Il 12/11/2011 17:31, Apteryx ha scritto:
>
> "w2009" <
w.nospa...@libero.it> ha scritto
>
>>
>> Ti sbagli nella risoluzione dell'A.d.E. n° 7/E del 12 febbraio 2010,
>> viene precisato che le parti comuni interessate, alla detrazione 36%
>> ed all'IVA agevolata 10% all'atto della loro manutenzione ord. o str.,
>
> semmai sbagli te che non hai capito quello che ho scritto ripeto
>
> nel caso di una fognatura non c'č concorrenza di beni perchč la
> manodopera costa sempre piů di un tubo, che lo ribdisca uan circolare č
> secondario perché č lampante
Tu confondi i beni significativi con gli altri beni ( materiali, ecc).
I tubi non sono classificati fra i beni significativi i quali ai sensi
del DM del 29/12/1999 sono:
-ascensori e montacarichi,infissi esterni e interni, caldaie,video-
citofoni,apparecchiature di condizionamento e riciclo dell' aria,
sanitari e rubinetterie dei bagni, impianti di sicurezza.
Quindi solo in presenza dei suddetti beni il tuo discorso ha valore.
Nel caso in questione ai fini dell'IVA agevolata il discorso sulla
manodopera non ci azzeccha.( Se per caso diciamo la stessa cosa..
il mio intervento č servito solo per chiarire ...in quanto non
essendo chiaro a me ciň da te detto poteva non essere chiaro ad
altri.)
L'Iva agevolata al 10% si applica a tutti gli interventi di manutenz.
ordinaria e straordinaria che riguardano tutte le parti comuni
cond.li
in un edificio a prevalenza abitativa ed in particolare alle seguenti
tipologie di contratti : di appalto, d'opera e di cessione con posa
in opera.
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