On 2023-09-17, Roberto Deboni DMIsr <
ne...@analisienergie.it> wrote:
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> Data la complessita' della materia, allego, in due parti, il testo
> delle motivazioni (non ci sta in un solo messaggio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso contiene tre motivi.
a) Il primo motivo riguarda la violazione dell'art. 1136, sesto comma, c
.c. Affermano i ricorrenti che dalla lettera della legge, secondo cui "l
'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono
stati invitati alla riunione", deriverebbe che la delibera stessa è nul
la e non annullabile, qualora l'assemblea deliberi senza che anche uno s
olo dei condomini sia stato invitato alla riunione.
b) Il secondo motivo denuncia la falsa applicazione dell'art. 1137, seco
ndo e terzo commi, c.c. Premesso di aver dedotto con i motivi d'appello
l'omissione nel verbale dei nominativi dei condomini presenti (ovvero as
senti, assenzienti e dissenzienti), dei valori dei millesimi e dell'enti
tà delle spese deliberate ed approvate, i ricorrenti sostengono la null
ità di tali delibere e non l'annullabilità , che la Corte d'appello avr
ebbe ritenuto incorrendo nella falsa applicazione dell'art. 1137 cit. In
particolare sottolineano che il verbale deve contenere gli elementi ind
ispensabili per il riscontro della validità della costituzione assemble
are: l'indicazione dei condomini e dei millesimi sono essenziali ai fini
della verifica della prescritta maggioranza ex art. 1136 c.c.
c) Il terzo motivo concerne la violazione dell'art. 1123, terzo comma, c
.c. I ricorrenti assumono che, essendo state poste a loro carico spese -
quali la tassa di occupazione del suolo pubblico, lavori straordinari p
er posti auto e per un ascensore - che dovevano essere a carico solo dei
condomini che ne traevano utilità , la delibera è nulla.
2. I motivi sono stati contestati dal condominio che, dopo aver evidenzi
ato rispetto al primo che i ricorrenti nei precedenti gradi di giudizio
non si sono mai doluti della mancata comunicazione dell'avviso di convoc
azione dell'assemblea, ha sostenuto che, comunque, tutte le dedotte ipot
esi sono riconducibili nell'ambito dell'annullabilità e non della nulli
tà .
3. È bene premettere, per quanto riguarda il primo motivo, che la quest
ione della mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemb
lea è entrata nel thema decidendum, evidentemente perché ritenuta stre
ttamente connessa con quella della mancata indicazione dei nominativi de
i condomini, tant'è che di essa espressamente si occupa la sentenza imp
ugnata (fine pag. 5, inizio pag. 6), donde l'infondatezza del profilo di
inammissibilità prospettato dal condominio.
4. Il contrasto giurisprudenziale rilevato con l'ordinanza di remissione
è se comportino la nullità o la annullabilità della delibera: a) la
mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, anche
ad un solo condomino; b) l'omessa indicazione, nel verbale, dei condomin
i presenti e dell'entità delle spese deliberate e approvate; c) l'errat
a ripartizione delle spese.
5. Prima di procedere all'esame del contrasto, è opportuno effettuare u
na, sia pur sintetica, ricognizione dell'orientamento della Corte e dell
a dottrina in tema di nullità e annullabilità delle delibere dell'asse
mblea condominiale.
5.1. La Corte, in generale, ha affermato che sono da ritenersi nulle le
delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o a
lla formazione della volontà della prescritta maggioranza; quelle con m
aggioranze inferiori alle prescritte; le delibere prive degli elementi e
ssenziali; quelle adottate con maggioranza inesistente, apparente o infe
riore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale; le
delibere con oggetto impossibile o illecito, a volte specificandolo com
e oggetto contrario all'ordine pubblico, o alla morale, o al buon costum
e; le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assembl
ea; le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o serviz
i comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini; le delibe
re comunque invalide in relazione all'oggetto.
5.2. Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o a
l regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi
annullabili quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizion
i legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di con
vocazione o di informazione dell'assemblea; quelle genericamente affette
da irregolarità nel procedimento di convocazione; le delibere viziate
da eccesso di potere o da incompetenza, che invadono cioè il campo rise
rvato all'amministratore; le delibere che violano norme che richiedono q
ualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
6.1. In particolare, premesso che l'art. 1137 c.c. ha un'ampia portata m
a non si riferisce a quelle decisioni assembleari che sono senza effetto
alcuno in forza di principi generali indiscutibili, e perciò attaccabi
li in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, alcuni autori ritengono
nulle le delibere prive dei requisiti essenziali, in quanto prese da as
semblee non regolarmente costituite (anche perché non sono stati invita
ti tutti i condomini) o con maggioranze inesistenti o apparenti; ovvero
quelle aventi un oggetto impossibile o illecito; quelle esorbitanti dall
a sfera dei compiti dell'assemblea; quelle che ledono i diritti di ciasc
un condomino sulle cose e servizi comuni o sul proprio piano o appartame
nto. Considerano annullabili le delibere affette da vizi formali, prese
in violazioni di prescrizioni convenzionali, regolamentari attinenti al
procedimento di convocazione e di informazione dell'assemblea.
6.2. Altri autori, operando un accostamento con i principi generali e le
disposizioni dettate in tema di delibere societarie, ritengono nulle le
delibere aventi ad oggetto materie sottratte alla competenza della asse
mblea, la ripartizione delle spese secondo criteri diversi da quelli leg
ali, contenuto illecito o impossibile, la menomazione dei diritti spetta
nti a ciascun condomino, e quelle contrarie a norme imperative. Sono, in
vece, annullabili le delibere assunte a seguito di un procedimento vizia
to, ovvero inficiate da eccesso di potere perché invadono il campo rise
rvato alla competenza dell'amministratore.
7. Il denunciato contrasto è sintetizzabile nei seguenti termini.
7.1. Sull'omessa comunicazione dell'avviso, sino al 2000 è rimasto ferm
o il principio, affermato dalla Corte in numerose pronunce (v. fra le ta
nte: Cass. 1° ottobre 1999, n. 10886; 19 agosto 1998, n. 8199; 12 giugn
o 1997, n. 5267; 27 giugno 1992, n. 8074; 9 dicembre 1987, n. 9109; 15 n
ovembre 1977, n. 4984; 16 aprile 1973, n. 1079; 12 novembre 1970, n. 236
8), della nullità della delibera. In alcune sentenze, la sanzione della
nullità è espressamente ricondotta alla difettosa costituzione dell'o
rgano deliberante, risultando irrilevante l'incidenza o meno del voto su
lle prescritte maggioranze (Cass. 12 febbraio 1993, n. 1780; 15 novembre
1977, n. 4984). In altre la nullità è ricondotta all'esigenza che tut
ti i condomini siano preventivamente informati della convocazione dell'a
ssemblea, così da poter essere partecipi del procedimento di formazione
della delibera stessa, con la conseguenza che non determinano la nullit
à le mere irregolarità , quali la convocazione ad opera di persona non
qualificata (Cass. 2 marzo 1987, n. 2184) o l'incompletezza dell'ordine
del giorno (Cass. 21 giugno 1977, n. 4035) che danno luogo alla sola ann
ullabilità . A volte la nullità è fatta discendere espressamente dall'
art. 1136, sesto comma, c.c.
7.2. A partire dal 2000, cambiando orientamento, la Corte (Cass. 5 genna
io 2000, n. 31; 5 febbraio 2000, n. 1292; 1° agosto 2003, n. 11739) aff
erma che la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assem
blea condominiale ad un condomino determina la semplice annullabilità d
ella delibera. Il mutamento di indirizzo della Corte trae argomento: a)
dal combinato disposto degli artt. 1105, terzo comma, e 1109 c.c., in ba
se al quale la mancata preventiva informazione dei partecipanti alla com
unione determina semplicemente l'impugnabilità , nel termine di decadenz
a di trenta giorni, delle deliberazioni assunte da parte dei componenti
della minoranza dissenziente; b) dal parallelismo e dall'identità di ra
tio (individuata nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, messa
a rischio dalla possibilità di dedurre in ogni tempo la nullità ) esis
tente tra la disciplina in materia di società di capitali (artt. 2377,
2379 c.c., logicamente prima della riforma introdotta col d.lgs. 17 genn
aio 2003, n. 6, di cui si dirà in seguito) e quella in materia condomin
iale (art. 1137 c.c.) in tema di delibere dell'assemblea (dei soci, nel
primo caso, e dei condomini, nel secondo), la prima delle quali espressa
mente limita le ipotesi di nullità delle delibere assunte dall'assemble
a dei soci ai soli casi dell'impossibilità e dell'illiceità dell'ogget
to.
7.3. In particolare, i vizi dell'oggetto come causa di nullità sono ric
ollegati con i confini posti in materia di condominio al metodo collegia
le e al principio di maggioranza. Secondo la Corte «tanto la impossibil
ità giuridica, quanto la illiceità dell'oggetto derivano dal difetto d
i attribuzioni in capo all'assemblea, considerato che la prima consiste
nella inidoneità degli interessi contemplati ad essere regolati dal col
legio che delibera a maggioranza, ovvero a ricevere dalle delibere l'ass
etto stabilito in concreto, e che la seconda si identifica con la violaz
ione delle norme imperative, alle quali l'assemblea non può derogare, o
vvero con la lesione dei diritti individuali, attribuiti ai singoli dall
a legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni». Di conseguenza la
formula dell'art. 1137 c.c. deve interpretarsi nel senso che per «"del
iberazioni contrarie alla legge" si intendono le delibere assunte dall'a
ssemblea senza l'osservanza delle forme prestabilite dall'art. 1136 (ma
pur sempre nei limiti delle attribuzioni specificate dagli artt. 1120, 1
121, 1129, 1132, 1135 c.c.)». Inoltre, «mentre le cause di nullità , a
fferendo all'oggetto, raffigurano le uniche cause di invalidità ricondu
cibili alla "sostanza" degli atti, alle quali l'ordinamento riconosce ri
levanza e, costituendo vizi gravi, non sono soggette a termine per l'imp
ugnazione; invece «sono inficiate da un vizio di forma le deliberazioni
quando l'assemblea decide senza l'osservanza delle forme procedimentali
stabilite dalla legge per assicurare la partecipazione di tutti i condo
mini alla formazione della volontà collettiva per gestire le cose comun
i» e, attenendo al procedimento di formazione, producono un vizio non g
rave che, se non fatto valere nei termini prescritti, non inficia gli at
ti.
Le diverse cause di invalidità sono state, quindi, ricondotte al tipo d
i interesse leso: interessi sostanziali inerenti all'oggetto delle delib
ere, per la nullità ; strumentali, in quanto connessi con le regole proc
edimentali relative alla formazione degli atti, per l'annullabilità .
8. Con riferimento al verbale delle delibere dell'assemblea dei condomin
i, un vero e proprio contrasto giurisprudenziale non sembra emergere, re
gistrandosi soltanto alcune puntualizzazioni e specificazioni.
8.1. Infatti, la Corte, in alcune pronunce (v. ex plurimis: Cass. 22 mag
gio 1999, n. 5014; 19 ottobre 1998, n. 10329) ha espressamente affermato
l'annullabilità ex art. 1137 c.c. della delibera il cui verbale contie
ne delle omissioni, precisando che la redazione del verbale costituisce
una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari dell
e altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di conv
ocazione, ordine del giorno, etc.), la cui inosservanza comporta l'impug
nabilità della delibera, in quanto non presa in conformità della legge
.
8.2. Principio che si ritrova implicitamente alla base di altre pronunce
, dove la Corte ha affermato l'annullabilità delle deliberazioni assemb
leari nel caso in cui non siano individuati, e riprodotti nel relativo v
erbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i
valori delle rispettive quote millesimali (Cass. 22 gennaio 2000, n. 697
; 29 gennaio 1999, n. 810).
8.3. È stato pure affermato che la sottoscrizione del presidente subent
rato in luogo di quello che all'inizio ha presieduto concreta una irrego
larità formale, comportante annullabilità (Cass. 29 ottobre 1973, n. 2
812); e, in generale, la stessa redazione per iscritto del verbale, pres
critta dall'art. 1136, ultimo comma, c.c., non è prevista a pena di nul
lità , tranne il caso in cui la delibera incida su diritti immobiliari (
Cass. 16 luglio 1980, n. 4615).
9. Parimenti per quanto riguarda le delibere in materia di ripartizione
delle spese (se si esclude l'isolata e risalente pronuncia n. 1726 del 4
luglio 1966) non sembra sussistere contrasto nella giurisprudenza, atte
so che la Corte - a partire del 1980 - ha costantemente distinto, sulla
base di un medesimo criterio, le ipotesi di nullità (v. Cass. 9 agosto
1996, n. 7359; 15 marzo 1995, n. 3042; 3 maggio 1993, n. 5125; 19 novemb
re 1992, n. 12375; 5 dicembre 1988, n. 6578; 21 maggio 1987, n. 4627; 5
ottobre 1983, n. 5793; 5 maggio 1980, n. 29289) da quelle di annullabili
tà (cfr. Cass. 9 febbraio 1995, n. 1455; 8 giugno 1993, n. 6403; 1° fe
bbraio 1993, n. 1213; 5 agosto 1988, n. 4851; 8 settembre 1986, n. 5458)
, in molti casi facendo espresso riferimento all'art. 1123 c.c.
9.1. In particolare, partendo dal rilievo che le attribuzioni dell'assem
blea ex art. 1135 c.c. sono circoscritte alla verificazione ed all'appli
cazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono
il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali der
oghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino
di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale
in misura non superiore a quelle dovute per legge, possono conseguire so
ltanto ad una convenzione cui egli aderisca, la Corte (cfr. Cass. 9 agos
to 1996, n. 7359; 15 marzo 1995, n. 3042; 3 maggio 1993, n. 5125; 19 nov
embre 1992, n. 12375) ha affermato la nullità della delibera che modifi
chi i suddetti criteri di spesa (sia nell'ipotesi di individuazione dei
criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c., sia nell'ipotesi d
i cambiamento dei criteri già fissati in precedenza),
9.2. Conseguentemente la Corte ha riconosciuto l'annullabilità della de
libera nel caso di violazione dei criteri già stabiliti quando vengono
in concreto ripartite le spese medesime (Cass. 9 febbraio 1995, n. 1455;
8 giugno 1993, n. 6403; 1° febbraio 1993, n. 1213).
10. Il contrasto, che come evidenziato riguarda essenzialmente l'omessa
comunicazione dell'avviso di convocazione, ex art. 66, comma 3, disp. at
t. c.c., ha visto divisa anche la dottrina, la quale ha assunto posizion
i di segno diverso sia rispetto all'utilizzo degli artt. 1105 e 1109 c.c
., sia rispetto al parallelismo e identità di ratio con la disciplina i
n materia di società di capitali.
10.1. Alcuni autori dubitano della pertinenza del richiamo all'art. 1105
, comma 3, c.c. in tema di comunione: l'omessa informazione preventiva s
ull'oggetto della deliberazione non può, infatti, essere assimilata sen
z'altro all'omessa convocazione. Ciò per la decisiva considerazione che
il principio maggioritario in tanto può operare in quanto tutti gli av
enti diritto siano posti in condizione di intervenire in assemblea per p
artecipare alla discussione e alla votazione. Nei riguardi del condomino
non convocato la riunione assembleare e le relative deliberazioni sareb
bero res inter alios acta. Né può dirsi, sotto altro profilo, che la c
onvocazione di un condomino attenga, comunque, solo al procedimento da o
sservare per la formazione della volontà assembleare, determinando l'om
issione un error in procedendo.
10.2. Secondo altri autori è stato individuato un riscontro normativo d
irettamente afferente al vizio di convocazione ed espressamente regolato
come annullabilità in un settore non distante dal regime condominiale.
Inoltre, il richiamo risulta utile per la sua diretta attinenza alla ri
costruzione della disciplina codicistica del metodo collegiale: nella co
munione, come nel condominio, le decisioni comuni vengono assunte in col
legio e l'obbligo di informativa sulle materie oggetto di discussione è
finalizzato al successivo svolgimento dell'assemblea, di cui l'art. 110
5 c.c. prescrive in definitiva la convocazione; in tal senso è di rilie
vo l'azione di annullabilità prevista dall'art. 1109 c.c. quale rimedio
idoneo contro le decisioni illegittime della maggioranza, poiché nel c
ondominio il metodo collegiale riveste la medesima rilevanza che nella c
omunione ordinaria, ove pure è posto a tutela dei diritti delle minoran
ze.
10.3. Quanto al parallelismo e identità di ratio con la disciplina in m
ateria societaria, un orientamento dottrinario distingue tra la «mancat
a convocazione di alcuni soltanto dei soci» e «mancata convocazione de
i soci» (ovvero mancata convocazione dell'assemblea) non seguita da ass
emblea totalitaria, ritenendo che, mentre in quest'ultimo caso ricorre u
n'ipotesi di nullità radicale (rectius: di inesistenza), nel primo, inv
ece, una situazione di semplice annullabilità , ai sensi dell'art. 2377
c.c. Peraltro, in generale, si è affermato che il richiamo alla discipl
ina della società per azioni non sembra corretto, essendo il condominio
pervaso dalla logica proprietaria a differenza della materia societaria
, dove l'interesse del gruppo trova spesso maggiore tutela dell'interess
e del singolo sacrificato in funzione dello scopo comune.
10.4. Altro orientamento dottrinario, al contrario, ritiene condivisibil
e il parallelismo con la disciplina societaria, avuto riguardo alle invo
cate esigenze di certezza nei rapporti tra i condomini e tra il condomin
io e terzi. Vi è chi sostiene che nel condominio (differentemente dalla
disciplina positiva dei contratti e di quella in materia di società ) l
'art. 1137 c.c. assoggetterebbe ad un unico regime decadenziale le viola
zioni della legge e del regolamento, senza possibilità di distinzione t
ra annullabilità e nullità . Non manca chi, partendo da una rilettura d
ell'art. 1139 c.c., che per quanto non espressamente previsto in materia
di condominio rinvia alle norme sulla comunione, e dal presupposto che
tale norma non è di chiusura (altrimenti sarebbe «di clausura»), ma c
onsente un rinvio interno fra sistemi laddove sussistano elementi di suf
ficiente omogeneità , condividendo le cosiddette concezioni miste del co
ndominio, giunge a condividere la concezione della "complessità sistema
tica", che vede nel condominio «un sistema di sistemi», e dunque «un
istituto giuridico che trova la sua consistenza nell'avvalersi di regole
già proprie di altri istituti, quali quelli attinenti ai rapporti fra
parti di proprietà individuale e parti comuni, quelle relative all'asse
mblea, quelle infine che si riferiscono all'amministratore». E, quindi,
con riferimento alla modalità di convocazione e gestione dell'assemble
a, sono da prendersi in considerazione, secondo l'autore, anche le norme
del codice dettate per la società per azioni.
11. Ritengono le Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione di dir
itto e definire il contrasto, che debba privilegiarsi l'interpretazione
secondo la quale la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione de
ll'assemblea condominiale, anche ad un solo dei condomini, comporta non
la nullità , ma l'annullabilità della delibera condominiale, in base al
le seguenti considerazioni.
11.1. Conviene premettere che in tema di condominio negli edifici, il co
dice non contempla la nullità .
L'art. 1137 c.c., al comma 2, espressamente stabilisce che, contro le de
liberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni co
ndomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria; al com
ma 3 aggiunge che il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decaden
za, entro trenta giorni, che decorrono dalla data di deliberazione per i
dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Il breve termine di decadenza e la individuazione delle persone legittim
ate (ben poche) alla impugnazione dimostrano essere contemplata una ipot
esi di annullabilità , posto che sia in tema di negozio (artt. 1441 e 14
42 c.c.), sia in tema di delibere societarie (art. 2377, comma 20, c.c.)
, il termine per la impugnazione e le persone legittimate a proporre l'a
zione contrassegnano le ipotesi di annullabilità ; al contrario, per le
ipotesi di nullità tanto in tema di negozio (art. 1421 e 1422 c.c.) qua
nto in tema di delibere societarie (art. 2379 c.c.), l'azione di nullitÃ
non è soggetta a termine e, allo stesso tempo, è legittimato ad eser
citarla chiunque vi ha interesse, inoltre la nullità può essere rileva
ta d'ufficio dal giudice.
11.2. Dottrina e giurisprudenza ravvisano l'essenza della nullità nella
mancanza o nella grave anomalia di qualche elemento intrinseco dell'att
o, tale da non consentire la rispondenza alla figura tipica individuata
dall'ordinamento. La nullità è considerata lo strumento con cui la leg
ge nega fondamento a quelle manifestazioni di volontà attraverso le qua
li si realizza un contrasto con lo schema legale e con gli interessi gen
erali dell'ordinamento. Di conseguenza, attraverso la sanzione della nul
lità , l'ordinamento, esprimendo un giudizio di meritevolezza, nega la p
ropria tutela a programmazioni che non rispondono a valori fondamentali.
11.3. L'art. 1418 c.c. elenca una serie di ipotesi in cui il contratto,
per gli specifici vizi in esso previsti - la mancanza di uno dei requisi
ti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei m
otivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei re
quisiti stabiliti dall'art. 1346 - viene espressamente sanzionato con la
nullità . Altre norme, poi, prevedono tale sanzione ora nello stesso co
dice civile, ora in leggi specifiche (cfr. art. 1418, comma 3).
11.4. Alcune norme di legge vietano il compimento di determinati negozi,
senza però stabilire la specifica sanzione in caso di inosservanza del
relativo divieto. Si parla in tali ipotesi di nullità c.d. virtuale, a
rgomentandosi dal 1° comma dell'art. 1418 c.c., il quale dispone che «
il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che
la legge disponga diversamente». Ciò vuol dire che se la legge dispone
diversamente, ossia una diversa sanzione (ad esempio, l'annullabilità )
, sarà questa sanzione a doversi applicare; se, però, non è prevista
una sanzione per la violazione di una precisa norma imperativa, dovrà a
pplicarsi quella della nullità , in quanto ciò è detto proprio nel 1°
comma dell'art. 1418.
11.5. Regole esattamente inverse, invece, valgono in materia testamentar
ia, societaria e del lavoro: in tali ambiti, infatti, è l'annullabilitÃ
ad essere virtuale, in quanto le ipotesi di nullità sono specificamen
te limitate a singole e particolari ipotesi (per il testamento cfr. l'ar
t. 606 c.c.; per le società di capitali l'art. 2332 c.c.; per il rappor
to di lavoro l'art. 2126 c.c.).
Fine prima parte, seguono paragrafi da 12 in poi ...