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PROBLEMA

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ca...@libero.it

unread,
Oct 12, 2005, 9:27:24 AM10/12/05
to
Mi rivolgo ai colleghi per raccontare un episodio accadutomi questa mattina
e per rivolgere loro una domanda.
Episodio:
stamattina, per la prima volta da quando, a luglio di quest'anno, la
compagnia mi ha cambiato il programma che gestisce le polizze auto, mi è
capitato di dover emettere un contratto "per cessione". Guardo il programma
e non riesco a trovare nessun tipo di procedura ad hoc. Perplesso, chiamo
l'Help Desk e loro mi rispondono che devo effettuare una sostituzione con
cambio del proprietario e del contraente. Ancora più perplesso, chiedo come
fa il programma a distinguere che questa è una cessione di contratto
piuttosto che una "normale" sostituzione con cambio veicolo+proprietario
(che la mia Compagnia consente, oltre che fra coniugi in comunione di beni e
soci di società di persone, anche fra familiari conviventi). Risposta
dell'Help Desk: distingue i due casi perché, nel caso di sostituzione
veicolo+proprietario non si deve variare il contraente! A questo punto
trasecolo: lavoro da 7 anni e questa è la terza Compagnia con la quale
collaboro e non avevo mai sentito prima una cosa del genere! In pratica, se
io vendo la mia auto e voglio passare il contratto sulla nuova che viene
intestata a mia moglie, io devo rimanere contraente (e, conseguentemente,
"responsabile" del contratto). Sbaglio o è un'imposizione vessatoria? E se
anche non lo fosse, possibile che le condizioni contrattuali non lo
specifichino, cioè non dicano che la sostituzione del contratto con cambio
del proprietario è consentita solo se il contraente rimane invariato?

Domanda: non è che qualcuno di voi mi sa dare qualche riferimento normativo
che testimoni (se è vero) che il contraente può cambiare non solo da
un'annualità all'altra, ma anche in corso d'anno (se c'è anche un cambio di
veicolo e di proprietario)?

Grazie anticipatamente.


Neri Sassi


Alex Lustig

unread,
Oct 12, 2005, 2:02:37 PM10/12/05
to
>Domanda: non è che qualcuno di voi mi sa dare qualche riferimento normativo
>che testimoni (se è vero) che il contraente può cambiare non solo da
>un'annualità all'altra, ma anche in corso d'anno (se c'è anche un cambio di
>veicolo e di proprietario)?

Mah... io vedo due casi.
Nel primo caso, il vecchio proprietario intende vendere l'auto con annessa
assicurazione, che resterebbe valida fino a scadenza e operante per il nuovo
proprietario. In questo caso si emette appendice di cessione e si ristampano
contrassegno, certificato e carta verde.
L'operazione è semplice, ma ha un difetto: alla scadenza, classe kaputt. Si
riparte dalla 14.
Se il vecchio proprietario intende vendere l'auto ma mantenere la classe di
merito a favore del nuovo (potrebbe essere, infatti, la moglie), allora
arriva il secondo caso, cioè la rogna.
L'ISVAP consente il mantenimento della classe modificando a piacere il
contraente, purchè il proprietario resti uguale. E alcune compagnie dicono
che per clienti appartenenti allo stesso nucelo familiare, tutto fa brodo:
madre, padre, figlio e nonno, la classe è buona per tutti. Se poi si tratta
di marito e moglie in comunione dei beni, è anche un diritto garantito.
Il problema arriva cercando di applicare le due agevolazioni
contemporaneamente. Il software interpreta la regola alla lettera,e siccome
l'ISVAP tira in ballo espressamente l'attestato di rischio (e questo implica
la scadenza dell'annualità), in corso d'anno non fa sostituire la polizza
modificando contraente e proprietario insieme. Normativamente ineccepibile,
non c'è che dire, ma dubito che fosse questa la volontà dell'organo di
controllo.
Tecnicamente il problema si risolve emettendo la polizza con il vecchio
contraente (ed il nuovo proprietario; la classe "passa" legittimamente in
quanto marito e moglie) nonchè, trenta secondi dopo, trasferendo
amministrativamente il contratto dall'anagrafica cliente A all'anagrafica
cliente B.
Ma per non cercarti guai, chiedi alla direzione di confermarti (per
iscritto) che questo viene approvato, poichè si interpreta in questo senso
il disposto dell'ISVAP. Ritengo infatti che l'authority, parlando di
"attestato", intendesse dire "classe" in senso generale comprendendo quindi
le sostituzioni in corso d'anno. Se così non fosse, anche in caso di furto
totale ci sarebbe una disparità di trattamento rispetto all'alienazione
volontaria.
Questa la mia opinione, del tutto personale.
Facci sapere cosa dicono.

A.L.

Giampaolo Natali

unread,
Oct 13, 2005, 6:29:05 AM10/13/05
to
Alex Lustig wrote:
>> Domanda: non è che qualcuno di voi mi sa dare qualche riferimento
>> normativo che testimoni (se è vero) che il contraente può cambiare
>> non solo da un'annualità all'altra, ma anche in corso d'anno (se c'è
>> anche un cambio di veicolo e di proprietario)?
>
> Mah... io vedo due casi.
> Nel primo caso, il vecchio proprietario intende vendere l'auto con
> annessa assicurazione, che resterebbe valida fino a scadenza e
> operante per il nuovo proprietario. In questo caso si emette
> appendice di cessione e si ristampano contrassegno, certificato e
> carta verde.
> L'operazione è semplice, ma ha un difetto: alla scadenza, classe
> kaputt. Si riparte dalla 14.
> Se il vecchio proprietario intende vendere l'auto ma mantenere la
> classe di merito a favore del nuovo (potrebbe essere, infatti, la
> moglie), allora arriva il secondo caso, cioè la rogna.
> L'ISVAP consente il mantenimento della classe modificando a piacere il
> contraente, purchè il proprietario resti uguale. E alcune compagnie
> dicono che per clienti appartenenti allo stesso nucelo familiare,
> tutto fa brodo: madre, padre, figlio e nonno, la classe è buona per
> tutti. Se poi si tratta di marito e moglie in comunione dei beni, è
> anche un diritto garantito.

Alex, confesso che nel post di Neri Sassi non ho capito molto e, per la
verità, nemmeno nella tua risposta.
Il problema iniziale, a quanto ho capito è: CESSIONE DI CONTRATTO
Quindi, poichè Neri Sassi è nel settore da parecchi anni, presumo che abbia
usato il termine corretto. Ne consegue che A vende l'auto a B unitamente al
contratto di assicurazione.
Quindi abbiamo la variazione del proprietario e del contraente ma NON del
veicolo!
Poi si passa a parlare di sostituzione del contraente in corso di validità
contrattuale, a mio avviso ammessa ma con perdita del periodo pagato e non
consumato quindi manovra "stupida", abbinata addirittura alla variazione del
proprietario e del veicolo!
Credo che nessun software possa consentire ciò, altrimenti siamo veramente
nella repubblica delle banane, per lo meno banane assicurative :-)
Oppure, come temo, non ho capito nulla del problema?
Ciao


--
Giampaolo Natali

natalia...@NOSPAMlibero.it


ca...@libero.it

unread,
Oct 13, 2005, 1:53:59 PM10/13/05
to
Sicuramente mi sono spiegato male, quindi provo a rispiegarmi eliminando
tutti i fronzoli.
Ieri mattina viene in agenzia un assicurato (A) accompagnato da un altro
signore (B). A vende la sua auto a B e vuole anche cedergli il contratto.
Tutto regolare, ma non sapevo come emettere il documento, perché da quando
mi hanno cambiato il programma che gestisce le polizze auto non mi era mai
capitato di fare una cessione di contratto. Al che chiamo l'assistenza, che
mi dice che il rpogramma non prevede una procedura apposita per la cessione
di contratto, ma che devo fare una semplice sostituzione cambiando sia
proprietario che contraente.
Sentita questa risposta, io chiedo: "Ma allora come fa il programma a
distinguere la cessione di contratto (che ha le regole particolari che tutti
conosciamo: non si possono apportare variazioni al contratto fino alla
scadenza e, raggiunta quest'ultima, colui che ha goduto della cessione
riparte dalla 14a classe) da una sostituzione con cambio di proprietario,
come ad esempio può succedere quando il marito vende la sua macchina e la
nuova vettura viene intestata alla moglie?"
L'assistenza mi risponde: "Semplice: quando fa una sostituzione con cambio
del proprietario, lei NON DEVE cambiare anche il contraente, perché sennò il
programma interpreta la cosa non come una sostituzione, ma come una cessione
e quindi, alla scadenza, non riemette la quietanza, ma un attestato di
rischio in classe 14".
Da un punto di vista procedurale mi può anche star bene, anche se il
programma ha comunque un difetto che vi dirò dopo, ma mi viene un dubbio di
carattere legale: è corretto dire al cliente che sostituisce la polizza
cambiando proprietario (nei casi consentiti dalla legge e dalle eventuali
condizioni di maggior favore consentite dalle norme contrattuali della
compagnia) "Guarda, la polizza la puoi sostituire mantenendo la classe, ma
il contraente DEVE rimanere quello vecchio"? Secondo me, è ingiusto, perché
la figura del contraente è l'unica che dovrebbe essere libera, tanto è vero
che anche l'Isvap dice che "da un anno all'altro" il contraente può
cambiare. Il problema nasce proprio in quel "da un anno all'altro": io non
ho trovato, né nelle circolari Isvap, né nel Codice Civile, nessun
riferimento specifico al cambio di contraenza IN CORSO di contratto.
Personalmente penso che, almeno nei casi in cui è consentita la sostituzione
con cambio del proprietario, debba essere garantita anche la possibilità di
variare il contraente... Però ammetto che potrei sbagliare, proprio perchè
non ho trovato riferimenti specifici.

P.S.: il difetto ulteriore del programma è che, proprio perché non distingue
in alcun modo "esplicito" (con procedure differenziate) il caso della
cessione con quello della sostituzione con cambio del proprietario, non
"blocca" la polizza ceduta... in altre parole ti consente di apportarvi
variazioni di qualunque natura... in pratica la puoi risostituire il giorno
dopo!

Cari saluti,

Neri Sassi
"Giampaolo Natali" <nata...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:3r6r4bF...@individual.net...

Giampaolo Natali

unread,
Oct 14, 2005, 6:43:28 AM10/14/05
to


Premesso che, come tu racconti, il programma ha un bug grosso come una casa,
adesso il discorso è chiaro.
perchè mai non è possibile cambiare, contemporaneamente, contraente e
proprietario (mantenendo la classe BM)?
Prova a pensarci un attimo e capirai il perchè :-)
Se è pur vero che la contraenza è libera, come sancito dall'ISVAP, è pur
vero che il mantenimento della classe di merito è condizionato dalla
invarianza del proprietario. Ora, non avrebbe alcun senso cambiare la
contraenza in corso d'anno, fermo tutto il resto, per il semplice motivo che
il rateo di premio ancora intonso non potrebbe essere rimborsato al nuovo
contraente.
Quindi la variazione avrà luogo solamente in occasione del rinnovo del
contratto, così va interpretata la disposizione ISVAP.

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