PS: Ho visto che alcune assicurazioni Augusta/Toro, fanno ripartire
dalla 14, ma fanno pagare nella classe di merito precedentemente
maturata, nel caso la società mantenga la stessa partita IVA...
In linea generale una società di capitali ha una propria classe di
merito non collegata a quelle personali dei singoli soci.
Fa eccezione il caso in cui la società abbia un unico amministratore;
in questo caso l'amministratore persona fisica può utilizzare la sua
classe per il veicolo societario.
>> Devo trasformare la mia societ=E0, da snc, ad srl, il mio assicuratore
>> mi dice che dovr=F2 ripartire dalla classe di merito 14, perch=E8 da
>> societ=E0 di persone, a societ=E0 di capitali e viceversa, non si eredita
>> la classe di merito.
>> Io per=F2 ho trovato in rete, questo documento, in cui nella scheda 11V,
>> dice che =E8 possibile questa trasformazione.
>
>In linea generale una societ=E0 di capitali ha una propria classe di
>merito non collegata a quelle personali dei singoli soci.
>Fa eccezione il caso in cui la societ=E0 abbia un unico amministratore;
>in questo caso l'amministratore persona fisica pu=F2 utilizzare la sua
>classe per il veicolo societario.
Quindi quello che dice nella scheda dell'ANIA non è vero? è un
documento vecchio? Un qualche riferimento normativo, o sono solo
convenzioni tra società assicurative?
Non mi risulta che l'ANIA abbia mai affermato che il passaggio tra
società di persone a società di capitali mantiene la classe di merito.
Link ?
>> Quindi quello che dice nella scheda dell'ANIA non =E8 vero? =E8 un
>> documento vecchio? Un qualche riferimento normativo, o sono solo
>> convenzioni tra societ=E0 assicurative?
>
>Non mi risulta che l'ANIA abbia mai affermato che il passaggio tra
>societ=E0 di persone a societ=E0 di capitali mantiene la classe di merito.
>Link ?
>
Chiedo scusa pensavo di averlo linkato nel primo post .
http://www.cid-ania.it/private/auto/documentazione_soci/Veicoli%20a%20motore.pdf
infatti ne parlavo nel post, ma poi mi sono dimenticato di metterlo,
in particolare le schede 10V, e 11V, il documento č del 2004,
sostanzialmente sono delle faq.
Io la vedrei così.
Il motivo per il quale non è possibile il manteniento della classe di
merito tra una società di persone ed una di capitali, sta nel fatto
che esiste una regola che permette l'intercambiabilità della classe
tra la società di persone ed i singoli soci persone fisiche.
Da lì a dire che la persona fisica può mantenere la classe della
società di capitali alla quale aderisce, il passo sarebbe breve. E se
questo fosse ammesso, allora chiunque potrebbe andare in banca a
comprare azioni e riceverne in omaggio la classe 1 (in qualunque
momento esisterà, tra le centinaia di migliaia di azionisti, almeno un
socio in classe 1 con veicolo alienato e beneficio da trasferire).
In questa scheda tuttavia l'ANIA si limita a regolare un caso
particolare, non fa un discorso generale. Si limita, appunto, al caso
della società ABC che rimane identica salvo per il mutamento della
forma giuridica.
La cosa ha una sua coerenza, e non ci sono modifiche di rilievo
apportate da normative successive: è da applicare il mantenimento
della classe, e quindi non si riparte dalla 14esima.
>Fa eccezione il caso in cui la società abbia un unico amministratore;
>in questo caso l'amministratore persona fisica può utilizzare la sua
>classe per il veicolo societario.
Quindi io, amministratore unico di una Srl, posso utilizzare il mio
attestato di rischio "privato" per un nuovo veicolo intestato alla
società?
Saluti,
Ernesto Rossi
--
Biodiesel McDriver - Tesoriere di idaswiss - Skype user
Per rispondere in email reds (at) redsbrothers (punto) org
http://www.redsbrothers.org - http://www.drivecam.it
http://community.webshots.com/user/reds_ge
A mio modesto parere se si tratta di una trasformazione (mantenendo la
stessa partita IVA), la classe di merito deve essere mantenuta; la
distinzione tra società di persone e di capitali vige in caso di
strasferimento di veicolo da persona fisica a società.
Marco Colomb
Sempre a mio modestissimo parere la classe di merito non può essere
mantenuta.
Il sig. X ha una sua classe di merito, il fatto che sia amministratore di
una srl o SpA non gli consente di trasferire la sua classe di merito ad un
veicolo della società medesima.
Tanto è che il mantenimento della classe da persona fisica a snc o sas o sdf
è una ecezione alla regola generale.
Eccezione che tiene conto della teorica comproprietà del veicolo in
questione con gli altri soci della società.
Cosa che non avviene nel caso di società di capitali.
--
Giampaolo Natali
Dipende.
Esistono due modalità di impiego dell'attestato di rischio: il
trasferimento della classe ad altro veicolo per alienazione (vendita o
demolizione) di quello vecchio, oppure duplicazione della classe per
acquisto di un veicolo aggiuntivo.
Questa seconda modalità è stata introdotta dalla Legge Bersani nel
2007, ma esplicitamente non si estende alle società di qualunque tipo.
La prima modalità invece è applicabile: l'amministratore unico della
Srl può utilizzare l'attestato che proviene da un veicolo di suo uso
personale (venduto o demolito).
Non ricordo al momento se la regola è generale oppure discrezionale.
In quest'ultimo caso solo alcune compagnie la applicano come
agevolazione per la loro clientela (noi lo facciamo, l'ISVAP ha visto
il fascicolo, che contiene la clausola, e non ha obiettato nulla).
Così affferma ANIA- scheda 10 V:
http://www.cid-ania.it/private/auto/documentazione_soci/Veicoli%20a%20motore.pdf
CESSIONE DI CONTRATTO TRA SOCIO E SOCIETA’
Domanda: In quale classe di merito deve essere collocato il contratto
relativo ad
un’autovettura a seguito di trasferimento della proprietà di
quest’ultima dal
socio alla società e conseguente cessione del contratto?
Risposta*: Il trasferimento di proprietà della vettura con cessione
del contratto da
socio a società (e viceversa) consente il mantenimento della classe di
merito in vigore nel contratto ceduto a condizione che si tratti di
società di
persone.
In caso di società di capitali, il nuovo contratto, da stipularsi alla
scadenza
del contratto ceduto, sarà assegnato alla classe di merito 14 CIP.
Peraltro, proprio nelle Merger & Acquisition si evidenzia il problema
della cessione o l'alienazione dei contratti (nella fattispecia la
RCA) che saranno inseriti nel Master Agreement. Le imprese di
assicurazione contattate/fiduciarie mi hanno sempre confermato il
passaggio alla classe 14.
Con i migliori saluti
Walter Rossi
[cut]
Ciao Walter,
per la verità la compagnia di Alex mantiene la classe di merito per il
passaggio da persona fisica "amministratore unico di società di capitali" a
"società di capitali".
Questo è un obbrobrio mica da poco, ma si sa che le grosse compagnie, almeno
fino ad ora, hanno fatto il brutto e cattivo tempo.
Speriamo che quanto affermato da Giannini ieri corrisponderà a verità.
Cioè la fine della giungla di "fai da te" delle compagnie in tema di classe
di merito CU.
--
Giampaolo Natali
> --
> Giampaolo Natali
Carissimo Giampaolo,
sai benissimo che "business is business": quindi, complimenti ad Alex
che può assumere alle predette condizioni assicurative.
Se ti dicessi che meno di un mese fa ho trovato un'impresa
assicurativa che ha accettato il rischio della copertura delle
sanzioni amministrative verso 3 Big Managers di una famosissima
S.p.A.????
Eppure vado dicendo e scrivendo ovunque, che tale assicurazione è del
tutto contra legem. Fiumi di parole...poi al'atto pratico trovi ancora
chi ti assume il rischio.
Se ti dicessi il premio e chi sono i soggetti, capiresti.
In barba ai rischi dell'impresa assicurativa verso ISVAP!.
Ma questa è un'altra storia.
Saluti
Walter Rossi