Ricorda bene, ma il divieto lo si trova solo andando a leggere
le "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni
transitorie" (notato che alcuni amministratori sembrano ignorare
l'esistenza di questa appendice del Codice Civile, forse perche'
"fastidioso" ...).
L'art. 67 delle
Disp.Att.CC e' quello che dettaglia l'argomento
deleghe e ritengo che sia utile una lettura, perche' spesso
disatteso:
Comma 1 - Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a
mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se
i condomini sono piu' di venti, il delegato non puo'
rappresentare piu' di un quinto dei condomini e del
valore proporzionale.
Questa e' una novita' del 2012, perche' una volta non c'erano
limiti di legge, ma solo previsti da qualche regolamento.
Comma 2 - Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta'
indivisa a piu' persone, queste hanno diritto a un
solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato
dai comproprietari interessati a norma dell'articolo
1106 del codice.
Comma 3 - Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice,
quando i partecipanti sono complessivamente piu' di
sessanta, ciascun condominio deve designare, con la
maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma,
del codice, il proprio rappresentante
all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti
comuni a piu' condominii e per la nomina
dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante
puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria nomini il
rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei
condominii interessati non abbiano nominato il
proprio rappresentante, l'autorita' giudiziaria provvede
alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti
gia' nominati, previa diffida a provvedervi entro un
congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorita'
giudiziaria sono notificati al condominio cui si
riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza,
a tutti i condomini.
Comma 4 - Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si
considera non apposto. Il rappresentante risponde con le
regole del mandato e comunica tempestivamente
all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del
giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei
rappresentanti dei condominii. L'amministratore
riferisce in assemblea.
Comma 5 - All'amministratore non possono essere conferite deleghe
per la partecipazione a qualunque assemblea.
E anche questa e' una novita del 2012, particolarmente odiata da un
certo genere di amministratore ...
Seguono poi 3 commi riguardo alle deleghe tra proprietari e
usufruttuari.