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maurop...@altavista.net
maurop...@tin.it
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MAURO PECCHINI <maur...@tiscalinet.it> wrote in message
82tk7j$bfg$1...@pegasus.tiscalinet.it...
Ciao Max
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maurop...@altavista.net
maurop...@tin.it
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MaX Power <fil...@yahoo.it> wrote in message
82tttq$jba$1...@pinco.nettuno.it...
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maurop...@altavista.net
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Giampaolo Natali <nata...@libero.it> wrote in message
OH454.24396$Bg7.2...@typhoon.libero.it...
Il contratto per essere nullo deve essere carente di uno dei requisiti di
cui all'art 1325 c.c. o illecito nella causa ... o nei motivi ...
E non è neanche annullabile (mancano i requisti di cui all'art. 1425 c.c.)
Inoltre, è banale ma vero, se la polizza è firmata dall'agenzia ma non dal
cliente, è sufficiente che il cliente firmi la sua parte e ... come
d'incanto il suo contratto sarà assolutamente vero e concluso (dandogli
tutti i diritti previsti), mentre la compagnia non avrà alcuna tutela (non
potrà firmare la propria copia al posto del cliente ...)
Per gli agenti disonesti, ci pensa il c.p., ma mi spieghi quale vantaggio
avrebbe l'agente a fare polizze false e pagarle alla compagnia ? Mi sfugge
il meccanismo.
Natale.
> ne accorgono, però sicuramente il contratto è da considerarsi nullo per
> mancanza di volontà di una delle parti (infatti essa dovrebbe risultare
Ciao Max
Natale <nat...@libero.it> wrote in message 38565...@194.243.45.35...
--
Giampaolo Natali
nata...@libero.it
nata...@persiceto.it
nata...@intervision.it
MaX Power <fil...@yahoo.it> wrote in message
836n2d$m8k$1...@pinco.nettuno.it...
[cut]
MaX Power ha scritto:
> Infatti io l'ho usato: l'art. 1325 prevede come requisito del contratto
> "l'accordo delle parti" (vedi n. 1). Nei contratti stipulati in forma
> scritta l'accordo si ricava dalla sottoscrizione. Quindi il contratto è
> nullo.
Mi dispiace contraddirti, ma la forma scritta è prevista per il contratto di
assicurazione solo per la sua prova. In sostanza, è sufficiente che ci sia
l'accordo delle parti, teoricamente anche a voce: la forma scritta serve solo
per provare il contratto.Quindi, io potrei con dei testimoni, davanti ad un
giudice, dimostrare che il contratto di assicurazione esiste anche se non ce n'è
una copia firmata, perchè si è avuto l'incontro della volontà delle parti.
> E' vero invece che tale nullità può in questo caso essere di fatto
> eccepita solo dal cliente
La nullità, come concetto giuridico, può essere fatta valere anche d'ufficio.a
della firma fa venire meno la
> prova della volontà di stipulare il contratto. Ti immagini se domani andassi
> dal giudice con un foglio di carta in cui c'è scritto che mi vendi la tua
> casa ma non c'è la tua firma; secondo te riuscirei ad ottenere qualcosa?
>
Per la casa è diverso: per i contratti aventi ad oggetto beni immobili, la forma
scritta è prevista a pena di nullità
Saluti.
>
> Mi dispiace contraddirti, ma la forma scritta è prevista per il contratto
di
> assicurazione solo per la sua prova. In sostanza, è sufficiente che ci sia
> l'accordo delle parti, teoricamente anche a voce: la forma scritta serve
solo
> per provare il contratto.Quindi, io potrei con dei testimoni, davanti ad
un
> giudice, dimostrare che il contratto di assicurazione esiste anche se non
ce n'è
> una copia firmata, perchè si è avuto l'incontro della volontà delle parti.
Permettimi di non essere affatto daccordo:
è vero che per il contratto di assicurazione in generale la forma scritta è
richiesta "ad probationem" (e proprio per questo, contrariamente a quanto
scrivi, non è ammessa la prova per testimoni o per presunzioni semplici).
Tuttavia non stavo discutendo della forma del contratto in sè; ma della
sottoscrizione che, quale manifestazione dell'accettazione deve essere data
nella stessa forma prevista per il contratto. In questo caso per
l'accettazione è richiesta la forma scritta, sia perchè si tratta di un
contratto formulato attraverso un modulo già predisposto (ma su questo
argomento potremmo discutere per mesi), sia perchè è il proponente stesso
(compagnia assicuratrice) che richiede tale forma. Quindi ex art. 1326 c.c.
l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Mancando l'accettazione manca di conseguenza l'accordo.
> La nullità, come concetto giuridico, può essere fatta valere anche
d'ufficio.
E' vero che la nullità può essere fatta valere anche d'ufficio, ma credo che
questo non cambi affatto le cose. Quando io scrissi che il cliente può "di
fatto" invocare la nullità intendevo dire che è l'unico (e poi solo in casi
eccezionalmente rari) che potrebbe avere interesse a rilevarla.
> > prova della volontà di stipulare il contratto. Ti immagini se domani
andassi
> > dal giudice con un foglio di carta in cui c'è scritto che mi vendi la
tua
> > casa ma non c'è la tua firma; secondo te riuscirei ad ottenere qualcosa?
> Per la casa è diverso: per i contratti aventi ad oggetto beni immobili, la
forma
> scritta è prevista a pena di nullità
Qui mi devi scusare, forse l'esempio non era dei migliori, infatti per le
vendite immobiliari è richiesta la forma scritta "ad substantiam"; tuttavia
io intendevo riferirmi ugualmente alla prova che a maggior ragione in questo
caso non potrebbe essere prestata.
Comunque questa discettazione si discosta dalla mia volontà iniziale, che
era quella di rivelare come nella pratica accada che il cliente si
dimentichi o non voglia per capriccio (chissà per quali recondite paure!)
firmare una polizza, ma che poi paghi ugualmente il premio dimostrando di
volersi assicurare. Volevo dimostrare come anche in mancanza di un requisito
formalmente vitale per questo contratto lo stesso abbia nella pratica piena
efficacia.
E' stata mia intenzione creare un discorso costruttivo dove non pretendo di
arrancare ragioni, ma soltanto di imparare qualcosa dal dialogo. Spero
quindi di non esserti risultato polemico.
Ti auguro un buon Natale
Massi
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