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Spese condominiali maturate dopo l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

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danb...@gmail.com

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Jun 22, 2014, 11:26:15 PM6/22/14
to
Chiedo un consiglio a chi è più esperto di me in materia (cosa peraltro non difficile!!!).

Nel 2010 tre nipoti hanno accettato l'eredità del loro zio con beneficio di inventario e tra i beni ereditati era presente un appartamento sito all'interno di un edificio condominiale.
Al momento della morte, il de cuius aveva un debito nei confronti del condominio per oneri condominiali scaduti. Ad oggi, nonostante un decreto ingiuntivo notificato agli eredi beneficiati da parte del condominio, costoro non hanno ancora provveduto al pagamento del debito e si renderà necessario proseguire con il pignoramento dei beni ereditati (ex art. 490 c.c. l'erede accettante con beneficio di inventario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditati oltre il valore dei beni a lui pervenuti).

Ciò premesso vengo al punto che mi interessa.
Cinque mesi fa, dunque successivamente all'accettazione dell'eredità de qua, l'assemblea condominiale ha deliberato l'esecuzione di lavori straordinari, la cui spesa coinvolge, per la relativa quota millesimale, anche l'appartamento ereditato dai tre nipoti del de cuius.
Poiché non ho alcun dubbio che neppure in tale occasione gli eredi provvederanno spontaneamente al pagamento di quanto dovuto, Vi chiedo se per tale spesa, deliberata successivamente all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, essi possano essere considerati solidalmente responsabili nei confronti del condominio e dunque rispondere con i loro beni personali delle obbligazioni condominiali come qualsiasi altro condomino (com)proprietario di un appartamento sito all'interno del condominio.
Se quanto sopra fosse giusto, a fronte della mancata corresponsione della quota di spesa deliberata, potrei chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo che condanni solidalmente i tre comproprietari dell'appartamento al pagamento di quanto dovuto.
Sono sicuro che, se almeno per questa spesa non si sentissero "protetti" dal beneficio di inventario (che invece permette loro di pagare i debiti ereditari solo con e per il valore del beni ereditati), essi provvederebbero prontamente al pagamento di quanto dovuto per il timore di dover rispondere - come qualsiasi altro debitore - con i propri beni.
Personalmente credo che la disciplina conseguente all'accettazione con beneficio di inventario spetti esclusivamente per i debiti maturati alla data della morte del de cuius e che, dunque, dopo l'accettazione dell'eredità (anche di quella con con beneficio di inventario) per i debiti maturati successivamente, non può più parlarsi di un debito ereditario ma di un debito della della comunione (dei comproprietari) con la conseguente applicazione della normale disciplina in materia di obbligazioni pecuniarie tra condomini e condominio.
Sul punto peraltro si è espressa anche la Cassazione nella sentenza 1382/2009 ("In caso di appartamento in condomino caduto in eredità, il debito riferito alle spese condominiali non è un debito ereditario con conseguente automatica divisione tra i coeredi ma un debito relativo alla comunione ed in relazione alla quale vi è la solidarietà tra comproprietari") ma non si trattava di eredi che avevano accettato con beneficio di inventario come nel mio caso.
Io non credo che cambi nulla, però...non vorrei prendere cantonate....
Mi aiutate a non sbagliare? :)

Ragnarok

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Jun 23, 2014, 4:34:07 AM6/23/14
to
Il 23/06/2014 05:26, danb...@gmail.com ha scritto:

> Poich� non ho alcun dubbio che neppure in tale occasione gli eredi provvederanno spontaneamente al pagamento di quanto dovuto, Vi chiedo se per tale spesa, deliberata successivamente all'accettazione dell'eredit� con beneficio di inventario, essi possano essere considerati solidalmente responsabili nei confronti del condominio e dunque rispondere con i loro beni personali delle obbligazioni condominiali come qualsiasi altro condomino (com)proprietario di un appartamento sito all'interno del condominio.

Per quale motivo?


> Se quanto sopra fosse giusto, a fronte della mancata corresponsione della quota di spesa deliberata, potrei chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo che condanni solidalmente i tre comproprietari dell'appartamento al pagamento di quanto dovuto.

No. Chiedi il di per il pregresso e inizia l'esecuzione. Poi farai un
altro decreto ingiunivo e farai intervento.


> Sono sicuro che, se almeno per questa spesa non si sentissero "protetti" dal beneficio di inventario (che invece permette loro di pagare i debiti ereditari solo con e per il valore del beni ereditati), essi provvederebbero prontamente al pagamento di quanto dovuto per il timore di dover rispondere - come qualsiasi altro debitore - con i propri beni.

Quanto dici non ha senso. Perch� depauperare i beni ereditari e spendere
un sacco di soldi per proseguire con l'accettazione con beneficio di
inventario? O rinunciano o se ne curano.


> Personalmente credo che la disciplina conseguente all'accettazione con beneficio di inventario spetti esclusivamente per i debiti maturati alla data della morte del de cuius e che, dunque, dopo l'accettazione dell'eredit� (anche di quella con con beneficio di inventario) per i debiti maturati successivamente, non pu� pi� parlarsi di un debito ereditario ma di un debito della della comunione (dei comproprietari) con la conseguente applicazione della normale disciplina in materia di obbligazioni pecuniarie tra condomini e condominio.

Non sono comproprietari....


> Sul punto peraltro si � espressa anche la Cassazione nella sentenza 1382/2009 ("In caso di appartamento in condomino caduto in eredit�, il debito riferito alle spese condominiali non � un debito ereditario con conseguente automatica divisione tra i coeredi ma un debito relativo alla comunione ed in relazione alla quale vi � la solidariet� tra comproprietari")

Ti sei gi� risposto da solo:
ma non si trattava di eredi che avevano accettato con beneficio di
inventario come nel mio caso.


> Io non credo che cambi nulla, per�...non vorrei prendere cantonate....

Cambia eccome. Non sono eredi, non sono ancora comunisti, quantomeno non
lo sono per i debiti ultra vires.


avv.c...@gmail.com

unread,
Jun 23, 2014, 12:51:43 PM6/23/14
to
Ciao, grazie per la risposta!
Ammiro la tua sicurezza ma non sono del tutto convinto che le tue conclusioni siano corrette.
Ti chiedo la pazienza di spiegarmi meglio per quale motivo, per un debito successivo all'accettazione con beneficio di inventario, gli eredi dovrebbero godere dello stesso privilegio di tener distinto il loro patrimonio da quello del de cuius. Nel caso de quo come potrebbe parlarsi di un debito ereditario quando questo è maturato successivamente alla morte del de cuius e persino all'accettazione dell'eredità?
Confido nel tuo aiuto!
Daniele

Gi_pll

unread,
Jun 23, 2014, 2:44:18 PM6/23/14
to
ha scritto nel messaggio
news:9d84bc10-6384-4d4d...@googlegroups.com...

>quello del de cuius. Nel caso de quo come potrebbe parlarsi di un debito
>ereditario quando questo � maturato >successivamente alla morte del de
>cuius e persino all'accettazione dell'eredit�?

Non sono un leguleio e quindi potrei incorrere in uno scivolone ma credo che
la risposta la si possa trovare rispondendo ad una semplice domanda: "allo
stato chi � il proprietario?".

Cordialit�
Gi

Ragnarok

unread,
Jun 23, 2014, 5:30:28 PM6/23/14
to
Il 23/06/2014 18:51, avv.c...@gmail.com ha scritto:
> Ciao, grazie per la risposta!
> Ammiro la tua sicurezza ma non sono del tutto convinto che le tue conclusioni siano corrette.

Puoi chiedere un parere pro veritate...


> Ti chiedo la pazienza di spiegarmi meglio per quale motivo, per un debito successivo all'accettazione con beneficio di inventario, gli eredi dovrebbero godere dello stesso privilegio

Perch� � un debito ereditario.


w.nospam_xxxxw

unread,
Jun 24, 2014, 3:16:45 PM6/24/14
to
L'accettazione di una eredit� con beneficio di inventario limita la
responsabilit� degli eredi al valore di quanto gli stessi hanno
ereditato.E' una procedura che comporta qualche complessit� e non �
priva di costi.Va adottata se nel patrimonio del defunto ci sono beni
che si intende comunque ereditare pur accettando di farsi carico,almeno
in parte dei debiti.
w

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jun 25, 2014, 10:01:23 AM6/25/14
to
On Mon, 23 Jun 2014 09:51:43 -0700, avv.civica wrote:

...snip...

> Ti chiedo la pazienza di spiegarmi meglio
> per quale motivo, per un debito successivo all'accettazione con
> beneficio di inventario, gli eredi dovrebbero godere dello stesso
> privilegio di tener distinto il loro patrimonio da quello del de cuius.

Perche' altrimenti si vanifica il beneficio di inventario.

> Nel caso de quo come potrebbe parlarsi di un debito ereditario quando
> questo è maturato successivamente alla morte del de cuius e persino
> all'accettazione dell'eredità?

Quale "accettazione dell'eredita'" ?

In tutta la sua descrizione non vedo alcuna "accettazione" della eredita'!

L'accettazione con beneficio di inventario non e' una "accettazione"
incondizionata. A tutti gli effetti gli eredi non sono ancora proprietari,
ma "in sospeso" (per usare un linguaggio "comune").

Vediamo se ci arriva: supponiamo che alla fine dell'inventario di tutti
i debiti, gli eredi decidono di rinunciare alla eredita' (non mi pare
che lei abbia capito che questa e' una delle "uscite" possibile della
procedura ereditaria menzionata).

Questo significhera' che non diventeranno MAI proprietari di
quell'immobile.

Ora, ci vuole spiegare per quale motivo persone che non sono proprietarie
di un immobile (seppure la decisione "definitiva" arrivasse postuma)
dovrebbero pagare le spese afferenti alla proprieta' ?

Consideri anche, che durante tutto il periodo dell'inventario, ad esempio,
gli eredi non godono dei frutti di quell'immobile (lo sapeva ?).
Perche', chi non gode dei frutti, dovrebbe farsi carico degli oneri ?

danb...@gmail.com

unread,
Jun 25, 2014, 12:36:36 PM6/25/14
to
Pian piano, grazie ai vostri chiarimenti, sto capendo qualcosa di più sull'argomento. Vorrei evidenziare che ho premesso di non essere esperto di tale materia, diversamente non avrei chiesto aiuto. Pertanto vi prego di evitare le allusioni, quando sono inutili rispetto alla finalità di rendere il più possibile chiaro l'argomento de quo. Ció premesso, rispetto all'ultimo messaggio mi limito a rilevare che chi accetta l'eredità con beneficio di inventario non mi risulta che poi possa rinunciarvi; anzi, in determinati casi espressamente previsti nel c.c. può decadere dal beneficio e diventare un erede puro e semplice con le relative conseguenze.
Approfitto infine della vostra pazienza e competenza in meteria e vi chiedo una cortesia personale: potete segnalarmi una sentenza o uno studio notarile in cui si affronta lo specifico argomento delle spese condominiali maturate successivamente all'accettazione con beneficio di inventario nel modo da voi indicato? Vi sono grato per l'aiuto!

Roberto Deboni DMIsr

unread,
Jun 30, 2014, 3:56:25 PM6/30/14
to
On Wed, 25 Jun 2014 09:36:36 -0700, danbenc76 wrote:

> Pian piano, grazie ai vostri chiarimenti, sto capendo qualcosa di più
> sull'argomento. Vorrei evidenziare che ho premesso di non essere esperto
> di tale materia, diversamente non avrei chiesto aiuto. Pertanto vi prego
> di evitare le allusioni, quando sono inutili rispetto alla finalità di
> rendere il più possibile chiaro l'argomento de quo.

Codice Civile ?

> Ció premesso,
> rispetto all'ultimo messaggio mi limito a rilevare che chi accetta
> l'eredità con beneficio di inventario non mi risulta che poi possa
> rinunciarvi;

Codice Civile o sua "supposizione" desiderabile ?

> anzi, in determinati casi espressamente previsti nel c.c.

Lo menziona (il Codice Civile), ma l'ha letto ?

> può decadere dal beneficio e diventare un erede puro e semplice con le
> relative conseguenze.

Certo, e questo vale anche se ha fatto tanto di rinuncia.
La questione e' che se si comporta da "proprietario" a tutti gli
effetti, si ha l'accettazione implicita.

Vedi ad esempio, l'art.493

MA QUESTO NON HA NULLA A CHE FARE CON LA RINUNCIA O L'ACCETTAZIONE
CON BENEFICIO DI INVENTARIO !!!

Se una persona e' "incoerente" (o "avida"/"furba") non fa testo. Il suo
comportamente subira' le conseguenze del caso, ma non inficcia in alcun
modo gli articoli 484 e successivi del Codice Civile per chi rispetta
rigorosamente la separazione tra il proprio patrimonio e quello del
de cuius.

> Approfitto infine della vostra pazienza e
> competenza in meteria

Non sono avvocato, ma so leggere la lingua italiana (almeno credo, la
stupidita' e' sempre dietro l'angolo, pronta a ghermirci).

> e vi chiedo una cortesia personale: potete
> segnalarmi una sentenza o uno studio notarile in cui si affronta lo
> specifico argomento delle spese condominiali maturate successivamente
> all'accettazione con beneficio di inventario nel modo da voi indicato?

La legge non le basta ? Deve proprio fare l'azzeccagarbugli e scavare
nella giurisprudenza per cercare significati diversi ?

Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto
il patrimonio del defunto da quello dell'erede (2941, n. 5).
Conseguentemente:
- l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi
che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto
della morte (448);
- l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati
oltre il valore dei beni a lui pervenuti (564, 1203);
- i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio
ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono
dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni
del Capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel
caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.

Ha letto le ultime parole ? "vi rinunzi" ...

Se per esempio un creditore chiede garanzia come da art.492, l'erede puo'
rispondere picche e rinunciare all'eredita', anche se prima l'aveva
accettata, ma con la riserva del beneficio di inventario.

Parimente l'erede puo' rinunciare se gli diventa oneroso il rispetto
del rendiconto verso i creditori (art.496) ovvero pesante e fastidioso.
Per esempio, se un creditore lo minaccia di messa a mora (art.497)
l'erede potrebbe stufarsi e decidere di riunciare.

Si legga questo:

Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito
per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun
atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei
creditori e dei legatari.

Ovvero, l'erede, entro il termine citato, puo' "mollare" l'osso ai
creditori e legatari, dicendo: arrangiatevi! E tutto vostro.

A proposito della sua tesi che non si possa rinunciare a posteriori, ci
spiega allora cosa significa questo articolo:

Art. 521 Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai
stato chiamato.

"retroattivita'" ?
Ma secondo lei la rinuncia non si puo' fare "DOPO" ?

E' chiaro che questa "retroattivita'", ovvero la rinuncia a posteriori
vale solo SE l'erede non si e' comportato da proprietario, prelevando
beni e soldi e mescolandoli con il suo patrimonio o godendo dei frutti
(ad esempio abitando o incassando l'affitto della casa di cui mancano
le spese condominiali).

Insomma, un erede, finche' tiene le bocce ferme, ovvero "non tocca soldi
e beni" del de cuius, puo' ritirarsi in ogni momento.

Anzi, mi viene il dubbio: non e' che pagando le spese condominiali si
possa presumere una tacita accettazione ? Ovvero e' proprio il rovescio
di quello che lei presume ...

Piuttosto, perche' il condominio non si inserisce tra i creditori
del lascito ?
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