L'auto vecchia (di proprietà solo di mio padre) verrà consegnata al
concessionario (in data 15 marzo) per la demolizione.
Attualmente l'RCA dell'auto vecchia è intestata solo a mio padre,
scade il 16 marzo (ha tacito rinnovo) e la classe di merito è 1.
La compagnia è la Fondiaria-Sai divisione Sai.
La nostra intenzione è questa:
- cointestare anche la RCA dell'auto nuova;
- farla decorrere dalla mezzanotte del 16 marzo (contestualmente alla
scadenza della polizza della vecchia);
- io figlio, usufruire del decreto Bersani, ovvero avere classe di
merito 1.
L'assicuratore ci ha detto che necessita del contrassegno e
certificato del vecchio veicolo e di un documento attestante la presa
in carico per la demolizione per quanto riguarda la vecchia polizza.
Inoltre dice che deve fare la "sostituzione" della polizza e quella
sul veicolo nuovo non può né cointestarla, né farmi usufruire della CU
di mio padre.
Vi torna?
Non possiamo richiedere il giorno 15 marzo la cessazione della vecchia
polizza causa demolizione e banalmente sottoscrivere una nuova polizza
con le caratteristiche e benefici sopra elencati?
C'è qualche problema per via del tacito rinnovo e del fatto che è già
scaduto il termine per evitarlo?
Alllora che senso ha fare una cointestazione quando la puoi acquistare tu da
solo e usufruire comunque della classe di merito di tuo padre?
E' sufficiente assicurare ex novo la nuova auto e poi demolire la vecchia il
giorno dopo.
Ciao
--
Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it
Esatto
> Se intendessi ci�, non � pi� possibile: sia sulla carta di
> circolazione che sul certificato di propriet� mio padre � il 1�
> proprietario ed io risulto come comproprietario.
Peccato :-)
> Se invece intedi l'intestazione della polizza, il senso della
> cointestazione � legato sia al principio dell'uso comune del veicolo
> ed alla volont� di dividerci equamente propriet� ed obblighi, come
> l'assicurazione, associati (pur avendo pagato mio padre al 100% il
> veicolo e pur pagando il premio al 100%) sia per evitare che mio
> padre possa perdere la classe di merito acquisita rimanendo per pi�
> di 5 anni senza un'assicurazione intestata poich� in media cambiamo
> auto ogni 15 anni o fino a che non cade a pezzi e mio padre �
> pensionato ed anziano.
L'intestazione di polizza non c'entra un bel nulla con tutto il resto.
Leggasi attestato di rischio e/o classe Bonus Malus.
>
> Ovvio che se con la cointestazione non fosse possibile usufruire
> della classe di merito di mio padre avrebbe senso intestarla solo a
> me.
Qui si potrebbe discutere all'infinito. L'ISVAP legifera che passando da
pochi a molti (proprietari) la classe di merito viene persa, ma la legge
Bersani obbliga a concedere la miglior classe esistente in famiglia al nuovo
veicolo acquistato. Come vedi.......... � un bel caos interpretativo.
>
> Domanda: perch� sarebbe insensato cointestarla e, pi� in generale,
> quali sono i contro di una cointestazione di un'assicurazione RCA?
Primo perch� � assolutamente inutile essere comproprietari di un veicolo,
semmai il riscio � che in caso di massimale insufficiente entrambi i
cointestatari sono responsabili in solido. Ilch� a me non piace affatto.
>
>> E' sufficiente assicurare ex novo la nuova auto e poi demolire la
>> vecchia il giorno dopo.
>
> Cosa intendi con "assicurare ex novo": la sola sottoscrizione della
> nuova polizza o anche la decorrenza della stessa PRIMA della presa
> in consegna per la demolizione della vecchia auto?
Fare un nuovo contratto, "dimenticando" che esiste il precedente.
Oggi assicuri la nuova auto, domani rottami la vecchia.
> Se intendi la sola sottoscrizione, nessun problema. Anzi, fosse per
> me, sottoscriverei ora la nuova polizza fissando la decorrenza
> coincidente con la data di ritiro della nuova auto. Purtroppo per�
> mio padre si � fissato e vuole sottoscrivere la nuova polizza solo
> il giorno prima della sua decorrenza.
Le fissazioni non sono mai ottimali...........
>
> Se invece intendi che la nuova polizza decorra PRIMA della
> demolizione (o presa in consegna) del vecchio veicolo, ci� non mi �
> possibile. Il concessionario si rifiuta di farmi ritirare la nuova
> auto (gi� pagata ed immatricolata) se io non consegno prima il
> vecchio veicolo e non voglio n� avere giorni in cui non sono in
> possesso di nessuna auto, n� far pagare "giorni" di premio senza
> poter usufruire del nuovo veicolo.
Vedi sopra, mi sa che siate fissati in due in famiglia........
L'auto vecchia la consegni come previsto, chiedi semplicemente che la
demilizione effettiva avvenga non prima del giorno dopo aver ritirato e
assicurato la nuova.
>
> Comunque mi sembra di capire che tu consigli la cessazione della
> vecchia polizza (ed il tacito rinnovo?) e la sottoscrizione di una
> nuova polizza.
Esatto. Circa il tacito rinnovo, se la rottami nno devi dare alcun
preavviso.
--
Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it
ll che è un fatto puramente grafico. In realtà non esiste alcuna
gerarchia dei proprietari.
> Se invece intedi l'intestazione della polizza, il senso della
> cointestazione è legato sia al principio dell'uso comune del veicolo
> ed alla volontà di dividerci equamente proprietà ed obblighi, come
> l'assicurazione, associati (pur avendo pagato mio padre al 100% il
> veicolo e pur pagando il premio al 100%) sia per evitare che mio padre
> possa perdere la classe di merito acquisita rimanendo per più di 5
> anni senza un'assicurazione intestata poiché in media cambiamo auto
> ogni 15 anni o fino a che non cade a pezzi e mio padre è pensionato ed
> anziano.
L'intestazione della polizza non ha alcuna rilevanza rispetto alla
classe di merito.
La classe compete all'intestatario al PRA del veicolo, il nome di
colui che sottoscrive la polizza è assolutamente indifferente, nè egli
matura diritto alcuno sul livello bonus/malus.
> Ovvio che se con la cointestazione non fosse possibile usufruire della
> classe di merito di mio padre avrebbe senso intestarla solo a me.
L'operazione di cointestazione è sempre inutile se finalizzata ad
acquisire la classe di merito: nessuna norma lo autorizza
espressamente. Ci si rimette alle singole compagnie, le quali tuttavia
si limitano a considerare la situazione di partenza e quella di
arrivo.
Mi spiego meglio: se la compagnia A ammette il passaggio della classe
ai familiari conviventi, allora si può anche cointestare il veicolo ma
sarà un'operazione superflua: con la vettura intestata al solo figlio
si sarebbe ottenuto il medesimo risultato.
Se la compagnia B non ammette che il padre trasmetta la classe al
figlio, allora la cointestazione è solo uno stratagemma per mascherare
amministrativamente l'illecito contrattuale, del quale il cliente si
assumera poi tutta la responsabilità.
Una considerazione a parte merita l'applicazione della "Bersani" che
com'è noto consente al proprietario di un veicolo di duplicare la
classe su altro veicolo di sua proprietà e di recente acquisto, così
come lo consente ai familiari conviventi.
Anche in questo caso la cointestazione appare inutile, essendo
sufficiente l'intestazione al solo padre, se così si vuole, o al solo
figlio.
> Purtroppo però mio
> padre si è fissato e vuole sottoscrivere la nuova polizza solo il
> giorno prima della sua decorrenza.
Rammentando che se il veicolo vecchio viene alienato, cioè venduto o
demolito, prima della stipula del nuovo contratto,
decadono i requisiti previsti dalla "Bersani".
> Se invece intendi che la nuova polizza decorra PRIMA della demolizione
> (o presa in consegna) del vecchio veicolo, ciò non mi è possibile. Il
> concessionario si rifiuta di farmi ritirare la nuova auto (già pagata
> ed immatricolata) se io non consegno prima il vecchio veicolo e non
> voglio né avere giorni in cui non sono in possesso di nessuna auto, né
> far pagare "giorni" di premio senza poter usufruire del nuovo veicolo.
Ecco, appunto. La "Bersani" è inapplicabile per palese assenza del
requisito principale (acquisto dell'auto nuova in contemporanea
esistenza del veicolo vecchio).
Ripeto: il nome del contraente è irrilevante. Il contraente non ha
nulla a che fare con la classe di merito.
> Domanda: si può stipulare es. domani 9/3 il contratto chiedendo come
> decorrenza dello stesso la mezzanotte del 16/3?
Il testo della legge, che parla di "stipulazione del contratto"
suggerirebbe di sì.
Purtroppo, il testo non è granchè e vi sono delle parti dal
significato oscuro (si parla ad esempio di "tipologia" del veicolo, ma
questo termine non esiste nè nel codice della strada nè
nell'ordinamento comunitario).
Il rischio è che un domani un giudice possa decidere che la
possibilità di stipulare un contratto in una certa data per poi farne
decorrere gli effetti in una data diversa e qualsiasi, va oltre le
intenzioni del legislatore. Il quale non voleva certo inserire nella
norma un metodo per poterla aggirare.
Io non rischierei. Ma poi per cosa, per cinque Euro in più?
Aggiornamento definitivo: la nuova polizza è stata stipulata.
L'agenzia ha pressoché "imposto":
- due contraenti in virtù del fatto che il veicolo risulta in
comproprietà sulla carta di circolazione. Ciò nonostante sul contratto
risulto solo io indicato nella sezione proprietario/locatario del
veicolo;
- decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della vecchia polizza
relativa al vecchio veicolo;
- la sottoscrizione di una dichiarazione dove in virtù della
comproprietà e dell'esplicita richiesta si stipula il contratto con
due contraenti e che prendiamo atto che l'attestato di rischio verrà
emesso solo per il sottoscritto (=mio padre non si vedrà più emesso un
attestato di rischio);
L'agenzia sostiene che mio padre perderà la classe di merito.
Conseguenze di ciò? Chi ha ragione?
Ha ragione il D.Lgs. 205/2009 che all'art. 134 comma 3 stabilisce: "La
classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al
proprietario del veicolo".
Illegittima comunque la richiesta di uno specifico contraente (nel
vostro caso un doppio contraente) poichè la normativa vigente dà la
facoltà di stipulare il contratto con un contraente qualsiasi e
diverso dal proprietario.
Priva di valore la dichiarazione fatta sottoscrivere, poichè gli
attestati di rischio sono disciplinati dal Regolamento ISVAP n. 4/2006
e continueranno ad essere emessi dalla Compagnia secondo quanto
stabilisce l'ISVAP e non in base agli accordi privati tra le Parti.
Se un domani tuo padre vorrà stipulare una polizza a suo nome per un
futuro veicolo, adopererà semplicemente l'attestato di rischio di
questo contratto (quello cointestato), allegando copia del certificato
di proprietà per comprovare di detenere pieno diritto su quella classe
di merito. Secondo la legge 40/2007 sul nuovo veicolo sarà applicata
la medesima classe.
Alex.
Scusate, 209/2005