in assenza di prove che il materiale ritrovato appartenga a te le spese si
devono dividere tra te e il condominio
proporzinalmente alla superficie dei due terrazzi
Una fattura che assomiglia ad una relazione tecnica,e' quantomeno
sospettabile di pilotaggio.:-(((
Non hai precisato dove si trovavano le fantomatiche mollette,ne des-
critto il percorso di questo scarico.
Un terrazzo (mq?) che si affida ad un solo pluviale sembrerebbe anche
mal progettato,non idoneo quindi ad affrontare un'evento atmosferico
eccezionale.
ciaofelix:-)
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> Il mio terrazzo č di 4x3,36m mentre quello condominiale č 4x3,20m con la
> pendenza necessaria a far defluire l'acqua nel mio.Ora io ho anche chiesto
> all'amministratrice perchč l'acqua del terrazzo condominiale debba defluire
> nel mio e lei mi ha risposto che č cosě in tutti gli edifici di una volta
> ( calcolate che č un condominio del 1932 in stile vittoriano ).
> Sperando di essere stato sufficientemente preciso cosa mi cvonsigliereste di
> fare sia per le spese dell'intervento che per il risarcimento dei danni?
Non hai precisato se in quel pluviale confluisce la sola acqua dei
due terrazzi,non hai detto se il terrazzo condominiale' e' accessibile
ai condomini!!
> Ok,
> in quel pluviale confluisce l'acqua del mio terrazzo e di quello
> condominiale.Premetto che il terrazzo condominiale è ad uso esclusivo di due
> condomini
anche se non viene molto utilizato.
Quest'ultima affermazione nel *condominio* non esiste quando si parla di
uso si intende l'uso che se ne puo' fare,non che se ne fa!
Quindi o paga tutto il condominio come manutenzione che sarebbe comunque
a suo carico,o se il condominio ritiene di addossare una qualche
responsa-
bilita' per via delle pinzette,sarete in tre a doverne rispondere,che
stendano o meno i panni gli altri potenziali due utenti.
Penso che questa sentenza ti sara' utile.
I danni cagionati dalla mancata manutenzione del lastrico solare di un
edificio in condominio, al pari delle spese della sua riparazione o
costruzione, non possono porsi interamente a carico del proprietario o
usuario del lastrico stesso, ma debbono essere risarciti con il concorso
degli altri condomini nella proporzione stabilita dall'art. 1126 c.c. Ciò
non esclude l'eventuale concorso di responsabilità, da accertare in via di
rivalsa ove non sia stata dedotta nello stesso giudizio, del costruttore o
dell'amministratore del condominio in proprio per vizi di costruzione o
per negligente omissione delle necessarie riparazione.
* Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1994, n. 4816, Giordani c. Tarquini.
Conforme, Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 1995, n. 12606.