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Chi cito per pagarmi i danni?

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Light

unread,
Mar 21, 2009, 3:14:54 AM3/21/09
to
Ero ferma ad un semaforo.
Una sola auto davanti.
Proviene una autovettura da dietro e con velocità non proprio moderata di
manda a sbattere addosso all'autovettura davanti.
Ad oggi non mi pagano i danni.

Trattandosi di soli danni materiali immagino di dover citare in giudizio la
mia compagnia assicurativa e il responsabile civile (quello che mi ha
tamponato immagino)

Qualcuno mi sa dare una dritta?

grazie

Alex Lustig

unread,
Mar 21, 2009, 11:25:15 AM3/21/09
to
> Trattandosi di soli danni materiali immagino di dover citare in giudizio la
> mia compagnia assicurativa e il responsabile civile (quello che mi ha
> tamponato immagino)

Non hai scritto quanto tempo è trascorso dall'incidente, quindi non ti
so dire se la tempistica sia più o meno quella normale in questi casi.
La dinamica a tre veicoli rende inapplicabile il risarcimento diretto,
quindi ti devi rivolgere all'assicuratore di chi ti ha procurato il
danno. La tua compagnia non ti deve risarcire (a meno che tu non abbia
sottoscritto una garanzia come la kasko) e ad essere rigorosi non deve
neppure chiedere i danni alla controparte per tuo conto, anche se è
usuale che ti aiuti a farlo.

Stando alla legge, il danneggiato, cioè tu, deve inviare la richiesta
di risarcimento danni all'assicuratore di chi ha provocato il danno, a
mezzo raccomandata A.R., completa di tutti gli elementi previsti dagli
art. 143 e148 del D.Lgs. 209/2005. Se manca solo un elemento, la
compagnia del danneggiato chiederà l'integrazione dei dati e si
perderanno altri giorni.
L'art. 145 dello stesso D.Lgs. vieta di proporre un'azione giudiziaria
prima che siano trascorsi 60 giorni dall'invio di una valida richiesta
danni alla compagnia di controparte, cioè completa nella forma e fatta
nei modi previsti.
Quindi per prima cosa devi verificare se questa richiesta è stata
fatta, come e quando.
Poi farai le prossime mosse.


A.L.

Walter Rossi

unread,
Mar 21, 2009, 2:46:48 PM3/21/09
to

Qualora avesse la Kasko, le suggerirei di :
a) aprire la posizione ai fini dell'interruzione dei termini di
prescrizione della denuncia del sinistro;
b) specificare allo stesso tempo all'assicuratore che procederà
comunque con la richiesta di risarcimento del danno a contrroparte;
c) essere assistita dal legale della compagnia assicuratrice ovvero da
un suo legale di fiducia che, peraltro, poi recupererà le somme per il
suo intervento direttamente da controparte. Le ricordo che in questa
fattispecie trova applicazione il dispsoto dell'art. 1917 cc.

In conclussione la polizza kasko dovrebbe essere l'ultima opzione
perché le farebbe quasi certamente aumentare il premio assicurativo al
primo rinnovo.
Giusto quindo procedere anche nelle opportune sedi giudiziarie al fine
di ottenere l'integrale risarcimento dei danni patiti e patenti ivi
incluso l'eventuale danno da fermo tecnico del veicolo.
Cordialmente
Solo qualora non riuscisse ad ottenere la corresponsione dell'importo
da controparte chiederei l'indennizzo sulla polizza kasko
all'assicuratore.

Ragnarok

unread,
Mar 21, 2009, 6:01:50 PM3/21/09
to
Light ha scritto:

> Qualcuno mi sa dare una dritta?

Vai da un avvocato..

Sanchez

unread,
Mar 22, 2009, 3:56:35 PM3/22/09
to

> Trattandosi di soli danni materiali immagino di dover citare in giudizio la
> mia compagnia assicurativa e il responsabile civile (quello che mi ha
> tamponato immagino)

No. Devi rivolgere le tue pretese solo al responsabile civilie, ossia
alla sua compagnia.

LA tu anon c'entra un bel nulla, se le fai richiesta danni ti
rispondera' quando sopra.

Ciao,
N.

Marco

unread,
Mar 23, 2009, 5:44:56 AM3/23/09
to
***********************************************************
"Walter Rossi" ha scritto nel messaggio...

Qualora avesse la Kasko, le suggerirei di :
a) aprire la posizione ai fini dell'interruzione dei termini di
prescrizione della denuncia del sinistro;
b) specificare allo stesso tempo all'assicuratore che procederà
comunque con la richiesta di risarcimento del danno a contrroparte;
c) essere assistita dal legale della compagnia assicuratrice ovvero da
un suo legale di fiducia che, peraltro, poi recupererà le somme per il
suo intervento direttamente da controparte. Le ricordo che in questa
fattispecie trova applicazione il dispsoto dell'art. 1917 cc.

In conclussione la polizza kasko dovrebbe essere l'ultima opzione
perché le farebbe quasi certamente aumentare il premio assicurativo al
primo rinnovo.
Giusto quindo procedere anche nelle opportune sedi giudiziarie al fine
di ottenere l'integrale risarcimento dei danni patiti e patenti ivi
incluso l'eventuale danno da fermo tecnico del veicolo.
Cordialmente
Solo qualora non riuscisse ad ottenere la corresponsione dell'importo
da controparte chiederei l'indennizzo sulla polizza kasko
all'assicuratore.

***********************************************************

Mi sembra vi siano alcune inesattezze... sicuramente dal punto di vista
assicurativo

La garanzia kasko (come anche la collisione / minikasko) è una garanzia
diretta sul veicolo e dovrebbe essere la prima ad essere attivata. Fra
l'altro c'è anche un termine per presentare la denuncia all'assicuratore,
termine peraltro differente da quello per presentare la richiesta danni al
responsabile.
In ambito kasko è bene accertarsi che eventuali atti di quietanza
risarcitoria rechino una dicitara in cui viene fatto salvo il diritto
dell'assicurato di rivalersi sul responsabile dell'incidente per eventuali
scoperti/franchigie applicate a quella liquidazione.
I criteri di determinazione del costo della garanzia kasko ***non prevedono
aumenti*** in caso di liquidazioni perchè l'entità del premio viene
determinata in base al valore del mezzo.

Dal punto di vista legale non ho elementi certi ma solo ricordi d'università
(ahimè già un po' lontani nel tempo): visto che qui esistono solo danni
materiali, mi viene in mente la vecchia formuletta delle "spese compensate"
tanto cara ai Giudici di Pace che dovrebbe essere la sede competente.
Qualora si verificasse tale ipotesi, come viene coperto l'onorario del
legale?
E se per caso la definizione del danno è stragiudiziale ma l'importo
riconosciuto per il patrocinio non soddisfa la fattura del legale, chi paga
la differenza?

M.

Walter Rossi

unread,
Mar 23, 2009, 10:13:00 AM3/23/09
to

Fra l'altro c'è anche un termine per presentare la denuncia
all'assicuratore,
> termine peraltro differente da quello per presentare la richiesta danni al
> responsabile.

Salvo quanto diversamente disposto dalle CGA o nel contratto di
assicurazione, vige la previsione di cui:
1) all'Art. 1913 cc per la denuncia dell'evento;
2) all'art. 2952 cc in tema di prescrizione in materia di
assicurazione (ora 2 anni);

Qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e il
giudizo penale non sia stato promosso, l'eventuale più lunga
prescrizione prevista per il eato si applica anche all'azion di
risarcimento a condizione che il giudice civile accerti, incidinter
tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del
procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli
estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi,
soggettivi ed oggettivi e la prescrizione decorre dalla data del fatto
(Cass. Sez. Unite, 27337/2008.

> I criteri di determinazione del costo della garanzia kasko ***non prevedono
> aumenti*** in caso di liquidazioni perchè l'entità del premio viene
> determinata in base al valore del mezzo.

Non concordo del tutto, a mio avviso dipende dalle diverse realtà. Mi
spiego meglio:

1) Per le quotazioni afferenti veicoli di proprietà di persone
fisiche, l'assicuratore valuta il numero dei veicoli assicurati.
1.1 Se è stata contratta una sola polizza Kasko per singola persona
fisica, solitamente non aumenta il premio assicurativo e vi è un unico
evento denunciato all'assicuratore nel corso dell'annualità. Se sono
più eventi, a mio avviso, l'assicuratore aumenta il premio a fine
anno;
1.2.Se, invece, più veicoli appartenenti ad un unica persona fisica
sono stati indennizzati dall'assicuratore in polizza Kasko, allora si
che certamente aumenta il premio!;

2) Per i veicoli di proprietà di Enti, società, P.A. in genere, se la
polizza kasko è stata "bersagliata da una molteplicità di indennizzi",
la compagnia solitamente aumenta il premio (esperienza diretta),
indipendentemente dall'andamento s/p sulla polizza RCT e RCA.

Cordialià

Alex Lustig

unread,
Mar 23, 2009, 10:27:53 AM3/23/09
to
>1.1 Se è stata contratta una sola polizza Kasko per singola persona
>fisica, solitamente non aumenta il premio assicurativo e vi è un unico
>evento denunciato all'assicuratore nel corso dell'annualità. Se sono
>più eventi, a mio avviso, l'assicuratore aumenta il premio a fine
>anno;
>1.2.Se, invece, più veicoli appartenenti ad un unica persona fisica
>sono stati indennizzati dall'assicuratore in polizza Kasko, allora si
>che certamente aumenta il premio!;

L'assicuratore può solo comportarsi in base alle condizioni
contrattuali, che esistono antecedentemente al sinistro.
Se le condizioni prevedono una variabilità di premio in funzione dei
sinistri, il che è tipico della garanzia "collisione", allora si
verifica un aumento in ragione dei coefficienti predeterminati.
Se invece il premio è funzione del valore del veicolo, il verificarsi
di un sinsitro è indifferente.

Va aggiunto che naturalmente l'assicuratore può recedere dalla
garanzia kasko o collisione, o anche continuare a prestarle alla
tariffa vigente ma senza concedere sconti. Se questi sconti erano
stati concessi nell'annualità precedente, il risultato pratico è che
si determina un aumento di premio da un anno all'altro.
In linea teorica è anche possibile che l'assicuratore receda dalla
garanzia ma con facoltà di riassumere il rischio a fronte, per
esempio, di un premio superiore. E' un caso tipico dei rami elementari
come incendio, RC diversi, infortuni o malattie.
Nell'auto, sia pure nel segmento delle garanzie aggiuntive, è
praticamente impossibile nel rischio singolo: significherebbe quotare
manualmente il rischio, e nessuno lo fa. Possibile invece per flotte e
convenzioni.

A.L.

Marco

unread,
Mar 23, 2009, 11:19:16 AM3/23/09
to
"Walter Rossi" <walter...@hotmail.it> ha scritto nel messaggio
news:8e6515a9-538f-42da...@f19g2000yqh.googlegroups.com...

>Salvo quanto diversamente disposto dalle CGA o nel contratto di
>assicurazione, vige la previsione di cui:
>1) all'Art. 1913 cc per la denuncia dell'evento;
>2) all'art. 2952 cc in tema di prescrizione in materia di
>assicurazione (ora 2 anni);
>
>Qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e il
>giudizo penale non sia stato promosso, l'eventuale più lunga
>prescrizione prevista per il eato si applica anche all'azion di
>risarcimento a condizione che il giudice civile accerti, incidinter
>tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del
>procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli
>estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi,
>soggettivi ed oggettivi e la prescrizione decorre dalla data del fatto
>(Cass. Sez. Unite, 27337/2008.)

Termini di prescrizione per presentare la richiesta di risarcimento
all'assicuratore:
- danni RCA senza feriti --> 2 anni
- danni RCA con feriti --> 5 anni
- danni rischi accessori su polizza veicolo --> 1 anno (qui rientra la
kasko)
Nell'ipotesi proposta da Light non esiste alcun reato e quindi la sentenza
della Corte di Cassazione non serve a nulla.

>> I criteri di determinazione del costo della garanzia kasko ***non
>> prevedono
>> aumenti*** in caso di liquidazioni perchè l'entità del premio viene
>> determinata in base al valore del mezzo.
>
>Non concordo del tutto, a mio avviso dipende dalle diverse realtà. Mi
>spiego meglio:
>
>1) Per le quotazioni afferenti veicoli di proprietà di persone
>fisiche, l'assicuratore valuta il numero dei veicoli assicurati.
>1.1 Se è stata contratta una sola polizza Kasko per singola persona
>fisica, solitamente non aumenta il premio assicurativo e vi è un unico
>evento denunciato all'assicuratore nel corso dell'annualità. Se sono
>più eventi, a mio avviso, l'assicuratore aumenta il premio a fine
>anno;
>1.2.Se, invece, più veicoli appartenenti ad un unica persona fisica
>sono stati indennizzati dall'assicuratore in polizza Kasko, allora si
>che certamente aumenta il premio!;
>
>2) Per i veicoli di proprietà di Enti, società, P.A. in genere, se la
>polizza kasko è stata "bersagliata da una molteplicità di indennizzi",
>la compagnia solitamente aumenta il premio (esperienza diretta),
>indipendentemente dall'andamento s/p sulla polizza RCT e RCA.
>
>Cordialià

Sul metodo di determinazione del premio da versare all'assicuratore, fidati,
non conta nulla il tuo parere.
L'unico elemento di rilievo è che il premio scaturisce dall'applicazione di
un tasso percentuale (promille) al valore che si intende come limite massimo
di risarcimento (valore commerciale o valore a nuovo in genere). Il prodotto
matematico verrà quindi maggiorato del 13% per le tasse e quello sarà il
premio lordo.

Esempio pratico
Veicolo nuovo valore 30000 euro con zero sinistri
Tasso applicato per kasko totale supponiamo 40 pro mille
Anno successivo...
Veicolo con 3 sinistri kasko riconducibili ad altrettanti sinistri RCA auto
sempre con ragione.
Valore veicolo diciamo 24000 euro
Tasso applicato sempre il 40 promille...

Che la contraenza sia persona fisica o persona giuridica non conta nulla ai
fini dell'applicazione del tasso di tariffa, perchè le condizioni tariffarie
applicate ai rischi accessori non possono mutare se il contratto non viene
sostituito. Ciò vale per ogni tipo di polizza, la sola tariffa RC Auto fa
eccezione perchèp viene aggiornata senza sostituzione contrattuale.
Anche nel caso n.2 da te prospettato non importa chi sia il contraente
(fisica o giuridica) ma piuttosto è probabile che l'assicuratore abbia
disdettato la polizza e quindi le nuove condizioni (stariffamenti
soprattutto) siano state rinegoziate. Di fronte a clienti con polizze
pluriveicolari (libri matricola) spesso le compagnie mandano disdette
preventive ogni anno per poi riconfermare le medesime condizioni.
Comunque non è il caso di Light perchè il suo assicuratore potrà rivalersi
interamente sull'assicurazione del responsabile: Light però riceverà
velocemente buona parte dell'indennizzo necessario per le proprie
riparazioni.

M.


Walter Rossi

unread,
Mar 24, 2009, 4:59:45 AM3/24/09
to
Di fronte a clienti con polizze
> pluriveicolari (libri matricola) spesso le compagnie mandano disdette
> preventive ogni anno per poi riconfermare le medesime condizioni.

Nelle polizze Libro Matricola a favore delle P.A. quella di mandare
disdetta non è sempre un buon affare per le compagnie.
Posto che se al rinovo la stazione appaltante espleta gara ad
evidenzia pubblica ex art. 125 comma 11 del Dlgs 152/2008, la
compagnia uscente potrebbe non essere consultata per partecipare alla
gara.
Fatto questo che si potrebbe tradurre in una perdita di opportunità
commerciale.

Anche le società di capitali a partecipazione pubblica ed alcune
società quotate in borsa (laddove non abbiano un leasing di lunga
durata sul parco autovetture) nella mia esperienza, tendono oggi a non
richiamare le compagnie che abbiano dato disdetta senza valide
giustificazioni (es. andamento s/p), anzi, vedo aumentare sempre più
il contenzioso per malagestio.

Vorrei anche ricordare che gli intermediari di assicurazione riescono
a "pilotare" le gare (pubbliche o prvate che siano) ed ottenere dalle
compagnie di "chiudere un occhio" con la polizza Libro Matricola e
parimenti prendere in considerazione la compensazione con un "rischio
buono".

Pratica questa esperita anche in ambito RCT o comunque in tutte le
polizze "inflazionate" da sinistri.

Sappiamo molto bene che la differenza la fanno i numeri, ed è in
questo contesto che intendevo evidenziare la differenza tra la
contraenza persona fisica o persona giuridica posto che la persona
giuridica, se ha "i numeri", riesce a novare il contratto o troare una
diversa compagia di assicurazioni a condizioni (e tariffa) a Lei più
favorevoli.


Marco

unread,
Mar 24, 2009, 5:12:22 AM3/24/09
to
******************************************
"Walter Rossi" ha scritto nel messaggio...

*******************************************

Secondo me sarebbe più opportuno che ti limitassi agli aspetti legali perchè
oltre ad essere molto scortese verso gli intermediari ("riescono a
pilotare") non conosci una beata cippa degli aspetti assuntivi e tecnici di
un contratto di assicurazione. Ciò ti porta a collezionare delle cantonate.

Anzichè allargare il discorso, ti invito a rispondere ai quesiti che ti ho
posto circa la liquidazione degli onorari di patrocinio.

Cordialità

Marco


Walter Rossi

unread,
Mar 24, 2009, 10:48:05 AM3/24/09
to

Ed infatti, chissà perché in alcune gare ad evidenzia pubblica già
dalla lettura del disciplinare di gara per l'affidamento del servizio
di brokeraggio alla voce "DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI" si riesce a capire chi tra i concorrenti
vincerà la gara.

Per favore siamo più realisti.

Comunque, gli intermediari sono ottimi e seri professionisti ed è
sempre più difficile soddisfare le esigenze del cliente, anche con
riferimento al dettato dell'art. 106 del Dlgs 209/2005 ed alle nuove
norme in materia di sicurezza e di Rc Patrimoniale + Tutela Legale.

Marco

unread,
Mar 24, 2009, 12:34:31 PM3/24/09
to
Proviamo a ritornare in tema e a rispondere a queste domande pertinenti?

Riporto quanto avevo chiesto prima per l'utilità di Light...
**************************************


Dal punto di vista legale non ho elementi certi ma solo ricordi d'università
(ahimè già un po' lontani nel tempo): visto che qui esistono solo danni
materiali, mi viene in mente la vecchia formuletta delle "spese compensate"
tanto cara ai Giudici di Pace che dovrebbe essere la sede competente.
Qualora si verificasse tale ipotesi, come viene coperto l'onorario del
legale?
E se per caso la definizione del danno è stragiudiziale ma l'importo
riconosciuto per il patrocinio non soddisfa la fattura del legale, chi paga
la differenza?

**************************************

Ringrazio anticipatamente anche a nome di Light
M.


Marco

unread,
Mar 25, 2009, 1:19:30 PM3/25/09
to
"Marco" ha scritto nel messaggio...

Si riesce ad avere una risposta? Magari anche da altra persona informata...


Walter Rossi

unread,
Mar 25, 2009, 6:13:40 PM3/25/09
to
Marco & Light

Quanto al primo quesito, se il valore della controversia non supera €
15.493,70, la competenza è unicamente del giudice di pace. (cfr. anche
Cassazione III civile Ordinanza 7 agosto 2008, n. 21418).

Più difficile e articolata è la risposta per il secondo quesito:
La sentenza della Cassazione civile, sez. III, del 31.05.2005 n° 11606
ci dice che "Il danneggiato ha un diritto costituzionalmente garantito
di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il
risarcimento, l’onorario di quest’ultimo è dovuto dall’assicuratore
indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale, e
indipendentemente dall’inutile decorso del termine di sessanta giorni;
la negazione di un tale diritto equivarrebbe a violazione del diritto
di difesa della parte lesa, e la regolarità del contraddittorio deve
essere osservata anche nella fase stragiudiziale, visto che il
danneggiato assume l’indiscussa veste di parte debole, mentre le
società assicuratrici, oltre che economicamente più forti, sono
tecnicamente organizzate ed attrezzate".

Dalla dinamica indicata da Light sembrerebbe esclusiva la colpa del
soggetto che ha tamponato il veicolo che lo precedeva, e quindi, tanto
in fase giudiziale quanto in fase stragiudiziale gli onorari del
legale e le spese di giudizio dovrebbe pagarli unicamente la società
che assicura il veicolo condotto dal danneggiante.

Qualora, invece, il giudice di pace accogliesse totalmente la domanda
attorea, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal
tamponamento stradale e compensasse interamente le spese legali tra
le parti (danneggiato e società assicuratrice) con una motivazione che
lascierebbe perplessa la parte attorea (e forse una motivazione
ingiusta ed errata) occorre fare riferimento all'art. 92 c.p.c.
(codice procedura civile).

secondo il quale il giudice può compensare, parzialmente o per intero,
le spese tra le parti "se vi è soccombenza reciproca o concorrono
altri giusti motivi".

A questo proposito, secondo la Cassazione (Cass., sez. lav., 23 giugno
1997, n. 5607) "i giusti motivi che inducono a compensare le spese
processuali corrispondono ad una valutazione discrezionale del giudice
di merito della massima ampiezza e non necessitano di specifiche
enunciazioni, con la conseguenza della incensurabilità in Cassazione
del relativo potere; tuttavia ove il giudice di merito espliciti i
motivi della propria decisione, essi non sfuggono a censura quando la
loro enunciazione risulti erronea ed illogica".

Quindi la disposta compensazione delle spese può essere censurata solo
allorché essa sia basata su ragioni illogiche od erronee.

Anche secondo la Cassazione, non integra il presupposto per la
compensazione delle spese neppure la riduzione, anche sensibile in
sede di decisione, della somma richiesta con la domanda giudiziale
(Cass., 3 marzo 1994, n. 2124), come nel caso in cui la domanda
attorea venga accolta sostanzialmente per intero; sia perché,
comunque, il giudice deve motivare adeguatamente la compensazione.

Quanto all'ultimo quesito in cui "la definizione del danno è


stragiudiziale ma l'importo riconosciuto per il patrocinio non
soddisfa la fattura del legale, chi paga

la differenza?" oltre a rimandare a quanto sopra, in taluni casi è il
cliente, in altri casi è l'assicuratore di tutela legale, in altri
ancora il giudice può decidere ex art. 1226 cc nel merito, ma
l'argomento non si esaurirebbe qui.

Cordialmente

Marco

unread,
Mar 26, 2009, 6:05:40 AM3/26/09
to
******************************************

"Walter Rossi" <walter...@hotmail.it> ha scritto nel messaggio
news:270fd008-9c33-4ec0...@z9g2000yqi.googlegroups.com...

[cut]


Quanto all'ultimo quesito in cui "la definizione del danno è
stragiudiziale ma l'importo riconosciuto per il patrocinio non
soddisfa la fattura del legale, chi paga
la differenza?" oltre a rimandare a quanto sopra, in taluni casi è il
cliente, in altri casi è l'assicuratore di tutela legale, in altri
ancora il giudice può decidere ex art. 1226 cc nel merito, ma
l'argomento non si esaurirebbe qui.

*******************************************

Non vorrei aver capito male...
In caso di accordo stragiudiziale, l'eventuale differenza di parcella se
l'accolla il cliente.
Se però oltre all'RC obbligatoria ha pagato anche una garanzia di tutela
legale la differenza potrebbe essere coperta dalla polizza.
Vi è poi un terzo caso in cui, nonostante l'accordo stragiudiziale, si mette
in piedi una causa e l'eventuale giudice potrebbe decidere secondo l'artico
citato?
Ho capito bene?

Alcuni amici che esercitano proprio il ruolo di Giudice di Pace mi dicono
che *** nella pratica *** i casi in cui normalmente giungono alla
compensazione delle spese sono:
- quando una questione è giuridicamente complessa è controversa;
- quando la parti stanno in giudizio personalmente e quindi non hanno spese
di difesa;
- quando c'è una soccombenza reciproca;
- quando una parte pur vincendo non ottiene nulla più di quanto offerto
dalla controparte spontaneamente in corso di causa;
- quando una parte pur vincendo ottiene una somma di molto inferiore alle
richieste;
- quando c'è uno squilibrio economico evidente tra le parti;
- (e infine quando una delle parti sta sui coglioni al giudice).
Alcune casistiche mi paiono in contrasto con la giurisprudenza riportata...
ma intanto il danno potrebbe anche essere fatto.

M.


karen....@gmail.com

unread,
Jun 19, 2019, 1:27:49 PM6/19/19
to
Essendo un tamponamento a tre dovra’ fare una richiesta danni alla compagnia assicurativa dell’auto che le e’ venuta addosso. In questo caso paga il responsabile.
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