Tarantola <
taran...@libero.it> ha scritto:
> Vorrei qualche spiegazione.
> Fino ad oggi, avendo uno scooter che uso pochissimo, ho sempre fatto una
> polizza che permetteva di bloccare la copertura e poi riattivarla. A
> fine copertura rinnovavo quando mi serviva nuovamente lo scooter,
> dichiarando che questo era stato sempre fermo.
>
> Con la nuova normativa cosa succede?
Ho aperto una discussione in proposito qualche giorno fa.
Ci sarebbero un paio di articoli firmati da due avvocati che hanno
pasticciato parecchio e forse anche preso qualche fischio per
fiasco.
> Potrò ancora sospendere la polizza?
In quei due articoli che ho linkato nella precedente discussione
lo danno per certo. Ma data la scarsa qualità degli articoli,
meglio leggere la gazzetta ufficiale da soli.
> Che succede se a scadenza non rinnovo?
>
Succede che il codice della strada aggiornato continua a
subordinare la sanzione soltanto alla circolazione del veicolo.
Il codice delle assicurazioni invece al nuovo art. articolo 122
stabilisce:
<< 1) Sono soggetti all'obbligo di assicurazione [...]
i veicoli [...],
qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto
mezzo di trasporto al momento dell'incidente >>
Io ho capito che se il veicolo è assicurato, l'assicurazione è
obbligata a coprire il danno anche se il veicolo era fermo in
garage (immagina ad es. che perdesse benzina e per un corto della
batteria in ricarica scoppi un incendio nel condominio...). E
questo sarebbe il cd. rischio statico.
Non ho invece capito se il codice delle assicurazioni obblighi
oltre alle assicurazioni anche i proprietari non ancora
assicurati ad assicurare il veicolo inutilizzato, e nel caso,
perché mai sia consentito allora di sospendere la polizza per
inutilizzo.
> Preciso che lo scooter è fermo in garage e ha pure un'automobole
> davanti, per cui è impossibile utilizzarlo.
>
Resta ferma la sua funzione di mezzo di trasporto (benché fermo) o
lo fai diventare un complemento d'arredo?
--
J