--
Giglio
E-mail: gig...@broadcast.net
ICQ: 12385960
guardare qui:
http://www.intrage.it/rubriche/assicurazioni/auto/fondodigaranzia/index.shtm
l
http://www.isvap.it/isvp1362.htm
http://www.studiogrisafi.com/dott/rca1.htm
"Giglio" <gig...@broadcast.net> ha scritto nel messaggio
news:3E1B472B...@broadcast.net...
credo di no ma non sono molto aggiornato sulle nuove leggi (io ero rimasto
al fatto che il fondo risarcisse solo le persone e non i danni alle cose)...
l'unica è fare una denuncia verso ignoti e sperare in bene
ciao
>sbagli, la legislazione è stata modificata
Non mi risulta, nel senso che in caso di veicolo non identificato, il
Fondo copre solo i danni alle persone e non anche quelli a cose (art.
19 lett. a), l. 990).
Daniele Coliva
Bologna, Italia
dco...@jura.dsnet.it
il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge
990/69, destinato al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli o dei natanti per i quali a norma della stessa legge vi è obbligo di
assicurazione nei casi in cui:
a.. il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b.. il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c.. il veicolo o natante risulti assicurato presso un'Impresa operante nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà dì
prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
NB sono una lei
"XXX" <kmu446...@jumpy.it> ha scritto nel messaggio
news:HASS9.93186$Ou4.3...@twister2.libero.it...
"""Art. 19. È costituito presso La Consap - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici - S.p.A. un «Fondo di garanzia per le vittime della
strada», per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo
di assicurazione nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (4/n).
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i
danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è
dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui
ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto
europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la
parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il
risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose
(4/o).
La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del
successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto .
L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei
confronti della stessa impresa.
La Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A., gestione
autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», può
intervenire nel processo, anche in grado di appello (5)."""
NOTE :
(4/n) Comma così modificato prima dall'art. 7, D.L. 26 settembre 1978, n.
576, e poi dall'art. 126, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, , che ha così
sostituito la lettera c).
(4/o) Comma così sostituito dall'art. 31, L. 19 febbraio 1992, n. 142, .
(5) Comma così modificato dall'art. 126, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175, .
Visto?
Era così semplice....
Saluti.
ZanRe
Cara UB, non volevo assolutamente mettere in dubbio ciò che ti è successo;
ho solo detto che se il fondo vittime della strada coprisse anche i danni
alle cose cagionati da veicoli non identificati, non si riuscirebbe a
controllare la veridicità di quanto asserito dal danneggiato. Tieni ben
presente, che "veicolo non assicurato" e "veicolo non identificato" sono due
cose completamente diverse. Hai modo di dimostrare che l'auto che ti ha
distrutto la macchina non era assicurata, ovvero dire che l'auto targata
...... e condotta da....... e di proprietà di........ ecc ecc? Se si, hai
diritto al risarcimento, altrimenti no!
> il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge
> 990/69, destinato al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
> veicoli o dei natanti per i quali a norma della stessa legge vi è obbligo
di
> assicurazione nei casi in cui:
> a.. il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non
identificato;
> b.. il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
> c.. il veicolo o natante risulti assicurato presso un'Impresa operante
nel
> territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà dì
> prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di
> liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
Punto a) per i soli danni alle persone;
punto b) e c) anche danni a cose, con franchigia di 500 euro.
Mi dispiace per te ma temo che dovrai rassegnarti. So che scoccia da morire,
ma non ci sono purtroppo altre possibilità.
Ciao!