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Questo articolo e` stato inviato dal sito web http://www.nonsolonews.it
P.S. Non credo ci siano circolari o altro che vietano sinistri tra
parenti.
"Antonio" <pr...@prova.it> ha scritto nel messaggio
news:mn.2b9b7d6b1...@prova.it...
> La nipote della mia fidanzata ha sfasciato la fiancata dell'automobile
> della mia fidanzata urtandola in retromarcia. Danno quantificato in 850
> ¤.
i cognomi dei proprietari/assicurati/conducenti sono gli stessi?
insomma, è lampante che c'è rapporto di parentela?
a parte questo credo che sia la compagnia a dover provare la fondatezza
dei propri dubbi....non voi che l'incidente non è figlio di una truffa.
L'assicuratore avrebbe fatto meglio a tacere.
E' ovvio che quando si tratta di parenti il liquidatore drizza le
orecchie, ma nulla piu'.
L'incidente c'e' stato, regolare, la compagnia fara' gli accertamenti
che vuole (nei tempi di legge ovviamente) e poi paga. Stop.
Naturalmente per 850 euro puo' non valere la pena, magari chiedendo un
po' di sconto al carrozziere...
Ciao,
N.
Non è affatto vero che il liquidatore drizza le orecchie, ma nulla
più... Per i danni a cose i parenti non sono considerati terzi e per
parenti si intendono genitori/figli e marito/moglie nonché qualsiasi
altro affine convivente. Quindi se la fidanzata e la nipote, aldilà
dello stesso cognome e dell'importo del danno, non rientrano nello
stesso stato di famiglia il sinistro è risarcibile, in caso contrario
no.
Per i danni a persone non esiste questa limitazione: sono sempre
risarcibili indipendentemente dalla parentela.
e' giusto, mi sembrava di aver letto che non erano conviventi.
Il problema non staà nell'ipotesi più o meno fondata che vi siano delle
possibili trastole..., quanto uin un impedimento che pone lo stesso codice
civile. La coperura per i danni da circolazione del veicolo, meglio
conosciuta come RcAuto tratta appunto dei danni patrimoniali da pagare a
terzi. Il codice civile equipara a terzi tutti i parenti e affini fino al
terzo grado. In una ormai non più troppo recente sentenza della corte
costituzionale (mi sembra del '91) questa definizione come da codice civile
è stata mitigata, per cui al momento è considerato terzo come da definizione
di cui sopra soltanto per i danni patrimoniali a cose mentre per le lesioni
a persona non è più fatta questa distinzione. Molti di noi ricorderanno che
prima di detta data, infatti, si proponevano ad integrazione della polizza
RcAuto le coperture infortuni legate ai componenti lo stato di famiglia
proprio per evitare in casi del genere il mancato pagamento, seppur minimo,
dei danni ai trasportati familiari in vettura. Dopo questa data si propone ,
di solito una copertura infortuni per il conducente solo ed unico
personaggio insieme col proprietario del veicolo a non essere "terzo"
rispetto la compagnia.
[cut]
> Dopo questa data si propone , di solito una copertura
> infortuni per il conducente solo ed unico personaggio insieme col
> proprietario del veicolo a non essere "terzo" rispetto la compagnia.
Mi ripeto:
informati meglio, per favore..........
Ciao
--
Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it
Scusami, ma forse ho perso il tuo intervento... sono in newsgroup da pochi
giorni, evidentemente hai postato prima del 5.11.
Acosa ti riferisci?
Ciao!
Mi riferivo al tuo messaggio cirvca chi paga i danni subiti dal trasportato.
Ad oggi li paga il responsabile e non il trasportante.
1) nei sinistri tra parenti PRIMA della sentenza del '91 i danni da resp.
civile non erano riconosciuti perchè vigeva la definizione di terzo come da
codice civile. Quindi, NESSUN PAGAMENTO PER DANNI A COSE E/O PERSONE
componenti il nucleo familiare e i parenti e affini fino al terzo grado
2) Dopo detta data la definizione di terzo ai fini del risarcimento in base
alla legge 990 del 69 è cambiata in senso più favorevole al risarcimento dei
danni, per lesioni ai trasportati e non, seppur appartenenti appunto ad una
parentela o affinità fino al terzo grado. Dunque, almeno le lesioni a
persona dopo il '91, in questo caso sono SEMPRE DA PAGARSI.
Perciò, nel caso prospettato dall'amico i danni a cose (cioè alla vettura
della fidanzata tamponata dalla sua nipote) non sono risarcibili, e non
certo perchè il liquidatore può sospettare (chi se ne frega!) una potenziale
trastola, ma semplicemente perchè danneggiata e danneggiante sono legate da
vicolo di parentela entro il terzo grado
ascendente (2)
/ \
/ \
figlio/a (3) figlio/a (1)
/
/
figlia (4)
Da figlia (la fidanzata) (1) al genitore (ascendente) (2) -----> 1° grado
di parentela
Da (2) a figlio (3) ----> 2° grado di parentela
da (3) a (4) figlia del figlio (nipote) ---> 3° grado di parentela
Se, la zia (fidanzata) nell'urto si fosse fatta fisicamente male, questa
grazie alla sentenza costituzionale successiva al '91 vedrebbe fatto salvo
il suo diritto ad essere risarcita dall'assicuratore del responsabile almeno
per le lesioni subite.
Saluti.
hai ragione, ho invertito l'ordine dei fattori :-) , vale a dire i tuoi due
messaggi iniziali;
il rinnovo dell'invito ad informarti meglio era riferito alla tua ultima
frase:
"Dopo questa data si propone , di solito una copertura infortuni per il
conducente solo ed unico
personaggio insieme col PROPRIETARIO del veicolo a non essere "terzo"
rispetto la compagnia."
(Il maiuscolo l'ho messo io)
Il proprietario del veicolo, se trasportato, E' un terzo rispetto alla
compagnia, sia pur limitatamente alle lesioni personali.
mmmh.... sai che non ne sono certo. Il proprietario è in pratica
l'assicurato. Nel contratto da responsabilità civile verso terzi, se la
responsabilità è del conducente la vettura assicurata, e non di un altro,
non può essere terzo rispetto alla compagnia poiche esiste un rapporto
sinalagmatico tra di loro.....
Chi desidera dire la sua su tal questione?