1- Sulla mia auto monto un porta-bici, sul portellone posteriore, come i
camper, e sul porta-bici ci metto la mia bicicletta. Se vengo tamponato, la
controparte mi risarcisce i danni alla bici?
2- Se nel bagagliaio dell'auto trasporto un televisore (appena acquistato o
di ritorno dalla riparazione), e mi tamponano e il televisore va in pezzi,
la controparte mi risarcisce l'apparecchio?
3- Se invece del televisore sto trasportando un animale, ad esempio un cane
nel baule con tanto di griglia, e mi tamponano e l'animale subisce danni
fisici, la controparte mi riconosce il danno all'animale trasportato?
4- Se trasporto del materiale sul portapacchi, oppure l'ipotetica
bicicletta della domanda 1, e il carico male assicurato cade sulla sede
stradale e provoca danni ai veicoli intorno, la mia assicurazione copre i
danni da me provocati per incuria?
Grazie per le vostre risposte e per l'attenzione!
Ciao.
--
Antonio
"Il paradiso non sarà mai un paradiso se i miei gatti non saranno lì ad
accogliermi"
prima di andare ad incassare la scommessa, aspetta altri pareri
autorevoli.... torno adesso da una cena! ;))
> 1) si - sempre che il carico sporgente sia segnalato
Quindi il fatto che la bici sia visibile e basta non è sufficiente?
Serve anche il cartello di carico sporgente?
> 3) un'invalidità permanente agli animali non viene corrisposta.. ma se
> dovrà, ipotesi, subire delle operazioni o spese veterinarie, ti verranno
> rimborsate
E nel caso, gravissimo, in cui l'animale muore, quindi, non viene
riconosciuto nulla?
> prima di andare ad incassare la scommessa, aspetta altri pareri
> autorevoli.... torno adesso da una cena! ;))
Spero che ti sia divertito :-)))
Veramente dovrebbero essere 50 cm. (nota il condizionale....).
Ciao
--
Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it
"Antonio" <a.dim...@crf.it> ha scritto nel messaggio
news:Xns94BEE266E9E...@195.31.190.131...
>Quindi il fatto che la bici sia visibile e basta non è sufficiente?
>Serve anche il cartello di carico sporgente?
Quando studiavi per la patente cosa ti hanno detto? :-)
Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la
caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilita'
al conducente ne' impedirgli la liberta' dei movimenti nella guida; da
non compromettere la stabilita' del veicolo; da non mascherare
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne' le targhe di
riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art.
61 e non puo' sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del
veicolo; puo' sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se
costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del
veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma
1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori
della sagoma del veicolo purche' la sporgenza da ciascuna parte non
superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e
posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente
percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere
lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di
fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno.
5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno,
anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono
essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri
utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve
essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari,
rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremita' della
sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del
veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di
approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10 .
9. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite
dal presente articolo. Percio' l'organo accertatore, nel caso che
trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di
cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta
sistemazione, del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente
diritto allorche' il carico sia stato sistemato in conformita' delle
presenti norme. Le modalita' della restituzione sono fissate dal
regolamento.
>E nel caso, gravissimo, in cui l'animale muore, quindi, non viene
>riconosciuto nulla?
Immagino ti venga risarcito il valore dell'animale.
Saluti,
Ernesto Rossi
http://www.redsbrothers.org
--
Per rispondere in email reds (at) redsbrothers.org
PGP Key ID: 0xD07C26EE
>>Quindi il fatto che la bici sia visibile e basta non è sufficiente?
>>Serve anche il cartello di carico sporgente?
> Quando studiavi per la patente cosa ti hanno detto? :-)
> Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli
Beh, questo lo so!
Ma una bicicletta su un portabici (quest'ultimo presumibilmente omologato)
montato sulla parte posteriore del mezzo potrebbe non sporgere oltre i 3/10
della lunghezza del veicolo.
Potrebbe però diminuire la visibiltà del conducente in quanto ostacola il
lunotto.
>>E nel caso, gravissimo, in cui l'animale muore, quindi, non viene
>>riconosciuto nulla?
> Immagino ti venga risarcito il valore dell'animale.
Qui dovrà intervenire un giudice, che, in quanto giudice, meno gliene
importa del valore affettivo...
Se cane o gatto non di razza lo valuterà al prezzo della carne al kilo :-(
> secondo me l'animale lo pagano anche per danni estetici (a me è
> successo per una cicatrice al mio cane il quale essendo di pura razza
> non potrà mai nemmeno iniziare a fare sfilate di bellezza e concorsi a
> premi nb. la cicatrice è di circa 2 cm ed è su una zampa).
Mi dispiace!
:-(((
> Per quanto riguarda i carichi sporgenti la mia polizza mi copre anche
> se non li segnalo (nella rinuncia alla rivalsa è proprio specificato
> questo caso) ciao
Grazie per il tuo contributo!
>Beh, questo lo so!
Dici? a me non sembra... :-)
>Ma una bicicletta su un portabici (quest'ultimo presumibilmente omologato)
>montato sulla parte posteriore del mezzo potrebbe non sporgere oltre i 3/10
>della lunghezza del veicolo.
Se il portabici sporge (in teoria anche di solo un millimetro) dal
paraurti posteriore devi mettere la tabella a righe bianche e rosse e
comunque la sporgenza NON PUO' superare i 3/10 della lunghezza del
veicolo.
>Potrebbe però diminuire la visibiltà del conducente in quanto ostacola il
>lunotto.
Se hai il retrovisore esterno destro la visibilita' attraverso il
lunotto non e' richiesta...
>Qui dovrà intervenire un giudice, che, in quanto giudice, meno gliene
>importa del valore affettivo...
Probabilmente molto dipende dal rapporto che il singole giudice di
pace ha con l'animale in questione...
>Se cane o gatto non di razza lo valuterà al prezzo della carne al kilo :-(
Purtroppo immagino sia cosi'...
Davanti non può sporgere, dietro al massimo x 1/3 della lunghezza del
veicolo ..e cmq anche se sporge di poco va segnalato con apposito cartello.
Ciao
--
Wacky (25,120,Bg)
Megane Coach 1.9 dci
www.andreabettinelli.com
---
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