> L'assicuratore propone o di eliminare dal libretto la figlia B facendo
> un passaggio di proprietà oppure iniziare una nuova polizza a nome
> della figlia partendo dalla classe 14.
Opinione 1)
Secondo il Il Regolamento ISVAP n. 4 in caso di passaggio di proprietà da
una pluralità soggetti ad uno solo di essi l'assicuratore deve riconoscere
la classe di merito maturata.
Passaggio che si poteva evitare sin dall inizio, non inserendo la figlia e
quindi trasferire la classe di merito come da art 171 del Codice delle
Assicurazioni ect etc.
La figlia non essendo convivente, purtoppo non puo' usufruire della legge 40
ed infatti,
a quest'ultima tocchera' una volta esibita idonea documentazione (acquisto
del veicolo)
la classe d'ingresso.
> E' vero che si perde la classe in caso di cointestazione?
Opinione 2)
La legge 40 non ha menzionato ne' la cointestazione, ne' il decesso del
contaente-proprietario.....
Ci sara' forse qualche compagnia che magari faccia distinzioni tra il primo
ed il secondo....intestatario...
quindi se il primo intestatario e' lo stesso contraente proprietario o un
componente del nucleo familiare,
si potrebbe facendo a mio avviso una forzatura trasferire o clonare (
secondo caso) la classe
di merito sul veicolo nuovo.
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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
> L'assicuratore propone o di eliminare dal libretto la figlia B facendo
> un passaggio di proprietà
Opinione 3)
Dalla fretta, ho dimenticato di scrivere che nel caso di cui sopra
la classe di merito viene mantenuta sul nuovo veicolo
Si prega di non tenere in considerazione il Reg. ISVAP n 4 ...citato in
precedenza in
quanto non c'e'tra con il caso in questone :-)
Per quanto riguarda la legge 40/2007, che è il riferimento corretto
ell'ex decreto Bersani, invece qualche appiglio ci sarebbe potuto
essere. La legge è scritta malissimo, e tra le altre cose il
legislatore ha dimenticato di specificare il requisito di piena
proprietà del veicolo che si vorrebbe assicurare con l'agevolazione.
Ne consegue che poichè anche una vettura che appartiene al 50% alla
signora A in fondo appartiene alla signora A (la proprietà parziale è
pur sempre proprietà), la legge si potrebbe applicare. La conseguenza
sarebbe quella di avere, per la macchina nuova, la classe CU maturata
sul veicolo vecchio.
Qui però arriva il guaio: il veicolo vecchio è rottamato, non esiste
più, la legge non è più applicabile.
Spero che la signora A abbia un'altra macchina, oltre a quella appena
comprata insieme alla figlia, altrimenti la frittata è fatta. A meno
di non retrodatare l'emissione del contratto nuovo tornando al giorno
in cui la signora A, ancora in possesso del veicolo da rottamare,
immatricolava la macchina nuova: se queste due vetture sono esistite
contemporaneamente, sia pure per un giorno, la speranza c'è.
A.L.
***Ma scusate, o il problema è scritto male, oppure non esiste !
Se la signora A aveva la sua vecchia auto, con la sua brava polizza, farà
semplicemente un cambio di veicolo sulla vecchia polizza, o no ??
Cosa c'entra se la nuova auto non è di esclusiva proprietà di A, ma è
cointestata ??
Qui si parla di polizza di A, e di auto nuova di A ...
Alberto
L' assicurzione ha ragione.
La soluzione: o la signora fa un passaggio solo a nome suo o la classe
è la 14°
Quella più conveniente è di fare il passaggio.
Ma scusate ..secondo me il proprietario di una macchina può essere
una persona che non ha nemmeno la patente ... quindi la polizza
assicurativa a nome della signora (con la classe precedente) e
come cointestataria la figlia che però può anche essere senza patente
e non guidare ma soltanto "proprietaria" a metà dell'autovettura,
S.e&o
Laura
Grazie per le risposte e ricapitolo anche per fare chiarezza:
la cointestazione nasce da una esigenza.La figlia B decide che è
arrivato il momento di cambiare auto,auto di proprietà della mamma A e
dotata di polizza classe 1 della mamma A. Per usufruire del bonus
rottamazione occorre una macchina da rottamare,e si decide di cedere
la vecchia auto, e quindi nasce l'esigenza di cointestare l'auto, nel
senso che la figlia si compra l'auto nuova ma occore versare il
rottame.E credendo anche che non ci fossero problemi nel volturare la
polizza della mamma A su un'auto che per metà appartiene alla mamma A.
Il fatto che la mamma A non possa volturare la polizza ,a detta di 2
assicuratori è cosa nota e discende dalla legge bersani e l'unica
strada è fare il passaggio di proprietà. Un terzo assicuratore propone
di fare una polizza a nome della mamma A in classe 1 fregandosene del
decreto.Il primo assicuratore mette in guardia da un rischio.Potrebbe
capitare che in caso di sinistro qualcuno si accorga della situazionee
che la polizza sia nulla,con tutto quello che ne deriva. Secondo voi
il terzo assicuratore sta sbagliando?
Scusate lalunghezza e grazie
Sha
***Raccontata così è un po' diversa da prima ...
Come al solito, la figlia (giovane) vuole avere la macchina intestata, ma
pure sfruttare la vecchia polizza della madre ...
Capra e cavoli, nello stile tipico italiano, insomma.
Allora avrebbe dovuto intestarsi l'auto (solo lei) ed assicurarsela
utilizzando la Bersani, con la classe di merito della vecchia auto della
madre (purchè convivente, ovvio ...), utilizzando il precedente attestato di
rischio dell'auto della madre. Guadagnando la classe, ma solo quella, con
gli aumenti di tariffa che le Compagnie applicano per le classi
'bersanizzate', soprattutto se il cliente è giovane e da poco patentato.
Altre soluzioni sono 'accomodamenti', anch'essi tipici italiani, o italioti,
se preferite.
Finchè va bene, si va avanti ... quando 'uscissero' casini, la colpa si
scarica a qualcun altro.
Così funziona l'Italia, ci dicono ...
Alberto
La legge 40/2007 "Bersani" ormai viene tirata in ballo per qualunque
cosa. Qualsiasi sia l'argomento, è SEMPRE la "Bersani", quando in
realtà la norma si occupa solo di alcuni casi ben specificati.
Tutto il resto della materia è regolato dal D. Lgs. 209/2005, che è il
testo di base, più i regolamenti attuativi, più i provvedimenti
dell'autorithy di vigilanza. Resta poi in vigore un vecchio DPR e
qualche scampolo di disposizioni precedenti dell'ISVAP, e naturalmente
ci sono le condizioni contrattuali della polizza che hanno, nè più nè
meno, il valore di legge tra le Parti.
Nel tuo caso specifico, il fatto di ripartire dalla classe 14 per aver
sostiuito il veicolo con uno nuovo, ma con mutamento di proprietà
seppure parziale (il nuovo è cointestato mentre il vecchio non lo era)
non discende affatto dalla "Bersani" che peraltro non si occupa per
niente dell'argomento.
Vale semmai il mio discorso precedente.
A.L.
Benissimo,siete stati chiarissimi.
In pratica per fare le cose legali in caso di cointestazione del
veicolo si perde la classe e si riparte dalla 14.
Dove posso trovare su internet la legge o che dir si voglia che vieta
di ripartire dalla classe della polizza della mamma?
Grazie
Sha
A dire il vero non funziona così.
La legge, ed i relativi regolamenti attuativi o provvedimenti ISVAP,
si limita ad affermare il caso generale che vuole collocato in 14esima
classe CU il veicolo di nuova immatricolazione o appena volturato al
PRA.
Per una collocazione diversa occorre individuare una norma che deroghi
al caso generale, come fa la L. 40/2007 "Bersani" in casi selezionati.
Se la deroga non esiste, si ricade nel caso generale.
A.L.
Art. 171. C.d.A.
Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante
determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti
effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del
trasferimento di proprieta', con diritto al rimborso del rateo di
premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto
dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo
334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro
veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprieta',
previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprieta', l'alienante informa
contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme
al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data
del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo
contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalita'
previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal
Ministro delle attivita' produttive.
.
Il Regolamento ISVAP n. 4, Allegato 2, lettera g, indica che in caso
di passaggio di proprietà da una pluralità di proprietari ad uno solo
di essi le Imprese di assicurazioni sono tenute a riconoscere la
classe CU maturata, non inidcando però la possibilità inversa: vale a
dire che il passaggio avvenga da un singolo ad una pluralità di
proprietari.
Pertanto, per assicurare il nuovo veicolo, è necessario emettere un
nuovo contratto.
Aggiungo solamente la ratio di un simile provvedimento:
quando i controlli sulle polizze RCA erano molto carenti, per non dire
assenti, più o meno ci siamo cimentati tutti a consigliare la cointestazione
per mantenere la classe di merito, indicando in polizza solamente il
proprietario originale.
L'ISVAP ha inteso sanare questa situazione ormai incancrenita concedendo il
mantenimento della classe unicamente nel passaggio da molti a pochi.
Così finalmente l'auto del figlio è solamente del figlio e non anche del
padre o della madre.
Vietando di fatto l'ipotesi contraria.
--
Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it
Grazie per le indicazioni sulle circolari,ma l'assicuratore mi ha
fatto leggere una circolare interna in cui c'era scritto " in caso di
cointestazione si perde la classe CU".
Chi lo ha deciso? Da quale testo di legge o similare è stato carpito?
Grazie
Sha
Dal regolamento ISVAP :-)
--
Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it
Da dove si scarica questo regolamento ISVAP?
Sul sito non lo trovo.Avete un link?
Grazie
Sha
Questo è il link:
http://www.aduc.it/dyn/documenti/allegati/regisvap42006.pdf
Art. 8 comma 6 del REGOLAMENTO ISVAP N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006
Cordialità
Walter