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consop

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ub

unread,
Jan 7, 2003, 2:46:47 PM1/7/03
to
ciao desideravo conoscere maggiori informazioni sul fondo vittime della
strada.
Vi spiego cos'è accaduto:
il 21 dic in cresole di caldogno una BMW Blu serie 5 a centrato due auto
parcheggiate la prima un Y10 nella ruota anteriore sinistrA e poi ad una
distanza di 50 metri la mia bellissima e nuova golf scassando ruota
anteriore sinistra, sterzo, ammortizzatore e sbattendola contro un'altra
vettura parcheggiata rovinando così la carrozzeria posteriore e laterale dx
e sx specchietto e paraurti.
Poi é scappata dopo aver sbattuto contro una colonnina del gas.
La vettura nonostante il radiatore rotto e senza fari e paraurti scappata
senza che nessuno potesse leggere la targa.
che devo fare?
Se invio la lettera al fondo vittime della strada come si svolgerà l'iter?
è sicuro che ti posano aiutare nel pagare i danni visto che sono molto
ingenti?
Ringrazio quanti saranno d'aiuto. Ub

Giglio

unread,
Jan 7, 2003, 4:31:23 PM1/7/03
to
ub wrote:
> Se invio la lettera al fondo vittime della strada come si svolgerà
> l'iter?
Se non sbaglio il fondo copre solo i danni biologici (quindi danni alle
persone e non alle cose). Sorry...

--
Giglio
E-mail: gig...@broadcast.net
ICQ: 12385960

Luigi Licursi

unread,
Jan 8, 2003, 2:57:53 AM1/8/03
to
sbagli, la legislazione è stata modificata

guardare qui:

http://www.intrage.it/rubriche/assicurazioni/auto/fondodigaranzia/index.shtm
l

http://www.isvap.it/isvp1362.htm

http://www.studiogrisafi.com/dott/rca1.htm

"Giglio" <gig...@broadcast.net> ha scritto nel messaggio
news:3E1B472B...@broadcast.net...

XXX

unread,
Jan 8, 2003, 4:55:51 AM1/8/03
to

"Luigi Licursi" <lli...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:5SQS9.93489$R45.4...@news2.tin.it...

> sbagli, la legislazione è stata modificata
>
Si, ma non risolve il caso in questione. I danni alle cose sono liquidati
(con franchigia di 500 euro) solo nel caso di "veicolo non assicurato", il
che presume che il veicolo danneggiante deve comunque essere identificato e
risultare non assicurato (o assicurato con compagnia in liquidazione
coatta), e non mi pare questo il caso. E mi pare anche logico, altrimenti
chiunque si schianti contro un muro o strisci la macchina contro un albero
potrebbe chiedere il risarcimento al fondo, sostenendo di essere stato
danneggiato da un "veicolo pirata" che non si è fermato.
Temo quindi che UB dovrà purtroppo per lui sciropparsi i suoi danni!
ciao


JtS

unread,
Jan 8, 2003, 5:23:01 AM1/8/03
to
> Se invio la lettera al fondo vittime della strada come si svolgerà l'iter?
> è sicuro che ti posano aiutare nel pagare i danni visto che sono molto
> ingenti?

credo di no ma non sono molto aggiornato sulle nuove leggi (io ero rimasto
al fatto che il fondo risarcisse solo le persone e non i danni alle cose)...

l'unica è fare una denuncia verso ignoti e sperare in bene

ciao


Daniele Coliva

unread,
Jan 8, 2003, 7:32:23 AM1/8/03
to
On Wed, 08 Jan 2003 07:57:53 GMT, "Luigi Licursi" <lli...@tin.it>
wrote:

>sbagli, la legislazione è stata modificata

Non mi risulta, nel senso che in caso di veicolo non identificato, il
Fondo copre solo i danni alle persone e non anche quelli a cose (art.
19 lett. a), l. 990).

Daniele Coliva
Bologna, Italia
dco...@jura.dsnet.it

ub

unread,
Jan 8, 2003, 1:20:41 PM1/8/03
to
Si tratta di danni ingenti visto che coprono 1/4 del valore della vettura.
Poi c'è una costatazione del fatto da parte della polizia stradale accorsa
subito nel posto.
C'è un intervento da parte dei vigili del fuoco (Perchè il veicolo è
andatoaddosso anche ad una centralina del gas)
come farebbe uno ad inventarsi tutto ciò?
poi se nadate su www.consap.it trovate le testuali parole:

il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge
990/69, destinato al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli o dei natanti per i quali a norma della stessa legge vi è obbligo di
assicurazione nei casi in cui:
a.. il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b.. il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c.. il veicolo o natante risulti assicurato presso un'Impresa operante nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà dì
prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;

NB sono una lei


"XXX" <kmu446...@jumpy.it> ha scritto nel messaggio
news:HASS9.93186$Ou4.3...@twister2.libero.it...

ZanRe

unread,
Jan 8, 2003, 1:53:01 PM1/8/03
to
Ma perchè non tagliamo la testa al toro e leggiamo l'art. 19 della Legge
990/1969 AGGIORNATO ????
Eccolo :

"""Art. 19. È costituito presso La Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici - S.p.A. un «Fondo di garanzia per le vittime della
strada», per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo


di assicurazione nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di


prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di

liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (4/n).

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i
danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è
dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui
ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto
europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la
parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il
risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose
(4/o).

La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del
successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto .

L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei
confronti della stessa impresa.

La Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A., gestione
autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», può
intervenire nel processo, anche in grado di appello (5)."""

NOTE :

(4/n) Comma così modificato prima dall'art. 7, D.L. 26 settembre 1978, n.
576, e poi dall'art. 126, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, , che ha così
sostituito la lettera c).

(4/o) Comma così sostituito dall'art. 31, L. 19 febbraio 1992, n. 142, .

(5) Comma così modificato dall'art. 126, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, .

Visto?
Era così semplice....
Saluti.
ZanRe

XXX

unread,
Jan 9, 2003, 2:54:02 AM1/9/03
to

"ub" <u...@ub.it> ha scritto nel messaggio
news:avhq60$hig$1...@panco.nettuno.it...

> Si tratta di danni ingenti visto che coprono 1/4 del valore della vettura.
> Poi c'è una costatazione del fatto da parte della polizia stradale accorsa
> subito nel posto.
> C'è un intervento da parte dei vigili del fuoco (Perchè il veicolo è
> andatoaddosso anche ad una centralina del gas)
> come farebbe uno ad inventarsi tutto ciò?

Cara UB, non volevo assolutamente mettere in dubbio ciò che ti è successo;
ho solo detto che se il fondo vittime della strada coprisse anche i danni
alle cose cagionati da veicoli non identificati, non si riuscirebbe a
controllare la veridicità di quanto asserito dal danneggiato. Tieni ben
presente, che "veicolo non assicurato" e "veicolo non identificato" sono due
cose completamente diverse. Hai modo di dimostrare che l'auto che ti ha
distrutto la macchina non era assicurata, ovvero dire che l'auto targata
...... e condotta da....... e di proprietà di........ ecc ecc? Se si, hai
diritto al risarcimento, altrimenti no!

> il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge
> 990/69, destinato al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
> veicoli o dei natanti per i quali a norma della stessa legge vi è obbligo
di
> assicurazione nei casi in cui:
> a.. il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non
identificato;
> b.. il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
> c.. il veicolo o natante risulti assicurato presso un'Impresa operante
nel
> territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà dì
> prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di
> liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;

Punto a) per i soli danni alle persone;
punto b) e c) anche danni a cose, con franchigia di 500 euro.

Mi dispiace per te ma temo che dovrai rassegnarti. So che scoccia da morire,
ma non ci sono purtroppo altre possibilità.
Ciao!

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