> Salve Maria,
> è sufficiente comunicare alla compagnia che ha fatto la polizza al condominio di escludere dalla polizza il suo appartamento (questo viene fatto con appendice di precisazione) e poi fare la polizza come meglio si crede.
> saluti
>
> Fabio
Buongiorno Sig. Fabio, dissento in toto da quanto Lei afferma in fatto e in diritto.
In primis, occorre verificare il contenuto del Regolamento di Condominio e le sue previsioni in tema di assicurazione e quanto stabilito dalle sentenze della Corte di Cassazione Ex multis, Sezione III, Civile, in data 6 luglio 2010 n.15.872; 13 agosto 2004, n. 15735 e 3 aprile 1997, n. 8233.
Infatti, solitamente i premi assicurativi sono ripartiti tra tutti i condomini in modo proporzionale, facendo riferimento al criterio delle quote millesimali di comproprietà, a meno che il regolamento condominiale non disponga una diversa ripartizione.
Posto che l'assicurazione viene sottoscritta, su mandato conferito dall'Assemblea all'Amministratore di Condominio, a garanzia dell'unità immobiliare, sarà eventualmente a quest'ultimo e non certamente all'assicuratore che dovrà essere richiesto (se le norme lo consentono) l'esclusione dal pagamento del premio assicurativo.
Il singolo condomino, infatti, rispetto alla polizza di assicurazione sottoscritta dall'Amministratore è litispendente passivo, non ha facoltà di azione diretta verso l'Assicuratore, né può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio (tra le altre, cfr. Cassazione Civile, Sezione II, 20 febbraio 2009 n 4245; Cass. 26 marzo 1996, n. 2678), se non previo consenso dell'Amministratore contraente della Polizza.
Inoltre, prima di stipulare la polizza per il proprio appartamento, sarebbe opportuno che l'interessato richiedesse all'amministratore del condominio, copia della polizza condominiale vigente per evitare la c.d. coassicurazione ex articolo 1910 c.c. e si facesse aiutare da un professionista nella lettura e nell'interpretazione delle clausole ivi previste.
Si evidenzia in tal senso che una polizza a garanzia della propria unità immobiliare non è affatto sufficiente a scongiurare il pericolo di dover metter mano al portafoglio per pagare i danni a terzi, perché, chi abita in condominio, è responsabile anche di ciò che accade negli spazi comuni.
Es. corrimano che ha un'insidia, scale e scalini non correttamente manutenuti, la responsabilità civile verso terzi nella causazione di un un sinistro a beni altrui, il ricorso vicini. Sa quanto potrebbe costare il risarcimento di una figura professionale di un certo rilievo che dovesse infortunarsi per fatto e colpa esclusiva del condominio? Milioni di euro!
In definitiva, ammesso che lei possa escludersi e richiedere l'emissione di apposita appendice di polizza con esclusione dal pagamento del premio condominiale, "qui prodest" (a chi giova) ? Il rischio che Lei corre pro futuro, vale il premio assicurativo da pagare annualmente al condominio?
Mediti Signora, mediti molto ed incroci le dita che niente possa occorrere a lei e al condominio dove abita. Altrimenti son dolori.
Cordiali Saluti