Walter Rossi
unread,Aug 25, 2021, 5:20:38 AM8/25/21You do not have permission to delete messages in this group
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Cass. civ., sez. II, ord., 20 agosto 2021, n. 23254 -Presidente D'Ascola – Relatore Scarpa
Segnalo questa sentenza meritevole di attenzione perché la Suprema Corte respinge le tesi della Corte di Appello precisando che l’assemblea Condominiale ben può autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, che vada a coprire le spese processuali per tutte le azioni relative alle parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del Condominio, così da evitare pregiudizi economici ai condomini medesimi.
Diversamente dalla Polizza Tutela Giudiziaria che copre solo le spese legalmente sostenute in un procedimento giudiziario, la polizza di Tutela legale copre anche le spese extragiudiziali, tra cui l'arbitrato e le ADR (Alternative Dispute Resolution- Risoluzione alternativa delle controversie) quali la Mediazione finalizzata alla conciliazione, la Negoziazione Assistita, il procedimento avanti l'Ombundsman, il difensore civico etc.
Le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa vanno ripartite nei rapporti interni tra i singoli condomini ai sensi dell’art. 1123 c.c