Lasci perdere i "pareri sulla rete" e sorvoliamo sulle sentenze perche'
ormai la giurisprudenza in Italia e' una pagliacciata (financo la suprema
corte si smentisce nel giro di pochi anni).
In sostanza vince il processo chi ha l'avvocato piu' "importante" ovvero
chi corrompe il giudice (meno raro di quello che si potrebbe pensare).
Tutto quello che e' monte del contatore, come da lei descritto, e'
ovvaimente condominiale.
Quindi:
a) non ci piove che la competenza dei lavori e' dell'amministratore
(salvo accordi diretti il condomino, che dal seguito capira' potrebbe
essere sensato)
b) rimane percio' una sola questione: come si ripartisce l'intervento.
Ovviamente la legge disciplina (in assenza di patti contrattuali contrari
che possono essere l'unico motivo giuridico per sentenze di stampo
diverso della risposta che segue) il criterio e basta leggere:
Art. 1123 Ripartizione delle spese
Comma 1 - Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento
delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Comma 2 - Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può
farne.
Comma 3 - Qualora un edificio abbia più scale , cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di
condomini che ne trae utilità.
Ora, possiamo scegliere di leggere la legge in due modi:
I) faccio quello che e' evidente dallo spirito della legge
II) pago solo se proprio non posso farne a meno (non importa se appare
iniquo)
Nella opzione II) si fara' il furbetto e, in questo caso, si limitera'
a leggere il primo comma, soddisfatto di avere scaricato il danno sulla
collettivita' (spesa ripartita in "misura proporzionale" su TUTTI i
condomini).
Ma se la giustizia in Italia funzionasse (e qualche volta accade, quindi
tenga presente), gli avvocati (o il giudice) andranno ad evidenziare
anche il secondo comma che descrive il caso in cui la "parte condominiale"
"puo'" essere usata in modo "diverso" dai vari condomini.
Il dubbio naturalmente e' su cosa si intende per "usata in modo diverso".
Non si tratta di dire che un condomino pianti o meno un albero nel
giardino comune. Non e' che il condomino che abbia piantato un albero
debba pagare di piu' per le spese del giardino perche' *sta* usando in
modo "diverso" il giardino. Infatti qualsiasi altro condomino puo' fare
lo stesso. Percio' il *puo'* deve essere riferito ad una *impossibilita'*
di partenza per alcuni condomini ad usare quella parte.
Se abbiamo la pazienza di leggere anche il terzo comma, troviamo proprio
una applicazione del comma 2 che ci spiega in un attimo che cosa si
intende per *puo'* usare in modo diverso.
Ovvero se abito in un appartamento da cui si accede da una scala ben
precisa di un fabbricato con piu' scale, e' evidente che non ho alcun
modo o convenienza *razionale* ad utilizzare le altre scale (cosa faccio:
un giretto turistico ? andare a fare le rampe di un altra scala, per andare
su e poi scendere non ha alcuna utilita', ovvero non e' un *uso* come
indicato nell'articolo del CC).
Insomma, a parte per azzeccagarbugli e piantagrane, e' evidente che la
legge fa pagare solo a chi *puo' usare*, indipendentemente dalle scelte
effettive (unica eccezione: quando si tratta di *consumi imputabili* che
aumentino ancora di piu' il dettaglio della ripartizione, come infatti
e' il caso del consumo di acqua da allacciamento comune - ma non si
faccia confondere ora da questa precisazione, perche' non stiamo
trattando del consumo di acqua, ma di un intervento sull'impianto).
Con la stessa logica con cui si stabilisce che utilizza una scala
specifica per entrare nel proprio appartamento deve contribuire alle
spese di quella scala e solo quella (o quelle scale, se le scale sono
piu' come in certe residenze ad uso commerciale) e non a quelle di
altre scale ove non ha motivo di andarci per accedere ad un propria
parte individuale o condominiale, vale anche il principio per cui,
le spese di manutenzione, pulizia e ripartizione di una colonna
fognaria si ripartisce solo a chi e' collegato a quella colonna e
questo nonstante poi tutte le colonne confluiscano nella stessa
rete fognaria condominiale.
Ora, nel caso dell'acquedotto condominiale e' uguale: abbiamo
mandate principale e poi le derivazioni per gruppi di condomini e
la derivazione per il singolo condomino.
La risposta al suo problema e' quindi:
"Per sapere come va ripartita la spesa condominiale di riparazione
di quella parte a monte del contatore, occorre sapere DOVE e' situata
la perdita"
1) se la perdita' si trova su una tratta comune a piu' condomini o
sul giunto di derivazione direttamente su questa tratta comune, la
spesa va ripartita tra tutti i condomini interessati a valle (ed
incluso quello interessato dalla derivazione)
2) se la perdita si trova su una tratta individuale (ovvero che
interessa solo un condomino, in questo caso lei) allora la spesa
va ripartita solo su di lei