Gradirei una autorevole risposta al mio problema:
Abito in un condominio di 60 appartamenti, dotato di cortile
ove sono ubicati posti auto di proprieta' e posti auto per ospiti.
I primi sono stati acquistati unitamente all'appartamento e sono
inalienabili, se non unitamente all'appartamento stesso (tale
circostanza risulta sia dai singoli rogiti notarili, che dal
regolamento condominiale), i secondi, sono principalmente
utilizzati da condomini che posseggono piu' auto.
In prossimita' dei posti auto e al limite del confine, vi sono
degli alberi, sin dalla nascita del condominio (15 anni),
principalmente pini. Anche in prossimita' del mio posto vi e'
piantato un pino, le cui foglie aghiformi coprono l'intera sua
superficie. Da tale albero malefico, cadono continuamente
sulla mia auto resina, difficile da rimuovere e pigne, una delle
quali ha danneggiato il tetto della mia auto.
Mi chiedo cosa posso fare per risolvere il problema.
E' applicabile, nella fattispecie, l'art. 892 cod. civ.
*distanze per gli alberi* (tre metri per quelli di alto fusto),
atteso che il pino era preesistente alla data di acquisto
dell'appartamento)? Posso addurre a mio favore che
solo da qualche anno si sono verificati tali problemi e
che, non essendo esperto di botanica, non avrei mai
potuto prevedere per il futuro tali conseguenze?
Ringrazio chiunque sia in in grado di rispondermi
fornendomi eventuali supporti legislativi e
giurisprudenziali
Le distanze degli alberi si riferiscono ai confini. Vuoi dire che gli
alberi sono di altra' proprieta' ?
Allora la cosa cambia. Spiegati meglio.
Roberto
"Roberto Deb" <rowu...@tiscalinet.it> ha scritto nel
messaggio news:39E89930...@tiscalinet.it...
> Il fatto che tu non abbia conoscenze botaniche e' irrilevante. Il pino
> era li' davanti ai tuoi occhi.
Sono daccordo, pero' non aveva , prima , procurato dei danni.
> Le distanze degli alberi si riferiscono ai confini. Vuoi dire che gli
> alberi sono di altra' proprieta' ?
> Allora la cosa cambia. Spiegati meglio.
No, gli alberi sono di proprieta' del condominio. Il confine cui faccio
riferimento e' quello tra la mia proprieta' (posto auto) e il condominio.
> Roberto
"Roberto Deb" <rowu...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:39E89930...@tiscalinet.it...
> L'unica e' procurarsi un telo imbottito e copire l'auto.
> Il fatto che tu non abbia conoscenze botaniche e' irrilevante. Il pino
> era li' davanti ai tuoi occhi.
>
> Le distanze degli alberi si riferiscono ai confini. Vuoi dire che gli
> alberi sono di altra' proprieta' ?
> Allora la cosa cambia. Spiegati meglio.
>
Si, ma come, dal momento che NON intendo innaffiarlo con
acido solforico, come meriterebbe ? :-)))
L'assicurazione cui si era rivolto l'amministratore, ha fatto
sapere che la copertura assicurativa globale fabbricati non
e' operante, trattandosi di un evento prevedibile.
L'amministratore si e' limitato, a seguito delle mie assillanti
richieste, a far dare, qualche tempo fa, una piccola sfoltitura
di qualche ramo, soluzione che si e' rivelata del tutto
*mistificatoria*
Grazie, comunque, per la risposta e se dovesse avere
qualche altra dritta e' pregato di postarmela.
Roberto
rotrov wrote:
> Grazie per la risposta
Scusa, che significa avrei dovuto pensarci prima? Non e' stato sufficiente
aver rotto per un anno le scatole all'amministratore, il quale ha sempre
fatto orecchie da mercante?
Certo che era prevedibile che un giorno o l'altro avrei subito un danno
alla mia autovettura, ma cos'altro avrei potuto fare? Avrei dovuto lasciare
la macchina fuori complesso incustodita, col rischio che di un eventuale
furto della stessa? E a chi avrei, eventualmente richiesto il risarcimento
per il furto?
Ciao
rotrov
> rotrov wrote:
>
> > Grazie per la risposta
> > No, gli alberi sono di proprieta' del condominio. Il confine cui faccio
> > riferimento e' quello tra la mia proprieta' (posto auto) e il
condominio.
>
Art. 892, 1° co. n. 1 cc (distanza per gli alberi) : tre metri per gli
alberi
di alto fusto (salvo diversa determinazione dai regolamenti o dagli usi
locali)
Art. 894 cc. (alberi a distanza non legale) : il vicino puň esigere che si
estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza
minore da quella indicata dagli articoli precedenti.
> Per abbattere un pino ci vuole l'autorizzazione comunale (che
> il comune nega se l'albero non č malato).
dove sta scritto? Bastano i regolamenti e gli usi legali. In loro mancanza
sara' il giudice, investito ex art. 700 cpc a munirmi di titolo esecutivo
per azionare la motosega, il tutto a spese del condominio, ed č
proprio cosi' che faro, mi voglio ubriacare di buon vino.
> Per spostare o proteggere una macchina basta la patente, o un telo.
Vorrei vedere te a mettere e togliere il telo sei, sette volte al giorno
> Non dirmi che la tua macchina non č assicurata contro il furto, sarebbe un
> caso piů unico che raro.
Chiaro che lo e', ci mancherebbe altro, ma tu ti faresti rubare la
macchina partendo dal presupposto che e' assicurata?
Ciao
Roberto
Vorrei lasciare a voi la polemica sulla questione ecologica, e soffermarmi
invece sulla questione sopra evidenziata. Credo (ma potrei sbagliarmi perchè
non è la mia materia), che il termine per rivendicare il taglio dell'albero
è di venti anni. La tesi che porto è solo in termini civilistici, perchè è
chiaro che se ci sono vincoli paesaggistici, ambientali o altro, questi
prevalgono su tutto.
A tale riguardo riporto (ma è solo un esempio perchè è giurisprudenza
consolidata) la seguente sentenza:
"Il diritto di tenere alberi a distanza inferiore a quella legale
costituisce una vera e propria servitu' affermativa, come quella che impone
un pari obbligo al proprietario di un fondo e permette una piu' ampia
utilizzazione del fondo limitrofo dove l'albero e' mantenuto a
distanza non legale dal confine; ne consegue che, in mancanza di un
titolo di acquisto della servitu' (contratto, destinazione del
padre di famiglia, usucapione), puo' sempre esigersi l'estirpazione
degli alberi piantati a distanza non legale dal confine, trattandosi di
una facolta' inerente al diritto di proprieta', come tale
imprescrittibile.
Cassazione civile, sez. II, 18 aprile 1980 n. 2555".
Dunque finchè non c'è usucapione il diritto di chiedere l'estirpazione è
imprescrittibile.
Tanto premesso, il codice civile individua il termine ventennale per
l'acquisto della servitù (o "diritto reale immobiliare") per usucapione:
Art. 1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui
beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Quindi, almeno civilisticamente, ritengo che il nostro amico ha titolo per
chiedere il taglio dell'albero fino al compiersi del ventennio.
Ci sono poi altre sentenze (per la verità un po' troppo "estreme" e che non
sposo) che addirittura parlano di diritto imprescrittibile perchè il non
rispetto delle distanze legali costituisce "reato permanente".
Mi piacerebbe sentire altre opinioni, ripeto, al di la dell'aspetto
"ecologico". Saluti.
--
Posted from mta15-acc.tin.it [212.216.176.46]
via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG
Ringrazio sentitamente l'Ing. Peduto, non perche' e' in linea con il
mio pensiero, ma perche' ritengo piu' giuste le Sue opinioni.
Ringrazio anche Roberto e Matteo perche', anche se pur
divergenti i Loro pareri dal mio, hanno manifestato civilmente
il loro pensiero senza alcuna acredine.
Salute a tutti
Pur ritenendo fondata la tua obiezione, non ne sarei del tutto certo. il
codice dice:
"Art. 894 Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono
piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli
precedenti."
Quel "sono piantati" è interpretabile come "ubicati". La giurisprudenza che
ho trovato non dice nulla al riguardo, il che mi convince della mia idea.
Comunque mi sembra chiaro lo spirito della norma: si vuole evitare che, con
la crescita dell'albero, ci sia una invasione tale nella proprietà limitrofa
che affievolirebbe il diritto di proprietà (è proprio il caso in questione,
non poter parcheggiare lede il diritto di proprietà di un posto auto). Da
qui la prescrizione dei 3 metri e il successivo obbligo dell'896, relativo
evidentemente agli alberi ubicati oltre i tre metri: "Art. 896 Recisione di
rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in
qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le
radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i
regolamenti e gli usi locali."
Aggiungo alla tesi il fatto che l'894 esprime una facoltà esercitabile dal
vicino ("il vicino PUO' esigere...") se lo ritiene opportuno, ovvero se
ritiene "compresso" il suo diritto di proprietà a seguito della presenza di
alberi. La stessa massima di sentenza da me indicata riporta all'inizio una
locuzione che prescinde dal momento di "istallazione" dell'albero ("Il
diritto di TENERE alberi a distanza inferiore.....").
Provo un parallelismo: se compro un terreno ed in questo passa
illeggittimamente un tubo fognario di un vicino, io ho titolo per chiedere
la rimozione dello stesso, anche se ho comprato col tubo già ivi esistente.
>E personalmente sarei anche disposto a
>riconoscere la nullità (imprescrittibile) della compravendita. Con la
>conseguenza che rotrov riavrebbe i suoi soldi rivalutati e con gli
>interessi, e non avrebbe più il posto macchina.
Capisco la provocazione "ecologica", ma è chiaro che non c'è la causa di
nullità.
>Quanto al risarcimento danni, i danni risarcibili li paga l'assicurazione,
e
>il probblema è risolto. I danni che si possono evitare usando l'ordinaria
>diligenza, invece, non sono risarcibili.
Ed è proprio questo il caso di danni non risarcibili dall'assicurazione.
"Usando l'ordinaria diligenza" si può prevedere che le pigne e le resine
danneggiano la macchina (per non dire che potrebbero anche far male
qualcuno) e quindi il proprietario (condominio) deve pertanto procedere
almeno al taglio dei rami protesi su zone aperte al pubblico o privato
passaggio e/o parcheggio. La responsabilità di tale omissione potrebbe
diventare penale se qualcuno ha un danno fisico. Dal punto di vista civile,
i condomini pagano fino all'ultima lira, senza possibilità di rivalsa
sull'assicurazione. E' come se c'è un cornicione che sta per cadere e il
condominio se ne frega deliberatamente malgrado la cosa è manifesta e di
pubblica conoscenza di tutti, perchè gia parte di esso è caduto facendo
danni; in tale caso, ritengo che l'assicurazione ha titolo per fregarsene.
Saluti.
--
Posted from mta01-acc.tin.it [212.216.176.32]
Roberto
"Ing. Francesco Peduto" wrote:
> Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono
> piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli
> precedenti."
> Provo un parallelismo: se compro un terreno ed in questo passa
> illeggittimamente un tubo fognario di un vicino, io ho titolo per chiedere
> la rimozione dello stesso, anche se ho comprato col tubo già ivi esistente.
Invece no', se hai un tubo te lo devi tenere (e' una servitu') .-)
I due confinanti sono rotrov che ha un posto auto di proprietà esclusiva e
il condominio (di cui fa parte lo stesso rotrov) proprietario dell'albero.
Rotrov, ho capito giusto?
>Invece no', se hai un tubo te lo devi tenere (e' una servitu') .-)
Certo che è una servitù! Se no non lo portavo come parallelismo. E tubo non
resta li neanche per sogno se non è passato un ventennio dall'installazione
dello stesso. Temo ti sia sfuggita qualche battuta, è vero?
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Posted from mta02-acc.tin.it [212.216.176.33]
Roberto
C'è qualche sentenza che dice ciò? Ritengo che il posto auto "fa parte nel
condominio" nel senso che risponde alle regole previste dallo stesso per il
suo utilizzo; ad esempio ci può essere un divieto di depositare masserizie
sul posto auto, un obbligo a tenerlo pulito, spazzato, ecc., un vincolo di
pertinenzialità indissolubile con l'appartamento (è proprio il nostro caso,
infatti rotrov scrive: ".....sono stati acquistati unitamente
all'appartamento e sono inalienabili, se non unitamente all'appartamento
stesso, tale circostanza risulta sia dai singoli rogiti notarili, che dal
regolamento condominiale....."); ma costituisce comunque una proprietà
privata esclusiva con tutto quello che ne deriva. L'esercizio del diritto di
proprietà privata non può subire una "compressione" a causa di un elemento
perturbatore (l'albero) di proprietà di un terzo soggetto (il condominio).
Ripeto, premesso che non sono passati i 20 anni prescritti per l'usucapione
di tale diritto di servitù affermativa da parte del condominio, rotrov ha
diritto di chiederne in via principale l'estirpazione, in via subordinata il
taglio dei rami che turbano il suo parcheggio. In ogni caso, sia se il
condominio non intende rimuovere o potare l'albero per rispetto allo stesso,
sia se deve restare li per vincoli paesaggistici, ambientali o altro, rotrov
ha comunque diritto di chiedere il risarcimento al proprietario dell'albero
(il condominio) di tutti i danni che subisce e non è assolutamente tenuto ad
installare tettoie, teloni o altro, ne a consentirne l'installazione al
condominio.
A questo punto mi sorge spontanea una domanda. Ma se invece di un albero, si
trattava di una costruzione che invadeva con la sua proiezione il posto
auto, la cosa non era di una banale semplicità? E se da questa costruzione
ogni tanto cadeva addirittura qualche pezzo di intonaco mettendo in pericolo
l'incolumità di persone e cose, la vicenda non era forse lapalissiana?
Qualcuno avrebbe forse avuto il coraggio di suggerire: "metti un telone
imbottito sull'auto per attutire il colpo dei calcinacci ed un elmetto in
testa per limitare i danni fisici"? Possibile che quando si parla di alberi
o cani sfuggono le più comuni regole di buon senso, prima che giuridiche?
Resto convinto che un certo tipo di ecologismo di moda oggi, ha effetti
assolutamente deleteri; chi ha problemi come quello in questione finisce per
avere uno spontaneo sentimento di repulsione per il corrente "sentimento
ecologico". Oggi l'ecologia è spesso utilizzata come strumento di ricatto e
repressione, ma non è questo il modo per creare una coscienza sensibile al
problema, che esiste ed è serissimo. Ricordo ancora una persona che qualche
tempo fa su questo NG tentava di sostenere che il suo cane aveva titolo per
abbaiare di notte perchè "era nella natura dell'animale" ed argomentava
sulla questione come se chi aveva la malsana abitudine di dormire di notte
era un disamorato verso la razza canina (.....!...!).
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Posted from pop09-acc.tin.it [212.216.176.72]
[Roberto: 20 ottobre 2000 2.54]
" Ma guarda che all'interno di un condominio non si applica la regola dei
tre
metri e il posto auto, anche se di proprieta' esclusiva fa parte del
condominio :-) "
[Ing. Peduto: 20 ottobre 2000 11.25]
> Posted from pop09-acc.tin.it [212.216.176.72]
> via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG
[Matteo 20 ottobre 2000 16.15]
------------------------
[Rotrov]
Da parte mia ho sufficienti elementi per ritenere concluso il thread.
Accetto i consigli dei tre amici: Roberto, Ing. Peduto e Matteo e,
non trascurando il mio, che e' in sintonia con l'Ing. Peduto, mi
rivolgero' al giudice adito (avendo gia' messo in mora il condominio
a mezzo raccomandata ar), per ottenere la "sostituzione" e NON
la "rimozione" dell'albero incriminato, con altro meno dannoso.
Subordinatamente chiedero' la installazione, a spese del condominio
(includendo, naturalmente, nella ripartizione della spesa anche la
mia quota parte, in base alla tabella di proprieta' ), di una tettoia
in materiale resinoso o plastico-trasparente in prossimita', non
solo del mio, ma di tutti gli altri posti macchina che accusano lo
stesso problema, per evitare ulteriori danni futuri che certamente
non mancheranno. Con la raccomandata di cui sopra, mi sono,
per lo meno, dissociato dalla responsabilita' per eventuali danni
arrecati a persone o cose a causa dei suddetti pini, le cui pigne,
e non tanto la resina, colpendo in testa qualche persona, potrebbero
causare danni fisici ben piu' gravi di quelli arrecati al tettuccio della
mia auto, sicuramente piu' dura della piu' resistente testa -:))),
con la conseguenza di varcare la via dell'illecito penale (art. 582
c.p. lesione personale).
Colgo l'occasione per ringraziarvi ancora una volta
Sono d'accordo
>L'art. 894 si applica, conseguentemente, agli alberi piantati o che nascono
>DOPO che il confine č stato tracciato, non a quelli preesistenti.
Non sono d'accordo. E' proprio il "conseguentemente" che ritengo sbagliato.
Le due norme riguardano aspetti diversi. Se č vero (e siamo d'accordo) che č
vietato piantare alberi a meno di tre metri, che senso avrebbe il precisare
due articoli dopo che gli stessi sono "estirpabili"? La estirpabilitą di
alberi piantati dopo il tracciamento di confini a distanza non legale č gią
insita nella violazione del divieto dell'892.
>Per l'art. 896, poi, le pigne che cadono sulla sua macchina sono di rotrov,
>non del condominio, e quindi č a se stesso che deve chiedere i danni.
Ciņ č esatto per il 2° comma, ma nel 1° c'č il diritto di pretendere il
taglio dei rami da cui piovono pigne, rinunciando all'innegabile piacere
dell'incameramento dei "frutti pendenti". Evidente che se il taglio non ha
luogo, c'č il conseguente diritto di pretendere il risarcimento dei danni.
>Puņ poi darsi che l'albero sia sul confine, o sulla siepe di confine, e
>allora č proprietą comune del condominio e del proprietario del posto
>macchina, con l'ovvia conseguenza (che peraltro si verifica in ogni caso)
>che l'albero non puņ essere tagliato senza il consenso unanime di tutti i
>comproprietari.
Sono d'accordo, occorre comunque il consenso unanime in ogni caso di tutti i
condomini.
>La mia conclusione č che il venditore abbia fatto un buon affare, vendendo
>insieme due beni incompatibili (albero e posto macchina), ed č con lui che
>l'acquirente imbrogliato dovrebbe prendersela.
>Un bravo avvocato potrebbe dimostrare facilmente l'errore o il dolo
>(scoperti da meno di 5 anni) e ottenere l'annullamento del contratto.
>Potrebbe altresģ, vista la sostanziale inutilizzabilitą del posto macchina,
>chiedere la nullitą della compravendita per inesistenza dell'oggetto......
L'Italia č piena di avvocati del genere. Ritengo che l'oggetto non č
inesistente. Se compro un terrazzo con soprastante un balcone, e da tale
balcone dopo alcuni anni si distacca intonaco che piove sul mio terazzo, non
mi pare che il contratto sia annullabile per inesistenza dell'oggetto.
>.......o per la sua contrarietą a norme imperative (la legge ponte).
Se per legge ponte intendiamo entrambi la 765/1967, confesso che mi sfugge
il numero dell'articolo di tale norma imperativa.
>Comunque sia, senza scomodare i sacri principi di chi preferisce la materia
>vivente alla ferraglia, il massimo che potrą ottenere rotrov, dopo essersi
>convinto d'aver avuto una fregatura dal venditore e aver rinunciato alla
>(tua) crociata contro gli innocenti, sarą il taglio di qualche ramo
>particolarmente fastidioso.
Mi sento la coscienza a posto. Chi chiede una informazione del genere vuole
notizie in punto di diritto, non opinioni sulla sacralitą di principi o
"innocenza" o colpevolezza dell'albero. Al riguardo le idee le ha gią
chiare.
Saluti.
--
Posted from mta21-acc.tin.it [212.216.176.74]
--
Posted from mta13-acc.tin.it [212.216.176.44]
Grazie infinite per la risposa assolutamente tecnica e preziosa.
Spero che il condominio accolga questa saggia proposta, saremmo
cosi' contenti, oltre me, anche Matteo e Roberto, di cui ho potuto
notare qualche vena un po' accentuata di ecologia -:))))
Tranquillizzatevi, comunque, il pino restera' sempre li' a dar bella
mostra di se'.
Grazie
--
,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,-oo0*
rot...@infinito.it
Non ho mai sentito parlare della Unopiù. Dove sono reperibili
questi cataloghi ? Potresti fornirmi l'indirizzo ?
Grazie
The Charm and Style of Italian Design in outdoor furniture
Non so se e' questo che nominava ?
Roberto
rotrov wrote:
> ""Ing. Francesco Peduto"" <frp...@tin.it> ha scritto nel messaggio
--
Posted from mta22-acc.tin.it [212.216.176.75]