Secondo me no, a patto che tu dichiari che l'auto non è mai stata
assicurata e come hai già detto non ha mai circolato.
Credo proprio che per rientrare nelle disposizioni della Legge Bersani-
bis faccia fede la data di stipula del contratto di assicurazione.
Dichiarando che l'auto non ha mai circolato dal 15-01 cosa debbo dire
all'assicurazione perche mi faccia partire dalla stessa catogoria che
ho sulla mia auto circolante.
Avete dei riferimenti normativi ????
mark ha scritto:
La legge parla di auto acquistata.
La legge è entrata in vigore, a seconda dei casi, nel febbraio oppure
nell'aprile 2007.
Tu affermi che l'auto l'hai acquistata in gennaio............
Ciao
--
Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it
Art. 5, comma 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, infine, i seguenti commi:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona
fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente
stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può
assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole
rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio
conseguito sul veicolo già assicurato.
Inviare richiesta scritta alla compagnia assicurativa citando il
riferimento normativo di cui sopra. In caso di rifiuto inoltrare
reclamo alla compagnia e contestualmente all'isvap.
Saluti
--
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!
Due precisazioni.
La prima è generica: non è un buon consiglio quello di inoltrare
reclamo alla Compagnia e all'ISVAP "contestualmente". L'ISVAP si
incazza e basta, perchè è stata tirata in mezzo come autorithy PRIMA
ANCORA che quanto segnalato alla Compagnia potesse essere gestito
secondo la via ordinaria. All'autorità garante si ricorre semmai se il
reclamo è rimasto senza risposta, oppure se si ritiene la risposta
insoddisfacente.
La letterina che l'ISVAP invia al consumatore troppo frettoloso non è
granchè tenera e grossomodo suona come: "Ma si può sapere che vuoi se
ancora non hai dato alla Compagnia tempo di rispondere? Attieniti
prima ai canali appositamente predisposti ed evita di scocciare".
Arriva in copia pure all'assicuratore, il quale invece di essere mosso
dallo spauracchio dell'autorità di vigilanza, gongola.
Quindi: prima, reclamo alla Compagnia. Poi, semmai, ISVAP.
Seconda precisazione. Nel caso specifico il cliente eviti sia l'ISVAP
che il reclamo alla Compagnia, perchè è lampante che quanto egli
richiede non può essere applicato.
Il comma in questione, ove si parla di "acquisto di ulteriore
veicolo", è stato introdotto dal D.L. 7/2007, mentre fino alla fine di
Gennaio valeva il testo previgente del Codice delle Assicurazioni
nonchè le circolari ISVAP non in contrasto con la nuova normativa.
Il decreto Bersani è successivo alla data di acquisto dell'auto da
parte del cliente; a Gennaio valevano le vecchie regole.
Il fatto che il veicolo non sia stato assicurato subito non è
rilevante.
A.L.
(da articolo di Antonella Donati)
Diversamente da quanto accade quando il reclamo riguarda
problemi contrattuali, l Isvap può intervenire senza attendere
che la società risponda. E obbligatorio avere prima la risposta
ufficiale dell assicurazione solo quando il reclamo riguarda
questioni direttamente legate all applicazione di norme
contrattuali, quando invece si tratta di un mancato rispetto di
norme di legge l Istituto può intervenire in prima battuta. Per
cui conviene comunque attivarsi anche con la società, ma
informando che il reclamo è diretto anche all Isvap: le società
più accorte preferiranno adeguarsi immediatamente piuttosto che
rischiare l intervento, e le sanzioni, dell Istituto di
controllo.
> Seconda precisazione. Nel caso specifico il cliente
> eviti sia l'ISVAP
> che il reclamo alla Compagnia, perch=E8 =E8 lampante
> che quanto egli
> richiede non pu=F2 essere applicato.
> Il comma in questione, ove si parla di "acquisto di
> ulteriore
> veicolo", =E8 stato introdotto dal D.L. 7/2007,
> mentre fino alla fine di
> Gennaio valeva il testo previgente del Codice delle
> Assicurazioni
> nonch=E8 le circolari ISVAP non in contrasto con la
> nuova normativa.
> Il decreto Bersani =E8 successivo alla data di
> acquisto dell'auto da
> parte del cliente; a Gennaio valevano le vecchie
> regole.
> Il fatto che il veicolo non sia stato assicurato
> subito non =E8
> rilevante.
Non è affatto "lampante"!!! Infatti il sindacato degli agenti
assicuratori ha chiesto chiarimenti sia presso il Ministero
competente che all'isvap. Come scritto nel precedente post il
comma in questione non è stato introdotto direttamente dal D.L.
7/2007 ma dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. in
cui non si parla assolutamente di "acquisto di ulteriore
veicolo" bensì di "veicolo acquistato" (senza fare alcun
riferimento alla data di acquisto).
Comunque, in attesa che venga fatta chiarezza sulla questione
dell'interpretazione della legge sarebbe meglio "salvaguardarsi"
attivamente (e se preferibile anche con le modalità suggerite da
Alex).
Occorre segnalare, per completezza d'informazione, che Antonella
Donati è una giornalista che si occupa di difendere le posizioni dei
consumatori, non un'imparziale redattrice di saggi.
E difatti in questo articolo non prende neppure in considerazione
l'idea che il consumatore stia sostenendo delle stupidaggini: le
assicurazioni, minacciate dal castigo divino dell'ISVAP, preferiranno
dare ragione subito a sua eccellenza il cliente. Il fatto che abbia
torto non è opzione che si possa contemplare.
Senonchè l'ISVAP ha emanato da quattro anni la circolare 518/D in cui
codifica la procedura per i reclami, introduce un registro di
protocollazione presso le singole Compagnie e raccomanda che ci si
rivolga prima alla propria Compagnia.
Per ribadirlo meglio, lo scrive nel proprio sito istituzionale con
tanto di nota "Attenzione" ben evidenziata in neretto (si veda "come
presentare un reclamo").
L'istituto può intervenire in prima battuta, come suggerisce la
Donati, se riceve una segnalazione del tipo: "Mario Rossi della XYZ
Assicurazioni viola la legge". Al che l'ISVAP chiede lumi al signor
Mario Rossi, lo informa della questione e volendo può pure convocarlo,
facendogli così perdere tempo e quattrini. Giusta punizione se egli ha
effettivamente violato la legge, ma nel caso il consumatore avesse
preso una delle sue non rare cantonate ed accusato il signor Rossi a
vanvera, poi l'assicuratore lo chiamerà in tribunale e gli farà un
mazzo così.
Esiste il danno d'immagine e costa anche caro.
Per cui, darei più retta ai suggerimenti dell'Istituto stesso che a
quanto suggerito dalla giornalista.
>Non è affatto "lampante"!!! Infatti il sindacato degli agenti
>assicuratori ha chiesto chiarimenti sia presso il Ministero
>competente che all'isvap. Come scritto nel precedente post il
>comma in questione non è stato introdotto direttamente dal D.L.
>7/2007 ma dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. in
>cui non si parla assolutamente di "acquisto di ulteriore
>veicolo" bensì di "veicolo acquistato" (senza fare alcun
>riferimento alla data di acquisto).
Nel nostro ordinamento le norme non penali (queste ultime sono sempre
irretroattive) possono essere retroattive solo quando il legislatore
formuli in maniera non equivoca tale richiesta.
Nella L. 40/2007 manca il minimo accenno alla possibile retroattività
della norma, vale a dire che la stessa entra in vigore con la sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non può comprendere fatti
antecedenti.
L'acquisto di un'auto avvenuto prima della pubblicazione della L.
40/2007, dunque, non può ricadere nella disiplina successivamente
introdotta. Compare inoltre nel testo della legge la parola
"ULTERIORE", che in italiano ha il preciso significato di "successivo"
rispetto ad una situazione precedente.
Curioso, comunque. Il consumatore italiano ha passato anni a fare
tarocchi pur di ricadere in una situazione conveniente in termini di
classe di merito (si vedano le cointestazioni, i cambi di residenza
fasulli, la finta vendita dell'auto vecchia). Adesso gli danno una
legge scandalosa che gli consente tariffe-pacchia, e non gli va bene
neanche quello! Eccolo di nuovo a far tarocchi per vedere di ricaderci
dentro anche quando non ricorrono le condizioni.
Non gli basta mai nè mai gli basterà.
A.L.
> L'istituto pu=F2 intervenire in prima battuta, come
> suggerisce la
> Donati, se riceve una segnalazione del tipo: "Mario
> Rossi della XYZ
> Assicurazioni viola la legge". Al che l'ISVAP chiede
> lumi al signor
> Mario Rossi, lo informa della questione e volendo
> pu=F2 pure convocarlo,
> facendogli cos=EC perdere tempo e quattrini. Giusta
> punizione se egli ha
> effettivamente violato la legge, ma nel caso il
> consumatore avesse
> preso una delle sue non rare cantonate ed accusato il
> signor Rossi a
> vanvera, poi l'assicuratore lo chiamer=E0 in
> tribunale e gli far=E0 un
> mazzo cos=EC.
> Esiste il danno d'immagine e costa anche caro.
> Per cui, darei pi=F9 retta ai suggerimenti
> dell'Istituto stesso che a
> quanto suggerito dalla giornalista.
Faccio notare che presentare un reclamo non significa per nulla
adire le vie legali e se poi il consumatore avrà preso una "non
rara cantonata" sarà l'isvap stesso a comunicarglielo senza
scomodare il sig. Mario Rossi.
Nel caso specifico il reclamo riguarda il mancato rispetto di
una norma di legge e l'Istituto può intervenire in prima battuta
o in ogni caso aspettare che entro 45 gg si esprima l'impresa di
assicurazione. Il nocciolo della questione è invece un altro:
assumersi le proprie responsabilità.
> >Non =E8 affatto "lampante"!!! Infatti il sindacato
> degli agenti
> >assicuratori ha chiesto chiarimenti sia presso il
> Ministero
> >competente che all'isvap. Come scritto nel
> precedente post il
> >comma in questione non =E8 stato introdotto
> direttamente dal D.L.
> >7/2007 ma dalla legge di conversione 2 aprile 2007,
> n. 40. in
> >cui non si parla assolutamente di "acquisto di
> ulteriore
> >veicolo" bens=EC di "veicolo acquistato" (senza fare
> alcun
> >riferimento alla data di acquisto).
>
> Nel nostro ordinamento le norme non penali (queste
> ultime sono sempre
> irretroattive) possono essere retroattive solo quando
> il legislatore
> formuli in maniera non equivoca tale richiesta.
> Nella L. 40/2007 manca il minimo accenno alla
> possibile retroattivit=E0
> della norma, vale a dire che la stessa entra in
> vigore con la sua
> pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non pu=F2
> comprendere fatti
> antecedenti.
> L'acquisto di un'auto avvenuto prima della
> pubblicazione della L.
> 40/2007, dunque, non pu=F2 ricadere nella disiplina
> successivamente
> introdotta. Compare inoltre nel testo della legge la
> parola
> "ULTERIORE", che in italiano ha il preciso
> significato di "successivo"
> rispetto ad una situazione precedente.
Per quanto riguarda l'interpretazione della norma c'è già stato
un ampio dibattito in questo forum, pertanto non rimane che
aspettare gli eventuali chiarimenti forniti dagli organi
competenti.
> Curioso, comunque. Il consumatore italiano ha passato
> anni a fare
> tarocchi pur di ricadere in una situazione
> conveniente in termini di
> classe di merito (si vedano le cointestazioni, i
> cambi di residenza
> fasulli, la finta vendita dell'auto vecchia). Adesso
> gli danno una
> legge scandalosa che gli consente tariffe-pacchia, e
> non gli va bene
> neanche quello! Eccolo di nuovo a far tarocchi per
> vedere di ricaderci
> dentro anche quando non ricorrono le condizioni.
> Non gli basta mai n=E8 mai gli baster=E0.
Scandaloso è non cambiare l'iniquo sistema!
Sottoscrivo quanto pubblicato da Alessandro Merolla.
*****************************************************************
Liberalizzazioni: le due auto nella stessa classe di merito
provocano uno psicodramma monetario
Una delle norme più orrende mai pensate dall'essere umano
riguarda il secondo veicolo assicurato della Rca. Dunque, le
Assicurazioni ragionano nel seguente modo. Tu, assicurato, hai
un'auto con cui non fai mai incidenti. Sei in prima classe di
merito perché ti comporti bene, non provochi sinistri, non
rappresenti un costo e il tuo rischio viene allegramente coperto
dalla Compagnia. Ma sì, diciamocelo: l'Assicurazione grazie a te
guadagna una barca di quattrini.
Poi, un giorno, decidi di comprare una seconda auto. E ti rechi
in agenzia per la Rca. Ma, sorpresa, devi partire in
quattordicesima classe. Come, ti chiedi, non faccio mai
incidenti, sono vostro cliente da millenni, non vi rompo mai le
balle e mi fate pagare l'iradiddio per il secondo veicolo?!
Proprio così. E perché le Assicurazioni ti trattano a pesci in
faccia? Perché, ecco il cuore del ragionamento,
secondo loro guidi bene la prima auto ma potresti guidare
malissimo la seconda. E fare 12 incidenti al mese. La polizza si
lega al veicolo, per carità. Oppure, schiofoso furbastro che non
sei altro, potresti dare l'auto a tuo figlio 18enne. Eh no, io
Compagnia, virtuosa e santerellina, da te non mi faccio
raggirare. Tiè. Paga.
Ma ora che sta succedendo? Col suo Decreto, Bersani, ministro
dello Sviluppo Economico, si è messo in testa un'idea malsana.
Vuole che un assicurato mantenga per il secondo veicolo la
stessa classe di merito del primo.
Apriti cielo. Siete pazzi?! Si scandalizzano le Assicurazioni. E
il legame veicolo-assicurato? E le nostre sacre preoccupazioni
che il cliente non sappia guidare la seconda auto come la prima?
Insomma, si sta scatenando uno psicodramma.
Vedrete che la momento della conversione in Legge del Decreto
Bersani, le lobby trasversali del Parlamento faranno sentire la
loro voce... Scommettiamo?
*****************************************************************
Salve
Guarda, ho appena fatto una polizza nella tua stessa situazione.
Già assicurato con Zuritel, ho assicurato con decorrenza oggi un'auto
acquistata il 27.11.06 (a me intestata) e mi hanno applicato la stessa
classe di merito dell'esistente.
Hanno voluto una dichiarazione di non circolazione ai sensi degli
artt. 1892 e 1893 del C.C., ma niente di più.
davide
> Poi, un giorno, decidi di comprare una seconda auto. E ti rechi
> in agenzia per la Rca. Ma, sorpresa, devi partire in
> quattordicesima classe. Come, ti chiedi, non faccio mai
> incidenti, sono vostro cliente da millenni, non vi rompo mai le
> balle e mi fate pagare l'iradiddio per il secondo veicolo?!
> Proprio così. E perché le Assicurazioni ti trattano a pesci in
> faccia? Perché, ecco il cuore del ragionamento,
>
> secondo loro guidi bene la prima auto ma potresti guidare
> malissimo la seconda. E fare 12 incidenti al mese. La polizza si
> lega al veicolo, per carità. Oppure, schiofoso furbastro che non
> sei altro, potresti dare l'auto a tuo figlio 18enne. Eh no, io
> Compagnia, virtuosa e santerellina, da te non mi faccio
> raggirare. Tiè. Paga.
Non è un ragionamento sbagliato anche perchè è difficile che uno si
intesti 2 auto per poi esser l'unico a guidarle entrambe
effettivamente.
Più normale che si trovi il papà già possessore di un'auto che si
intesti anche quella che compra al figlio 18enne.
>
> Ma ora che sta succedendo? Col suo Decreto, Bersani, ministro
> dello Sviluppo Economico, si è messo in testa un'idea malsana.
> Vuole che un assicurato mantenga per il secondo veicolo la
> stessa classe di merito del primo.
>
> Apriti cielo. Siete pazzi?! Si scandalizzano le Assicurazioni. E
> il legame veicolo-assicurato? E le nostre sacre preoccupazioni
> che il cliente non sappia guidare la seconda auto come la prima?
> Insomma, si sta scatenando uno psicodramma.
Ma quale apriti cielo?quali scandalo da parte delle compagnie?Hanno
mica bisogno di fare ciò....
loro ne escono indenni sai come? semplicemente aumentando le tariffe
di TUTTE le classi, anche quelle + virtuose....
un 5% quest'anno....un 5% l'anno successivo e così via fino a che non
si sia ristabilito l'equilibrio attuale.
E' talmente semplice come ragionamento, oltre che perfettamente
legale, che chi ha scritto quest'articolo sembra possedere le capacità
cognitive della realtà riscontrabili in un bambino di 5 anni.
>
> Vedrete che la momento della conversione in Legge del Decreto
> Bersani, le lobby trasversali del Parlamento faranno sentire la
> loro voce... Scommettiamo?
scommessa persa, paga lui gli aumenti di tutti ora?
La norma in realtà è stata pensata dallo Stato con una ratio che i
legislatori più moderni e progressisti hanno pensato bene di
dimenticare. Mentre l'assicurato non guarda al di là del suo orticello
e si prodiga in eterne litanie "ma io guido bene, ma io sono bravo, ma
io vi faccio guadagnare, ma io, io, IO", il sistema assicurativo
funziona da secoli in base al concetto di mutualità. Per cui al fine
della redditività il comportamento del singolo cliente è completamente
indifferente: quello che conta, è cosa fa la massa degli assicurati.
La tipica replica del consumatore è che gli incidenti li devono pagare
solo quelli che li fanno. Oltre che stupida (a cosa serve
l'assicurazione se il sinistro te lo paghi tu?) questa affermazione
non tiene conto del fatto che l'assicurato deve, per legge, essere
solvente per centinaia di migliaia di Euro.
Visto nella sua globalità, il settore RCA non è assolutamente quello
dove "si guadagnano una barca di quattrini". Ha macinato passivi per
anni, ora è in sostanziale equilibrio con l'eccezione di alcune aree
geografiche. In tali aree per avere la polizza devi minacciare di
andare con i Carabinieri, e quando la UE (non manca molto) cancellerà
l'obbligo a contrarre, non si riuscirà ad avere una RCA neppure
pregando tutit i santi del Paradiso.
Questo per la "barca di quattrini" ipotizzata dal signor Merolla.
>Poi, un giorno, decidi di comprare una seconda auto. E ti rechi
>in agenzia per la Rca. Ma, sorpresa, devi partire in
>quattordicesima classe. Come, ti chiedi, non faccio mai
>incidenti, sono vostro cliente da millenni, non vi rompo mai le
>balle e mi fate pagare l'iradiddio per il secondo veicolo?!
>Proprio così. E perché le Assicurazioni ti trattano a pesci in
>faccia?
Ma poverino! Peccato che il cliente che fa un discorso del genere
abbia la faccia come il culo: la seconda auto non è alternativa alla
prima (nel senso che una sta automaticamente nel box intanto che
l'altra circola) ma viaggiano contemporaneamente entrambe. E siccome
il nostro amico che "non fa incidenti da millenni" non è ubiquo, al
volante della seconda auto sta il figlio neopatentato che con la
classe di merito di papà non c'entra una mazza.
Infatti, il papà si è intestato la seconda auto esclusivamente per far
fessa l'assicurazione ed evitare di far pagare al figlio la tariffa
congrua al proprio rischio specifico. Il legislatore dell'epoca, che
conosceva meglio i suoi polli, aveva predisposto l'opportuno
meccanismo per non rendere conveniente la frode: ogni auto, la sua
classe.
Aggiungo che mai nella storia dell'assicurazione auto si è visto un
consumatore chiedere contratti ove l'operatività fosse subordinata
alla non circolazione contemporanea dei due veicoli. E figuriamoci!
Questi sarebbero utili solo se il cliente guidasse in alternativa ora
una vettura, ora l'altra. Il che è quello che a parole giura e
spergiura, peccato che non sia vero.
>Ma ora che sta succedendo? Col suo Decreto, Bersani, ministro
>dello Sviluppo Economico, si è messo in testa un'idea malsana.
>Vuole che un assicurato mantenga per il secondo veicolo la
>stessa classe di merito del primo.
>Apriti cielo. Siete pazzi?! Si scandalizzano le Assicurazioni. E
>il legame veicolo-assicurato? E le nostre sacre preoccupazioni
>che il cliente non sappia guidare la seconda auto come la prima?
>Insomma, si sta scatenando uno psicodramma.
Ma quale dramma? Saranno accontentati tanto il cliente quanto Bersani.
Quanto alle assurde richieste di estensione della norma, diamo la
classe 1 pure a loro (come si evince da altro post).
Al posto della classe CU-14 potranno così leggere sul contratto la
sospirata CU-1.
Con l'aumento del duecento per cento.
Un anno di tempo e, stanne certo, succederà.
A.L.
Giuseppe
Giuseppe ha scritto:
> Ho acquistato il 15 gennaio 07 una fiat panda usata e da allora è ferma
Non voglio ''rovinarti la festa'', vedi che quei due articoli del codice
civile
sono ''pericolosi'' ! la macchina e' stata acquistata prima
del famoso decreto, dove non erano previsti nemmeno
gli appartenenti al nucleo familiare ( che sono stati inseriti
dopo la conversione in legge).
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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
> La legge parla di auto acquistata.
Esatto. Senza specificare quando debba essere stata acquistata!
> La legge è entrata in vigore, a seconda dei casi, nel febbraio oppure
> nell'aprile 2007.
> Tu affermi che l'auto l'hai acquistata in gennaio............
... quindi, per quanto sopra detto, lui ha pieno diritto di ricevere la
classe di merito richiesta.
Salvo diversa interpretazione ufficiale (tipo una circolare del Min. S.E.,
come quella che chiarì la TOTALE assenza di QUALSIASI costo in caso di
chiusura C/C bancario) che non mi risulta ancora resa nota.
> >Non è affatto "lampante"!!! Infatti il sindacato degli agenti
> >assicuratori ha chiesto chiarimenti sia presso il Ministero
> >competente che all'isvap. Come scritto nel precedente post il
> >comma in questione non è stato introdotto direttamente dal D.L.
> >7/2007 ma dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40. in
> >cui non si parla assolutamente di "acquisto di ulteriore
> >veicolo" bensì di "veicolo acquistato" (senza fare alcun
> >riferimento alla data di acquisto).
Risposte del ministero e dell'ISVAP ?
> Nel nostro ordinamento le norme non penali (queste ultime sono sempre
> irretroattive) possono essere retroattive solo quando il legislatore
> formuli in maniera non equivoca tale richiesta.
> Nella L. 40/2007 manca il minimo accenno alla possibile retroattività
> della norma, vale a dire che la stessa entra in vigore con la sua
> pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non può comprendere fatti
> antecedenti.
> L'acquisto di un'auto avvenuto prima della pubblicazione della L.
> 40/2007, dunque, non può ricadere nella disiplina successivamente
> introdotta. Compare inoltre nel testo della legge la parola
> "ULTERIORE", che in italiano ha il preciso significato di "successivo"
> rispetto ad una situazione precedente.
Proprio perchè la legge parla di "veicolo acquistato", senza alcun
riferimento a QUANDO è stato acquistato, non ha senso coinvolgere il
concetto di retroattività: ULTERIORE VEICOLO ACQUISTATO = seconda (o terza,
ecc.) auto/moto acquistata (dall'assicurato o da un suo familiare
stabilmente convivente)!!
Perchè porre forzatamente indicazioni temporali sull'acquisto quando invece
la legge non le pone???
Che l'ulteriore veicolo sia stato acquistato ieri o 5 anni fà nulla rileva
sul fatto che tizio, che ha un contratto con classe di merito 7 con la
compagnia A chieda un contratto con classe 1 alla compagnia B dove il
coniuge è già cliente con classe 1.
Salvo smentite derivanti da circolari del Ministero S.E.
All'art. 1 c. 2 della legge sta scritto, come prassi, che essa entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Durante i lavori della Camera, in fase di conversione del decreto-
legge, è stata operata la sostituzione delle parole "in tutti i casi
di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente,
da parte di persona fisica già titolare di polizza aassicurativa" con
"in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un
ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona
fisica gia' titolare di polizza assicurativa".
E' stato perciò un atto deliberato e ben ponderato quello di emendare
il testo, introducento il concetto di ACQUISTO e la parola ULTERIORE.
Significa, senza ombra di dubbio, che la legge si applica ai veicoli
acquistati ulteriormente, e cioè successivamente, rispetto alla
situazione esistente alla data di entrata in vigore.
Inutile tuttavia insistere più di tanto. Quando al consumatore una
norma non garba, nel senso che non gli entra nulla in tasca, va avanti
per anni a dire "ma secondo me non è così".
A.L.
> E' stato perciò un atto deliberato e ben ponderato quello di emendare
> il testo, introducento il concetto di ACQUISTO e la parola ULTERIORE.
> Significa, senza ombra di dubbio, che la legge si applica ai veicoli
> acquistati ulteriormente, e cioè successivamente, rispetto alla
> situazione esistente alla data di entrata in vigore.
Continuo a vederle come tue personali interpretazioni.
Ho poi letto in altri post che il sindacato degli assicuratori ha chiesto
chiarimenti al Ministero S.E. ed all'ISVAP, si sà se c'è già una risposta
ufficiale o se tale risposta arriverà in tempi brevi?
> Inutile tuttavia insistere più di tanto. Quando al consumatore una
> norma non garba, nel senso che non gli entra nulla in tasca, va avanti
> per anni a dire "ma secondo me non è così".
Idem per gli assicuratori, non ci piove, siamo tutti esseri umani e ognuno
pensa al proprio tornaconto, dato che non esce una legge chiara al di sopra
di ogni ragionevole dubbio.
Una circolare di chiarimento è quantomai opportuna.
Una sola domanda.
Ma qualcuno si illude veramente che per la vecchia polizza sulla
seconda auto, in corso da anni, adesso il premio possa magicamente
dimezzarsi per tutti?
A.L.
> Una sola domanda.
> Ma qualcuno si illude veramente che per la vecchia polizza sulla
> seconda auto, in corso da anni, adesso il premio possa magicamente
> dimezzarsi per tutti?
Vedo che non rispondi alle mie domande che ritengo abbiano un senso pratico,
per fare a tua volta domande che mi pare abbiamo tutt'altro scopo... fą
paura quello che puņ dire il Ministero nella sua circolare di chiarimenti?
Io ho chiesto di stipulare il contratto assicurativo soltanto dopo
l'entrata in vigire del decreto (neanche ne sapevo l'esistenza quando
ho acquistato l'auto).
Quindi stipulando un nuvo contratto con la compagnia assicurativa con
la quale ho già un'altro contratto, chiedo di partire con la stessa
categoria. Ed è la cosa che ho fatto risparmiando 250 euro scusate se
poco.
Non ho chiesto la classe di mio padre (ci dovevo provare ????? ).
WOOOW
Grazie a chi mi è stato vicino
Jus ha scritto:
> Il 16 Mag 2007, 18:08, Alex Lustig <alexl...@katamail.com> ha scritto:
>
> > Una sola domanda.
> > Ma qualcuno si illude veramente che per la vecchia polizza sulla
> > seconda auto, in corso da anni, adesso il premio possa magicamente
> > dimezzarsi per tutti?
>
> Vedo che non rispondi alle mie domande che ritengo abbiano un senso pratico,
> per fare a tua volta domande che mi pare abbiamo tutt'altro scopo... fà
> paura quello che può dire il Ministero nella sua circolare di chiarimenti?