Grazie.
La prescrizione è di due anni, quindi nessun problema.
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Giampaolo Natali
Ciao Giampaolo,
non concordo.
nella fattispecie IMHO le Sezioni Unite della Cassazione Civile sono
intervenute con sentenza in data 18/11/2008 n. 27337sul termine di
prescrizione del diritto al risarcimento delle lesioni conseguenti a
sinistro stradale con una pronuncia dal tenore “legislativo”
introducendo il principio per cui in materia di danno prodotto da
circolazione dei veicoli da cui derivi lesione personale trovi
applicazione la norma dell’art. 2947, comma 3, c.c., con conseguente
applicazione del termine prescrizionale previsto dalla norma penale, e
quindi, vertendosi in materia di reato di lesioni personale,
quinquennale.
Di seguito la massima. “Nel caso in cui l’illecito civile sia
considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia
stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela,
l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica
anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile
accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri
propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che
integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi
costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre
dalla data del fatto”.
Un cordiale saluto
Walter Rossi
Intanto grazie della segnalazione che, con tutta evidenza, non conoscevo.
Un dubbio però mi sorge:
è sempre reato il fatto che da un sinistro stradale ne derivino lesioni
personali?
La violenta frenata da parte dell'autista dell'autobus è considerata reato
sempre e comunque?
Ciao
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Giampaolo Natali
Carissimo Giampaolo,
per la definizione di reato ti rimando sintenticamente a quanto
espresso da wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Reato.
Venendo ai tuoi quesiti:
> è sempre reato il fatto che da un sinistro stradale ne derivino lesioni
> personali?
Ti ricordo l’art. 590 c.p. (Lesioni Personali Colpose) che così
recita: “chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o
della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre
mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al
secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della
reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro
2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a
tre anni”. Il terzo comma è stato rivisitato dalla L. 102/2006 che ha
previsto un inasprimento della pena se le lesioni sono la conseguenza
di violazioni di norme del Codice della Strada o quelle relative alla
prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In base al disposto del
quinto comma della norma “il delitto è punibile a querela della
persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e seconda capoverso
> La violenta frenata da parte dell'autista dell'autobus è considerata reato
> sempre e comunque? No, dipende dalle circostanze, dal comportamento dell'autista, dalle condizioni del fondo stradale (e qui tu ne sai più di me!).
Ancora grazie per la spiegazione, quanto mai esaustiva.
Ma permettimi, la tua prima risposta era, come dire, un po' troppo "secca".
O forse l'avevo capita io cos�, sbagliando :-)
Ma permettimi, la tua prima risposta era, come dire, un po' troppo
"secca".
Carissimo Giampaolo,
hai ragione, ma la fretta è sempre una cattiva consigliera quando si
da tutto per scontato.
Molto semplicemente, se colui che ha subito una lesione fisica querela
il conducente del mezzo, perché, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, quelle lesioni gli impediscono di svolgere attività della
vita quotidiana (es. recarsi al lavoro, fare i mestieri di casa,
andare all'associazione del Bridge, svolgere l'attività di docente a
titolo gratuito presso un'istituto di formazione, ecc) la SC riconosce
al soggetto leso l'applivcazione del principio di cui all’art. 2947,
comma 3, c.c., con conseguente applicazione del termine prescrizionale
previsto dalla norma penale, più lungo rispetto a quanto previsto
dalla norma civilistica.
Inoltre, come tu ben sai, nella responsabilità extracontrattuale,
l'art. 2952 c.c. trova applicazione solo nei rapporti tra assicurato e
assicuratore (almeno in questo momento non mi vengono in mente altre
casistiche nei rappporti tra assicuratore e terzo).