On Wed, 25 Jun 2014 09:36:36 -0700, danbenc76 wrote:
> Pian piano, grazie ai vostri chiarimenti, sto capendo qualcosa di più
> sull'argomento. Vorrei evidenziare che ho premesso di non essere esperto
> di tale materia, diversamente non avrei chiesto aiuto. Pertanto vi prego
> di evitare le allusioni, quando sono inutili rispetto alla finalità di
> rendere il più possibile chiaro l'argomento de quo.
Codice Civile ?
> Ció premesso,
> rispetto all'ultimo messaggio mi limito a rilevare che chi accetta
> l'eredità con beneficio di inventario non mi risulta che poi possa
> rinunciarvi;
Codice Civile o sua "supposizione" desiderabile ?
> anzi, in determinati casi espressamente previsti nel c.c.
Lo menziona (il Codice Civile), ma l'ha letto ?
> può decadere dal beneficio e diventare un erede puro e semplice con le
> relative conseguenze.
Certo, e questo vale anche se ha fatto tanto di rinuncia.
La questione e' che se si comporta da "proprietario" a tutti gli
effetti, si ha l'accettazione implicita.
Vedi ad esempio, l'art.493
MA QUESTO NON HA NULLA A CHE FARE CON LA RINUNCIA O L'ACCETTAZIONE
CON BENEFICIO DI INVENTARIO !!!
Se una persona e' "incoerente" (o "avida"/"furba") non fa testo. Il suo
comportamente subira' le conseguenze del caso, ma non inficcia in alcun
modo gli articoli 484 e successivi del Codice Civile per chi rispetta
rigorosamente la separazione tra il proprio patrimonio e quello del
de cuius.
> Approfitto infine della vostra pazienza e
> competenza in meteria
Non sono avvocato, ma so leggere la lingua italiana (almeno credo, la
stupidita' e' sempre dietro l'angolo, pronta a ghermirci).
> e vi chiedo una cortesia personale: potete
> segnalarmi una sentenza o uno studio notarile in cui si affronta lo
> specifico argomento delle spese condominiali maturate successivamente
> all'accettazione con beneficio di inventario nel modo da voi indicato?
La legge non le basta ? Deve proprio fare l'azzeccagarbugli e scavare
nella giurisprudenza per cercare significati diversi ?
Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto
il patrimonio del defunto da quello dell'erede (2941, n. 5).
Conseguentemente:
- l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi
che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto
della morte (448);
- l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati
oltre il valore dei beni a lui pervenuti (564, 1203);
- i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio
ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono
dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni
del Capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel
caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.
Ha letto le ultime parole ? "vi rinunzi" ...
Se per esempio un creditore chiede garanzia come da art.492, l'erede puo'
rispondere picche e rinunciare all'eredita', anche se prima l'aveva
accettata, ma con la riserva del beneficio di inventario.
Parimente l'erede puo' rinunciare se gli diventa oneroso il rispetto
del rendiconto verso i creditori (art.496) ovvero pesante e fastidioso.
Per esempio, se un creditore lo minaccia di messa a mora (art.497)
l'erede potrebbe stufarsi e decidere di riunciare.
Si legga questo:
Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito
per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun
atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei
creditori e dei legatari.
Ovvero, l'erede, entro il termine citato, puo' "mollare" l'osso ai
creditori e legatari, dicendo: arrangiatevi! E tutto vostro.
A proposito della sua tesi che non si possa rinunciare a posteriori, ci
spiega allora cosa significa questo articolo:
Art. 521 Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai
stato chiamato.
"retroattivita'" ?
Ma secondo lei la rinuncia non si puo' fare "DOPO" ?
E' chiaro che questa "retroattivita'", ovvero la rinuncia a posteriori
vale solo SE l'erede non si e' comportato da proprietario, prelevando
beni e soldi e mescolandoli con il suo patrimonio o godendo dei frutti
(ad esempio abitando o incassando l'affitto della casa di cui mancano
le spese condominiali).
Insomma, un erede, finche' tiene le bocce ferme, ovvero "non tocca soldi
e beni" del de cuius, puo' ritirarsi in ogni momento.
Anzi, mi viene il dubbio: non e' che pagando le spese condominiali si
possa presumere una tacita accettazione ? Ovvero e' proprio il rovescio
di quello che lei presume ...
Piuttosto, perche' il condominio non si inserisce tra i creditori
del lascito ?