Walter Rossi
unread,May 5, 2015, 8:54:34 AM5/5/15You do not have permission to delete messages in this group
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Con il decesso del contraente, diverso dall'assicurato, la contraenza della polizza vita passa ai suoi eredi (legittimi o testamentari) tranne i casi in cui l'eventuale nuovo contraente sia già stabilito nel contratto originario (ad esempio l'Assicurato).
Se sono gli eredi del Contraente a subentrare nella contraenza della polizza, questi all'unanimità possono decidere di:
1. nominare un nuovo contraente (es. l'assicurato, oppure un soggetto diverso)
2. riscattare la polizza
3. lasciare che la polizza giunga a scadenza o che venga liquidata per sinistro se l'assicurato muore prima della scadenza.
Se l'assicurato intende subentrare nella contraenza dovrà chiedere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al fine di conoscere:
* se il contraente ha lasciato testamento e
* chi sono gli eredi legittimi dello stesso contraente.
Nella fattispecie summenzionate, sussistono due ipotesi:
1. l'assicurato può subentrare nella contraenza con l'assenso scritto degli eredi del contraente; se questi eredi sono le stesse persone individuate nei beneficiari caso morte della polizza allora il nuovo contraente potrà disporre della polizza a tutti gli effetti e quindi anche riscattarla;
2. l'assicurato può subentrare nella contraenza con l'assenso scritto degli eredi del contraente;
Tuttavia qualora queste sono persone diverse dai beneficiari caso morte della polizza allora il nuovo contraente per effettuare operazioni di riscatto, prestito, pegno e vincolo dovrà richiedere l''assenso scritto anche dei beneficiari caso morte della polizza.
Infine, qualora tra gli eredi del contraente deceduto non vi sia unanimità, la polizza, nelle previsioni di cui al punto 3, rimane in vita fino alla scadenza o al decesso dell'assicurato.
In merito al secondo quesito postato, osservo che normalmente le polizze vita prevedono nelle CGA (Condizioni Generali di Assicurazione) che il subentro nella contraenza mortis causa possa essere effettuato in caso di decesso del contraente - ed allorché la persona assicurata sia ancora in vita - solo in favore di UNO degli eredi testamentari o legittimi del contraente deceduto.
Come peraltro già osservato, ai sensi dell'art. 1921 c.c. la designazione dei beneficiari NON può essere revocata o modificata dopo la morte del contraente dagli eredi dello stesso, mentre invece il contraente potrebbe avere modificato il beneficiario o i beneficiari in un testamento olografo o pubblico.
Se previsto in polizza, occorrerà dunque produrre all'impresa di assicurazione quanto segue:
1. Modulo di richiesta di subentro mortis causa nella contraenza della polizza debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dall'erede identificato come unico contraente subentrante.
2. Certificato di esistenza in vita dell'assicurato - da produrre SOLO nel caso in cui l'Assicurato sia persona diversa dal contraente subentrante.
A norma dell'art. art. 21 D.P.R. 445/2000 l'impresa di assicurazione NON accetta autocertificazioni di esistenza in vita.
3. Certificato di morte del contraente originario rilasciato dall'anagrafe civile.
4. La cessione della contraenza può essere disposta in favore di uno soltanto tra gli eredi testamentari o legittimi del contraente deceduto.
In caso di pluralità di eredi è necessario che venga prodotta formale dichiarazione di RINUNCIA al subentro nella contraenza da parte di tutti gli eredi non cessionari in favore dell'unico erede subentrante, indicato nominativamente.
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata nella forma dell'atto pubblico notarile oppure di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e dovrà essere munita di firma autenticata da un pubblico ufficiale competente.
Anche non questa fattispecie, a norma dell'art. 21 D.P.R. 4 45/2000 le imprese di assicurazione non accettano autocertificazioni, e la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ha generalmente validità sei mesi.
5. Atto Notorio ovvero Dichiarazione Sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà (resa e sottoscritta da almeno un erede del de cuius) da cui risulti se il contraente ha lasciato o meno testamento, chi sono tutti gli eredi legittimi/testamentari del contraente medesimo, la loro età, il loro grado di parentela con il de cuius e la loro capacità d'agire (nel caso di rapporto di coniugio, dovrà essere specificato che alla data del decesso del contraente, tra i coniugi non è intervenuta sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato).
In caso di esistenza di testamento redatto nelle forme predette, la dichiarazione sostitutiva dovrà riportarne gli estremi identificativi (nome del Notaio, data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta) e dovrà altresì precisare che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato.
6. In caso di esistenza di testamento, dovrà essere inoltrato il Verbale di Pubblicazione del testamento olografo/di Registrazione del testamento pubblico.
Ed infine, in caso di esistenza di più testamenti, dovranno essere inoltrati tutti i relativi Verbali di Pubblicazione/Registrazione, unitamente alla Fotocopia fronte - retro leggibile di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del contraente subentrante o del rappresentante legale eventualmente nominato
In merito alla possibilità di riscattare la polizza assicurativa preciso che in base a quanto disposto dall'articolo 1921 del codice civile, dopo il decesso del contraente non è più possibile variare i beneficiari che, di conseguenza, diventano irrevocabili.
In caso di beneficiari irrevocabili per decisione del contraente di rinunciare al potere di revoca o a seguito del decesso del contraente le operazioni di:
1. riscatto
2. vincolo
3. pegno
necessitano del consenso scritto da parte dei beneficiari.
La necessità di avere il consenso scritto da parte dei beneficiari irrevocabili non è individuabile nella normativa vigente ma nella dottrina prevalente, che indica la necessità di tale consenso anche al fine di evitare, ad esempio, l'aggiramento del vincolo di invariabilità del beneficiario in caso di riscatto.
NOTA 1
Se i beneficiari caso morte sono "gli eredi", "gli eredi legittimi", "gli eredi testamentari", "...", il riscatto non è possibile in quanto tali eredi non sono identificabili e perciò non possono dare il loro consenso.
Gli eredi dell'assicurato, come di qualsiasi altra persona, acquisiscono tale status solo dopo il decesso dell'assicurato.
NOTA 2
La sottoscrizione di un documento con il quale il contraente di una polizza (diverso dall'assicurato) lascia, in caso di sua premorienza, la contraenza ad una determinata persona non ha valore se non è controfirmata dal possibile nuovo contraente.
Cordialmente