On 18/04/17 00:28,
marinam...@gmail.com wrote:
> Vi chiedevo se un condomino può unilateralmente staccarsi dall'acqua centralizzata del condominio
> facendosi istallare il contatore dall'acquedotto
Certamente! Non ci sono leggi (nazionali) che obblighino ad una
collettivizzazione delle forniture di acqua potabile (ma potrebbe
esistere qualche demente regolamento locale). Tutto dipende dal gestore
dell'acquedotto. Se acconsente (per esempio posso immaginare che in un
condominio dove, oltre ad alcuni palazzi, serviti tradizionalmente con
colonne montanti, ci siano villette a schiera disposte lungo una via
servita con un ramo dell'acquedotto per le abitazioni sull'altro lato),
allora avrete certamente il vostro allacciamento "individuale".
Un altra possibilita' e se una villetta a schiera voglia costruirsi un
pozzo proprio (ovviamente il comune gli chiedera' di mettere un
contatore per l'addebito delle tariffe di fognatura e depurazione).
> e continuando a partecipare, per i suoi millesimi,
> ad eventuali future spese di rottura
Per quanto riguarda l'acquedotto, ove, appunto, non esista alcun obbligo
di partecipazione collettiva per legge (nazionale o locale), una volta
distaccati, non esiste piu' alcun obbligo di partecipazione alle spese,
in forza dell'art.1123 comma 3:
"Qualora un edificio abbia piu' scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini
che ne trae utilita'."
> ( peraltro coperta da assicurazione )
Irrilevante che ci sia o meno una assicurazione. Anzi, se
l'assicurazione e' specifica solo per l'acquedotto oppure se
l'estensione per la garanzia sull'acquedotto ha un costo rilevante (ad
esempio rappresenta circa la meta' del premio annuo) allora lei puo'
chiedere l'esonero anche da tali spese.
> della colonna montante dell'acqua potabile
Aggiungo, che se il gestore locale dell'acquedotto e' disposto ad
integrare nella propria rete quella condominiale, fino ai contatori
negli appartamenti, la gestione condominiale viene completamente
eliminata. Insomma, chi decide e' il vostro fornitore locale di acqua
potabile (o meno che sia).
> e della colonna discendente delle acque nere ?
La colonna delle acque nere e' un altra "parrocchia" e prescinde dalla
adesione dell'acquedotto. E si applica sempre l'art.1123 terzo comma
(ognuno contribuisce solo ai rami dellla fognatura e vasche di
decantazione/filtraggio in cui confluiscono i suoi scarichi).
> Potete suggerirmi i riferimenti di legge ?
Per la ripartizione impera l'art.1123 comma 3.
Per quanto riguarda leggi sull'obbligo di "comunanza", non esiste alcuna
legge che la "vieti", bensi' ci saranno, eventualmente leggi che la
"obblighino" (come avviene per il riscaldamento centralizzato).
Io non conosco di leggi che obblighino l'acquedotto in comune, sara' chi
sostiene tale tesi a dovere portare gli estremi di legge.
So pero' che ci sono gestori dell'acquedotto che spingono verso una
distribuzione condominiale, onde fermare la loro responsabilita' giusto
ai confini (o poco dentro) della proprieta'.