On Sat, 26 May 2012 01:53:04 -0700, CONS wrote:
> L’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO
> La nomina di un amministratore di condominio è obbligatoria nel caso in
> cui i condòmini siano almeno cinque ed è la stessa assemblea dei
> condòmini che provvede direttamente alla nomina.
...snip...
> Se l’assemblea non provvede, su
> ricorso di uno o più condomini, la nomina è fatta dall'autorità
> giudiziaria (art. 1129, co. 1, cc).
Ho evidenziato il totale potere dell'assemblea. Se l'assemblea,
ad esempio, all'unanimita' decide di fare a meno dell'amministratore,
viene a mancare il "condomino" che faccia richiesta al giudice.
E quindi l'amministratore non si farebbe, anche se terzi estranei
gradirebbero avere una amministratore da corrompere come referente.
...snip...
> Maggioranza per l'elezione
> Perché la nomina sia valida è richiesta la maggioranza dei partecipanti
> all'assemblea e la presenza di almeno la metà del valore. Dette
> maggioranze sono inderogabili sia per la prima che per la seconda
> convocazione. In ogni caso la delibera deve essere adottata da almeno
> 1/3 dei condòmini i quali dispongono di almeno 500 millesimi.
Anche questa norma puo' essere derogata se la maggioranza dei condomini
"acconsente". Ad esempio, se un'amministratore viene eletto in una
assemblea con 200 millesimi di presenza, ma poi la nomina e' di fatto
accettata anche degli assenti con il loro operato (ad esempio pagando
le quote proposte dall'assemblea e richieste dall'amministratore nella
gestione dell'amministratore stesso), per factia concludenda
l'amministratore risulta entrato in carica.
> La nomina
> e la cessazione della carica devono essere annotate in un apposito
> registro.
Libro dei verbali o un fantomatico registro mai istituito ?
...snip...
> Va sottolineato che per la nomina dell’amministratore l’assemblea dei
> condòmini non può ricorrere direttamente all’autorità giudiziaria, se
> non ha prima verificato la possibilità di formare una maggioranza.
Ovvero, chi lo vuole, deve rimboccarsi le maniche, procurarsi i
nominativi di tutti i propietari (con visure, visite all'Anagrafe, etc.)
convocare tutti in una assemblea ed attendere i risultati.
> L’efficacia della
> nomina ad amministratore non è subordinata all’accettazione da parte
> del designato.
Si intende che la nomina puo' essere fatta anche senza che sia stato
presentato un preventivo o altra offerta o proposta sottoscritta dal
designato.
Naturalmente questo non significa che il designato sia poi obbligato a
fare l'amministratore. Se ad esempio, non gli interessa, non deve fare
nulla. Sara' l'assemblea a prendere atto del suo disinteresse ed a doversi
dare da fare per trovare un'altro designato.
--
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su
text.giganews.com. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]