On Wed, 05 Oct 2011 17:57:20 +0200, Giovanni wrote:
> On 10/05/2011 11:47 AM, Roberto Deboni DMIsr wrote:
>
>>> Può intervenire come gli pare sulle parti comuni perché sono sua
>>> proprietà.
>>
>> Puo' intervenire come vuole perche' "NON" sono parti comuni, ma di sua
>> proprieta' ...
>
> Anche se sono sua proprietà sono parti "comuni" di pertinenza
> dell'edificio necessarie per l'uso dell'edificio stesso.
Mi scusi, ma in questo NG it.diritto.condominio la definizione
di "parti comuni" ha un solo significato:
"Parti di un fabbricato pluri-alloggio che sono di proprieta'
IN COMUNE ad un certo numero di proprietari."
Quelle parti a cui lei sta pensando, ad esempio, l'atrio ed il giro
scale (e mai il giardino o altra parte esterna), in una situazione
come quella descritta non si potra' mai definire "parte comune",
bensi', come lei ha scritto: "parti di pertinenza del fabbricato".
Nulla di piu'.
>>>> ed ha anche fatto effettuare un lavoro all'interno del mio garage
>>>> senza darmene preventiva comunicazione.
>>>
>>> No non poteva anche se trattasi di sua proprietà. Dal momento che la
>>> ha affittata è entrata in tuo possesso e avrebbe dovuto concordare con
>>> te come e quando accedere al garage.
>>
>> Hmmm, direi che ha il garage in "custodia", non in "possesso". Concordo
>> che l'accesso avrebbe dovuto essere concordato.
>
> Affittare un appartamento è qualcosa di più di una semplice custodia.
>
> Il dizionario Treccani on line definisce possesso come: "Nel linguaggio
> giuridico, potere di fatto che si esercita su una cosa, su un bene,
> anche non materiale, avendone la detenzione e l’uso e godendone i
> frutti, indipendentemente dal fatto di averne la proprietà o altro
> diritto reale."
Ha ragione.
>>>> Davvero il proprietario può fare ciò che vuole o sei inquilini
>>>> abbiamo dei diritti riguardo alle decisioni riguardanti negli spazi
>>>> comuni?
>>>
>>> Avete il diritto di usarle, ma niente altro.
>>
>> "diritto" ad usare "parti di proprieta privata", hmmm e' sicuro ? Come
>> minimo andrei a leggermi il contratto di affitto. Se il proprietario
>> concede l'uso del SUO giardino non significa che ci sia un diritto
>> degli inquilini.
>
> Dare in affitto un appartamento dà, se non diversamente indicato dal
> contratto il _diritto_ di usare le parti "comuni", necessarie per l'uso
> dell'edificio.
A parte che io scriverei: l'affitto dell'appartamento implica l'uso
delle pertinenze dell'edificio necessarie per l'uso dell'alloggio
[altrimenti mi include anche un locale, ex-portineria, come disponibile
agli inquilini, il che non e', perche' non e' piu' un condominio],
ma il giardino non e' certamente parte dell'edificio, neanche se
fosse un cortile interno.
> Se il giardino non gli viene precluso dal contratto penso che sia libero
> di usarlo, nel limite delle necessità che vivere in un edificio impone.
Libero di usarlo ? No.
Nel senso che non puo' piantumare, ne' fare modifiche.
Puo', eventualmente, trascorrerci del tempo, passeggiare, oppure
nel caso in oggetto passare per accedere al garage (ma non capisco
che razza di giardino se si puo' circolare con le auto ...),
almeno fino al che proprietario non stabilisce diversamente.
Ci tengo, insomma, che in inquilino ha possibilita' molto limitate
per quanto riguarda l' "uso del giardino"