni già predisposte.

Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< http://giovanni.homelinux.net/ >

Roberto

unread,
Feb 25, 2016, 6:53:21 AM2/25/16
to
"Giovanni" <lso...@home.net.it> ha scritto nel messaggio
news:nampkq$r7r$1...@milena.home.net.it...
> Quello che non ho ancora capito è se l'assemblea può decidere di applicare
> la UNI i continuare con le ripartizioni già predisposte.

Non è chiaro. Ritenta.
Portandomi avanti col lavoro ti informo che chi non applica criteri di
ripartizione secondo UNI è, già adesso visto che la legge è del 2014,
condannato ad una sanzione di 2500 euro.


l.p...@gmail.com

unread,
Feb 25, 2016, 7:16:57 AM2/25/16
to
On Thursday, February 25, 2016 at 12:22:24 PM UTC+1, Roberto wrote:
> E' una legge del 2014, fai tu i conti. Non risultano distinzioni tra case
> vacanze, case aperte o case chiuse.

No, non risultano nella norma. Ma l'impatto atteso è fortemente diverso tra un condominio con tutti gli appartamenti tenuti a circa la stessa temperatura col riscaldamento che funziona a regime, rispetto ad un condominio con pochi appartamenti riscaldati e solo per brevi periodi. Nel primo caso ci si attende che i consumi involontari siano minimi, per il secondo massimi!

> Adesso che tipo di millesimi usate? La variazione essendo appunto minima può
> portare ad un costo irrisorio per l'operazione di adeguamento.

Adesso abbiamo una tabella millesimale che era stata redatta dal termotecnico al momento dell'acquisto. Più o meno corrisponde ai millesimi dell'appartamento in sé, tolte dipendenze come box, sottotetti etc..

Roberto

unread,
Feb 25, 2016, 7:28:56 AM2/25/16
to
<l.p...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:dc89fea0-ee2f-4bc7...@googlegroups.com...

> Adesso abbiamo una tabella millesimale che era stata redatta dal
> termotecnico al momento dell'acquisto. Piů o meno corrisponde > ai
> millesimi dell'appartamento in sé, tolte dipendenze come box, sottotetti
> etc..

Millesimi di metricubi riscaldati? No, rifare tutto con millesimi di potenza
termica installata.


Giovanni

unread,
Feb 25, 2016, 8:14:21 AM2/25/16
to
On 02/25/16 12:53, Roberto wrote:
> "Giovanni" <lso...@home.net.it> ha scritto nel messaggio
> news:nampkq$r7r$1...@milena.home.net.it...
>> Quello che non ho ancora capito è se l'assemblea può decidere di
>> applicare la UNI i continuare con le ripartizioni già predisposte.
>
> Non è chiaro. Ritenta.

???????

> Portandomi avanti col lavoro ti informo che chi non applica criteri
> di ripartizione secondo UNI è, già adesso visto che la legge è del
> 2014, condannato ad una sanzione di 2500 euro.

Eh già, siamo in Italia! Per quale motivo non possiamo decidere di
ripartire le spese in un modo diverso? Non è che applicando ;a norma
UNI faccia risparmiare.

A quando la normativa UNI per le cagate standard? E quale sarà la
sanzione se lo stronzo è fuori misura?

l.p...@gmail.com

unread,
Feb 25, 2016, 8:47:36 AM2/25/16
to
On Thursday, February 25, 2016 at 1:28:56 PM UTC+1, Roberto wrote:

> Millesimi di metricubi riscaldati? No, rifare tutto con millesimi di potenza
> termica installata.

Hai ragione di credere che in appartamenti con cubature uguali siano state installate potenze termiche diverse?

Cordy

unread,
Feb 25, 2016, 9:45:29 AM2/25/16
to
Il 25/02/2016 14:14, Giovanni ha scritto:
> On 02/25/16 12:53, Roberto wrote:
>> "Giovanni" <lso...@home.net.it> ha scritto nel messaggio
>> news:nampkq$r7r$1...@milena.home.net.it...
>>> Quello che non ho ancora capito è se l'assemblea può decidere di
>>> applicare la UNI i continuare con le ripartizioni già predisposte.
>>
>> Non è chiaro. Ritenta.
>
> ???????
>
>> Portandomi avanti col lavoro ti informo che chi non applica criteri
>> di ripartizione secondo UNI è, già adesso visto che la legge è del
>> 2014, condannato ad una sanzione di 2500 euro.
>
> Eh già, siamo in Italia! Per quale motivo non possiamo decidere di
> ripartire le spese in un modo diverso? Non è che applicando ;a norma
> UNI faccia risparmiare.
>
> A quando la normativa UNI per le cagate standard? E quale sarà la
> sanzione se lo stronzo è fuori misura?
>
> Ciao
> Giovanni

:)

Facciamo un po' d'ordine?
Dunque: cominciamo col dire che la cosa è soggetta a leggi REGIONALI. E
che ogni regione ha legiferato secondo propri criteri e formulazioni,
seguendo uno schema di massima statale, ma con risultati potenzialmente
molto diversi.
Quindi, ragionare a livello anche solo nazionale è possibile, ma impreciso.
Io sono in emilia romagna e mi sono dato una scorsa alla legge
regionale. Che sanziona chi non installa i contabilizzatori e le valvole
termostatiche. Impone l'uso della 10200 in caso di rifacimento
dell'impianto od intervento per il risparmio energetico (es.:
sostituzione caldaia con una a condensazione o con un bruciatore a
fiamma modulata).

Per cambiare il criterio di ripartizione OCCORRE una delibera
dell'assemblea, che decide ciò che ritiene meglio per il condominio. E'
un patto fra privati, che sono evidentemente liberi di regolare i loro
rapporti reciproci come vogliono, purché rispettino il dettato dell'art.
28 della 220 del 2012. Cioè deliberino in favore di un ben determinato
criterio con la maggioranza dei presenti (eh!) che rappresentino almeno
la META' del valore dell'edificio.

La legge regionale emiliano romagnola non impone nulla al proposito.
Come spesso accade non è formulata in modo univoco e quindi qualcuno la
legge in un modo diverso. Boh?

Altro discorso è invece se si fa un intervento globale di progettazione,
messa in opera ed esercizio di un impianto (ad esempio passando da un
sistema individuale ad uno centralizzato, cambiando caldaia, mettendo un
cappotto, ecc.). In questo secondo caso, si prevede una maggioranza con
almeno 1/3 del valore dell'edificio ed è espressamente prevista la
necessità di una diagnosi energetica od una certificazione energetica,
da usare come base per il progetto e poi la successiva ripartizione a
norma 10200.

Francamente, la cosa è molto controversa. La possibilità di una
sanzione, non mi sento di escluderla, ma la ritengo molto ma molto
remota, nel vostro caso. Ho letto il dato del numero di condomini che
ancora devono mettere le valvole ed i contabilizzatori e... beh, a meno
di miracoli, alcuni milioni di italiani non potranno essere in regola,
il prossimo 1.1.2017, anche volendo. A meno di importare idraulici da
tutto il mondo, naturalmente... insomma: se continua così, credo che
l'unica sarà prorogare il termine o sparare nel mucchio. Colpirne uno
per educarne cento. Ma stento a crederci.

Roberto

unread,
Feb 25, 2016, 3:07:43 PM2/25/16
to

<l.p...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:a732383e-8637-453d...@googlegroups.com...
Io non credo, IO LO SO!


Roberto

unread,
Feb 25, 2016, 3:09:14 PM2/25/16
to

"Giovanni" <lso...@home.net.it> ha scritto nel messaggio
news:namunb$c0$1...@milena.home.net.it...
> On 02/25/16 12:53, Roberto wrote:
>> "Giovanni" <lso...@home.net.it> ha scritto nel messaggio
>> news:nampkq$r7r$1...@milena.home.net.it...
>>> Quello che non ho ancora capito è se l'assemblea può decidere di
>>> applicare la UNI i continuare con le ripartizioni già predisposte.
>>
>> Non è chiaro. Ritenta.
>
> ???????
>
>> Portandomi avanti col lavoro ti informo che chi non applica criteri
>> di ripartizione secondo UNI è, già adesso visto che la legge è del
>> 2014, condannato ad una sanzione di 2500 euro.
>
> Eh già, siamo in Italia! Per quale motivo non possiamo decidere di
> ripartire le spese in un modo diverso?

Certo che puoi farlo, solo che devi integrare con 2500 euro all'anno.

> Non è che applicando ;a norma UNI faccia risparmiare.

E chi se ne fotte!


Roberto

unread,
Feb 25, 2016, 3:17:17 PM2/25/16
to

"www.studiomirano.it" <a...@a.com> ha scritto nel messaggio
news:nan55c$1kfr$1...@gioia.aioe.org...
> e se un condomino varia gli elementi del radiatore o addirittura aggiunge
> radiatori???????????
> assurdità..................

I radiatori devono essere autenticati con fascetta antimanomissione.


Roberto

unread,
Feb 25, 2016, 3:57:42 PM2/25/16
to

"Cordy" <stefano...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:nan426$1hut$1...@gioia.aioe.org...
> Francamente, la cosa è molto controversa.

No

> La possibilità di una sanzione, non mi sento di escluderla, ma la ritengo
> molto ma molto remota, nel vostro caso. Ho letto il dato del numero di
> condomini che ancora devono mettere le valvole ed i contabilizzatori e...

in questo caso la sanzione e' 2500 a condomino ma solo dal 2017, a testa.
I criteri di ripartizione difformi alla UNI (ad esempio con ripartizione a
percentuali fisse estratte dai numeri del Lotto) invece sono solo 2500 a
condominIo.

beh, a meno
> di miracoli, alcuni milioni di italiani non potranno essere in regola, il
> prossimo 1.1.2017, anche volendo. A meno di importare idraulici da tutto
> il mondo, naturalmente... insomma: se continua così, credo che l'unica
> sarà prorogare il termine o sparare nel mucchio. Colpirne uno per educarne
> cento. Ma stento a crederci.

E' una direttiva EU, non si può non rispettare se non uscendo dall'EU.


Roberto

unread,
Feb 25, 2016, 5:47:39 PM2/25/16
to

"Giovanni" <lso...@home.net.it> ha scritto nel messaggio
news:namunb$c0$1...@milena.home.net.it...
> On 02/25/16 12:53, Roberto wrote:
>> "Giovanni" <lso...@home.net.it> ha scritto nel messaggio
>> news:nampkq$r7r$1...@milena.home.net.it...
>>> Quello che non ho ancora capito è se l'assemblea può decidere di
>>> applicare la UNI i continuare con le ripartizioni già predisposte.
>>
>> Non è chiaro. Ritenta.
>
> ???????

Quello che non ho ancora capito è se l'assemblea può decidere di
applicare la UNI O continuare con le ripartizioni già predisposte.

Quello che non ho ancora capito è se l'assemblea può decidere di
applicare la UNI E continuare con le ripartizioni già predisposte.

!!!!!!!!!!!!





Cordy

unread,
Feb 26, 2016, 3:39:20 AM2/26/16
to
Il 26/02/2016 08:59, www.studiomirano.it ha scritto:
> ok...va bene......ma ciò non toglie che il condomino possa aggiungere
> elementi (non puoi vietarlo!!!) o addirittura aggiungere nuovi
> radiatori..................
> vorrà dire che tutte le volte rifarai le tabelle?


Certo! E peraltro, è SEMPRE stato così!

Cordy

unread,
Feb 26, 2016, 3:41:31 AM2/26/16
to
Ma anche no. Un altro che si appella al "ce lo impone l'Europa"... come
per gli ascensori. E noi italiani siamo bravissimi ad inasprire norme
europee ragionevoli in modo assurdo... :(

l.p...@gmail.com

unread,
Feb 26, 2016, 3:45:29 AM2/26/16
to
On Thursday, February 25, 2016 at 9:07:43 PM UTC+1, Roberto wrote:

> > Hai ragione di credere che in appartamenti con cubature uguali siano state
> > installate potenze termiche diverse?
>
> Io non credo, IO LO SO!

Boh... Essendo un impianto nuovo di pacca con riscaldamento a pavimento a bassa temperatura (mandata regolata in base alla temperatura esterna) ad ogni appartamento è stata installata una superficie radiante uguale ai metri quadri calpestabili dell'appartamento stesso. A meno che il fatto che uno abbia fatto mettere uno scaldasalviette da 1m^2 al posto che da 0.5 m^2 cambi notevolmente la cosa (che calcolando che per 3/4 dell'anno la temperatura di mandata è inferiore ai 32 gradi sai te quanta potenza radiante hanno...)

Roberto

unread,
Feb 26, 2016, 5:24:18 AM2/26/16
to
"www.studiomirano.it" <a...@a.com> ha scritto nel messaggio
news:nap0lj$b8m$1...@gioia.aioe.org...
>
> ok...va bene......ma ciò non toglie che il condomino possa aggiungere
> elementi (non puoi vietarlo!!!) o addirittura aggiungere nuovi
> radiatori..................
> vorrà dire che tutte le volte rifarai le tabelle?

Sempre fatto così da anni. C'era anche nelle precedenti UNI la potenza
installata solo che gli "idraulici" preferivano tirare a caso 20%/80% a
mcubi invece di affidarsi ad un professionista ed applicare la legge. Oggi
ci sono le sanzioni, piccola differenza. Italiani popolo di bastoni e
carote!


Roberto

unread,
Feb 26, 2016, 5:32:04 AM2/26/16
to

<l.p...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:8ad60852-a07e-4834...@googlegroups.com...
E' inutile stare a fare la punta ai cazzi: si fa l'ispezione, termocamera,
si mette tutto su carta e si uniscono al libretto di impianto i risultati,
si fa la comunicazione al comune, il comune da il benestare, l'impianto è a
regola, non vi arrivano le sanzioni, fine.


Roberto

unread,
Feb 26, 2016, 5:34:02 AM2/26/16
to

"Cordy" <stefano...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:nap33p$f85$2...@gioia.aioe.org...
Ma vai a cagare!


Roberto

unread,
Feb 26, 2016, 5:49:32 AM2/26/16
to

"www.studiomirano.it" <a...@a.com> ha scritto nel messaggio
news:nap3k0$fts$2...@gioia.aioe.org...
> On 26/02/2016 09:45, l.p...@gmail.com wrote:
>> On Thursday, February 25, 2016 at 9:07:43 PM UTC+1, Roberto wrote:
>>
>>>> Hai ragione di credere che in appartamenti con cubature uguali siano
>>>> state
>>>> installate potenze termiche diverse?
>>>
>>> Io non credo, IO LO SO!
>>
>> ad ogni appartamento è stata installata una superficie radiante uguale
>> ai metri quadri calpestabili
>
> ogni appartamento ha una dispersone diversa...........i mq sono quelli ma
> le tubazioni radianti poste probabilmente in maniera diversa (più vicine,
> più lontane,ecc....)

Che cazzo stai dicendo, con la contabilizzazione diretta non si applicano le
dispersioni. Ma lasciate lavorare i professionisti abilitati, dio santo!


Roberto

unread,
Feb 26, 2016, 6:26:39 AM2/26/16
to

"www.studiomirano.it" <a...@a.com> ha scritto nel messaggio
news:napb8v$tpd$1...@gioia.aioe.org...
> ei!!Leggi bene tu prima di rispondere e non pensare di essere l'unico
> "professionista"
>
> Io ho risposto dicendo che il fatto che la superficie radiante sia uguale
> NON vuol dire che lo sia la potenza installata PERCHE' un alloggio
> potrebbe avere più dispersione di un altro e quindi in questo caso
> dovrebbe essere maggiore la tubazione radiante.
> Questo è un concetto logico e sacrosanto.

L'unico concetto ESATTO è che bisogna rilevare i kW, delle dispersioni fotte
un cazzo a nessuno.


> NON HO DETTO contabilizzare in base alla potenza installata.........in
> altri post ho però detto che la parte fissa è assurdo farla in base alla
> potenza installata, ai millesimi od ai mc , ma avrebbe più senso farla in
> base alla dispersione: PER LA PARTE FISSA!!!Mio parere, poi c'è anche chi
> pensa che dovrebbe essere uguale per tutti

A dispersione la fai quando non puoi quantificare strumentalmente i kWh.
Capisci che è come comprare una cassa di mele al kg o "alla cassetta". C'è
chi PENSA e invece chi legge sul codice civile che la suddivisione di entità
non quantificabili e indivisibili va fatta in base all'uso potenziale che il
singolo può ottenere.


Roberto

unread,
Feb 26, 2016, 6:57:23 AM2/26/16
to

"www.studiomirano.it" <a...@a.com> ha scritto nel messaggio
news:napd9l$11nk$1...@gioia.aioe.org...
>
>>
>> L'unico concetto ESATTO č che bisogna rilevare i kW, delle dispersioni
>> fotte
>> un cazzo a nessuno.
>>
>
> una parte della ripartizione di solito č fatta fissa, non in base a
> consumi. Come la conteggi?

Che 4 coglioni sei!

Costi luce-gas-gestione-manutenzione / kWh di produzione= euro/kWh di
esercizio ;
kWh di produzione - sigma( kWh di prelievo) = Quota involontaria ;
euro/kWh * Quota involontaria / mm di potenza installata = quota fissa ;
euro/kWh * kWh di prelievo = quota variabile

> se rileggi i post, vedrai che molti condomini, ripartiscono una quota in
> base a millesimi,mc o altro e una parte in base ai consumi effettivi

A guarda, per me possono anche ripartire in base a chi ha l'uccello piů
lungo, solo che poi quando lo presentiamo all'ufficio tecnico in comune
scattano le sanzioni.


w.nospam_xxxxw

unread,
Feb 26, 2016, 7:54:36 AM2/26/16
to
Io ho però capito che tu sei uno stronzo....ed adesso insultami anche
tu che sei solo bravo a fare questo.

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

Roberto

unread,
Feb 26, 2016, 8:02:47 AM2/26/16
to

"w.nospam_xxxxw" <w.nosp...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:naphub$1ota$1...@adenine.netfront.net...
Prova tu ad evere a che fare con 1000 impianti controllati da 1000
amministratori che non capiscono un cazzo, aizzati da 10mila condomini che
non conoscono 2 cazzi e poi anche tu diventerai nazista.


Cordy

unread,
Feb 26, 2016, 9:14:23 AM2/26/16
to
Ecco, allora. Cominciamo a dire che:
- la sanzione può andare da 500 a 2.500 euro. E quindi scrivere che "la
sanzione è di 2.500 euro" è da nazisti o terroristi.
- la sanzione è prevista per chi NON installa i contabilizzatori entro
il 31.12.2016. Oppure (copio il testo della legge, così capiamo tutti):

"quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o
teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al
consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree
comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e
all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo
centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione
agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi
generali della manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla
norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la
possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione
dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si
determini in base ai soli millesimi di proprietà."
Art. 9 comma 5 punto d) della legge 165 dello stato, pubblicata così
sulla G.U. del 18.7.2014.

Ora proseguiamo con l'opera di de-terroristizzazione, se così mi posso
esprimere...

- le valvole termostatiche sono un'ottima idea. Ma il comma 5 appena
citato parla di contabilizzatori (misuratori di consumo individuale).
Quindi, le valvole termostatiche sono un optional. Intelligente, ma
optional. NON UN OBBLIGO DI LEGGE.
- se, come mi pare di capire, tu sei un terzo gestore, devi fornire agli
amministratori delle letture organizzate secondo il seguente esempio.
Poniamo il caso del condominio di 10 persone, con i signori Uno, Due,
Tre, ecc. ... Dieci, proprietari ognuno di un appartamento. Ok?
Tu fornisci all'amministratore una lettura a norma UNI 10200 che preveda
le seguenti misure:
- immobile del sig. Uno: 10 kWh (o altra Udm, purche siano tutte uguali).
- immobile del sig. Due: 15 kWh ... e così a seguire fino al sig. Dieci.
PER FINIRE:
- consumo totale dell'impianto 3.000 kWh. Oppure, se sei buono e
l'amministratore ti è simpatico, sommi i consumi individuali e poi li
vai a sottrarre dal totale di 3.000 ed indichi il risultato della tua
operazione come "consumo proprio dell'impianto" o come lo vuoi chiamare.

Ok? Bene! QUI FINISCE LA TUA RESPONSABILITA'. E quella
dell'amministratore. Se poi l'assemblea, ritiene di voler aiutare il
sig. Sette, perché è povero in canna e non gli fa pagare i suoi consumi,
ma chiede all'amministratore di caricarli in parti uguali, tu e
l'amministratore non c'entrate.
Anzi, ti dirò di più: secondo me, anche un 'eventuale sanzione sarebbe
illegittima. Ma naturalmente dovrà essere un giudice a stabilirlo,
eventualmente. Ciò che importa, lo ripeto, è che sia l'Assemblea a
decidere, con le maggioranze stabilite dalla legge.

Mò vai un po' a cagare tu. E tira l'acqua!

Roberto

unread,
Feb 26, 2016, 10:14:55 AM2/26/16
to
"Cordy" <stefano...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:napmjq$1h9c$1...@gioia.aioe.org...

> Ecco, allora. Cominciamo a dire che:
> - la sanzione può andare da 500 a 2.500 euro. E quindi scrivere che "la
> sanzione è di 2.500 euro" è da nazisti o terroristi.
> - la sanzione è prevista per chi NON installa i contabilizzatori entro il
> 31.12.2016. Oppure (copio il testo della legge, così capiamo tutti):

8) E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il
condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da
sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che NON RIPARTISCE LE SPESE
IN CONFORMITA' alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d).

9;5; d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o
teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento,
per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per
il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e
i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il
fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo
complessivo deve essere suddiviso in relazione agli EFFETTIVI PRELIEVI
VOLONTARI di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione
dell'impianto, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA TECNICA UNI 10200 e
successivi aggiornamenti.

Cazzone, vuoi che te la faccio breve? Nei comuni dove opero se non registri
il progetto con la ripartizione secondo UNI ti arriva una sanzione di 2500
Euro! Non è vietato dare sanzioni e non ci sono vincoli temporali, è già in
vigore dal 2014.

NON TI FIDI DI ME PERCHé SONO UN NAZISTA E HO IL BUSTO DEL DUCE IN UFFICIO?
Bene leggi l'ANACI:

http://www.anaciroma.it/leggi-condominio/riscaldamento-condominio/569/contabilizzazione-termoregolazione-distacco-dlgs-1022014-norma-uni-10200-2013.html

egli impianti con contabilizzazione già esistente:

OCCORRE CONVOCARE IMMEDIATAMENTE L'ASSEMBLEA PER DARE MANDATO (maggioranza
ordinaria 1/3) AD UN TECNICO ABILITATO DI REDIGERE LE NUOVE TABELLE DI
FABBISOGNO ENERGETICO, SECONDO IL DISPOSTO DELLA NORMA UNI10200 RICHIAMATA
DAL Dlgsl 102/14.

Nella relazione d'accompagnamento alla convocazione l'Amministratore avrà
cura di sottolineare:
a) che i nuovi criteri sono OBBLIGATORI FIN DALLA STAGIONE 2014/15 E CHE I
CRITERI DETTATI DALLA NORMA UNI 10200 NON SONO DEROGABILI;
b) le sanzioni previste per gli inadempienti.

Le nuove tabelle così calcolate saranno acquisite e recepite dall'Assemblea
nel momento stesso in cui sarà approvato il consuntivo della gestione
2014/15.

Capito testa di cazzo?


> Ora proseguiamo con l'opera di de-terroristizzazione, se così mi posso
> esprimere...
>
> - le valvole termostatiche sono un'ottima idea. Ma il comma 5 appena

MA CHI CAZZO HA MAI PARLATO DI VALVOLE TERMOSTATICHE che l'OP ha un impianto
a satelliti con contacalorie???????????
Se tu hai dei problemi esistenziali ti apri un tuo thread o impiccati per le
palle, pirla ignorante e pure terrone!


Ragnarok

unread,
Feb 26, 2016, 9:45:17 PM2/26/16
to
Il 25/02/2016 11:50, Roberto ha scritto:

> Confermo che non siete a norma,

Chi lo dice?


Roberto

unread,
Feb 27, 2016, 4:46:43 AM2/27/16
to

"Ragnarok" <ragn...@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
news:058Ay.41660$pt....@tornado.fastwebnet.it...
> Il 25/02/2016 11:50, Roberto ha scritto:
>
>> Confermo che non siete a norma,
>
> Chi lo dice?

Comunista di merda vai a fanculo!


Roberto Deboni DMIsr

unread,
Feb 27, 2016, 7:07:01 PM2/27/16
to
On 2016-02-25, l.p...@gmail.com <l.p...@gmail.com> wrote:
> Mi è arrivata la convocazione dell'annuale assemblea e tra i punti
> all'ordine del giorno la nostra simpatica tartassatrice ha aggiunto
> il punto:
> "Incarico termotecnico redazione nuova tabella millesimale di
> ripartizione costi riscaldamento ed ACS secondo norma UNI 10200."
>
> Ora... Il nostro condominio è nuovo di pacca (primissimi rogiti
> 2012!) con un impianto allo stato dell'arte a basso consumo. Con
> consumi individuali contabilizzati perfettamente (contacalorie
> precisi montati sulle mandate dell'acqua calda individuali ad ogni
> appartamento) e termostato individuale per ognuno. I consumi
> vengono poi ripartiti in base ad i consumi effettivi di ognuno.

Prima di tutto: la UNI 10200 NON E' OBBLIGATORIA!!!
Come per la faccenda delle normative CEI degli impianti elettrici,
cio' che la legge richiede e' che l'impianto (questo volta di
misurazione e ripartizione) sia "fatto a regola d'arte".
L'adesione alle UNI 10200 semplicemente vale come presunzione di
esecuzione a regola d'arte. Quindi, un termotecnico con i
controfiocchi puo' rispettare perfettamente il dettato legislativo,
senza avere bisogno di aderire alle UNI 10200. Stante che qui,
al contrario di impianti elettrici e caldaie, non ci scappa il
morto, e considerato che i termotecnici sono in genere di livello
scolastico superiore di elettricisti e caldaisti, forse qualche
margine di manovra "reale" esiste ancora.

Quale e' la "legge" ?
La Direttiva 2012/27/UE impone l'adozione di contatori individuali
per misurare sia il consumo di acqua calda che il consumo di calore
provenienti da un impianto centralizzato o da teleriscaldamento.

Questa e' stata attuata dal Decreto Legge n.102/2014, di cui
riporto l'articolo n.9, in calce al presente messaggio.

Ma attenzione, non basta "dire" che c'e'. E' obbligatorio la presenza
di un progetto, la dichiarazione di conformita' per l'installazione
ed il collaudo che verifica la congruita' delle misurazioni.
Avete questa documentazione ?

> Ora... Essendo noi perfettamente a norma direttamente dalla
> costruzione...

Quale norma ?

> Cosa dovremmo incaricare un termotecnico a fare?

Normalmente direi di bocciare la proposta e tutto finisce li' ... ma questa
volta, la legge fascistoide non vi permette di prenderla alla leggera:

Art. 16 Sanzioni

...omissis...

7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il
condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio
polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per
misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore
posto all'interno dell'unita' immobiliare sono soggetti, ciascuno,
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta
che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in termini
di costi.
8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il
condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento
o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non
ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 9 comma 5 lettera d).

...omissis...

> non è l'ennesima fregatura per dare consulenze ad amici?

Mettiamola cosi': se nel condominio ci sono sufficienti succubi di una
cultura fascistoide (delle "regole per le regole", la "forma prima di
tutto" e che l'"amministratore fa le veci del padrone di casa che una
volta i molti succubi avevano), lei si trovera' a pagare ...

Probabilmente, se non avete progetto e dichiarazione che la misura e'
a regola d'arte, vi basta tale asseveramento da parte di un
termotecnico competente.


Legislazione (art.9 DL 102/2014)
[vedi dal comma 5, ho messo tutto per dare il contesto]

Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri
provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,
previa definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica ed
economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali,
individua le modalita' con cui gli esercenti l'attivita' di misura:
a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per
uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il
consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di
utilizzo dell'energia;
b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas
naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per
uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in
sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci
in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro
ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore
del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda
per uso domestico.
3. Fatto salvo quanto gia' previsto dal decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo
miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione
intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente
alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre
piu' aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu'
provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard
internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione
europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi
di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in
qualita' di esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad
uniformarsi, affinche':
a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti
finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi
di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano
pienamente considerati nella definizione delle funzionalita' minime
dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella
comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento
della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in
conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Ferme restando le responsabilita' degli esercenti dell'attivita' di
misura previste dalla normativa vigente, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei
dati storici di proprieta' del cliente finale attraverso apposite
strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai
distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con
interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto
di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di
efficienza e semplificazione;
c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente
finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia
elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;
d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del
contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica
siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a
disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a
suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere
utilizzato per confrontare offerte comparabili;
e) siano adeguatamente considerate le funzionalita' necessarie ai
fini di quanto previsto all'articolo 11.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
provvede affinche' gli esercenti l'attivita' di misura dell'energia
elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento
dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano
informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al
monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso
la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle
spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo
individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di
acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che
alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria entro il 31
dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del
servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza
dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di
fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una
fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete
di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che
alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione
entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del
servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di
calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita'
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,
efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi puo' essere
valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN
15459. Eventuali casi di impossibilita' tecnica alla installazione
dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in
apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per
la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per
misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore
posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o degli
edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN
834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli
edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non
efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia
indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in
considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per
la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo' affidare
la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del
calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, ferma restando la necessita' di garantire la
continuita' nella misurazione del dato;
d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o
teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o
raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al
consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle
aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori,
e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in
modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in
relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile
e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto
previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E'
fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia'
adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individua le modalita' con cui, se tecnicamente possibile ed
economicamente giustificato:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di
energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono,
affinche', entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture
emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia,
secondo le seguenti modalita':
1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio
consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del
consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese
disponibili almeno ogni bimestre;
3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere soddisfatto anche
con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali,
in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi
direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui
siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati
per via telematica;
4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione
si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente
qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio
contatore per un determinato periodo di fatturazione;
5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas
utilizzato solo ai fini di cottura.
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di
energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui
siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE, provvedono affinche' i clienti finali abbiano la
possibilita' di accedere agevolmente a informazioni complementari sui
consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi
dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici
comprendono almeno:
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o
al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se
inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali
sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione
per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al
cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore
per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il
periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se
inferiore.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia'
adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individua le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti
di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o
meno, provvedono affinche':
a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative
alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali
siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un
fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere
informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia
fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul
modo in cui la loro fattura e' stata compilata, soprattutto qualora
le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali
le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale
dei costi energetici attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente
finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente,
preferibilmente sotto forma di grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei
consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi
i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure
di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili
comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture,
informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per
consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano
offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite
ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato
facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare
offerte comparabili. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico valuta le modalita' piu' opportune per garantire
che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e
quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa
categoria d'utenza.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti
finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla
fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello
svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al
fine di evitare duplicazioni di attivita' e di costi, la stessa
Autorita' si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato
(SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n.
105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129,
e della banca dati degli incentivi di cui all'articolo 15-bis del
decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3
agosto 2013, n. 90.



Note all'art. 9:
Il testo dell'art. 1, comma 6-quater del decreto legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di
avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 dicembre 2013, n. 300, cosi' recita:
"Art. 1. (Disposizioni per la riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi
strategici dell'energia geotermica, in materia di
certificazione energetica degli edifici e di condominio, e
per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela
ambientale).
(Omissis).
6-quater: L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei
contatori elettronici e provvede affinche' i dati di
lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai
clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalita'
tali da consentire la facile lettura da parte del cliente
dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e
quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di
consumo ogni volta che siano installati sistemi di
telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo
per il conguaglio nei casi di lettura stimata.".
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, si veda nelle note all'art. 2.
Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno
2011, n. 148, S.O..
La direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga
la direttiva 2003/54/CE, e' stata pubblicata nella GUUE del
14 agosto 2009, n. L 211.
La direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva 2003/55/CE, e' stata pubblicata nella GUUE del 14
agosto 2009, n. L 211.
Il testo dell'art. 1-bis del decreto legge 8 luglio
2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2010, n. 158,
cosi' recita:
"Art. 1-bis. (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas)
1. Al fine di sostenere la competitivita' e di
incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle
imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del
gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a.
un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.".
Il testo dell'art. 15-bis del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche'
altre disposizioni in materia di coesione sociale)
convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2013, n.
90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2013,
n. 130, cosi' recita:
"Art. 15-bis. (Banca dati degli incentivi in materia di
efficienza energetica e di produzione di energia da fonti
rinnovabili)
1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi
costi, delle attivita' connesse ai settori dell'efficienza
energetica e della produzione di energia da fonti
rinnovabili, nonche' di prevenire eventuali fenomeni
fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi
meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di
settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui
confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti
beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli
acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad
erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita'
connesse ai settori dell'efficienza energetica e della
produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Conferenza unificata, utilizzando le competenze
istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto,
le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca
dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di
collaborazione e raccordo tra le amministrazioni
interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto
afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso
alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali
anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di
tali informazioni.
3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente".


Roberto Deboni DMIsr

unread,
Feb 27, 2016, 7:20:35 PM2/27/16
to
On 2016-02-25, Roberto <powerl...@libero.it> wrote:
><l.p...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
> news:93e73b4f-4adf-48fd...@googlegroups.com...
>
>> Il termotecnico in fase di stesura delle tabelle di ripartizione dei
>> consumi ha stabilito di dividere i consumi per il 20% in base ai >
>> >millesimi e per l'80% in base ai consumi effettivi. Nel 20% ci sono
>> incluse sia le perdite involontarie che una quota relativa alla > mera
>> disponibilità del servizio.
>
>
> Confermo che non siete a norma, il totale di involontario deve essere la
> differenza tra kWh di produzione e sommatoria kWh dai satelliti, totale a
> sua volta suddiviso per i millesimi di kW installati per il riscaldamento e
> millesimi di uso potenziale a persona secondo 11300-2 per acs.

Quello lo prescrive la UNI 10200, che NON E' LEGGE!

Se lei vuole aderire alla normativa UNI, padronissimo.
Ma non la puo' imporre a clienti che non la vogliono.

Ai clienti e' sufficiente rispettare il DL 102/2014 in applicazione della
direttiva 2012/27/UE. Naturalmente ci vuole un termotecnico che sappia il
suo mestiere, che non e' quello di seguire chi e' piu' realista del re,
come i normatori della Commissione Tecnica 803, evidentemente persone con
una visione molto ristretta del concetto di libera determinazione.

La direttiva UE spiega chiaramente quale e' l'intenzione: invogliare i
consumatori a fare piu' caso ai consumi di energia e premiare (con
effettivi e proporzionalmente diretti risparmi) i consumatori "risparmiosi"
della loro sensibilita' alla riduzione dei consumi di energia.
Che si puo' esplicare in piu' modi, dal "sacrificio stoico di chi vive
in modo spartano" all'intelligente utilizzo della tecnica per "vivere
al caldo tepore, ma consumando meno". Alla UE e la legislatore non deve
interessare quale e' la scelta individuale, al contrario di chi, pare,
abbia paura che gli altri si divertano troppo in sua assenza.

Sapete perche' gli amministratori di mestiere non vi citano mai le leggi,
ma sempre le normative (CEI, UNI, ...) ?

Perche' le leggi sono "pubbliche" e chiunque puo' leggere di persona di
cosa si tratta e valutare se la pretesa ha senso o meno.

Le normativa invece sono private, occorre acquistarle, e spesso costano
anche salate. Inoltre sono spesso scritte in un modo tutt'altro che
immediato, un freddo elenco di affermazioni isolate e tabelle. Insomma,
abbastanza da creare un muro al desiderio di conoscenza dei padroni
della abitazione.

Roberto

unread,
Feb 28, 2016, 12:08:50 PM2/28/16
to

"Roberto Deboni DMIsr" <ne...@analisienergie.it> ha scritto nel messaggio
news:Z7-dnSP_8p3PoE_L...@giganews.com...
> Quello lo prescrive la UNI 10200, che NON E' LEGGE!
>
> Se lei vuole aderire alla normativa UNI, padronissimo.
> Ma non la puo' imporre a clienti che non la vogliono.

Ciao testa di cazzo:

d.l. 102/2014

8) E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il
condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da
sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che NON RIPARTISCE LE SPESE
IN CONFORMITA' alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d).

9;5; d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o
teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento,
per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per
il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e
i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il
fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo
complessivo deve essere suddiviso in relazione agli EFFETTIVI PRELIEVI
VOLONTARI di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione
dell'impianto, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA TECNICA UNI 10200 e
successivi aggiornamenti.

continua a fare figure di merda, mi raccomando.


Roberto Deboni DMIsr

unread,
Feb 28, 2016, 12:36:29 PM2/28/16
to
On 2016-02-28, Roberto <powerl...@libero.it> wrote:
>
> "Roberto Deboni DMIsr" <ne...@analisienergie.it> ha scritto nel messaggio
> news:Z7-dnSP_8p3PoE_L...@giganews.com...
>> Quello lo prescrive la UNI 10200, che NON E' LEGGE!
>>
>> Se lei vuole aderire alla normativa UNI, padronissimo.
>> Ma non la puo' imporre a clienti che non la vogliono.

...snip...

> d.l. 102/2014
>
> 8) E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il
> condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da
> sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che NON RIPARTISCE LE SPESE
> IN CONFORMITA' alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d).
>
> 9;5; d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o
> teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento,
> per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per
> il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e
> i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il
> fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo
> complessivo deve essere suddiviso in relazione agli EFFETTIVI PRELIEVI
> VOLONTARI di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione
> dell'impianto, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA TECNICA UNI 10200 e
> successivi aggiornamenti.

E c'ha pure ragione (a mia scusante e' che il DL l'ho letto la prima volta in
corso di questa discussione).

Ma sia chiaro, la parte cogente alla norma tecnica UNI 10200 e' *solo* quella
che riguarda il criterio di ripartizione e non quella dettagliante un modo
determinante e specifico di misurare gli *effettivi* prelievi.

w.nospam_xxxxw

unread,
Feb 28, 2016, 12:51:21 PM2/28/16
to
La solita figura di merda del DEBO'...continua a fare il sapientone.

w.nospam_xxxxw

unread,
Feb 28, 2016, 12:54:43 PM2/28/16
to
> Quale norma ?> vigente".
DEBO' sei un emerito PIRLA puù scrivi e più ti incasini nei
tuoi detti "fascistoidi" che lasciano il tempo che trovano.

Cordy

unread,
Feb 29, 2016, 3:33:35 AM2/29/16
to
Non avrei mai pensato di arrivare a difendere il Deboni, ma tant'è...

Esiste un precedente, a proposito di citazione di una norma UNI in una
legge. Indovinate? Si, ancora una volta a proposito di condomini (è un
caso? mah...).
Era l'utilizzo della UNI 80-81 (a memoria, con i numeri...) a proposito
di ascensori. Ciò che si vuole fare ancora oggi (settimana scorsa quasi
tutti i media hanno parlato di una "tassa" ascensori che il governo
Renzi vorrebbe introdurre). Bene: la legge stabiliva che occorreva ...
bla, bla, bla... a norma uni 80-81.
Ecco: i giudici hanno stabilito più volte ed ormai il concetto è
pacificamente accettato da tutti, che non si può imporre l'osservanza di
una norma che non è pubblica. Che non è che ci volesse Cicerone, per
capirlo, eh??? :-)

Eccezionalmente (e solo per la UNI 80-81) la norma è pubblica, gratuita
ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Quindi, direi che Deboni non ha torto del tutto... finché anche la 10200
non verrà pubblicata integralmente (comprese anche le norme citate,
naturalmente) sulla G.U.

Cordy

unread,
Feb 29, 2016, 3:41:25 AM2/29/16
to
Saranno norme comunali particolari. Che ne so di dove operi, cazzino?
Io ho citato una legge nazionale.

>
> NON TI FIDI DI ME PERCHé SONO UN NAZISTA E HO IL BUSTO DEL DUCE IN
> UFFICIO? Bene leggi l'ANACI:

Mah, i nazisti oggi mi sono anche simpatici, guarda...
Il problema è che l'ANACI è "amica del giaguaro". Cioè degli
installatori e delle loro associazioni. Prova a citare qualcosa dal sito
Confedilizia, che rappresenta i condomini (e gli amministratori loro
amici). Se dovessi seguire i dettami di Anaci (che non sono legge) avrei
fatto spendere ai miei amministrati tanti ma tanti soldi. E non ho mai
preso multe. Se poi i vostri sindaci sono più realisti del Re, beh, alle
prossime elezioni ricordatevene!!!

> Le nuove tabelle così calcolate saranno acquisite e recepite
> dall'Assemblea nel momento stesso in cui sarà approvato il consuntivo
> della gestione 2014/15.

Questo è il tuo punto di vista. Dato che poi cadi nella volgarità più
gratuita, la chiudo qui. Il flame non mi interessa. Dici un mare di
cazzate e basta.

Roberto

unread,
Feb 29, 2016, 4:08:27 AM2/29/16
to
"Cordy" <stefano...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:nb107j$agf$1...@gioia.aioe.org...
> Mah, i nazisti oggi mi sono anche simpatici, guarda...
> Il problema è che l'ANACI è "amica del giaguaro". Cioè degli installatori
> e delle loro associazioni. Prova a citare qualcosa dal sito Confedilizia,
> che rappresenta i condomini (e gli amministratori loro amici).

http://www.confediliziapiacenza.it/Relazione%20Michele%20Vigne.htm
http://www.confediliziapiacenza.it/Estratto%20relazione%20Vigne.pdf
pag 3 L'applicazione della norma UNI CTI 10200 divente quindi obbligatoria,
non sono consentiti metodi alternativi.

Ciao testa di cazzo e continua a fare grande l'Italia, mi raccomando!


Cordy

unread,
Feb 29, 2016, 4:29:46 AM2/29/16
to
Il 28/02/2016 01:06, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
> On 2016-02-25, l.p...@gmail.com <l.p...@gmail.com> wrote:
>> Mi è arrivata la convocazione dell'annuale assemblea e tra i punti
>> all'ordine del giorno la nostra simpatica tartassatrice ha aggiunto
>> il punto:
>> "Incarico termotecnico redazione nuova tabella millesimale di
>> ripartizione costi riscaldamento ed ACS secondo norma UNI 10200."
> Questa e' stata attuata dal Decreto Legge n.102/2014, di cui
> riporto l'articolo n.9, in calce al presente messaggio.
>
> Legislazione (art.9 DL 102/2014)
Qui mi incuriosisce molto. Non so se vi siete letti con attenzione il
"pippone" precedente. No? In breve, mi pare che dica che tutti i
contatori della luce e del gas devono essere sostituiti nel termine di
12-24 mesi (vedi il testo) dall'entrata in vigore della legge.
Posso dire 2 cose: nella mia zona i contatori elettronici intelligenti
per l'energia elettrica sono già quasi completamente installati ove
serve. Non posso dire la stessa cosa per il gas! Anzi: qui il ritardo di
implementazione rispetto a questa legge mi sembra molto ma molto grave!
Per di più, i contatori del gas non misurano un'energia, ma un volume di
un carburante.
Faccio un esempio, riferendomi al mondo delle auto, per essere
immediatamente comprensibile.
Il mio fornitore del gas (ho riscaldamento individuale) mi dice che mi
ha fornito tot metri cubi (mc nel seguito) di gas. E' un po' come se io
andassi al distributore e comperassi 10 litri di "carburante".
Al di là del fatto che:
- che carburante è? benzina o gpl o che cosa? Boh. Non esiste
un'equivalenza precisa in termini di energia fornita.
- i litri non sono i kg! Bruciando un ben determinato carburante, si
ottiene una certa quantità di energia, utile per svolgere un certo
lavoro. Si, ma a seconda se il carburante è a 0 gradi od a 30, un litro
corrisponde ad una quantità diversa di massa, quindi ad una quantità
diversa di energia. Qui in parte i contatori si sono aggiornati (se e
quando mi cambieranno il "coso" che "misura" il gas da oltre 15
anni...), misurando anche pressione atmosferica e temperatura e
rapportando la misura eseguita ad un dato standard (di qui i mcs, metri
cubi standard) di temperatura e pressione atmosferica. Non son i kg, ma
almeno compariamo dati simili.
- il tutto in che serbatoio viene versato? Cioè, stiamo usando una smart
cdi oppure una Ferrari LaFerrari? Il lavoro che ne ricaveremo sarà molto
diverso, anche se il volume (o la massa) sono uguali.

E fin qui i dubbi sul metodo di misura e fatturazione. Poi leggo il
punto 4. E mi viene completamente da ridere! Osservate bene le NUOVE
fatture, introdotte proprio a partire dal 1.1.2016....
Si: dicono che le hanno fatte più semplici. In pratica, hanno tolto
TUTTO il dettaglio. Non è un caso: le quote fisse sono aumentate in modo
PAZZESCO. Ma così non si vede, grazie anche al calo del petrolio, che fa
incidere un po' meno l'aumento sul totale. Fino a quando si
riprenderanno i prezzi del barile di petrolio...
Ma come faccio ad avere "informazioni adeguate con riferimento alla
lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico" se mi
tolgono una bella parte di dati? NON mi installano un contatore
"intelligente" che doveva esser in opera già da mesi, NON MI DICONO IL
CONTENUTO ENERGETICO DEL GAS? Mistero...

Questo è quel che dovrebbero fare i vari ENEL, ENI e compagnia varia.

> 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso
> la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle
> spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo
> individuale:
> a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di
> acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di
> teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che
> alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria entro il 31
> dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del
> servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza
> dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di
> fornitura;

Che c'era già. E' quello che fornisce i dati per la fatturazione...

> b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una
> fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete
> di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che
> alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione
> entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del
> servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di
> calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita'
> immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile,

> efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
> energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi puo' essere

Qualcuno si è soffermato a leggere il pezzo che ho staccato? "efficiente
in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali". OK?
Bene.
Caso ligio al dovere:
- installo i misuratori individuali e quello sulle mandate. Ottengo in
cambio i dati di consumo individuale e quello totale. Per differenza
ottenfgo quindi la "dispersione d'impianto" o consumo proprio, compresi
eventuali radiatori in aree comuni (basta lasciarli senza
contabilizzatore, in effetti).

Caso "menefreghista":
- installo i misuratori individuali e ripartisco in modo conforme al
regolamento esistente. Mi spiego meglio. Quasi tutti i condomini hanno
una norma, di solito prevista nel regolamento contrattuale (quello che
si può modificare solo all'unanimità e con i 1000/1000), che stabilisce
che se qualcuno chiede di chiudere il riscaldamento, pagherà l'X % di
spesa. Cioè invece di applicargli i millesimi della tabella del
riscaldamento, gli si applicano i millesimi per X %. Esempio: 30% e 100
millesimi? 30 millesimi invece di 100 (ed il totale non sarà più in
millesimi da in 930-esimi).
Qui c'è chi dice che in questo caso si rischia la sanzione da 500 a 2500
euro. Vero, ma solo se il costo dello studio a norma UNI 10200 è
"efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali". Lo è? Non mi pare. Applicare un 30% sul totale
oppure spendere i soldi per due misuratori sulle mandate e ritorno e per
lo studio non cambia (in molti casi concreti, non in tutti) il risparmio
energetico potenziale di un ette.
Bisogna poi capire se ha prevalenza il criterio di modifica privato o di
legge. Cioè se si applica il già citato art. della 220-2012 a proposito
di minoranze meno qualificate dell'unanimità per il deliberare in
materia di risparmio energetico. Continuo a pensare che lo studio a
norma della 10200 non ci faccia risparmiare nulla di nulla, in termini
di energia...

> valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN
> 15459. Eventuali casi di impossibilita' tecnica alla installazione

Altra norma che andrebbe resa pubblica.

> dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in
> apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
> c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia
> tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per
> la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi
> di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per
> misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore
> posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o degli
> edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN
> 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli

Altra norma non pubblica. Annoto che molti edifici degli anni '50-2000
andranno misurati in questo modo.
???? Come abbiamo visto, non ci viene venduta energia. Al limite, metri
cubi di un carburante. Qualcuno sa che cosa è un "gas naturale"? Anche
l'aria, in fondo, lo è!!
Infatti... :( da gennaio 2016 il contenuto delle bollette è stato
fortemente ridotto...
Consumo ENERGETICO (primo LOL) EFFETTIVO? LOLLONE!

Mi fermo qui, per carità di patria. Mi sembra evidente che
l'applicazione di tutta la legge è ancora in grave ritardo. Stime
plausibili parlano di almeno ancora 2 milioni di edifici in cui andare
ad installare i ripartitori (e le valvole termostatiche, altrimenti il
risparmio energetico dov'è?). Ripeto: occorrerebbe un numero di
idraulici che l'Italia non ha. Mi aspetto uno slittamento. Probabilmente
alcuni aspetti della legge, come ad esempio le sanzioni, finiranno nel
cosiddetto decreto milleproroghe dell'anno prossimo. Se avremo a che
fare con un governo impegnato a far il bene dell'Italia... :(

Roberto

unread,
Feb 29, 2016, 4:45:39 AM2/29/16
to

"Cordy" <stefano...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:nb1325$fn4$1...@gioia.aioe.org...
> Mi fermo qui, per carità di patria. Mi sembra evidente che l'applicazione
> di tutta la legge è ancora in grave ritardo. Stime plausibili parlano di
> almeno ancora 2 milioni di edifici in cui andare ad installare i
> ripartitori (e le valvole termostatiche, altrimenti il risparmio
> energetico dov'è?). Ripeto: occorrerebbe un numero di idraulici che
> l'Italia non ha. Mi aspetto uno slittamento. Probabilmente alcuni aspetti
> della legge, come ad esempio le sanzioni, finiranno nel cosiddetto decreto
> milleproroghe dell'anno prossimo. Se avremo a che fare con un governo
> impegnato a far il bene dell'Italia... :(

Le sanzioni arrivano già porco dio! Si tratta di cambiare un metodo di
ripartizione non di installare un impianto nuovo, porco dio che gente di
merda esiste, bisogna passare da 20%/80% a kWh-kWh.
Ogni anno gli impianti superiori a 35 kW sono registrati presso il servizio
ispettivo del vostro Comune, se non c'è allegato il progetto di ripartizione
scatta la sanzione.


Stark

unread,
Feb 29, 2016, 12:15:30 PM2/29/16
to
Ma vai a cagare!
-------
Sono entrato per caso e la discussione non mi interessa più di tanto. Ma
sono rimasto affascinato dalla signorilità di questo signor Roberto, nonchè
dalla sua grande competenza che però mostra con tanta modestia. E' ovvio che
il suo unico scopo nel partecipare al dibattito è distribuire sapienza e
contribuire generosamente alla crescita culturale di tutti i partecipanti.
Io stesso, che non sono interessato, ne sono rimasto impressionato. Quanti
ce ne vorrebbero così !


---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus

Ragnarok

unread,
Feb 29, 2016, 5:28:55 PM2/29/16
to
Il 28/02/2016 01:20, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:

> Ai clienti e' sufficiente rispettare il DL 102/2014 in applicazione della
> direttiva 2012/27/UE.

Basta anche meno...
Basta che il gestore dell'impianto dichiari che questo è a norma.
Per questo chiedevo chi ha sollevato il probema...


Roberto

unread,
Mar 1, 2016, 2:58:51 AM3/1/16
to

"Ragnarok" <ragn...@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
news:GC3By.41828$pt.4...@tornado.fastwebnet.it...
Basta 1(uno) condomino che dichiari "contrariamente al contratto che ho
firmato il mio avvocato dice che non mi state facendo pagare secondo norma"
ed avrà il riscaldamento gratis per parecchie stagioni! Lo paghi tu?


Cordy

unread,
Mar 1, 2016, 4:17:34 AM3/1/16
to
Il 29/02/2016 18:15, Stark ha scritto:
> Ma vai a cagare!
> -------
> Sono entrato per caso e la discussione non mi interessa più di tanto. Ma
> sono rimasto affascinato dalla signorilità di questo signor Roberto,
> nonchè dalla sua grande competenza che però mostra con tanta modestia.
> E' ovvio che il suo unico scopo nel partecipare al dibattito è
> distribuire sapienza e contribuire generosamente alla crescita
> culturale di tutti i partecipanti. Io stesso, che non sono interessato,
> ne sono rimasto impressionato. Quanti ce ne vorrebbero così !

Confesso che (a parte la "perla" che hai gentilmente quotato), non ho
letto la sua risposta. Dato il suo approccio, ho pensato bene di creare
una regola nel mio newsreader, che segna come "già letto" ogni suo
intervento. Quindi, non lo leggerò più, per non indurmi in tentazione di
una risposta.
Ti rispondo solo per farti capire che se tu non avessi risposto e
quotato, la cosa sarebbe già finita lì (tanto rumore inutile in meno,
insomma).
Se vuoi capire meglio di che cosa sto parlando, ti consiglio di leggere
il meta-manifesto dei ng it.*. Trovi il link nel msg che indica il
manifesto di OGNI ng della gerarchia it.*, postato ogni mese. ;-)

Cordy

unread,
Mar 1, 2016, 4:31:00 AM3/1/16
to

Ragnarok

unread,
Mar 1, 2016, 8:22:08 AM3/1/16
to
Il 01/03/2016 08:58, Roberto ha scritto:

> Basta 1(uno) condomino che dichiari "contrariamente al contratto che ho
> firmato

Il condomino non ha firmato alcun contratto.


il mio avvocato dice che non mi state facendo pagare secondo norma"
> ed avrà il riscaldamento gratis per parecchie stagioni! Lo paghi tu?

Non dire fesserie.


Roberto

unread,
Mar 1, 2016, 8:51:06 AM3/1/16
to

"Ragnarok" <ragn...@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
news:3IgBy.41855$pt.3...@tornado.fastwebnet.it...
Ma c'è una epidemia di rincoglinite fulminante su usenet?
Tu adesso hai un contratto di fornitura di riscaldamento che per tuo conto,o
meglio per la colleggialità dell'assemblea, hai accettato vergandolo col
sangue?
Metti un giorno di scoprire, tu o un nuovo condomino un minimo preciso, che
non stanno applicando tale contratto per farti pagare il riscaldamento o
l'acs. Cosa fai? Te ne fotti e continui a pagare testa bassa e alla cazzo di
cane? Io no, io faccio causa al condominio!


Ragnarok

unread,
Mar 1, 2016, 9:46:54 AM3/1/16
to
Il 01/03/2016 14:51, Roberto ha scritto:

>>> Basta 1(uno) condomino che dichiari "contrariamente al contratto che ho
>>> firmato
>> Il condomino non ha firmato alcun contratto.
>> il mio avvocato dice che non mi state facendo pagare secondo norma"
>>> ed avrà il riscaldamento gratis per parecchie stagioni! Lo paghi tu?
>> Non dire fesserie.
>
> Ma c'è una epidemia di rincoglinite fulminante su usenet?

Tu ne sei l'esempio.


> Tu adesso hai un contratto di fornitura di riscaldamento che per tuo conto,o
> meglio per la colleggialità dell'assemblea, hai accettato vergandolo col
> sangue?

Il contratto ce l'avrà il condominio, non di certo il condomino.


> Metti un giorno di scoprire, tu o un nuovo condomino un minimo preciso, che
> non stanno applicando tale contratto per farti pagare il riscaldamento o
> l'acs. Cosa fai?

Io partivo dal presupposto che la ripartizione era fatta correttamente
ed era solo la modalità di ripartizione contraria alla legge.
Il fatto che il contratto non venga applicato lo hai tirato fuori tu adesso.


Te ne fotti e continui a pagare testa bassa e alla cazzo di
> cane? Io no, io faccio causa al condominio!

Devi impugnare la delibera, con tutto quello che ne consegue.
E, di sicuro, non ne consegue che non pagherai il riscaldamento per
parecchie stagioni come da te affermato.


Roberto

unread,
Mar 1, 2016, 10:03:32 AM3/1/16
to
"Ragnarok" <ragn...@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
news:xXhBy.41860$pt.1...@tornado.fastwebnet.it...
>> Tu adesso hai un contratto di fornitura di riscaldamento che per tuo
>> conto,o
>> meglio per la colleggialità dell'assemblea, hai accettato vergandolo col
>> sangue?
>
> Il contratto ce l'avrà il condominio, non di certo il condomino.

Sei tu stesso il condominio, non facciamo sempre gli italici terones
struzzi.

>> Metti un giorno di scoprire, tu o un nuovo condomino un minimo preciso,
>> che
>> non stanno applicando tale contratto per farti pagare il riscaldamento o
>> l'acs. Cosa fai?
>
> Io partivo dal presupposto che la ripartizione era fatta correttamente

No cazzone, tu rispondevi a me che dicevo "Confermo che non siete a norma,
il totale di involontario deve essere la
differenza tra kWh di produzione e sommatoria kWh dai satelliti, totale a
sua volta suddiviso per i millesimi di kW installati per il riscaldamento e
millesimi di uso potenziale a persona secondo 11300-2 per acs."

La ripartizione non è fatta correttamente perchè lo dico io che conosco il
mestiere se permetti.

> ed era solo la modalità di ripartizione contraria alla legge.

La ripartizione e la modalità di ripartizione sono la medesima cosa se
permetti.
Esistono ripartizioni/modalità di ripartizione fatte a norma di legge e
ripartizioni/modalità di ripartizione fatte alla cazzo di cane: la
differenza è solo questa.

> Il fatto che il contratto non venga applicato lo hai tirato fuori tu
> adesso.

Il contratto è la ripartizioni/modalità di ripartizione .

> Te ne fotti e continui a pagare testa bassa e alla cazzo di
>> cane? Io no, io faccio causa al condominio!
>
> Devi impugnare la delibera, con tutto quello che ne consegue.
> E, di sicuro, non ne consegue che non pagherai il riscaldamento per
> parecchie stagioni come da te affermato.

Col cazzo.


Testathome

unread,
Mar 1, 2016, 10:25:27 AM3/1/16
to

"Roberto" <powerl...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:nb3i3o$l8p$1...@gioia.aioe.org...
Che è quello che ho fatto io, comprato casa nel 2012 e contemporaneamente ho
dovuto pagare caldaia nuova, valvole, ripartitori.
C'è una legge in Piemonte che ti obbliga a mettere i ripartitori quando
ristrutturi la caldaia. Inoltre senza ripartitori non si ottiene la detrazione
al 55% per cause energetiche.

Alla prima riunione si decise "per il primo anno in prova mettiamo 30% fisso
70% a consumo" ed io mi opposi perchè queste cose le dovrebbe calcolare un
tecnico e non per alzata di mano.
Secondo anno un buon 1/2 dei millesimi si oppose perchè con valvole a manetta
pagarono 2000 euro e per alzata di mano scelsero 70% fisso e 30% a consumo ed
io mi opposi perchè queste cose le dovrebbe decidere un tecnico e non a seconda
dell'andamento dell'anno precedente.

Inoltre quell'ignorante dell'amministratore suddivideva a spesa variabile solo
il gas e non tutte le altri voci di spesa. Perciò alla fine veniva fuori come
risultato un 85% fisso e un 15% variabile a consumo. Da tenere acceso il
riscaldamento a tenerlo spento la differenza era di appena 100 euro!

Finalmente nel 2014 usci' la suddetta legge e con legge e verbali alla mano io
mi rifiutai di pagare, chiamai l'avvocato e scoprimmo che la ripartizione era
sta fatta senza analisi energetica. L'analisi energetica era richiesta anche
per gli anni pregressi. Così in seguito a diagnosi energetica vennero
attribuiti i nuovi millesimi e ricalcolate le ripartizioni con i parametri
corretti.
E dalla ditta che aveva eseguito i lavori e dalla negligenza
dell'amministratore ci vennero abbuonati il costi del progetto e della analisi
energetica e delle spese legali, quasi 15mila euro in totale.


Roberto

unread,
Mar 1, 2016, 4:27:44 PM3/1/16
to

"Testathome" <te...@test.it> ha scritto nel messaggio
news:nb4c8l$7uu$1...@gioia.aioe.org...

> Finalmente nel 2014 usci' la suddetta legge e con legge e verbali alla
> mano io mi rifiutai di pagare, chiamai l'avvocato e scoprimmo che la
> ripartizione era sta fatta senza analisi energetica. L'analisi energetica
> era richiesta anche per gli anni pregressi. Cosě in seguito a diagnosi
> energetica vennero attribuiti i nuovi millesimi e ricalcolate le
> ripartizioni con i parametri corretti.
> E dalla ditta che aveva eseguito i lavori e dalla negligenza
> dell'amministratore ci vennero abbuonati il costi del progetto e della
> analisi energetica e delle spese legali, quasi 15mila euro in totale.

Cioč avevate eseguito un nuovo impianto caldaia + ripartizione tutto senza
progetto? Complimenti.


Testathome

unread,
Mar 1, 2016, 4:46:43 PM3/1/16
to

"Roberto" <powerl...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:nb51ga$1il9$1...@gioia.aioe.org...
>
> "Testathome" <te...@test.it> ha scritto nel messaggio
> news:nb4c8l$7uu$1...@gioia.aioe.org...
>
>> Finalmente nel 2014 usci' la suddetta legge e con legge e verbali alla mano
>> io mi rifiutai di pagare, chiamai l'avvocato e scoprimmo che la ripartizione
>> era sta fatta senza analisi energetica. L'analisi energetica era richiesta
>> anche per gli anni pregressi. Così in seguito a diagnosi energetica vennero
>> attribuiti i nuovi millesimi e ricalcolate le ripartizioni con i parametri
>> corretti.
>> E dalla ditta che aveva eseguito i lavori e dalla negligenza
>> dell'amministratore ci vennero abbuonati il costi del progetto e della
>> analisi energetica e delle spese legali, quasi 15mila euro in totale.
>
> Cioè avevate eseguito un nuovo impianto caldaia + ripartizione tutto senza
> progetto? Complimenti.

Il progetto c'era ma era un proforma generico che non riportava le
caratteristiche e le necessità degli edifici.

Roberto

unread,
Mar 1, 2016, 5:21:06 PM3/1/16
to

"Testathome" <te...@test.it> ha scritto nel messaggio
news:nb52jv$1kqo$2...@gioia.aioe.org...
Italian style.
Io devo stipendiare 5 ingegneri che fanno solo quello, arriva il primo
idraulico che fa cazzate liberamente e i condomini tipo cordy sono pure
contenti.

W il Duce


Roberto Deboni DMIsr

unread,
Mar 2, 2016, 6:18:23 PM3/2/16
to
On 2016-02-29, Cordy <stefano...@tiscali.it> wrote:
> Il 28/02/2016 01:06, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>> On 2016-02-25, l.p...@gmail.com <l.p...@gmail.com> wrote:
>>> Mi è arrivata la convocazione dell'annuale assemblea e tra i punti
>>> all'ordine del giorno la nostra simpatica tartassatrice ha aggiunto
>>> il punto:
>>> "Incarico termotecnico redazione nuova tabella millesimale di
>>> ripartizione costi riscaldamento ed ACS secondo norma UNI 10200."
>> Questa e' stata attuata dal Decreto Legge n.102/2014, di cui
>> riporto l'articolo n.9, in calce al presente messaggio.
>>
>> Legislazione (art.9 DL 102/2014)
>>
>> Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
>>
>> 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1

... snip ...

> Qui mi incuriosisce molto. Non so se vi siete letti con attenzione il
> "pippone" precedente. No? In breve, mi pare che dica che tutti i
> contatori della luce e del gas devono essere sostituiti nel termine di
> 12-24 mesi (vedi il testo) dall'entrata in vigore della legge.

...snip...

E' da osservare cosa salta fuori di interessante quando cento teste leggono
cio' che dieci consulenti vorrebbero resta riservato.
Per questo ho pensato di citare integralmente la parte interessante i
consumatori (la legge complessivamente e' molto piu' lunga), proprio per le
sue implicazioni che vanno oltre al condominio.

Non pochi amministratori vorrebbe trattare i condomini come se fossero dei
bambini debosciati, non in grado di intendere e volere (salvo quando
votano seguendo il dettato degli amministratori), ma in realta', la
categoria dei "condomini", include di tutto, c'e' la persona semplice,
ma c'e' anche il professionista che preferisce vivere in condominio,
(con quello che succede oggi a chi vive nelle case monofamigliari ...)
oppure altro tipo di persona con voglia di documentarsi, percio' mi
ripeto:

---------------------------------------------------------------------
Sapete perche' gli amministratori di mestiere [o, aggiungo ora, i loro
tecnici "amici"] non vi citano mai le leggi, ma sempre le normative
(CEI, UNI, ...) ?

Perche' le leggi sono "pubbliche" e chiunque puo' leggere di persona di
cosa si tratta e valutare se la pretesa ha senso o meno.

Le normativa invece sono private, occorre acquistarle, e spesso costano
anche salate. Inoltre sono spesso scritte in un modo tutt'altro che
immediato, un freddo elenco di affermazioni isolate e tabelle.

...snip...

Cordy

unread,
Mar 3, 2016, 3:15:20 AM3/3/16
to
Il 03/03/2016 00:18, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
> E' da osservare cosa salta fuori di interessante quando cento teste leggono
> cio' che dieci consulenti vorrebbero resta riservato.
> Per questo ho pensato di citare integralmente la parte interessante i
> consumatori (la legge complessivamente e' molto piu' lunga), proprio per le
> sue implicazioni che vanno oltre al condominio.

1. Confesso di essere un amministratore. E...
2. Le leggi italiane sono scritte malissimo!
Un esempio? Pronto subito: la legge da Lei riportata parla di "gas
naturale". Facciamo un esempio: l'aria è un gas naturale? L'azoto è un
gas naturale? Mmmm... ma allora: esistono gas non naturali? Mah...

La differenza fra una legge ed una norma, spesso, è anche questa: la
norma la scrive chi conosce una certa materia, mentre una legge è
scritta da persone elette (da noi, accidenti!), che spesso si mettono a
legiferare su argomenti che conoscono in modo molto approssimativo.

E lì nascono i pasticci per tutti.

Come nel caso di questa legge, che come spesso accade quando a scrivere
è una maggioranza di sinistra, entra eccessivamente nel dettaglio
tecnico, non lasciando ai tecnici il ruolo di tecnici. Volendo fissare
un criterio per tutto, fa un casino d'inferno.

Io nelle norme in questione vedo un palese conflitto con l'ultima frase
del comma 1 art. 1123 c.c. che scrive che bla bla bla... le spese si
dividono in base a ... bla bla bla... SALVO DIVERSA CONVENZIONE.

Cioè la legge stabilisce dei criteri "convenzionali" per suddividere le
spese, ma lascia i privati cittadini liberi di pattuire fra loro in modo
diverso i criteri di divisione.

Il problema oggi è che (contrariamente a prima della 220/2012), per
cambiare le tabelle non è più necessaria l'unanimità. Mi aspetto un
notevole contenzioso in materia. E spero di sbagliare.

Roberto

unread,
Mar 3, 2016, 6:03:56 AM3/3/16
to

"Cordy" <stefano...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:nb8rqm$1l3k$1...@gioia.aioe.org...
> Io nelle norme in questione vedo un palese conflitto con l'ultima frase
> del comma 1 art. 1123 c.c. che scrive che bla bla bla... le spese si
> dividono in base a ... bla bla bla... SALVO DIVERSA CONVENZIONE.
>
> Cioč la legge stabilisce dei criteri "convenzionali" per suddividere le
> spese, ma lascia i privati cittadini liberi di pattuire fra loro in modo
> diverso i criteri di divisione.

Ancoraaaaaa, allora apri bene il cervello: con 1000/1000 puoi suddivedere le
spese come cazzo ti pare, in base a chi ha l'uccello piů lungo, in base a
chi ha la moglie piů fica, ma basta 1/1000 che si oppone e siete obbligati
ad applicare la "risoluzione" di legge ovvero a norma UNI.


0 new messages