Su una polizza di rendita come quella da te descritta, dove contraente e
assicurato sono persone diverse, generalmente alla morte del contraente deve
essere fatto un cambio di contraenza prima di poter liquidare la polizza e
generalmente viene fatto a favore dell'assicurato. Se l'attribuzione
beneficiaria caso morte è: eredi legittimi(se non è specificato si intende
dell'assicurato) in parti uguali, se l'assicurato vuole subentrare nella
contraenza dovrà chiedere la dich.sost.dell'atto di notorietà per sapere se
il contraente ha lasciato testamento e per sapere chi sono gli e.legittimi
dello stesso contraente. A questo punto vi sono due ipotesi:
1) l'assicurato può subentrare nella contraenza con l'assenso scritto degli
eredi del contraente; se questi eredi sono le stesse persone individuate nei
beneficiari caso morte della polizza allora il nuovo contraente potrà
disporre della polizza a tutti gli effetti e quindi anche riscattarla;
2) l'assicurato può subentrare nella contraenza con l'assenso scritto degli
eredi del contraente; se però questi sono persone diverse dai beneficiari
caso morte della polizza allora il nuovo contraente per effettuare
operazioni di riscatto, prestito, pegno e vincolo dovrà richiedere
l''assenso scritto anche dei beneficiari caso morte della polizza.
Nel caso in questione, essendo l'assicurato figlio del contraente, i suoi
eredi legittimi possono essere diversi da quelli del contraente e quindi la
situazione descritta sopra va bene.
-----Messaggio Originale-----
Da: langui <lang...@ulysse.it>
Newsgroup: it.diritto.assicurazioni
Data invio: lunedì 15 novembre 1999 12.47
Oggetto: Quesito su polizza vita.
> Qualcuno può darmi una risposta motivata ? grazie e saluti .
>
> Tizio, contraente di assicurazione vita nella forma a rendita vitalizia
> differita a premio annuo, decede.
> I beneficiari previsti in polizza sono: per il caso di sopravvivenza l'
> assicurato ( il figlio Caio), per il caso
> di premorienza gli eredi legittimi in parti uguali .
> L'assicurato richiede la liquidazione del capitale maturato; la compagnia
> (SAI) eccepisce che per
> procedere all'operazione devono essere prodotti i seguenti documenti :
> ATTO NOTORIO da cui risulti se il Contraente deceduto ha lasciato o meno
> testamento ;
> DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DA PARTE DEI COEREDI A FAVORE
> DELL'ASSICURATO RICHIEDENTE LA LIQUIDAZIONE.
> Nulla quaestio sulla legittimità della prima richiesta, anche al fine di
> consentire alla Compagnia la
> verifica di un eventuale cambio di beneficiario , stante la mancata
> accettazione formale del beneficio ex
> codice civile da parte dell'assicurato, ma è legittima la seconda
richiesta
> ?
>
> Noi ci siamo espressi per la non conformità della richiesta della
Compagnia,
> stante la volontà del de
> cuius, che era quella di costituire un capitale a favore del figlio
> beneficiario.
> Michele L.
>
>