E' vero che se un veicolo trainante un rimorchio dovesse andare in panne e
deve sganciare il rimorchio provvisoriamente su suolo pubblico, quest'ultimo
dovrebbe essere assicurato per il rischio statico, ma non trovo la
normativa.
Sul web ho trovato questa sentenza, mi aiutate ad interpretarla?
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - COMPLESSO UNITARIO CIRCOLANTE RIMORCHI E
CARRELLI NON AGGANCIATI - RISCHIO STATICO E RISCHIO DINAMICO COPERTURA
ASSICURATIVA - NATURA OPERATIVITA' CUMULATIVA CON L'ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA AMMISSIBILITA'
L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore riguarda tutti gli autoveicoli, compresi
gli autotreni, ed è funzionale alla copertura dei rischi, attuali o anche
solo potenziali, connessi alla loro circolazione, così che essa, ancorché
stipulata per il solo autoveicolo o per la sola motrice, deve ritenersi
estesa al "complesso unitario circolante", comprendente anche il carrello o
il rimorchio agganciati (da ritenere, nella specie, parti integranti del
veicolo marciante), mentre, per i carrelli ed i rimorchi non agganciati (e
cioè fermi su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrati a
mano), la ricordata assicurazione obbligatoria è destinata a coprire
esclusivamente il c.d. "rischio statico", giusto disposto dell'art. 1 della
legge n. 990 del 1969. Conseguentemente, operando, in caso di danno prodotto
da motrice trainante un rimorchio od un carrello, la sola assicurazione
obbligatoria del rischio dinamico del "complesso unitario circolante", e non
anche la (distinta) assicurazione obbligatoria del rischio statico del
veicolo inerte, deve ritenersi consentita alle parti la stipula di altra ed
apposita convenzione assicurativa relativa al rischio dinamico del rimorchio
e del carrello separatamente considerati rispetto alla motrice, versandosi,
peraltro, in tal caso, nella (diversa) ipotesi di assicurazione volontaria,
destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il
rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione.
(Cass. Civ., Sez. III, 1 ottobre 1997, n. 9574).
nello stesso sito viene riportata anche la seguente sentenza:
VEICOLI - RIMORCHI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA -
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A,, il rimorchio essendo
privo di un proprio meccanismo di propulsione è coperto dall'assicurazione
soltanto per i sinistri da esso prodotti in sosta o durante le manovre a
mano (c.d. rischio statico), mentre allorch, viene agganciato alla motrice,
divenendo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura
assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario
anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della
motrice.
(Cass. Civ., Sez. III, 18 dicembre 1996, n. 11318)
VEICOLI - RIMORCHI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA -
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A,, il rimorchio essendo
privo di un proprio meccanismo di propulsione è coperto dall'assicurazione
soltanto per i sinistri da esso prodotti in sosta o durante le manovre a
mano (c.d. rischio statico), mentre allorch, viene agganciato alla motrice,
divenendo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura
assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario
anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della
motrice.
(Cass. Civ., Sez. III, 18 dicembre 1996, n. 11318)
VEICOLI - RIMORCHI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA -
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A,, il rimorchio essendo
privo di un proprio meccanismo di propulsione è coperto dall'assicurazione
soltanto per i sinistri da esso prodotti in sosta o durante le manovre a
mano (c.d. rischio statico), mentre allorch, viene agganciato alla motrice,
divenendo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura
assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario
anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della
motrice.
(Cass. Civ., Sez. III, 18 dicembre 1996, n. 11318)
dal codice delle assicurazioni:
CAPO I - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
Art. 122. (Veicoli a motore)
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i
rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico
o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice
civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento,
adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP,
individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le
aree equiparate a quelle di uso pubblico.
leggi ? COMPRESI I RIMORCHI !!!
se poi ti leggi l' art 56 del codice della strada trovi la definizione di
rimorchio, che precisa che i c.d. carrelli appendice sono parte integrante
dell auto e non carrelli veri e propi
in poche parole, se il carrello ha la targa devi assicurarlo (che spesa poi
neanche 20 euro!! ma sai se ti fanno un controllo e sei senza???...)
> se poi ti leggi l' art 56 del codice della strada trovi la definizione di
> rimorchio, che precisa che i c.d. carrelli appendice sono parte integrante
> dell auto e non RIMORCHI veri e propi
Infatti, come sta scritto qui l'assicurazione per il rischio statico non è
obbligatoria , infatti nel testo viene mensionato: "il rimorchio messo in
circolazione", e non fermo oppure in sosta. E il rimorchio messo "in
circolazione" è già assicurato perchè fa corpo unico con il veicolo
trainante e quindi assicurato tramite l'estensione dell'assicurazione al
gancio traino.
L'assicurazione per il rischio statico è sicuramente obbligatoria quando il
rimorchio sosta su aree pubbliche? Allora per questo dovrebbe essere
obbligatoria anche per il carrello appendice. Premesso che stò parlando di
un rimorchio targato che prima era appendice, infatti se per causa di forza
maggiore devo sganciare il rimorchio su un parcheggio pubblico, che faccio?
Ci tolgo la targa e ci scrivo carrello appendice in sosta di emergenza
perchè l'auto è in officina?
Quello che dico io oltre a pagare il 5% in più sul gancio traino gli
assicuratori ti dicono che è obbligatoria anche quella per il rischio
statico, che non costa 20 euro, ma costa anche 40 e per alcune compagnie
anche 50 euri.
Dimentichi un piccolissimo particolare:
il veicolo su suolo pubblico è sempre "in circolazione" anche quando fermo
e/o in sosta.
Se ti ferma l'autorità e il rimorchio è regolarmente agganciato alla motrice
ma non hai l'assicurazione per il rischio statico finalmente capirai che non
sono gli assicuratori che ti vogliono estorcere dei soldi in più.
Rassegnati, la legge è questa. Altrimenti vendi il carrello
--
Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it
esatto il carrello su suolo pubblico e' in circolazione, attaccato o no non
ha importanza
non e' un problema di risarcimento danni, ma di obbligo di legge
le tariffe poi
il 5% in piu del premio per il gancio traino copre per l' appunto il rischio
durante la circolazione
i 20 (o 40 ..bah esagerati!!) euro coprono il rischio statico
Al di là del fatto che fermata e sosta sono equiparate alla
circolazione, per cui gli assicuratori non fanno altro che dirti le
cose come stanno, sono sinceramente stupito da come poni la questione.
Perchè mi sembra di aver capito che se la copertura non fosse
obbligatoria, tu eviteresti di assicurarti ritenendo anche di aver
fatto un intelligente risparmio.
E così se il freno del rimorchio si rompe oppure un ragazzino va a
prendere il pallone che si è infilato sotto e si fa cascare in testa
qualche quintale, a te pignorano la casa. Il tutto per non spendere i
soldi equivalenti a un paio di pizze con birra o una ricarica del
telefonino.
"Alex Lustig" <alexl...@katamail.com> ha scritto nel messaggio
news:6a2cb1f5-52b3-4ed1...@k39g2000yqb.googlegroups.com...
LEGGETE BENE.....
Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli(cds)
1. La fermata e la sosta sono vietate:
1. in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di
linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciare la
marcia;
2. nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i
portici, salvo diversa segnalazione;
3. sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane
di scorrimento. anche in loro prossimita';
4. in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e
semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei
segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
5. fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle
aree di intersezione;
6. nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in
prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu'
vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
7. sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste
ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
8. sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
1. allo sbocco dei passi carrabili;
2. dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in
sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
3. in seconda fila, salvo che che si tratti di veicoli a due ruote;
4. negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus,
dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano
delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche'
negli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in servizio di piazza;
5. sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico
delle cose, nelle ore stabilite;
6. sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
7. negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone
invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei
raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
8. nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
9. nelle aree pedonali urbane;
10. nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
11. negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di
emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
12. davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
13. limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori
di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m
prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati
dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune
cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo
consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma I e delle lettere d), g) e h)
del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 74 a euro 296 .
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro
148 .
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno
di calendario per il quale si protrae la violazione.
Oltre al fatto che non si trova una normativa di riferimento precisa dove ti
obbliga ad assicurarti sul rischio statico, il Codice della Strada, da come
avete potuto leggere, ti vieta di sganciare il rimorchio sul suolo pubblico
specie nei centri abitati e lasciarlo li completamente alla mercè di tutti.
Vedete, qualcuno dice che, io eviterei di assicurarmi ritenendo di aver
fatto un intelligente risparmio, sottointendendo che per pochi soldi sarei
poco intelligente a non farlo, questa frase mi fa credere che nel mondo ci
sono persone oneste e disoneste persone che vivono alle spalle di chi i
soldi se li guadagna sudandoli onestamente, persone che viaggiano con
vetture da decine di migliaia di euro fregandosene di tutto e di tutti ed
entusiaste di aver gabbato con giri di parole altre persone solo per vile
egoismo. Ecco perchè non voglio pagare perchè voglio far valere i miei
diritti e non piegarmi all'ignoranza e se mi fermano le forze dell'ordine e
come dice qualcuno:
Se ti ferma l'autorità e il rimorchio è regolarmente agganciato alla motrice
ma non hai l'assicurazione per il rischio statico finalmente capirai che non
sono gli assicuratori che ti vogliono estorcere dei soldi in più
gli chiederò su quali basi mi faranno la contravvenzione, visto che non c'è
una normativa di riferimento specifica. Dirò loro di farmi la
contravvenzione sulla supposizione (come dicono gli assicuratori) che se
sono costretto a sganciare il carrello su suolo pubblico per cause di forza
maggiore, e già che ci sono, che mi facciano la contravvenzione per eccesso
di velocità, visto che la mia auto potrebbe raggiungere una velocità non
consentita dal codice della strada, e che mi facciano la contravvenzione e
il sequestro della vettura perchè la prossima volta che mi scade
l'assicurazione potrei dimenticare di rinnovarla, e che mi facciano la
contravvenzione di divieto di sosta perchè proprio in un tratto dove vige il
dievieto di sosta la mia auto si ferma a causa di un guasto e il
carroattrezzi non può a venire a prenderla. Certo, che ne dovrei fare di
assicurazioni........... :-)
"maxbol" <micl...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:qxIPn.178039$9f6.3...@twister1.libero.it...
ullalllaaa
sai che ti dico? sei ottuso !
rileggiti la legge sull' assicurazione obbligatoria, ripeto LEGGE e poi vai
pure e rischia
leggi per caso la distinzione che tu fai fra veicolo agganciato o no ?
trovi quello che gli assicuratori chiamano "rischio statico" ?
sai cosa ti risponderanno i poliziotti ??
legge e' quella e tu la rispetti
in ogni caso, ma questo non te lo diranno i tutori dell ordine
non sai dove staccherai il rimorchio magari un incidente, un guasto, una
foratura, poca manutenzione e tu sganci
poi puoi fregartene ed eventualmente ne subirai le conseguenze, 750 euro e
sequestro del mezzo
poi andrai dal giudice e gli sciorinerai i tuoi ragionamenti
non credo sara' daccordo con te
cercati pure sentenze della cassazione tipo Cass. Civ., Sez. III, 1 ottobre
1997, n. 9574 che ti copio incollo
L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore riguarda tutti gli autoveicoli, compresi
gli autotreni, ed è funzionale alla copertura dei rischi, attuali o anche
solo potenziali, connessi alla loro circolazione, così che essa, ancorché
stipulata per il solo autoveicolo o per la sola motrice, deve ritenersi
estesa al "complesso unitario circolante", comprendente anche il carrello o
il rimorchio agganciati (da ritenere, nella specie, parti integranti del
veicolo marciante), mentre, per i carrelli ed i rimorchi non agganciati (e
cioè fermi su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrati a
mano), la ricordata assicurazione obbligatoria è destinata a coprire
esclusivamente il c.d. "rischio statico", giusto disposto dell'art. 1 della
legge n. 990 del 1969.
leggi bene ? dice "la ricordata assicurazione OBBLIGATORIA"
Art. 122 c. 1 D.lgs 209/2005
"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i
rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista
dall'articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del
codice della strada".
Andiamo a leggere questo articolo. L'obbligo ricade sui veicoli ed i
rimorchi, espressamente menzionati.
Secondo il tuo pensiero, naturalmente, il legislatore o è imbecille
oppure è in combutta con le diaboliche assicurazioni che vogliono
scucirti i 30 Euro per il rischio statico. Perchè, sempre secondo il
tuo pensiero, una volta menzionati i "veicoli a motore", definzione
nella quale il codice della strada include i complessi di veicoli
quali autotreni ed autoarticolati, a che scopo scrivere anche
"rimorchio"?
Non è forse il suddetto rischio da comprendere in quello del veicolo
trainante, per cui il rischio statico non esiste?
Purtroppo per te, il legislatore adopera il termine "circolazione",
bene in vista nella prima riga.
E che cosa vuol dire "circolazione"? Ci viene in aiuto l'art. 3 comma
1 punto 9) del Codice della Strada:
"Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei
veicoli e degli animali sulla strada".
Quindi mi sa che di teorie non ce ne sono molte e di certezze invece
almeno due:
- Lo Stato obbliga ad assicurare i rimorchi quando sono in
circolazione
- Lo Stato ritiene la fermata e la sosta una forma di circolazione.
Ne consegue che quando staccato dalla motrice il rimorchio è soggetto
all'obbligo autonomo di assicurazione, senza se e senza ma.
Quanto al divieto di sosta all'interno dei centri abitati e tutte le
cosine che citi, è anche vietato passare con il rosso ma ciò non
toglie che tu debba avere una bella assicurazione che copra il caso in
cui ti scappasse di farlo.
A.L.
"Alex Lustig" <alexl...@katamail.com> ha scritto nel messaggio
news:16744a8f-3110-46e2...@h13g2000yqm.googlegroups.com...
Stammi bene a sentire:
capisco che tu non voglia pagare l'assicurazione del rimorchio, ma credi
veramente che qui ci sia unicamente una risma di poveri , affamati,
disonesti assicuratori che vogliono lucrare la misera somma di 2 o al
massimo 3 euro, perdendo oltretutto una buona mezz'ora di tempo,
sull'assicurazione di un carrello?
Se ti diciamo tutti che se usi il carrello lo devi assicurare per il rischio
statico vuoi capire o no che cosě afferma la legge?
--
Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it
Le contravvenzioni sono un tipo di reato e la forza maggiore è un
evento esterno eccezionale, come un uragano.
Ritengo che tu abbia fatto confusione con lo stato di necessità e che
la domanda sia: se in stato di necessità si viola il codice della
strada, si viene ugualmente sanzionati?
A questo punto la risposta è no, salvo il fatto che lo stato di
necessità va provato davanti al giudice.
Non ho tuttavia capito l'attinenza con la questione.
Il codice della strada naturalmente non vieta di sganciare il
rimorchio, si limita a regolamentare quando e dove ciò si possa fare.
Nei centri abitati si può fare solo in spazi appositamente segnalati,
il che non è una cosa tanto strana.
Se sganci il rimorchio dove è vietato, devi avere l'assicurazione per
il rischio statico e ciò non ti risparmierà una sanzione per la sosta
irregolare. Se poi dimostri al giudice di avere agito in stato di
necessità, perchè dovevi correre in ospedale e il rimorchio ti
zavorrava, devi avere l'assicurazione per il rischio statico ma ti
verrà risparmiata la sanzione per la sosta irregolare.
"Alex Lustig" <alexl...@katamail.com> ha scritto nel messaggio
news:3f129cfb-b8c8-4cb6...@k39g2000yqd.googlegroups.com...
La situazione non migliora. Se il carrello appendice non è un veicolo,
bensì parte integrante del mezzo che lo traina, secondo alcuni
lasciarlo in sosta sulla pubblica via equivale a lasciare per strada
parte del bagagliaio.
Parte che, non essendo più soggetta alle regole proprie dei veicoli ma
a quella più ampia di cose occupanti uno spazio pubblico, può essere
tassata dal Comune secondo l'ingombro ed il tempo di permanenza.