On Mon, 24 Aug 2015 08:37:58 -0700, giacomo.degliesposti wrote:
> On Monday, August 24, 2015 at 4:13:17 PM UTC+2, Giovanni wrote:
...snip...
>> Tuttavia all'articolo 1123 dove viene indicata la ripartizione in
>> millesimi è anche scritto "salvo diversa convenzione".
>
> In effetti, stiamo parlando di un regolamento contrattuale in cui vale
> tutto, persino (esagerando!) che le spese per le pulizie le paga tutte
> il proprietario del superattico all'ultimo piano! :-)
In effetti, se al momento del rogito, al acquirente del superattico sta
bene cosi', perche' non dovrebbe andare ?
Dopotutto, se tutte le spese le paga lui, significa che ha il 100% dei
voti per decidere chi e come si fanno le pulizie.
I millesimi sono come un coltello senza manico, e solo gli stolti non ne
tengono conto.
...snip...
> Sarei curioso di vedere come sono divise le spese per la corrente
> elettrica. A logica il criterio di distribuzione dovrebbe essere analogo
> a quello delle pulizie, ma a volte non lo e'.
Basta leggersi il comma 2 dell'art.1123
Comma 2 - Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno
può farne.
Se un punto luce, per la sua posizione, e' *oggettivamente* utilizzato
da solo alcuni condomini, ne segue che ...
Quell "oggettivamente" intende una situazione per cui la condizione
avviene a prescindere dai comportamenti (nel qualcaso sarebbe
"soggettivamente").
Pare che siamo tutti d'accordo che, se un punto luce e' posto in un
giro scale diverso da quello del condomino a cui la logica scroccona
(o come preferisce definire la parte scroccona: "sociale" ma del tipo,
gli oneri sono comuni, ma i vantaggi sono miei!) sta tentando di
appioppare le spese, allora il comma 2 art.1123 si applica pienamente.
La logica mi sembra evidente: come "residente" (che non esclude in alcun
modo la possibilita' che, come "visitatore", passi in quella scala, sotto
quel punto luce, per andare a trovare un ivi residente, magari per
accordi sulla prossima assemblea condominiale comune) in altra scala,
non ha oggettivamente vantaggio ed interesse diretto dalla/alla presenza
di quel punto luce. E fin qui, pare che non ci piove.
Passiamo ora invece all'interno della scala, e supponiamo che ci sia
un lastrico solare agibile (magari usato come stenditoio). In quel caso,
una volta molto frequente (e la tradizione tira spesso brutti scherzi
nelle menti semplici quando si cambiano le condizioni di contorno)
e' "oggettivo" che, nonostante la possibilita' "soggettiva" di non andare
mai a stendere il bucato, i condomini residenti in quella scala hanno
il diritto e possono passare sotto il punto luce dell'ultimo piano,
per accedere alla porta che porta al lastrico solare. Anche di sera,
anche di notte. E quindi il comma 2 dell'art.1123 non si applica
piu'.
Ma oggi la tradizione degli stenditoi, anzi degli stessi terrazza
sul tetto, di accesso ed uso comunitario e' in decadenza, preferendo
i costruttori vendere "super-attici" a cui la terrazza e' strumentale
per rendere l'attico particolarmente "autosufficiente" dal resto
del contesto condominiale (financo con la possibilita' di una sua
piscina se sono soddisfatte le condizioni strutturali, magari profonda
solo 50 cm, ma fa sicuramente scena). Quindi sono sempre piu' numerosi
i condomini, ove i residenti al primo piano, "oggettivamente" non hanno
alcuna ragione lecita per soffermarsi sotto il punto luce dell'ultimo
piano.
Il dubbio nasce pero' sul fronte del "diritto" e forse qui si puo'
giocare qualche carta in piu'. Allora, se io debbo contribuire
paritariamente (inteso come "quota millesimale", ovvero senza alcuna
considerazioni sull'uso, ovvero del piano), ad una qualsiasi parte
di un fabbricato, automaticamente ne viene un mio diritto di "uso"
(compatibilmente con la sua funzione archittetonica e/o di servizio).
Insomma, se io debbo pagare l'illuminazione e le pulizie dell'ultimo
piano per millesimi, tanto e come i residenti dell'ultimo piano,
ne viene che posso, usufruire di tale piano, ad esempio per disporre
piante, decorazioni o quant'altro oggi e' tollerato fare nel giro
scale. Corretto ? Altrimenti se i residenti dell'ultimo piano se ne
vengono fuori con ragionamenti del tipo: "lei qui non ha nulla da
perdere" cosa ne seguirebbe ?
In realta', il legislatore, che si dimostra mediamente piu' saggio
del popolo bue (che oscilla tra una rigorosa applicazione per altezza
ed una distribuzione uguale per altezza solo per millesimi), ha
considerato un intelligente compromesso che tiene conto del fatto che
"oggettivamente" l'uso (ed anche la pulizia ha riferimento con l'uso,
come risulta evidente, ad esempio, se le strade fuori sono fangose
per la pioggia o la neve) che viene fatto di una scala e' diverso
a seconda del piano a cui si abita (esclusi i casi di parti condominiali
di accesso comune come lavatoi, lastrici solare, mansarde depositi, etc.)
e pero' e' anche vero che non e' previsto un qualche privilegio esclusivo
ai pianerotoli alti da parte dei residenti in alto e che, collateralmente
esiste anche un interesse indiretto a che i piani alti siano puliti
quanti i piani bassi.
E l'unico modo intelligente per uscire da una situazione che giuridicamente
presenta aspetti di ambiguita' (da un lato un "uso" oggettivamente in
*misura maggiore* da parte di alcuni condomini, dall'altro pero' una
mancanza di privilegio giuridico a questo uso *maggiore*) e' quella di
una mediazione salomonica, ovvero 50% per criterio, non dando ragione
a nessuno. Ma questo cozza con una certa logica di certe regioni, per
cui qualcuno deve "vincere tutto" ed opprimere il perdente, senza
nulla concedere: e poi ci si meraviglia se la gente si scanna.
Un ulteriore questione riguardo ai consumi elettrici: occorre distinguere
quelli per l'ascensore da quelli della illuminazione.
Per i consumi elettrici dell'ascensore, finora non ho trovato nessuno
che razionalmente neghi che la ripartizione va fatta tenuta conto del
piano (ma sempre mediato con la regola del 50% per ragioni simili a quelle
esposte, ovvero che la ripartizione spese e' un arte perfettibile,
ovvore l'arte del compromesso, e non un meccanismo perfetto).
Quella della illuminazione invece pare essere esposta alle critiche
gia' fatte con riguardo al servizio di pulizia.
Qui faccio valere pero' un altra considerazione: i consumi di energia
elettrica per illuminazione sono di norma molto minori di quelli della
forza motrice per l'ascensore. Vedo a tale proposito che le associazioni
di amministratori hanno inventato la prassi di stabilire, in mancanza
di un misuratore dei consumi separato, che, ad esempio, un 15% dei consumi
sia imputabile alla illuminazione (stabilendo cioe' che la luce pesi per
1/6 sui consumi totali). Non so secondo quale criterio e' stata stabilita
una tale percentuale, ma oggi non ha alcun senso, perche' l'uso esteso
delle lampadine a risparmio enegetico ha ridotto drasticamente i consumi
di illuminazione (fino a dieci volte se sono state sostituite tutte le
lampadine con lampadine LED). Per esempio, in un edificio di 5 piani,
con l'atrio (ma scantinato illuminato con circuito separato), due
punti luce per piano, il servizio di illuminazione notturna (che e'
quella illuminazione che serve ad evitare di ruzzolare giu' per le scale
quando e' scaduto il timer della luce temporizzata) a LED consuma in
tutto 36W (nella ipotesi di 12 lampadine da 3W che oggi significa
600 lumen per piano, quanto una lampadina ad incandescenza da 50W dei
tempi passati) che supposto un ciclo di 12 ore fa un totale di 0,43 kW*h
al giorno ovvero 158 kW*h all'anno che a 20 centesimi/kW*h (lordi) fanno
31,54 Euro all'anno.
Ora vi dimostro come una ripartizione pretestuosa che voglia
imputare quel consumo separatamente dai consumi dell'ascensore
onde applicare una ripartizione millesimale pura, non solo sia
inutile, ma anche controproducente.
Per semplificare i ragionamenti, supponiamo che ad ogni piano ci
siano 4 appartamenti uguali (ma anche se fossero diversi, di
dimenssione e numero,, la ratio resta in piedi). Quindi 5 piani
per 4 per piano fanno 20 appartamenti, che secondo il criterio
millesimale, significa 1000/20 = 50 millesimi per appartamento.
Secondo questo criterio, ogni appartamento contribuisce per 1,58 Euro
alla spesa della illuminazione secondo il criterio millesimale puro.
Ora facciamo il calcolo nel caso del criterio misto. La parte
millesimale facciamo presto a calcolarla, basta dividere per due
e cioe' si ottiene 50/2 = 25 millesimi per appartamento.
Il criterio per piano si calcola a partire dal terreno, quindi le
quote per piano seguono il rapporto: 1,2,3,4,5 per un totale di
15 che significa che le quote per piani sono:
1/15, 2/15, 3/15, 4/15 e 5/15 che rapportati a mille, danno i
valori: 66,67 - 133,33 - 200,00 - 266,67 - 333,33 che vanno
dimezzati (il criterio e' applicato al 50%):
33,33 - 66,67 - 100,00 - 133,33 - 166,67
Questi rapporti per piano vanno poi ripartiti per gli appartamenti
di ogni piano, che essendo uguali basta fare una divisione per il
loro numero che sono 4, quindi:
8,33 - 16,67 - 25,00 - 33,33 - 41,67
che sommati alla quota millesimale pura ci danno alla fine le quote
secondo legge:
Appartamenti al
1mo piano 33,333
2do piano 41,667
3zo piano 50,000
4to piano 58,333
5to piano 66,667
che ci darebbe la seguente ripartizione:
Quota Differenza (rispetto a 1,58 Euro, arrotondato)
-----------------------------
1mo piano 1.05 -0.53
2do piano 1.31 -0.26
3zo piano 1.58 0.00
4to piano 1.84 +0.26
5to piano 2.10 +0.53
Ora onestamente, una differenza di 50 centesimi giustifica l'aumento
di complessita' della stesura del rendiconto, con indicazione separata
della voce elettrica in una componente di forza motrice ed una di
illuminazione, il relativo calcolo ?
Ed ogni riga in piu' nel rendiconto aumenta complessita' nella sua
lettura e quindi la probabilita' che uno rinunci a leggere il
rendiconto oppure aumenta la sua confusione mentre cerca di seguire
i conteggi (che sia la ragione di questo improvvisa pignoleria di
certi amministratori ... ma solo in questi casi ?)
Ma c'e' di piu', se a causa di queste righe in piu' (come minimo sono
tre, contando anche quelle vuote) finisce che occorre stampare una
pagina in piu', come costo carta e stampa, sono un maggior costo di
almeno 10 centesimi a testa che non solo vanifica in parte il
microrisparmio degli scrocconi (li definisco cosi' perche' mentre
quelli dei piani bassi spesso fanno le scale a piedi, quelli degli
ultimi piani e statisticamente piu' raro che si avventurino a fare tutte
le rampe a piedi, quindi il criterio di legge e' gia' ancora piu' benefico
verso di loro, perche' non tiene conto di questo fattore soggettivod
di difficile quantificazione - salvo inserire sistemi a gettoniera
o a conteggio degli accessi, etc.), ma carica ingiustamente gli altri
(ad esempio chi e' neutro su questa ripartizione, ovvero quelli del
secondo piano) di uno onere che e' uno spreco, e per questo fastidioso
anche se minimo.