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Quesito su polizza vita.

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langui

unread,
Nov 15, 1999, 3:00:00 AM11/15/99
to
Qualcuno può darmi una risposta motivata ? grazie e saluti .

Tizio, contraente di assicurazione vita nella forma a rendita vitalizia
differita a premio annuo, decede.
I beneficiari previsti in polizza sono: per il caso di sopravvivenza l'
assicurato ( il figlio Caio), per il caso
di premorienza gli eredi legittimi in parti uguali .
L'assicurato richiede la liquidazione del capitale maturato; la compagnia
(SAI) eccepisce che per
procedere all'operazione devono essere prodotti i seguenti documenti :
ATTO NOTORIO da cui risulti se il Contraente deceduto ha lasciato o meno
testamento ;
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DA PARTE DEI COEREDI A FAVORE
DELL'ASSICURATO RICHIEDENTE LA LIQUIDAZIONE.
Nulla quaestio sulla legittimità della prima richiesta, anche al fine di
consentire alla Compagnia la
verifica di un eventuale cambio di beneficiario , stante la mancata
accettazione formale del beneficio ex
codice civile da parte dell'assicurato, ma è legittima la seconda richiesta
?

Noi ci siamo espressi per la non conformità della richiesta della Compagnia,
stante la volontà del de
cuius, che era quella di costituire un capitale a favore del figlio
beneficiario.
Michele L.

Sistemas

unread,
Nov 15, 1999, 3:00:00 AM11/15/99
to
Se ho benm capito il Contraente è morto mentrre l'assicurato è ancora in
vita.
Normalmente in questi casi all'atto della sottoscrizione della polizza viene
previsto il caso in questione e si dice che l'assicurato, in questoi casi,
subentra al contraente nei diritti e nei doveri della polizza.
Se i doveri sono ovviamentwe quelli di èpagare i premi a scadenza, i diritti
sono quelli di poter sospendere la polizza, chiedere il riscatto anticipato,
cambiare beneficiario, ecc.
Non essedno morto l'assicurato nessun diritto è finora sorto in capo agli
eredi legittimi.

Sempre se ho capito bene.

Sakuti
Sistemas

langui <lang...@ulysse.it> wrote in message
news:80or7b$gu0$1...@fe2.cs.interbusiness.it...

gierre

unread,
Nov 16, 1999, 3:00:00 AM11/16/99
to
Sono d'accordo con Sistemas anche se il quesito non è chiaro.
Essendo morto il contraente e non l'assicurato il contratto prosegue, la
contraenza dovrebbe essere assunta dagli eredi del contraente se nelle
condizioni di polizza non è prevista la clausola specifica che la
Contraenza stessa venga assunta dal Contraente. Sulla legittimità di
quest'ultima clausola ho dei dubbi. Il contraente può fare tutto tranne che
modificare il beneficiario vedi c.c. e questo potrebbe inibirgli il diritto
di riscatto nel senso che occorre il consenso del beneficiario.
Gierre

Sistemas

unread,
Nov 17, 1999, 3:00:00 AM11/17/99
to

gierre <del...@pointest.com> wrote in message
news:01bf307c$70c37980$529185c2@delta91...

Penso che tu abbia fatto un po' di confusione, nel tuo post, utilizzando
solo il termine contraente e non quello di assicurato. :-)
Comunque si capisce lo stesso.

Non sono d'accordo con te.
L'assicurato non ha alcun diritto di modificare nulla del contratto.
Il contraente ha tutti i diritti di modificare tutto del contratto. Salvo
che il beneficio non sia stato reso irrevocabile. In questo caso il
beneficiario può essere modificato solo con il consenso dello stesso o nel
caso di nascita di un figlio al contraente anche senza il consenso del
beneficiario.
Senza *l'irrevocabilità* del beneficio non esiste alcun diritto in capo al
beneficiario. (scusate la tautologia).

Riassumendo:
alla morte del contraente il contratto non si estingue, ma passa ad un'altra
persona (generalmente l'assicurato). Questi ha TUTTE le facoltà di fare ciò
che vuole del contratto (modifica beneficiario, modifica rateazione
pagamenti, riduzione, riscatto, impegnarlo, cederlo, ecc.) a meno che non ci
sia l'irrevocabilità.

Saluti
Sistemas

gierre

unread,
Nov 17, 1999, 3:00:00 AM11/17/99
to
Caro Sistemas
mi permetto di dissentire dalla tua conclusione, il nuovo contraente dopo
la morte del contraente originario non può revocare il beneficiario ai
sensi dell'art. 1921 1 comma che dice " la revoca non può tuttavia farsi
dagli eredi dopo la morte del contraente...".
Alcuni ritengono che da ciò consegua che il riscatto possa farsi solo con
il consenso del beneficiario indipendentemente dalla rinuncia al potere di
revoca.
Non credo quindi di aver confuso il contraente con l'assicurato.
Cosa ne pensi?
gierre
>
>
>

Sistemas

unread,
Nov 18, 1999, 3:00:00 AM11/18/99
to
Non sono d'accordo con te.
La revoca di cui parla il CC non può essere fatta dagli eredi
dell'assicurato (che generalmente coincide con il contraente) in quanto al
momento della morte i beneficiari hanno assunto un diritto proprio al
risarcimento che non può essere revocato da chichessia, salvo i casi di
indegnità previsti sempre dal Codice Civile.

In questo caso, se ho ben interpretato la situazione, i beneficiari non
hanno ancora diritto a niente, perchè non si è verificato alcun evento
(leggi: morte dell'assicurato o termine del contratto) che ha attivato un
qualche loro diritto.

Questo ovviamente dal punto di vista giuridico. IMHO

Saluti
Sistemas


gierre <del...@pointest.com> wrote in message

news:01bf314c$bc191860$5f9185c2@delta91...

frank...@hotmail.it

unread,
May 4, 2015, 6:43:01 PM5/4/15
to
Scusate ma vorrei porvi una domanda ,mi sembra che siate abbastanza ferrati in materia: il contraente(marito) stipula la polizza vita, l'assicurato è la moglie che in caso di morte dell'assicurato passa al contraente, nella stipula vengono inseriti anche i beneficiari ( tre figli)in caso di morte dell'assicurato. Domanda: per riscattare anticipatamente di un anno dalla scadenza c'è bisogno del benestare dei beneficiari?( 3 figli). Domanda: l'assicurato che ha ereditato la polizza dopo la morte del contraente può apporre modifiche alla polizza?

Grazie

Giampaolo Natali

unread,
May 5, 2015, 12:33:22 AM5/5/15
to
<frank...@hotmail.it> ha scritto nel messaggio
news:d4c38efc-e403-45c9...@googlegroups.com...
Hai fatto parecchia confusione.

Se ho capito bene:

contraente il marito
assicurato la moglie
beneficiari i 3 figli

se la polizza prevede che in caso di morte del contraente (marito) la
contraenza passi automaticamente all'assicurato (moglie)
Il nuovo contraente (moglie) può riscattare la polizza quando vuole, salvo
verificare la convenienza economica a farlo.

--
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it


Walter Rossi

unread,
May 5, 2015, 8:54:34 AM5/5/15
to
Con il decesso del contraente, diverso dall'assicurato, la contraenza della polizza vita passa ai suoi eredi (legittimi o testamentari) tranne i casi in cui l'eventuale nuovo contraente sia già stabilito nel contratto originario (ad esempio l'Assicurato).

Se sono gli eredi del Contraente a subentrare nella contraenza della polizza, questi all'unanimità possono decidere di:
1. nominare un nuovo contraente (es. l'assicurato, oppure un soggetto diverso)
2. riscattare la polizza
3. lasciare che la polizza giunga a scadenza o che venga liquidata per sinistro se l'assicurato muore prima della scadenza.
Se l'assicurato intende subentrare nella contraenza dovrà chiedere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al fine di conoscere:
* se il contraente ha lasciato testamento e
* chi sono gli eredi legittimi dello stesso contraente.

Nella fattispecie summenzionate, sussistono due ipotesi:
1. l'assicurato può subentrare nella contraenza con l'assenso scritto degli eredi del contraente; se questi eredi sono le stesse persone individuate nei beneficiari caso morte della polizza allora il nuovo contraente potrà disporre della polizza a tutti gli effetti e quindi anche riscattarla;
2. l'assicurato può subentrare nella contraenza con l'assenso scritto degli eredi del contraente;
Tuttavia qualora queste sono persone diverse dai beneficiari caso morte della polizza allora il nuovo contraente per effettuare operazioni di riscatto, prestito, pegno e vincolo dovrà richiedere l''assenso scritto anche dei beneficiari caso morte della polizza.

Infine, qualora tra gli eredi del contraente deceduto non vi sia unanimità, la polizza, nelle previsioni di cui al punto 3, rimane in vita fino alla scadenza o al decesso dell'assicurato.

In merito al secondo quesito postato, osservo che normalmente le polizze vita prevedono nelle CGA (Condizioni Generali di Assicurazione) che il subentro nella contraenza mortis causa possa essere effettuato in caso di decesso del contraente - ed allorché la persona assicurata sia ancora in vita - solo in favore di UNO degli eredi testamentari o legittimi del contraente deceduto.

Come peraltro già osservato, ai sensi dell'art. 1921 c.c. la designazione dei beneficiari NON può essere revocata o modificata dopo la morte del contraente dagli eredi dello stesso, mentre invece il contraente potrebbe avere modificato il beneficiario o i beneficiari in un testamento olografo o pubblico.

Se previsto in polizza, occorrerà dunque produrre all'impresa di assicurazione quanto segue:
1. Modulo di richiesta di subentro mortis causa nella contraenza della polizza debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dall'erede identificato come unico contraente subentrante.

2. Certificato di esistenza in vita dell'assicurato - da produrre SOLO nel caso in cui l'Assicurato sia persona diversa dal contraente subentrante.
A norma dell'art. art. 21 D.P.R. 445/2000 l'impresa di assicurazione NON accetta autocertificazioni di esistenza in vita.

3. Certificato di morte del contraente originario rilasciato dall'anagrafe civile.

4. La cessione della contraenza può essere disposta in favore di uno soltanto tra gli eredi testamentari o legittimi del contraente deceduto.
In caso di pluralità di eredi è necessario che venga prodotta formale dichiarazione di RINUNCIA al subentro nella contraenza da parte di tutti gli eredi non cessionari in favore dell'unico erede subentrante, indicato nominativamente.
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata nella forma dell'atto pubblico notarile oppure di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e dovrà essere munita di firma autenticata da un pubblico ufficiale competente.
Anche non questa fattispecie, a norma dell'art. 21 D.P.R. 4 45/2000 le imprese di assicurazione non accettano autocertificazioni, e la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ha generalmente validità sei mesi.

5. Atto Notorio ovvero Dichiarazione Sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà (resa e sottoscritta da almeno un erede del de cuius) da cui risulti se il contraente ha lasciato o meno testamento, chi sono tutti gli eredi legittimi/testamentari del contraente medesimo, la loro età, il loro grado di parentela con il de cuius e la loro capacità d'agire (nel caso di rapporto di coniugio, dovrà essere specificato che alla data del decesso del contraente, tra i coniugi non è intervenuta sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato).
In caso di esistenza di testamento redatto nelle forme predette, la dichiarazione sostitutiva dovrà riportarne gli estremi identificativi (nome del Notaio, data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta) e dovrà altresì precisare che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato.

6. In caso di esistenza di testamento, dovrà essere inoltrato il Verbale di Pubblicazione del testamento olografo/di Registrazione del testamento pubblico.
Ed infine, in caso di esistenza di più testamenti, dovranno essere inoltrati tutti i relativi Verbali di Pubblicazione/Registrazione, unitamente alla Fotocopia fronte - retro leggibile di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del contraente subentrante o del rappresentante legale eventualmente nominato

In merito alla possibilità di riscattare la polizza assicurativa preciso che in base a quanto disposto dall'articolo 1921 del codice civile, dopo il decesso del contraente non è più possibile variare i beneficiari che, di conseguenza, diventano irrevocabili.
In caso di beneficiari irrevocabili per decisione del contraente di rinunciare al potere di revoca o a seguito del decesso del contraente le operazioni di:
1. riscatto
2. vincolo
3. pegno
necessitano del consenso scritto da parte dei beneficiari.
La necessità di avere il consenso scritto da parte dei beneficiari irrevocabili non è individuabile nella normativa vigente ma nella dottrina prevalente, che indica la necessità di tale consenso anche al fine di evitare, ad esempio, l'aggiramento del vincolo di invariabilità del beneficiario in caso di riscatto.

NOTA 1
Se i beneficiari caso morte sono "gli eredi", "gli eredi legittimi", "gli eredi testamentari", "...", il riscatto non è possibile in quanto tali eredi non sono identificabili e perciò non possono dare il loro consenso.
Gli eredi dell'assicurato, come di qualsiasi altra persona, acquisiscono tale status solo dopo il decesso dell'assicurato.

NOTA 2
La sottoscrizione di un documento con il quale il contraente di una polizza (diverso dall'assicurato) lascia, in caso di sua premorienza, la contraenza ad una determinata persona non ha valore se non è controfirmata dal possibile nuovo contraente.

Cordialmente
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