Se l'incidente invece è senza responsabilità la mancata revisione dell'auto può incidere per un eventuale concorso di colpa. ( l'auto non poteva circolare il sinistro non si sarebbe verificato ) ?
Grazie
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Art. 2054 Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il
danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non
prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di
scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli.
Segue....
Poniamo il caso che Tizio dimostri la sua non responsabilita' , il problema
non sussiste.
Se Tizio e' responsabile bisogna leggere attentamente e capire le CGA di
assicurazione, alcune compagnie
prevedono questa estensione di garanzia altre no, altre lasciano un piccolo
margine di interpretazione, non specificando che la mancanza di revisione e'
l'elemento essenziale ma specificando che il veicolo deve essere dichiarato
idoneo all'atto della revisione il che si potrebbe interpretare (si
potrebbe) ad esempio che il veicolo X non e' stato revisionato ma ha tutti i
presupposti per essere in regola.
> Se l'incidente invece è senza responsabilità la mancata revisione
dell'auto può incidere per un eventuale >concorso di colpa. ( l'auto non
poteva circolare il sinistro non si sarebbe verificato ) ?
Assolutamente no! poi se si dimostra che il veicolo X era sprovvisto di
freni, con gomme ''slick'' e circolava di notte sprovvisto di fari e' un
altra cosa.
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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
> Poniamo il caso che Tizio dimostri la sua non responsabilita' , il
> problema non sussiste.
> Se Tizio e' responsabile bisogna leggere attentamente e capire le CGA
> di assicurazione, alcune compagnie
> prevedono questa estensione di garanzia altre no, altre lasciano un
> piccolo margine di interpretazione, non specificando che la mancanza
> di revisione e' l'elemento essenziale ma specificando che il veicolo
> deve essere dichiarato idoneo all'atto della revisione il che si
> potrebbe interpretare (si potrebbe) ad esempio che il veicolo X non
> e' stato revisionato ma ha tutti i presupposti per essere in regola.
>
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> > Se l'incidente invece è senza responsabilità la mancata revisione
> dell'auto può incidere per un eventuale >concorso di colpa. ( l'auto
> non poteva circolare il sinistro non si sarebbe verificato ) ?
>
> Assolutamente no! poi se si dimostra che il veicolo X era sprovvisto
> di freni, con gomme ''slick'' e circolava di notte sprovvisto di fari
> e' un altra cosa.
>
Partiamo da un presupposto:
se il nesso di causalità viene provato, salvo pattuizione contraria in
polizza, la compagnia ha il diritto di rivalersi sul proprio assicurato.
Altrimenti non vedo proprio come si possa invocare la rivalsa, pur in
presenza di responsabilità del proprio assicurato.
Esempio pratico: assicurato effettua manovra di inversione a U e provoca
l'incidente. Ebbene cosa c'entra se il mezzo è revisionato o meno?
Un saluto
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Giampaolo Natali
natalia...@NOSPAMlibero.it