Come indicato nell'oggetto, mi ritrovo oggi, 5 maggio 2011, dopo aver
pagato il premio assicurativo il 15 aprile 2011 tramite bonifico
bancario e spedito copia del medesimo il giorno stesso tramite
raccomandata A/R, senza aver ancora ricevuto il tagliando
dell'assicurazione.
Ma il tagliando non dovrebbe essere recapitato entro 5 giorni dal
pagamento del premio?
Inoltre, dato che la copertura dovrebbe aver avuto effetto dal 18
aprile, è possibile circolare con la copia di tutti i documenti di
pagamento e ricevute nel frattempo?
:(
Grazie a tutti
Parto dal fondo:
la legge dice che non puoi circolare con documenti provvisori oltre i 5
giorni dalla data di effetto della copertura.
Ritengo comunque che, al massimo, potrebbe esserti comminata una
contravvenzione "per mancata esposizione delcontrassegno".
Provare a telefonare alla compagnia ?
--
Giampaolo Natali
Ciao Giampaolo,
Ho provato a contattare la compagnia, ma purtroppo il numero verde di
AXA-MPS (contattabile solo in questo modo telefonicamente) nel 99% dei
casi ti lascia per 40 minuti al telefono in attesa.. L'ennesima
dimostrazione l'ho avuta stasera dopo aver postato il messaggio qui.
E intanto, se la copertura è partita effettivamente il 18, il danno
causatomi è già di 50€ + il costo delle 2 raccomandate A/R
Grazie per la risposta, comunque!
Stefano
"Giampaolo Natali" ha scritto nel messaggio
news:92g4td...@mid.individual.net...
Peccato che sia una polizza on-line, quindi niente agenzia.
Il premio è stato regolarmente pagato nei termini, come da documentazione a
mani di Pako.
Quindi niente sequestro del mezzo, salvo trovare vigili con i paraocchi o
peggio.
Multa per mancata esposizione del contrassegno sì, quella non gliela
caverebbe nessuno.
A Pako faccio osservare che la copertura è sicuramente iniziata il 18 aprile
e quindi nessun danno economico, raccomandate a parte.
--
Giampaolo Natali
Stefano
"Giampaolo Natali" ha scritto nel messaggio
news:92gjjm...@mid.individual.net...
Stefano wrote:
> La questione č un po' piů pesante: essendo terminati anche i 15
> giorni di copertura "extra" il veicolo puň essere anche sottoposto
> a sequestro / fermo con l'obbligo di portare entro 15 gg una
> copertura valida per almeno 6 mesi presso il comando dei vigili,
> polizia o carabinieri. Secondo me č meglio, con una certa urgenza...,
> contattare l'agenzia
> per verificare che effettivamente il pagamento del premio sia stato
> registrato, quindi chiedere se possono emettere un duplicato della
> quietanza. Normalmente la strada piů veloce per ottenere il
> duplicato č di sporgere denuncia di smarrimento presso la Questura
> o un Comando dei Carabinieri, quindi recarsi in agenzia e farsi
> stampare la documentazione sostitutiva.
> Stefano
Peccato che sia una polizza on-line, quindi niente agenzia.
Il premio č stato regolarmente pagato nei termini, come da documentazione a
mani di Pako.
Quindi niente sequestro del mezzo, salvo trovare vigili con i paraocchi o
peggio.
Multa per mancata esposizione del contrassegno sě, quella non gliela
caverebbe nessuno.
A Pako faccio osservare che la copertura č sicuramente iniziata il 18 aprile
Che non esiste.
> o da 38 per mancata esposizione
Che invece e' di 24 euro.
Complimenti inoltre anche per il "quoting" , sempre alla "membro
canino".
Confermo 24,00 euro mancata esposizione contrassegno e 39,00 euro
assenza polizza a bordo del vhc.
What?
1. Veicolo assicurato ma circolante senza certificato:
sanzione amministrativa da 36 a 148 eurelli
art. 180 cds
2. Mancata esposizione del contrassegno:
sanzione amministrativa da 22 a 88 euros
art. 181 cds
e se non ti presenti alla stazione a mostrare l'uno e/o l'altro so' cacchi tuoi: da 370 a 1485 euridi.
Ciao a tutti
Hai decapitato un topo "vecchio".
> 1. Veicolo assicurato ma circolante senza certificato:
> sanzione amministrativa da 36 a 148 eurelli
Da 39 euro a 159 euro.
Se si tratta di ciclomotori, da 24 euro a 94 euro.
> 2. Mancata esposizione del contrassegno:
> sanzione amministrativa da 22 a 88 euros
Da 24 euro a 94 euro.
> e se non ti presenti alla stazione a mostrare l'uno e/o l'altro so'
> cacchi tuoi: da 370 a 1485 euridi.
Da 398 euro a 1.596 euro.
Anche a me č accaduto e dopo il loro, (almeno cosě hanno detto) terzo
invio in posta, mi sono fatto mandare il contrassegno con il corriere.
Dott.G
Si, già dopo la prima spedizione fallita è opportuno richiedere
spedizione tramite raccomandata o corriere.
Sperando che le cose vadano come devono.. Buona serata a tutti e buon
weekend!
La norma di riferimento è l'art. 11 del Regolamento ISVAP N. 13 del
6/2/2008 che così recita:
"conformemente al comma 3 dell’articolo 127 del decreto, dispone che i
documenti assicurativi devono essere rilasciati al
contraente, a cura e spese delle imprese, entro il termine di cinque
giorni dal pagamento del
premio o della rata di premio. E’ altresì espressamente previsto che,
nel caso di imprese che
operano a distanza, i documenti stessi devono essere fatti pervenire
al domicilio del
contraente entro i medesimi termini. Nel periodo tra il pagamento del
premio ed il ricevimento
dei documenti l’adempimento dell’obbligo assicurativo è provato con la
quietanza di
pagamento del premio stesso rilasciata dall’impresa, anche nel caso in
cui tale
documentazione sia trasmessa al contraente mediante telefax o per via
telematica. Il
pagamento del premio può altresì essere provato, in assenza della
quietanza, con la
dichiarazione rilasciata dall’impresa attestante l’assolvimento
dell’obbligo assicurativo ovvero
con il bollettino di conto corrente postale prestampato dall’impresa".
Quanto al rilascio del certificato, rectius, il duplicato del
certificato, l’articolo 12 (Rilascio di duplicati del certificato e
del contrassegno) che disciplina le modalità di
rilascio di duplicati dei documenti assicurativi nelle varie ipotesi,
così indica:
"La norma, nel riproporre il contenuto dell’articolo 18 del D.P.R.
973/70, distingue le modalità di rilascio del duplicato in
ragione delle singole ipotesi, così da poter disciplinare in modo
uniforme per ogni situazione
gli adempimenti richiesti al contraente. E’ stato inoltre sostituito
il riferimento all’assicurato
con quello al contraente.
Si prevede altresì che le imprese di assicurazione che offrono
contratti mediante tecniche di
comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da parte del
servizio postale del
certificato e del contrassegno, ne rilasciano un duplicato a richiesta
del contraente, senza
oneri a carico di quest’ultimo.
E’ infine previsto che il rilascio di duplicati sia registrato da
parte dall’impresa e che sul
certificato di assicurazione e sul contrassegno sia apposta con
caratteri di particolare
evidenza l'indicazione «duplicato»."
Suggerimenti:
- Richiesta di duplicato con avviso a mezzo fax e con avvertenza che
qualora il certificato non arrivi entro 2 gg presenterai istanza di
reclamo all'ISVAP;
- Richiesta di copertura urgente, la cosidetta "cinque giorni". Te la
possono inviare anche via mail/fax e può essere ripetuta nel tempo
fino a quanto non ti arriva l'originale (Su questo punto non c'è
dottrina univoca. Per taluni l'ipotesi è impossibile perché viene
emessa solo in caso di problemi tecnici, per altri, tra cui lo
scrivente, dipende dall'agire "cum grano salis" o meno dell'impresa
assicurativa;
Sanzioni:
Se per quanto attiene la copertura assicurativa sei a posto, nel senso
che puoi dimostrare il pagamento del premio, potresti subire una
duplice sanzione amministrativa e per la mancata eposizione del
tagliando e per essere sprovvisto del certificato di assicurazione.
Con i migliori saluti
Walter Rossi
Non "recita" proprio cosi'.
> Quanto al rilascio del certificato, rectius, il duplicato del
> certificato, l’articolo 12 (Rilascio di duplicati del certificato e
> del contrassegno) che disciplina le modalità di
> rilascio di duplicati dei documenti assicurativi nelle varie ipotesi,
> così indica:
> "La norma, nel riproporre il contenuto dell’articolo 18 del D.P.R.
> 973/70...,
Non "indica" proprio cosi'.
Sparrow non intendo polemizzare ma ho copiato quanto sceitto dal sito
ISVAP al seguente link:
http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/PageDocumenti_regolamenti.jsp?&nomeSezione=NORMATIVA&ObjId=220097
....voce artt. 11 e 12 Regolamento ISVAP N. 13 del 6/2/2008.
Se il link e quanto da me riportato nel mio precedente post non è
corretto, riconoscendo la tua professionalità, qual'è la tua versione?
Grazie
Walter Rossi
Il link e' corretto, ma io non leggo quello che avevi riportato.