Alessandro Pierantoni
unread,Jul 17, 2016, 4:43:33 AM7/17/16You do not have permission to delete messages in this group
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Ciao Natali,
Per esempio, per citare il leone di venezia, questo è quello previsto per la garanzia fenomeno elettrico:
Se assicurata la partita “Fabbricato”, la Società indennizza i danni materiali e diretti a macchine fisse ed impianti fissi che rientrino nella definizione di “Fabbricato” da scariche, correnti od altri fenomeni elettrici di origine esterna.
Sono esclusi i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
con detrazione di uno scoperto del 10% con minimo di euro 150,00 per ogni sinistro;
sino alla concorrenza di euro 10.000,00 per periodo di assicurazione.
Definizioni
Fabbricato L’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono compresi i seguenti impianti fissi al servizio del
fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme.
Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune.
È escluso quanto indicato alla voce “Attrezzatura ed arredamento”.
Il contenuto dei locali dell’ufficio, costituito da:
- mobilio, arredamento, apparecchi elettrici ed elettrodomestici;
- collezioni e raccolte, quadri ed oggetti d’arte;
- materiale di cancelleria, materiali di consumo, supporti informatici;
nonché quant’altro normalmente pertinente all’attività svolta compreso quanto
indicato alla voce “Apparecchiature elettroniche”.
Se i locali sono in affitto, sono compresi:
- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;
- impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento;
- ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme,
aggiunti dall’Assicurato locatario.
È escluso quanto indicato alle voci “Documenti”, “Archivi informatici”, “Programmi in
licenza d’uso” e “Valori” i veicoli soggetti a immatricolazione e l’eventuale
attrezzatura oggetto di contratto di leasing.
Sono altresì esclusi eventuali merci oggetto di vendita e campionari.
Ora, a parte il dubbio se l utente ha la polizza elettronica, ogni sinistro è una storia a se, il perito valuta i danni a prescindere le cause e poi il liquidatore, sentite le perplessità del perito, decide se il sinistro è indenizzabile o meno.
Quindi ora il perito ha valutato il valore delle cose (servono più dati per capire con quale principio), se il liquidatore glielo paga come fenomeno elettrico (dove solitamente le apparecchiature elettroniche sono escluse),mi starei zitto e mi accontenterei della somma, cosa diversa se avesse una polizza elettronica.
Poi Natali, sul commento valvole e transistor, girano le polizze che il cliente vuole acquistare, se voglio risparmiare si prenderanno una polizza con forti limitazioni o scoperti importanti, se voglio spendere un patrimonio per usare la polizza come un bancomat, faranno un mutuo e compreranno una polizza che paga anche quando il loro cliente scurreggia e gli inquina l'aria del loro ufficio e dovranno farsi ricoverare per inalazione di gas tossici :)
Buona domenica