"insulti gratuiti", per fortuna non e' lei a decidere,
ma un giudice ...
Secondo lei non c'e' stata ingiuria nella battuta
dell'OP ? "lasciando perdere le "facezie" del Deboni" ...
Quando l'ingiuria e' stata provocata da una ingiuria precedente
altrui, non esiste condanna per chi replica.
Infine, perche' questo suo interessamento, questa sua
sollecitudine pelosa dei miei "rischi giuridiziari" ?
Teme cosi' tanto che io venga querelato da avvisarmi ?
Oppure, nella realta' lei vuole attaccarmi, o implicare
che sono un delinquente meritevole di denuncia, oppure il suo
e' un impacciato tentativo di minaccia indiretta, sperando
cosi' di tacere uno che scrive cose che le danno estremo
fastidio (eppure potrebbe filtarmi ... ma lei non pare
interessato ad ignorarmi, lei pare invece interessato ad
ammutolirmi ... perche' ? Solo per questo premesse potrei spararle
impunito una ingiuria, ma c'e' il dubbio che lei possa
vigliaccamente affermare di non avere visto l'ingiuria
dell'OP, quindi sorvolo ...
> A proposito, le ricordo una vecchia massima (non mia):
> mai dare via del tuo.
> Ecco, ne prenda buona nota.
Lei prenda nota che sono disgustato da quello che avviene
in Italia negli ultimi decenni a causa di troppe persone
che ragionano come lei e le scelte politiche sono al 100%
in linea con i suoi ragionamenti e visto che queste
scelte politiche stanno portando l'Italia verso un
burrone economico, politico e sociale, non e' che quello
che lei pensa sia apprezzato dal sottoscritto ... anzi
sono certo che questo lei l'ha capito da tempo ed e' per
questo che ha iniziato a inseguirmi per attaccarmi, e
quindi come propenderei nella versione che il suo
intervento qui avesse un intendimento intimidatorio.
Quindi attento cosa sta dando di suo con questo stalking,
senza neanche frenarsi dal portarlo a livello di mobbing
quando trova altri a spalleggiarlo. Quindi, se c'e' qualcuno
che deve stare molto all'occhio con le querele e' proprio
lei, perche', mentre da una parte l'ingiuria e' stata
depenalizzata dal DLGS 7/2016, invece il suo reato di
condotte reiterate persecutorie (art.612-bis) c'e' ancora
(reclusione da 1 anno a 6 anni e mezzo). Il reato sussiste
anche solo tramite messaggi, senza alcun incontro fisico
e sono sufficienti pochi messaggi per farlo scattare.
Quindi ora e' avvisato: ogni volta che interviene fuori
tema sui miei interventi, lei rischia la querela, al
contrario del sottoscritto. Invece non ancora disciplinato
e' il reato di mobbing, ma il singolo partecipante al
mobbing si riconduce sempre ad un reato di stalking.
E qui entra in gioco il caso della reciprocita'. Ovvero
se l'inseguimento di persecuzioni personali e' reciproco.
Allora si da atto' della predominanza del gruppo sulla
vittima singola e quindi si ha l'applicazione del reato di
stalking in modo unidirezionale (verso il gruppo, ma
lasciando essente la vittima del gruppo dalle sue azioni
persecutorie verso il gruppo di persecutori). Se non ha
capito gioca il diversa livello di violenza psicologica
applicable da una azione di gruppo (che sappiamo dalla
stampa ha spinto non pochi casi al suicidio) verso
la capacita' persecutoria di un singolo (salvo non
diventi violenta, suppongo, qui non ho trovato
giurisprudenza, salvo applicare i concetti della
legittima difesa, ovvero che la reazione difensiva non
debba mai superare una proporzionalita' con quella
offensiva ... ma lascio agli avvocati).
A tale proposito si legga la Cassazione Penale, sentenza
n. 45648/2013 (che ha giudicato su solo due eventi,
numero gia' sufficienti secondo la Cassazione a fare scattare
la fattispecie della persecuzione):
"... la Corte riteneva sussistente il reato anche in presenza
di condotte reciproche di tipo molesto o intimidatorio o
aggressivo o petulante."
"... anche due sole condotte in successione tra loro, anche se
intervallate nel tempo bastano ad integrare sotto il profilo
temporale la fattispecie per quanto riguarda l'aspetto materiale"
"... la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la
configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in
tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione
in ordine alla sussistenza dell'evento di danno"
E attenzione, se lei pensa che sia solo la violenza fisica
il meccanismo:
"... deve trattarsi di un comportamento reiteratamente minaccioso o,
*comunque* , *molesto* dell'agente dal quale derivi per il
destinatario della molestia o minaccia (reiterata), quale ulteriore
evento dannoso, un perdurante stato d'ansia o di paura, oppure un
fondato timore dello stesso per l'incolumità propria o di soggetti
vicini, *oppure*, ancora, il mutamento necessitato delle proprie
abitudini di vita."
Ad esempio, quando una persona rinuncia a partecipare ad un
gruppo di discussione perche' sistematicamente perseguitato
da interventi personalmente sgradevoli, si ha proprio un
caso di "mutamento necessitato delle proprie abitudini di vita".
Quindi, se c'e' qualcuno che deve temere una eventuale querela
e' lei, e non il sottoscritto, che invece non ho l'abitudine di
inseguire un partecipante del gruppo per attaccarlo personalmente.