Roubaud.
Ok al livello di autorizzazioni possono farlo......
> Noi condomini siamo contrari, perchè il tetto in questione è di due
> piani più basso del rimanente dell'edificio (5 piani), e quindi i
> condomini del quarto e quinto piano si troverebbero più in alto di
> detto camino,
Giusto ottima osservazione.....
nè risulta possibile prolungare detta canna oltre la
> parte più alta dell'edificio (la canna attraverserebbe un lastrico
> solare di proprietà esclusiva).
La proprieta' esclusiva non esclude che si formi una servitu' anche obbligatoria se non ci sono altri
modi per risolvere la faccenda....
> Domando se il condominio può opporsi a questa installazione, o se
> invece ha ragione l'aspirante rosticcere il quale afferma di voler
> procedere a detta installazione senza indugio, avendone il diritto.
Ne ha diritto , e dovra' probabilmente arrivare ad un accordo con il proprietario esclusivo
anche ricorrendo ad un giudice.....
Giulia
> Ne ha diritto
Non è affatto detto.
Max max
Vuoi argomentare o lo archiviamo come Trollata?
Giulia
> Vuoi argomentare
Non и detto che quell'installazione sia per forza lecita dato che le
variabili sono tante (specie se i fumi vengono scaricati sotto altre unitа
immobiliari come scritto nel post.).
Non puoi quindi dare una risposta in un senso o nell'altro senza conoscere
bene i fatti e i luoghi ed il condominio farebbe bene a chiedere un parere
legale che esaminerа tutti i termini del problema che non puт essere ridotto
ai minimi termini come hai fatto tu.
I motivi ostativi ad una eventuale installazione possono essere vari e non
li puoi escludere a priori.
Tanto per citarti l'ultima pronuncia della Cassazione in tema (si parla di
vedute ma anche lo scarico sotto altre unitа abitative puт rendere non
possibile l'installazione):
Cass. civ. Sez. II, Ord., 29-04-2010, n. 10402
che la Ruit Hora s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma,
il Condominio di (OMISSIS), al fine di sentir annullare la Delib.
Assembleare 20 gennaio 1999, con la quale era stata negata ad essa condomina
l'autorizzazione ad installare una canna fumaria sul muro perimetrale, e di
sentire, in ogni caso, accertare il diritto dell'attrice ad installare la
canna fumaria;
che nella resistenza del Condominio convenuto (che propose anche una domanda
riconvenzionale diretta ad ottenere l'eliminazione della parte di canna
fumaria giа installata sulla chiostrina interna dello stabile), il Tribunale
di Roma, con sentenza emessa il 20 settembre 2001, rigettata ogni altra
domanda ed eccezione, dichiarт il diritto della Ruit Hora a collocare, sulla
parete esterna dell'edificio prospiciente il cortile, una canna fumaria per
l'espulsione dei vapori di cucina secondo il percorso suggerito dal
consulente tecnico d'ufficio, da realizzare secondo le indicazioni della
c.t.u.;
che, in accoglimento del gravame del Condominio, la Corte d'appello di Roma,
con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 gennaio
2008, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato le
domande della s.r.l. Ruit Hora nei confronti del Condominio ed ha condannato
la predetta societа alla rimozione della restante parte della canna fumaria
posta a servizio dei locali di sua proprietа;
che, premesso che la installazione di una canna fumaria sul muro perimetrale
di un edificio condominiale, ad esclusivo servizio di un condomino,
costituisce legittimo uso della cosa comune purchи tale uso non arrechi
pregiudizio alla sicurezza, alla stabilitа ed al decoro dell'edificio nи ai
diritti degli altri condomini, la Corte territoriale, tenendo conto delle
note a chiarimento rese dal c.t.u., ha osservato che il montaggio della
nuova canna fumaria, per le sue dimensioni e per la sua posizione,
comporterebbe una riduzione di visuale per i proprietari dei due balconi che
si trovano lungo il lato sinistro del percorso verticale della esistente
canna fumaria, nonchи di quella nuova, giacchи l'estremitа dei detti balconi
verrebbe a trovarsi a circa 40 cm, dalla nuova canna;
che inoltre - ha proseguito la Corte d'appello - la nuova canna facilita la
possibilitа a terzi malintenzionati di introdursi nelle unitа abitative
private; e, per le sue dimensioni e posizione, comporta un impatto che
riduce la veduta delle finestre che si affacciano sul cortile;
che quanto, infine, alla domanda riconvenzionale, la Corte d'appello ha
rilevato che la domanda era stata ben proposta nei confronti della societа
Ruit Hora, quale proprietaria dell'immobile a servizio del quale era stata
posta la canna fumaria, a nulla rilevando che l'opera fosse stata realizzata
dalla societа affittuaria dei locali;
che per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la Ruit Hora
s.r.l. ha proposto ricorso, sulla base di sette motivi, cui ha resistito,
con controricorso, il Condominio;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera
di consiglio, и stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.
proc. civ., che и stata notificata alle parti e comunicata al pubblico
ministero.
Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 24
novembre 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:
" (...) Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 132
e 161 cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la nullitа della sentenza
impugnata, perchи in essa risulta soltanto la data del deposito, mentre и
omessa la data della deliberazione. Il motivo appare manifestamente
infondato, perchи l'indicazione della data di deliberazione della sentenza
non и, a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione (che ne
segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), elemento essenziale
dell'atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi
di alcuna ipotesi di nullitа deducibile con l'impugnazione, costituendo, per
converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288
cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 23 febbraio 2007, n. 4208). La censura
veicolata con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.
1102 e 1120 cod. civ.) - la quale si conclude con il quesito di diritto se
nella fattispecie costituita da collocazione di canna fumaria sul muro
perimetrale condominiale trovi applicazione l'art. 1102 cod. civ. con gli
eventuali limiti di cui all'art. 1122 cod. civ. e con la conseguente
esclusione di preventiva autorizzazione dell'assemblea o invece
l'applicazione dell'art. 1120 cod. civ. regolatore delle innovazioni
sottoposto a deliberato condominiale - и inammissibile, perchи non coglie
nel segno. La Corte d'appello, infatti, ha inquadrato la fattispecie
nell'art. 1102 cod. civ., rilevando che l'installazione della canna fumaria
sul muro condominiale costituisce un legittimo uso della cosa comune; ma ha
osservato - con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici -
che, in concreto, tale installazione comporta un pregiudizio per la
sicurezza delle altre unitа abitative e una limitazione della veduta per i
balconi e le finestre che si affacciano sul cortile. E questa Corte (Sez. 2,
11 febbraio 1977, n. 620) ha giа statuito che costituisce pregiudizio al
concorrente diritto degli altri condomini di utilizzare in modo conveniente
la cosa comune, la installazione in esso di una canna fumaria che, per le
sue dimensioni o la sua ubicazione, riduca in modo apprezzabile la visuale
di cui tali condomini godono dalle finestre site nello stesso muro.
Del pari inammissibile и il terzo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 906 e 907 cod. civ.), che si conclude con il quesito se, in tema
di distanze da canne fumarie, sia legittimo applicare la disciplina di cui
agli artt. 906 e 907 cod. civ..
Difatti, contraria mente a quanto prospettato nel motivo di ricorso e nel
quesito che lo accompagna, la sentenza impugnata non ha preso in
considerazione nи ha applicato le disposizioni di cui agli artt. 906 e 907
cod. civ., ma ha fatto riferimento alla distanza di 40 cm., (che separa
l'estremitа dei balconi dalla canna fumaria) per argomentare che la nuova
opera, per le sue dimensioni e per la sua posizione, determina una invadenza
pregiudizievole nell'ambito dei coesistenti diritti degli altri condomini.
Cosм decidendo , la Corte capitolina si и attenuta al principio per cui non
и consentito al condomino installare sul muro perimetrale comune una canna
fumaria che, per la sua dimensione o per la sua ubicazione, riduca in modo
apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute
situate nello stesso muro perchи, diversamente, l'installazione
costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall'art. 1102 cod.
civ., in relazione sia alla struttura del muro sia all'uso della cosa comune
in concreto fatto da costoro (Cass., Sez. 2, 8 aprile 1977, n. 1345).
Analoga sorte deve essere riservata al quarto motivo (violazione e falsa
applicazione dell'art. 890 cod. civ.), con cui si vorrebbe vedere affermato
il principio della prevalenza delle norme sul condominio (art. 1102 cod.
civ.) su quelle delle distanze (artt. 906, 907 e 890 cod. civ.) nel caso di
collocazione di una canna fumaria da parte di un condomino sulla parete
condominiale per assolvere ad un bisogno essenziale del proprio immobile.
Ancora una volta la doglianza и inconferente rispetto alla ratio decidenti,
giacchи il riferimento alla distanza и stato utilizzato nella sentenza
impugnata esclusivamente in relazione ai limiti dettati dall'art. 1102 cov.
civ. all'utilizzo della cosa comune. Il quinto motivo и rubricato violazione
e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. nonchи omessa motivazione
su un fatto controverso e decisivo per il giudizio; con esso la societа
ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto delle
risultanze probatorie costituite da accertamenti peritali e abbia ritenuto
la sussistenza di pericoli della nuova opera per la salubritа, sicurezza e
decoro dell'edificio senza motivazione e contro le prove acquisite. Il
motivo и in parte infondato ed in parte inammissibile. Per un verso, la
Corte di merito ha dato conto del proprio convincimento con una motivazione
congrua e logica, che condivide le conclusioni alle quali и pervenuto il
consulente tecnico d'ufficio, sia nella relazione del 15 novembre 2000, sia
nelle note a chiarimento del 20 marzo 2001. Per l'altro verso, tanto la
denuncia di violazione di legge, quanto quella di vizio di motivazione (tra
l'altro prospettata senza neppure curare la trascrizione - imposta dal
rispetto del principio di autosufficienza del ricorso -delle risultanze che
si assumono male o insufficientemente valutate), finiscono con il
risolversi, inammissibilmente, nella sollecitazione a procedere ad un nuovo
giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione, da parte di questa
Corte, delle prove risultanti dagli atti di causa.
Il sesto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 cod.
proc. civ.), con cui ci si chiede se violi l'art. 101 cod. proc. civ. "chi
propone la domanda di condanna ad un facere che riguarda un terzo locatario
senza averlo convenuto in giudizio", и manifestamente infondato: solo
nell'ipotesi di richiesta nei confronti del conduttore che abbia installato
la nuova canna si verifica una situazione di litisconsorzio con il
proprietario, non anche quando, come nella specie, la domanda sia proposta
nei confronti del proprietario del locale (Cass., Sez. 2, 29 ottobre 2003,
n. 16240). Il settimo motivo - con cui si denuncia omessa motivazione circa
un fatto contrario e decisivo per il giudizio - и, infine, inammissibile,
perchи non contiene un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto ex
art. 366-bis cod. proc. civ.) che ne circoscriva puntualmente i limiti, come
richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v. , per tutte,
Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603) in tema di formulazione dei motivi di
ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in
vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione".
Letta la memoria di parte ricorrente.
Motivi della decisione
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di
cui sopra;
che l'assunto da cui muove la ricorrente nella memoria illustrativa - che
cioи, ai fini di determinare l'uso consentito della cosa comune, ai sensi
dell'art. 1102 cod. civ., occorrerebbe fare riferimento alla disciplina
delle distanze - non puт essere seguito, giacchи, in considerazione del
rapporto strumentale fra l'uso del bene comune e la proprietа esclusiva, ai
fini dell'utilizzazione delle parti comuni non puт assegnarsi rilevanza
decisiva a limiti o condizioni estranei alla regolamentazione e al
contemperamento degli interessi in tema di comunione;
che, d'altra parte, l'indagine rivolta a stabilire se l'installazione della
canna fumaria sul muro perimetrale arrechi o meno pregiudizio alla
sicurezza, al decoro o all'aspetto esteriore dell'edificio ed ai diritti
degli altri condomini rientra nei poteri del giudice del merito (Cass., Sez.
2, 7 febbraio 1998, n. 1297), e non и sindacabile in sede di legittimitа
ove, come nella specie, sia stata adeguatamente motivata;
che, sotto questo profilo, la censura di violazione dell'art. 115 cod. proc.
civ. e di vizio di motivazione si esaurisce in una - inammissibile - istanza
di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito;
che devesi, al riguardo, ribadire che il controllo di logicitа del giudizio
di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione
del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice
del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che
una simile revisione, in realtа, non sarebbe altro che un giudizio di fatto
e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,
contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di
legittimitа; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio
di motivazione ogni possibilitа per la Corte di Cassazione di procedere ad
un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle
risultanze degli atti di causa (tra le tante, Cass. Sez. Lav., 5 marzo 2002,
n. 3161);
che neppure и condivisibile la critica mossa con la memoria alla proposta di
dichiarare inammissibile il settimo motivo;
che, infatti, allorchи nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di
motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso,
l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la
motivazione и insufficiente, imposto dall'art. 366-bis cod. proc. civ., deve
essere adempiuto non giа e non solo - come sembra sostenere la ricorrente
nella memoria - illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche
formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che
costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo, e che
consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilitа del ricorso
(Cass., Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897);
che tale onere non risulta soddisfatto nel caso di specie;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la societа ricorrente al rimborso
delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che
liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a
spese generali ed accessori di legge.
Giulia
La possibilità di una servitù coattiva non la vedo nel caso di specie.
Inoltre vanno esaminati ulteriori motivi ostativi ai sensi dell'art. 1102
c.c. che possono essere vari (presenza di vedute vicine, influenza sulla
sicurezza di altre unità immobiliari., etc.)
Probabilmente con un bravo avvocato il rosticciere migrerà verso altri lidi
:)
E questo senza andare a fare le pulci alle autorizzazioni amministrative che
sovente sono rilasciate con leggerezza e la cui legittimità va anch'essa
verificata.
Max max
>
>"Giulia" <far...@iperbole.bologna.it> ha scritto nel messaggio
>news:4c4b6968$0$31380$4faf...@reader1.news.tin.it...
>>
cut...
Grazie per le risposte. L'Amministratore ha già interessato un legale.
Intanto io ho chiesto il vostro parere per farmi qualche idea.
Soprattutto circa il fatto che il camino, anche se portato in sommità
del tetto, viene a trovarsi su di una casa piccola (3 piani)
circondata da case più alte, con evidente immissione di "profumi"
nelle medesime. D'altronde non mi pare tecnicamente possibile
innalzare detto camino di una decina di metri sopra la casetta...
Ad ogni modo attendo di vedere come si sviluppa la cosa; ringrazio
tutti per l'interesse.
Ciao.
Roubaud.
Per esperienza perosnale ho lavorato in uno studio professionale dove ci si
occupava abitualmente di dimensionare eprogettare locali tipo pizzerie al
trancio, rosticcerie ed affini...
ed in tutte ma dico proprio TUTTE TUTTE il tema della canan fumaria di è
sempre vivelato il più ostico da digerire per i condomini.
SEMPRE nel 100% dei casi la maggioranza dei condomini erano contrari OGNI
volta qualcuno andava da un avvocato e mandava tonnellate di lettere
minatorie a destra e a manca.
REGOLARMENTE i lavori subivano un ritardo che andava da minimo 3 ad un
massimo di 12 mesi.
MATEMATICAMENTE i lavori riprendevano, la canna fumaria si faceva lo stesso
nonostante le ritrosie dei condomini e l'attività partiva.
certo, il progeto della canna subiva moltospesso delle modifiche in itinere.
salvo restando che si progettava fin da subito secondo i canoni delle
normative di sicurezza ed ovviamente igenico sanitarie altrimenti l'asl ed
il comune non avrebbero MAI e poi MAI rilasciato alcuna autorizzazione, però
a volte capitava che per ammorbidire un po la situazione si accettava di far
passare la canna un po più in la o farle fare una certa deviazione giusto
per accontentare tutti per quieto vivere (sempre che fosse tecnicamente
possibile) una volta qualche condomino pretendeva di farci fare la canna
fumaria in modo tale che per un tratto il flusso dei fumi doveva andare
all'ingiù e ovviamente gli abbiamo risposto che poteva sognarselo inquanto
per avere il tiraggio la canna dovrebbe essere quanto più possibile
verticale, è ammesso qualche scostamento, non è tollerabile un zig zag con
un un flusso che prima va su, poi torna giù e poi ritorna su.
Ma non capirono e rimasero convinti che le l'avevamo particolarmente con
loro e non avevamo voluto accontentarli....
in ongi caso quello che voglio dire è che sulla base della mia esperienza
circa le canne fumarie per negozzi et simila
su 100 fatte 100 hanno avuto problemi ed incontrato il "divieto" del
condominio, 100 sono andate a discussione, 0 sono andate sul serio in
tribunale, 100 sono state regolrarmente realizzate in ritardo sui tempi.
e quando alla fine il condominio si stava accorgendo che non avrebbe potuto
fare molto per evitare chi ha tentato la carta di "spillare" qualche soldo
all'imprenditore per dargli l'autorizzazione, in questi casi TUTTTI si sono
visti mandati a quel paese sentendosi dire qualcosa del tipo "se mi aveste
chiesto un anno fa qualche euro per darmi il permesso non sarei stato troppo
li a guardare, ve li avrei dati e buonanotte, ma oggi dopo 12 mesi che pago
l'affitto a vuoto di un locale che grazie a voi non mi sta facendo lavorare
ve li potete proprio scordare!"
ciao.
Lo
il profumo di pollo arrosto o altro che sia non e' considerabile come
inquinamento... dando ragione alla tua teoria non potrebbe esistere
nessuna pizzeria, nessun ristorante, nessuna pasticceria, panetteria
e quant'altro in zone abitate...
e nemmeno gli aspiratori dei cessi e delle cucine di centinaia di persone
che tutti i giorni fanno da mangiare e dopo mangiato... eliminano le scorie
!
alberto
a mio parere il condominio in se non ha diritti in questo senso.
semmai i proprietari degli appartamenti alti e al limite del lastrico
solare dovranno verificare le corrette distanze previste per il
posizionamento di camini e altro, presso l'ufficio tecnico del comune.
alberto