On 30/09/18 19:51, Giampaolo Natali wrote:
> Roberto Deboni DMIsr wrote:
>> On 27/09/18 11:45, Asiel wrote:
>>
>> ...snip...
>>
>>> PREMESSE:
>>> -Mia madre ultraottantenne possiede un negozio al piano terra di un
>>> condominio. - Il regolamento dello stabile sancisce che gli edifici
>>> al piano terra
>>> non partecipano alle spese relative all'ascensore.
>>
>> C'e' un ascensore in aggiunta al montascale ?
>
> Legga il passaggio appena sotto.
Grazie, non avevo colto, quindi si tratta di un atrio
a due livelli, collegate tramite una rampa di alcuni
scalini (tre ? una decina ?).
>>> - Nel condominio vive una famiglia con due figli gravemente disabili:
>>> hanno richiesto l'installazione di un montascale per la rampa che dal
>>> portone d'ingresso conduce all'ascensore.
>>> - A maggioranza di 674/1000, l'assemblea ha approvato l'installazione
>>> del montascale per il superamento delle barriere architettoniche; le
>>> spese sono state ripartite fra i vari condomini. Somma da pagare:
>>> Euro 465.
>>
>> ...snip...
>>
>>> QUESTIONE:
>>> - Mia madre ritiene di non dovere alcunché, in quanto pensa che il
>>> montascale vada paragonato all'ascensore, per cui i negozi -come
>>> da regolamento-non dovrebbero contribuire alla spesa.
>>
>> Chi ha la chiave del montascale ?
>>
>> Se il montascale e' privo di chiave e chiunque puo' usarlo, vale
>> l'ipotesi di sua madre.
Ora che ho capito meglio: dipende se i negozi hanno porte che
dann sull'atrio ed a che livello si trovano.
Anche lei non ha colto pienamente il testo. Rilegga.
Ho citato due casi diversi, in uno si applica l'art.1123
e nell'altro l'art.1121.
> Oltretutto, un "impianto atto a superare le barriere architettoniche"
La barriera architettonica e' superata se chiunque puo'
usufruirne. Suppongo che non e' pratico dell'art.1123 che
e' una question di "potere usare", non tanto di "uso effettivo".
Se io abito al secondo piano e non uso mai l'ascensore, debbo
contribuire ugualmente, perche' esiste sempre la potenzialita'
che io utilizzi l'ascensore.
Se abito al piano terra e l'ascensore non scende allo scantinato,
non ho ragione plausibile di usare l'ascensore per accedere alle
*mie* proprieta' (non conta nulla in questo frangente che potrei
usare l'ascensore per andare a visistare un vicino, perche' in
questo sono alla stregua di un "visitatore del vicino", non nella
funzione di proprietario che usufruisce di un servizio proprio).
Se esiste la potenzialita' che possa usare l'aiuto per superare
una barriera architettonica (ad esempio mi rompo qualche osso in
un incidente e sono costretto in sedia a rotelle, oppure ho
visitatori disabili, etc.) allora l'art.1123 mi obbliga a
contribuire alla spesa.
Ovviamente questo criterio viene superato se esiste qualche
legge che obbliga a tale opere, come avviene nei luoghi
pubblici ovvero di accesso libero al pubblico. Che non e'
il caso di un condominio comune.
> come pare riportato nella delibera approvata dai 2/3 dei condimini
> avrebbe "carattere voluttuario"?
Mettiamola cosi', semplificando al massimo.
Sa la piattaforma mobile e' comandata da un semplice pulsante,
come per l'ascensore, allora vale l'art.1123.
Se la piattafomra mobile e' comandata da un pulsante con chiave
e la chiave l'ha solo la famiglia con i disabili, allora vale
l'art.1121.
Per quanto riguarda la partecipazione della spesa, occorre
attendere l'OP che ci racconti se ci sono porte che dal negozio
aprono nelle scale, e se si', a che livello si trovano.
(sopra o sotto il montascale ?)