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di chi è la mura di cinta?

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Nico Marchezzolo

unread,
Jun 24, 2010, 8:04:03 AM6/24/10
to
Un condominio ha la mura con sopra rete divisoria che ne delimita la
proprietà del lotto. Una parte della mura di cinta confina con la strada ed
il marciapiede comunale. I condomini del piano terra hanno una fettina di
giardino loro esclusivo, coincidente con la loro porta finestra
dell’appartamento. L’entrata condominiale è comune per tutti, piano
terra o piani superiori. Un condomino al piano terra, la cui rete divisoria
confina col marciapiede e strada comunale, ha avvisato in assemblea che
aprirà un cancelletto nella rete, a proprio spese, per accedere
direttamente al suo appartamento. Mi chiedo, ma la rete divisoria, non è di
tutto il condominio? Non ci vuole l’unanimità per far una cosa del
genere? Basta un semplice avviso all’assemblea?
Grazie, Nico

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/

alberto belotti

unread,
Jun 24, 2010, 9:01:06 AM6/24/10
to al...@tin.it
On 24 Giu, 14:04, ni...@libero.it (Nico Marchezzolo) wrote:
>Un condomino al piano terra, la cui rete divisoria
> confina col marciapiede e strada comunale, ha avvisato in assemblea che
> aprirà un cancelletto nella rete, a proprio spese, per accedere
> direttamente al suo appartamento. Mi chiedo, ma la rete divisoria, non è di
> tutto il condominio? Non ci vuole l’unanimità per far una cosa del
> genere? Basta un semplice avviso all’assemblea?

Salve Nico,
la rete è condominiale.Non può farlo perché secondo art. 1120 del C.C.
- Innovazioni-
perché alterebbe il decoro condominiale.
Se lo portate in Tribunale sarà il giudice a decidere.
Ciao
Alberto B.

alberto

unread,
Jun 24, 2010, 9:09:52 AM6/24/10
to

"alberto belotti" <alberto...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:f6fccb4f-5c44-4627...@w12g2000yqj.googlegroups.com...

al di la del decoro, che e' relativo, la questione e' diversa...
questa recinzione recinta un area di proprieta' esclusiva (il suo
giardino) oppure recinta un'area di proprieta' condominiale ma
di uso esclusivo?
nel primo caso non ci sarebbero problemi, nel secondo
qualcuno in piu'.

alberto

Nico Marchezzolo

unread,
Jun 24, 2010, 9:18:38 AM6/24/10
to
Non lo so se il giardinetto è ad uso esclusivo oppure è di proprietà
esclusiva. Mi vien da pensare che sia di prorietà esclusiva, perchè poi,
da una altra parte c'è un giardino condominiale.
Però, la recinzione dovrebbe esser di tutto il condominio, anche se c'è la
proprietà esclusiva.

Nico

Il 24 Giu 2010, 15:09, "alberto" <albe...@tin.it> ha scritto:
>
> "alberto belotti" <alberto...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
> news:f6fccb4f-5c44-4627...@w12g2000yqj.googlegroups.com...
> On 24 Giu, 14:04, ni...@libero.it (Nico Marchezzolo) wrote:
>
> Salve Nico,

> la rete � condominiale.Non pu� farlo perch� secondo art. 1120 del
C.C.
> - Innovazioni-
> perch� alterebbe il decoro condominiale.
> Se lo portate in Tribunale sar� il giudice a decidere.


>
> al di la del decoro, che e' relativo, la questione e' diversa...
> questa recinzione recinta un area di proprieta' esclusiva (il suo
> giardino) oppure recinta un'area di proprieta' condominiale ma
> di uso esclusivo?
> nel primo caso non ci sarebbero problemi, nel secondo
> qualcuno in piu'.
>
> alberto
>

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/

alberto

unread,
Jun 24, 2010, 9:46:29 AM6/24/10
to

"Nico Marchezzolo" <ni...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:79Z21Z167Z152Y...@usenet.libero.it...
> Non lo so se il giardinetto è ad uso esclusivo oppure è di proprietÃ
> esclusiva. Mi vien da pensare che sia di prorietà esclusiva, perchè poi,
> da una altra parte c'è un giardino condominiale.
> Però, la recinzione dovrebbe esser di tutto il condominio, anche se c'è
> la
> proprietà esclusiva.
>

se il lotto e' di proprieta' esclusiva e confina con la strada,
la recinzione non puo' essere condominiale, ovviamente
(come puo' una recinzione mia delimitare una proprieta' tua
e di qualcun'altro?)
Il fatto che sia stata costruita tutta uniforme quando e' stato
costruito il condominio, non implica che sia condominiale...

Secondo me pero', ci son buone possibilita' che il lotto non sia
di proprieta' ma ad uso esclusivo.

alberto


Nico Marchezzolo

unread,
Jun 24, 2010, 10:03:56 AM6/24/10
to
Il 24 Giu 2010, 15:46, "alberto" <albe...@tin.it> ha scritto:

E' solamente uno che ha il giardino che confina con la strada, perchè gli
altri 3 confinano con la rete condominiale, ed hanno un piccolo pezzetto di
terreno. Anzi, uno confina con un altro condominio. L'entrata però comune
del condominio è da una altra parte, e quello che vuole aprire il cancello,
per entrare in casa, deve farsi tuto il giro. Aprendosi il cancelletto,
sarebbe comodo per lui.

Ho però trovato che sul web tutti i muri sul perimentro esterno del
condominio fungono da recinzione dell'intero condominio, per cui le spese
relative alla sua riparazione sono integralmente a carico del condominio e
non del privato che ha il giardino a ridosso dello stesso. Se le spese sono
a caricod el condominio, allora è al pari di una cosa comune, e credo che
per far una modifica di questo tipo ci vogliano le maggioranze in assemblea
per le modifiche alla cosa comune ( è l'unanimità??? o la maggioranza??)

ciao Nico

>
> "Nico Marchezzolo" <ni...@libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:79Z21Z167Z152Y...@usenet.libero.it...

> > Non lo so se il giardinetto è ad uso esclusivo oppure è di propriet�
> > esclusiva. Mi vien da pensare che sia di proriet� esclusiva, perchè
poi,


> > da una altra parte c'è un giardino condominiale.

> > Però, la recinzione dovrebbe esser di tutto il condominio, anche se
c'è
> > la
> > propriet� esclusiva.


> >
>
> se il lotto e' di proprieta' esclusiva e confina con la strada,
> la recinzione non puo' essere condominiale, ovviamente
> (come puo' una recinzione mia delimitare una proprieta' tua
> e di qualcun'altro?)
> Il fatto che sia stata costruita tutta uniforme quando e' stato
> costruito il condominio, non implica che sia condominiale...
>
> Secondo me pero', ci son buone possibilita' che il lotto non sia
> di proprieta' ma ad uso esclusivo.
>
> alberto
>

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/

felix...

unread,
Jun 25, 2010, 6:42:52 PM6/25/10
to
Nico Marchezzolo ha scritto:

> Un condominio ha la mura con sopra rete divisoria che ne delimita la
> proprietà del lotto. Una parte della mura di cinta confina con la strada ed
> il marciapiede comunale. I condomini del piano terra hanno una fettina di
> giardino loro esclusivo, coincidente con la loro porta finestra
> dell’appartamento. L’entrata condominiale è comune per tutti, piano
> terra o piani superiori. Un condomino al piano terra, la cui rete divisoria
> confina col marciapiede e strada comunale, ha avvisato in assemblea che
> aprirà un cancelletto nella rete, a proprio spese, per accedere
> direttamente al suo appartamento. Mi chiedo, ma la rete divisoria, non è di
> tutto il condominio? Non ci vuole l’unanimità per far una cosa del
> genere? Basta un semplice avviso all’assemblea?

Risposte nell'ordine: Si No Si.
felix.


--
Primum vivere deinde philosophari.
http://tinyurl.com/y4gmu5y

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


fabin

unread,
Jun 26, 2010, 6:36:01 AM6/26/10
to

> se il lotto e' di proprieta' esclusiva e confina con la strada,
> la recinzione non puo' essere condominiale,

sbagliato , la recinzione e' sempre condominiale

> ovviamente (come puo' una recinzione mia delimitare una proprieta' tua
> e di qualcun'altro?)
> Il fatto che sia stata costruita tutta uniforme quando e' stato
> costruito il condominio, non implica che sia condominiale...

La manutenzione delle ringhiere che delimitano il condominio è a carico di
tutti i proprietari anche quando si tratta di recinzione di giardini di
proprietà privata. Il muro perimetrale, di qualunque materiale sia fatto,
quindi anche se si tratta di un'inferriata, rientra infatti tra le parti
comuni del condominio elencate dall'articolo 1117 del Codice Civile e di
conseguenza la manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre a carico
dell'intero condominio. Lo ha stabilito la Cassazione con diverse
sentenze, precisando anche che qualunque sia la forma e anche se queste
strutture delimitano zone riservate solo ad alcuni condomini sono "comuni
a tutti i proprietari di unità immobiliari dello stabile, in quanto,
costituendo l'ossatura della costruzione, svolgono una funzione di utilità
comune" e "delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso". E
poichè l'inferriata è un bene comune e non un servizio, le spese si
dividono in base ai millesimi di proprietà, come stabilisce l'articolo
1118, e non sono applicabili altri criteri di suddivisione delle spese.

L'utilizzo del muro comune per ampliare o rendere più comodo l'accesso
alla proprietà privata, anche con l'apertura di un nuovo ingresso, è un
diritto del condomino, senza necessità di autorizzazione dall'assemblea, a
meno che questo intervento non crei problemi di stabilità al palazzo. Lo
ha stabilito la Cassazione da tempo e con diverse sentenze (la 4155 del
1994 e la 1554 del 1997, tra le altre), affermando che "l'apertura di
varchi e l'installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le
parti comuni dell'edificio condominiale eseguiti da uno dei condomini per
creare un nuovo ingresso all'unità immobiliare di sua proprieta esclusiva,
di massima, non integrano abuso della cosa comune suscettibile di ledere i
diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche
impossibilita di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102
c.c. e rimanendo irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del
muro si correli non già alla necessita di ovviare ad un'interclusione
dell'unita immobiliare al cui servizio il detto accesso e stato creato, ma
all'intento di conseguire una piu comoda fruizione di tale unità
immobiliare da parte del suo proprietario" . Quindi se il lavoro è norma,
ossia effettuato con regolare Dia, il proprietario che intende aprire
l'accesso può procedere direttamente. Quanto alle spese, se intendete
utilizzare ututti il nuovo accesso dovrete tutti pagare e la spesa andrà
suddivisa per millesimi. Se invece dovesse pagare solo il proprietario
interessato ovviamente potrà poi mettere una serratura ed impedire ad
altri di utilizzare il nuovo portone. (9 dicembre 2009)


--

fabin

unread,
Jun 26, 2010, 6:41:47 AM6/26/10
to
Se le spese sono
> a caricod el condominio, allora è al pari di una cosa comune, e credo che

> per far una modifica di questo tipo ci vogliano le maggioranze in assemblea
> per le modifiche alla cosa comune ( è l'unanimità??? o la maggioranza??)

Potatura alberi del giardino privato all'interno di un condominio, a chi
spetta pagare le spese
Sono proprietario di un terreno con alberi ad alto fusto che confina con
la strada comune, cortile del mio condominio. I condomini vorrebbero che
potassi gli alberi a mie spese. E' corretto? (davide i.)

Se i suoi alberi contribuiscono al decoro architettonico del condominio
tutti sono tenuti a pagare, se la potatura è necessaria per evitare caduta
di rami e danni agli altri, invece, spetta a lei. Lo ha stabilito la
Cassazione con la sentenza 3666/94 della Cassazione nella quale si legge
che alle spese di potatura degli alberi, che insistono su suolo di
proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti
i condomini in proporzione dei loro millesimi di proprietà purché si
tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura
stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro
stesso. In sostanza se lei volesse potare gli alberi per avere più sole
nel suo giardino dovrebbe pagarsi tutte le spese. Lo stesso nel caso in
cui i rami invadessero gli spazi altrui creando disagi.

Se invece si tratta di potatura per garantire la buona salute degli alberi
tutti debbono pagare. (21 dicembre 2009)

Nico Marchezzolo

unread,
Jun 28, 2010, 8:45:34 AM6/28/10
to
Il 26 Giu 2010, 12:36, no--...@email.it (fabin) ha scritto:

Mi par di aver capito che le mura di cinta sono in ogni caso di proprietà
condominiale. Ma se un solo condomino modifica la funzione, da recinto
perimetrale a servitu' sul solo tratto del cancelletto, occorrerebbe
l'unanimità per poter svolger la modifica, secondo me. Le verifiche
effettuate, dicono che il giardino è in uso esclusivo e non di proprietà,
tra l'altro. Non so se questo cambi qualcosa.

mi interesserebbe sapere se occorre l'unanimità condominiale o meno per
aprire il cancello in un muro (condominiale) per accedere in un giardino ad
uso esclusivo, ma di proprietà del condominio.

Grazie e saluti, Nico

>
>
> > se il lotto e' di proprieta' esclusiva e confina con la strada,
> > la recinzione non puo' essere condominiale,
>
> sbagliato , la recinzione e' sempre condominiale
>
> > ovviamente (come puo' una recinzione mia delimitare una proprieta' tua
> > e di qualcun'altro?)
> > Il fatto che sia stata costruita tutta uniforme quando e' stato
> > costruito il condominio, non implica che sia condominiale...
>

> La manutenzione delle ringhiere che delimitano il condominio � a carico


di
> tutti i proprietari anche quando si tratta di recinzione di giardini di

> propriet� privata. Il muro perimetrale, di qualunque materiale sia


fatto,
> quindi anche se si tratta di un'inferriata, rientra infatti tra le parti
> comuni del condominio elencate dall'articolo 1117 del Codice Civile e di

> conseguenza la manutenzione ordinaria e straordinaria � sempre a carico


> dell'intero condominio. Lo ha stabilito la Cassazione con diverse
> sentenze, precisando anche che qualunque sia la forma e anche se queste
> strutture delimitano zone riservate solo ad alcuni condomini sono "comuni

> a tutti i proprietari di unit� immobiliari dello stabile, in quanto,


> costituendo l'ossatura della costruzione, svolgono una funzione di

utilit�


> comune" e "delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso". E

> poich� l'inferriata � un bene comune e non un servizio, le spese si
> dividono in base ai millesimi di propriet�, come stabilisce l'articolo


> 1118, e non sono applicabili altri criteri di suddivisione delle spese.
>
>
>

> L'utilizzo del muro comune per ampliare o rendere pi� comodo l'accesso
> alla propriet� privata, anche con l'apertura di un nuovo ingresso, �
un
> diritto del condomino, senza necessit� di autorizzazione dall'assemblea,
a
> meno che questo intervento non crei problemi di stabilit� al palazzo. Lo


> ha stabilito la Cassazione da tempo e con diverse sentenze (la 4155 del
> 1994 e la 1554 del 1997, tra le altre), affermando che "l'apertura di
> varchi e l'installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le
> parti comuni dell'edificio condominiale eseguiti da uno dei condomini per

> creare un nuovo ingresso all'unit� immobiliare di sua proprieta


esclusiva,
> di massima, non integrano abuso della cosa comune suscettibile di ledere i
> diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche
> impossibilita di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102
> c.c. e rimanendo irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del

> muro si correli non gi� alla necessita di ovviare ad un'interclusione


> dell'unita immobiliare al cui servizio il detto accesso e stato creato, ma

> all'intento di conseguire una piu comoda fruizione di tale unit�
> immobiliare da parte del suo proprietario" . Quindi se il lavoro �


norma,
> ossia effettuato con regolare Dia, il proprietario che intende aprire

> l'accesso pu� procedere direttamente. Quanto alle spese, se intendete
> utilizzare ututti il nuovo accesso dovrete tutti pagare e la spesa andr�


> suddivisa per millesimi. Se invece dovesse pagare solo il proprietario

> interessato ovviamente potr� poi mettere una serratura ed impedire ad


> altri di utilizzare il nuovo portone. (9 dicembre 2009)
>
>
> --
>
> questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
> http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
>

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/

alberto

unread,
Jun 28, 2010, 9:31:01 AM6/28/10
to

"fabin" <no--...@email.it> ha scritto nel messaggio
news:i04l6h$hvg$1...@news.newsland.it...

>
>
>> se il lotto e' di proprieta' esclusiva e confina con la strada,
>> la recinzione non puo' essere condominiale,
>
> sbagliato , la recinzione e' sempre condominiale
>

secondo quale norma? giusto per capire come puo' essere
condominiale un muro di confine tra terze persone.


>> .... Lo ha stabilito la Cassazione con diverse


> sentenze, precisando anche che qualunque sia la forma e anche se queste
> strutture delimitano zone riservate solo ad alcuni condomini

qui io parlavo di proprieta', non di zone riservate... le zone riservate
possono essere aree di uso esclusivo...

alberto


felix...

unread,
Jun 28, 2010, 3:45:34 PM6/28/10
to
Nico Marchezzolo ha scritto:

> Il 26 Giu 2010, 12:36, no--...@email.it (fabin) ha scritto:

> Mi par di aver capito che le mura di cinta sono in ogni caso di proprietà
> condominiale. Ma se un solo condomino modifica la funzione, da recinto
> perimetrale a servitu' sul solo tratto del cancelletto, occorrerebbe
> l'unanimità per poter svolger la modifica, secondo me.

In base a quale articolo del codice civile?
felix.

--
Primum vivere deinde philosophari.
http://tinyurl.com/y4gmu5y

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito

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