Tornato a casa con la contravvenzione in tasca continuavo ad essere molto
perplesso sulla legittimità della contravvenzione, così ho fatto una ricerca
su internet e... TADAAAAA ! Ecco l'articolo che mi serve ! Si tratta della
nota operativa n° 6 dell'art. 181 del "Codice della strada e manuale
operativo" in dotazione a tutte le forze di polizia, in cui si dice che non
può essere considerata omessa esposizione la esposizione di un contrassegno
scaduto da meno di 15 gg, per cui dato che l'art. 181 parla proprio di
omessa esposizione, non può essere applicato quindi al caso in questione.
Fonte: Art. 181 commi 1 e 3 OMESSA ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO
Note operative:
6 "L'esposizione del contrassegno scaduto da meno di 15 giorni non può
essere considerata mancata esposizione dato che l'utente è assicurativamente
coperto. L'eventuale contestazione contrasterebbe con la precisa
disposizione del comma 2 dell'art. 1901 codice civile."
Poi ho continuato a cercare ed ho trovato sul sito dei carabinieri, un
messaggio da cui si ricava che non può essere considerato non valido un
contrassegno scaduto da meno di 15 gg:
Fonte:
http://www.carabinieri.it/editoria/carabiniere/2002/febbraio/1faq/faq_art_01
.html
Quando manca il contrassegno
DOMANDA: Se è possibile, gradirei conoscere quali sono le conseguenze in cui
incorre un automobilista che parcheggia il proprio veicolo nella notte sulla
pubblica via senza esporre il contrassegno assicurativo o con tale
contrassegno scaduto.
G.S. - Rovigo
RISPOSTA: Il proprietario di un veicolo in sosta, sul quale non è esposto un
contrassegno assicurativo in corso di validità, ossia non scaduto da oltre
15 giorni (articolo 1901 del Codice Civile), è soggetto alla sanzione
prevista dall'articolo 181 del Codice della Strada, fatto salvo il
potere-dovere dell'organo accertatore, cioè dell'agente di Polizia Stradale,
di invitarlo (ai sensi del comma 8 dell'articolo 180, sempre del Codice
della Strada) ad esibire documenti o fornire informazioni circa la copertura
assicurativa alla data della contestazione.
In altre parole può essere considerato "non valido" solo se scaduto da più
di 15 giorni. Tornato dal vigile gli ho mostrato tutta la documentazione
trovata ma lui continuava a dire che lui non contesta la copertura
assicurativa o la mancata esposizione del contrassegno ma "l'irregolare
esposizione del contrassegno"; allora gli ho chiesto di mostrarmi quale
articolo prevedeva questa "irregolarità" dato che la legge parla solo di
esposizione o omessa esposizione di un contrassegno in corso di validità,
quale è appunto quello scaduto da meno di 15 gg. Infatti un conto è la
scadenza di una polizza assicurativa, altra cosa è la validità, dato che
quest'ultima termina solo una volta decorso il 15° successivo alla data di
scadenza, e questo persino indipendentemente dal successivo rinnovo o
disdetta da parte dell'assicurato, dato che la legge tende a tutelare
l'eventuale controparte che farebbe affidamento sulla vecchia polizza appena
scaduta, costringendo l'assicurazione precedente a pagare ed attribuendo un
diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato.
Come se non bastasse, per legge il vigile avrebbe dovuto chiedermi se avevo
con me il nuovo contrassegno prima di farmi la multa altrimenti non avrebbe
neanche potuto applicare l'art. 180 intimandomi di consegnare entro 60gg il
nuovo contrassegno che in realtà io avevo già consegnato persino prima che
mi dicesse che ero in contravvenzione !!
Insomma sono intenzionato a far ricorso nonostante la multa sia piuttosto
bassa, ma ormai non è più questione di importo ma di principio !
Voi cosa ne pensate ?
Sinceramente non so risponderti se questo vigile abbia o meno ragione dal
punto di vista legale, resta il fatto indiscutibile che una multa del genere
non ha nessun senso logico
Marco
> Dalle mie parti č sufficiente recarsi presso gli uffici dei VV.UU. e
> contestare la contravvenzione. In una situazione analoga hanno provveduto
> direttamente loro a stornare la contravvenzione rilasciando documentazione
> probatoria del provvedimento interno adottato.
> Tutto ciň mi ha evitato di dover presentare ricorso al Giudice di Pace.
>
Avendo, in qualche modo, a fare con il c.d.s. e le contravvenzioni in
genere, penso che tuo suggerimento sia il piů pratico allo stato attuale
della vicenda.
L'aspetto cambia se il comando da torto al cittadino, in quel caso sta a
lui se voler ricorrere.
Ciao
La sentenza n° 6026 della terza sezione civile della Corte di Cassazione ha
stabilito che l'assicuratore è tenuto al risarcimento del danno, nei
confronti del danneggiato che agisca con azione diretta nei suoi confronti,
durante tutto il periodo di assicurazione per cui è valido il certificato e
per i primi 15 giorni successivi. La legge sull'assicurazione n° 990 del
1969 all'articolo n° 7 introduce un'ipotesi di tutela dell'affidamento
espressamente regolata dalla legge. Il danneggiante che espone il tagliando
assicurativo di una Compagnia, ancorché scaduto, comunica a terzi che
sussiste una copertura assicurativa, e questo obbliga il vecchio
assicuratore al risarcimento, che a sua volta potrà agire in rivalsa nei
confronti del suo vecchio assicurato. Il danneggiato non deve essere
costretto ad indagare su quale sia la società assicuratrice tenuta al
pagamento, ma può richiedere il risarcimento al titolare del tagliando
esposto sul parabrezza.
Hai perfettamente ragione, ricorri
http://digilander.libero.it/leggefiscofinanza
"Lucas" <lu...@italfree.it> ha scritto nel messaggio
news:HnPpa.90702$T34.2...@news2.tin.it...
Grazie, l'ho già fatto.
Sicuramente l'articolo è oggetto di discussioni ed è soggetto a numerose
interpretazioni
A parte il fatto che ho qualche dubbio sul fatto che si sia assicurati nei
gg successivi anche in caso di disdetta (la sentenza della cassazione citata
in qualche risposta non fa legge) e che sono quasi certo che in caso di
polizze "telefoniche o by internet" i gg sono espreressamente esclusi, la
nota operativa n° 6 (che coincidenza) di un noto prontuario in uso agli
organi di Polizia Stradale recita "SALVO SPECIFICA DISDETTA l'utente è
assicurativamente coperto sino al 15° gg alla scadenza.......".... "...la
prassi tuttavia RITIENE APPLICABILE LA PRESENTE SANZIONE (art. 181 commi 1 e
3 ) ANCHE SE IL CONTRASSEGNO ESPOSTO E' SCADUTO DA MENO DI 15 GIORNI".
Mi faresti cmq sapere, per curiosità, l'esito del ricorso??
Grazie.
Ivano
odo...@iol.it