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Quesiti

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Stefano G.

unread,
Jul 22, 2004, 1:50:54 AM7/22/04
to
1) In un sinistro in cui un'autovettura abbia causato una danno da rischio
statico, si puo' procedere al cid?

2) Puo' essere considerato un danno da rischio statico il parcheggio
irregolare di una vettura, tale che il danneggiato non potesse evitarla?

Grazie

S.


Marco di Silvio

unread,
Jul 22, 2004, 2:56:28 AM7/22/04
to

"Stefano G." ha scritto nel messaggio...

> 1) In un sinistro in cui un'autovettura abbia causato una danno da rischio
> statico, si puo' procedere al cid?

Compilazione modulo blu, SI.
Sottoscrizione modulo blu, SI.
Iter liquidativo CID, se non vi sono impedimenti classici, SI... ma
MANDATARIO !!!

> 2) Puo' essere considerato un danno da rischio statico il parcheggio
> irregolare di una vettura, tale che il danneggiato non potesse evitarla?

No, una vettura parcheggiata è ai fini del codice della strada come un palo
o un panettone e quindi chi è in movimento è tenuto a scansarla e a non
andargli addosso.

Marco


Stefano G.

unread,
Jul 22, 2004, 3:05:34 AM7/22/04
to
Marco di Silvio ha scritto:

> Iter liquidativo CID, se non vi sono impedimenti classici, SI... ma
> MANDATARIO !!!

Puoi essere più preciso?

> No, una vettura parcheggiata è ai fini del codice della strada come un palo
> o un panettone e quindi chi è in movimento è tenuto a scansarla e a non
> andargli addosso.

Quindi cosa dovrebbe fare secondo te la compagnia che riceve un modulo cid
in cui il proprietario del veicolo fermo di assume la responsabilità?

S.

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Marco di Silvio

unread,
Jul 22, 2004, 3:18:41 AM7/22/04
to
Il veicolo parcheggiato ha ragione; a nulla valgono le dichiarazioni del
proprietario che si assume il torto perchè non è lui a decidere.

Come intermediario spiegherei al Cliente che il CdS gli da pienamente
ragione che la sua ammissione di torto non conta nulla, sarà il Liquidatore
a decidere. Spiegherei quindi che non posso aprire il CID come DEBITORE
(passivo) ma che devo aprirlo come MANDATARIO (attivo).

L'altra soluzione è che egli si faccia fare una richiesta danni dalla
controparte... e poi si vedrà.

Adesso però mi incuriosisci... qual'è la dinamica del sinistro e quali
sarebbero gli elementi in base ai quali il Cliente sostiene il proprio
torto?

Marco


Stefano G.

unread,
Jul 22, 2004, 3:33:36 AM7/22/04
to
Marco di Silvio ha scritto:

> Il veicolo parcheggiato ha ragione; a nulla valgono le dichiarazioni del


> proprietario che si assume il torto perchè non è lui a decidere.

Cut

E' esattamente quello che ho detto alla cliente, a volte tuttavia vengono
i dubbi...

> Adesso però mi incuriosisci... qual'è la dinamica del sinistro e quali
> sarebbero gli elementi in base ai quali il Cliente sostiene il proprio
> torto?

Un autocarro era parcheggiato dopo una curva e degli operai stavano
scaricando della merce. Il mezzo aveva una sponda aperta, non segnalata, e
la vettura della mia assicurata, voltando, l'ha urtata in pieno
danneggiando notevolmente la parte superiore della vettura. A suo dire
"non poteva evitare la collisione".
In forza della dinamica di cui sopra, la cliente mi ha portato un modello
cai compilato pretendendo il risarcimento.


> Marco

Marco di Silvio

unread,
Jul 22, 2004, 3:55:36 AM7/22/04
to
La sponda aperta cadeva "a piombo" o sporgeva orizzontalmente? E se
sporgeva, di quanto sporgeva? Ci sono delle misurazioni in base alle quali
il carico sporgente debba essere segnalato con idonea segnalazione oppure
possa anche non essere segnalato.

Ha danneggiato la parte superiore... non è che ha calcolato male le altezze?
Se un camionista tira giù il balconedel primo piano... non è proprio colpa
del proprietario o dell'inquilino dell'immobile. Magari dell'Architetto
:-)).
E se dietro la curva ci trova un'auto in coda? Non voglio pensare
all'ipotesi di un passante o un motociclista.

Diciamo la verità... la brava signora ha preso la curva un po' alla
garibaldina o era distratta, e queste sono le uniche vere cause del
sinistro.

Invita pure la signora a contattare insieme a te l'ispettorato sinistri o
recatevi da un liquidatore.

Marco


"Stefano G." <stg...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:cdnqkg$v4n$1...@news.newsland.it...

Stefano G.

unread,
Jul 22, 2004, 5:38:28 AM7/22/04
to
Marco di Silvio ha scritto:

> La sponda aperta cadeva "a piombo" o sporgeva orizzontalmente? E se
> sporgeva, di quanto sporgeva?

Da quel che ho capito sporgeva orizzontalmente, ma non so di quanto. La
circostanza non è riportata nel cid, dove c'e' scritto solo che "sporgeva".

> Invita pure la signora a contattare insieme a te l'ispettorato sinistri o
> recatevi da un liquidatore.

Il mio liquidatore, telefonicamente, mi ha detto che il cid è debitore per
noi. Ha anche contattato la direzione ed ha avuto lo stesso parere.
In ogni caso ha voluto una copia, giusto per vedere se ci sono margini per
agire da mandatari, anche parzialmente. Ti faro' sapere come va a finire.

Stef

Marco di Silvio

unread,
Jul 22, 2004, 5:56:29 AM7/22/04
to
Lo immaginavo e mi piacerebbe però sentire anche il parere di GIGI nella sua
qualità di Liquidatore.

Normalmente le sponde laterali degli autocarri cadono a piombo (cardini
sporgenti) e hanno una sporgenza tale da dover essere segnalate con idonei
cartelli. Probabilmente vi è anche da dire che chi scaricava dietro la curva
avrebbe forse duvoto preannunciare la propria presenza con apposito segnale
di pericolo... ma è un dettaglio che certamente non può far accollare tutta
la colpa sull'autocarro.

Vediamo come va a finire...

Marco

"Stefano G." ha scritto nel messaggio...

sbrecche

unread,
Jul 22, 2004, 7:42:12 AM7/22/04
to
> No, una vettura parcheggiata è ai fini del codice della strada come un
palo
> o un panettone e quindi chi è in movimento è tenuto a scansarla e a non
> andargli addosso.
>
> Marco

Premessa: sono un profano :)
Non sono d'accordo. Un mio amico aveva parcheggiato nei 5 metri iniziali di
una strada, un'altra vettura gli è andata addosso. Morale? Ha pagato la
multa e ha pagato quello che gli era venuto addosso.

Marco di Silvio

unread,
Jul 22, 2004, 8:12:55 AM7/22/04
to
Quindi siccome è accaduto ad un amico... dovrebbe rappresentare la regola e
capitare a tutti?

E a cosa l'hanno scritto a fare il Codice della Strada?

Marco

"sbrecche" ha scritto nel messaggio...

Stefano G.

unread,
Jul 22, 2004, 4:04:12 PM7/22/04
to
"Marco di Silvio" <marcodisil...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:nbMLc.92237$G%.66044@tornado.fastwebnet.it...

>
> Vediamo come va a finire...

Visionato il modello cai (che non riporta nulla oltre la dinamica da me
indicata precedentemente), il liquidatore ha concluso che ha ragione il
veicolo fermo e che dunque per noi il cid è debitore.

E' assai verosimile pero' che il veicolo fermo abbia avuto una percentuale
di colpa nella causazione del sinistro, e pertanto abbiamo deciso insieme al
cliente di avere anche il parere di un legale esperto.

S.


Riph

unread,
Jul 22, 2004, 6:10:06 PM7/22/04
to
Nelle news Marco di Silvio scrive:

> Quindi siccome è accaduto ad un amico... dovrebbe rappresentare la
> regola e capitare a tutti?
>
> E a cosa l'hanno scritto a fare il Codice della Strada?
>

Penso sia più che evidente, imho cmq, che abbia bypassato l'assicurazione,
convinto del torto, magari avallato dal vigile incompetente, e pagato o
aggiustato la macchina di tasca.
Ripeto imho
Sennò solamente un giudice avrebbe potuto far pagare l'auto ferma, una
compagnia di sua sponte non credo proprio.
Giustamente come dici tu questo non significa nulla, non abolisce il c.d.s.

Ciao


ZanRe

unread,
Jul 26, 2004, 3:14:08 PM7/26/04
to
"Marco di Silvio" <marcodisil...@tiscali.it> wrote in message
news:CyJLc.91904$G%.66445@tornado.fastwebnet.it

> > 2) Puo' essere considerato un danno da rischio statico il parcheggio
> > irregolare di una vettura, tale che il danneggiato non potesse evitarla?
> No, una vettura parcheggiata è ai fini del codice della strada come un palo
> o un panettone e quindi chi è in movimento è tenuto a scansarla e a non
> andargli addosso.
> Marco


Ma perchè sei così drastico?
E se io tampono un'autovettura in sosta in mezzo alla strada,
immediatamente dopo una curva, pensi che sia proprio tutta colpa mia?

Ciao.

Zaniolo & Zaniolo


--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

Marco di Silvio

unread,
Jul 26, 2004, 3:37:28 PM7/26/04
to
Se dietro la curva ci trovi un pedone? Gli chiedi i danni perchč ti ha rotto
paraurti, fanale, cofano e parabrezza?
Se non vedi cosa c'č dietro la curva, probabilmente devi affrontarla con piů
cautela. Piů cautela vuol dire piů piano pronto a fermarti qualunque cosa ci
sia dietro la curva.

Adesso ti faccio un'ipotesi per assurdo... tu investi un pedone dietro la
curva e ti fermi (non puoi passarci sopra eh :-)) ), dietro arriva lo Schumi
di turno, radio a manetta, tum tum tum, e ti sfonda tutta la parte
posteriore della macchina, la macchina fa un sobbalzo in avanti e ti prende
mentre eri chino sull'investito. Adesso sei pronto a non chiedere i danni e
a rifondere tutto?

La regola č regola, poi possiamo affrontare gli elementi attenuanti o
concorsuali.

Marco

"ZanRe" ha scritto nel messaggio...
> "Marco di Silvio" wrote in message


>
> > > 2) Puo' essere considerato un danno da rischio statico il parcheggio
> > > irregolare di una vettura, tale che il danneggiato non potesse
evitarla?

> > No, una vettura parcheggiata č ai fini del codice della strada come un
palo
> > o un panettone e quindi chi č in movimento č tenuto a scansarla e a non
> > andargli addosso.
> > Marco
>
>
> Ma perchč sei cosě drastico?

sbrecche

unread,
Jul 26, 2004, 7:39:32 PM7/26/04
to
> Quindi siccome è accaduto ad un amico... dovrebbe rappresentare la regola
e
> capitare a tutti?
> E a cosa l'hanno scritto a fare il Codice della Strada?

1) impara a quotare
2) ho riportato un avvenimento accaduto
3) ho notato un certo astio nei miei confronti
Amichevolmente :)
S.

sbrecche

unread,
Jul 26, 2004, 7:42:28 PM7/26/04
to
> Ma perchè sei così drastico?
> E se io tampono un'autovettura in sosta in mezzo alla strada,
> immediatamente dopo una curva, pensi che sia proprio tutta colpa mia?

Rispondo qui ma è una risposta anche a Marco (solo che non ha quotato bene e
quindi è impossibile rispondere dal suo post :P)
IMHO se c'è una macchina ferma dopo una curva è ovvio che non è tutta colpa
tua.
1) l'auto non può essere lasciata dopo una curva
2) se era guasta il conducente dovrebbe apporre il triangolo *prima* della
curva

ciao
S.

sbrecche

unread,
Jul 26, 2004, 7:48:42 PM7/26/04
to
> No, una vettura parcheggiata è ai fini del codice della strada come un
palo
> o un panettone e quindi chi è in movimento è tenuto a scansarla e a non
> andargli addosso.

Mi hai fatto venire in mente un'altra cosa che c'entra relativamente con
quanto scritto da te :)
Spesso, vicino casa mia, accade che ci siano macchine parcheggiate proprio
in prossimità degli incroci, che eliminano la visibilità. Chi si immette da
strade "secondarie" senza diritto di precedenza è costretto a sporgersi per
poter vedere se sopraggiungono veicoli...
In caso di urto chi ha torto secondo voi? Concorso di colpa? Imho darei una
parte di colpa a chi ha parcheggiato in maniera così oscena, ovviamente con
rilevazione di polstrada o VV.UU. o chi di competenza.
Ciao
S.

Marco di Silvio

unread,
Jul 27, 2004, 3:01:32 AM7/27/04
to
1° impara a quotare tu (indirizzo e-mail... almeno io te lo dico il perchè)
2° utilità assertiva dell'esperienza individuale/soggettiva al criterio
generico del norma e della mia risposta?
3° facile leggere astio dove non c'è... basta essere prevenuti :-))

Amichevolmente e senza prevenzione...

Marco

"sbrecche" ha scritto nel messaggio...

Marco di Silvio

unread,
Jul 27, 2004, 3:07:29 AM7/27/04
to
Hai detto bene... "IMHO"... peccato che le tue opinioni non siano Leggi,
altrimenti potrebbe avere valenza...

:-))

Marco

"sbrecche" ha scritto nel messaggio...

ZanRe

unread,
Jul 27, 2004, 3:06:27 PM7/27/04
to
"Marco di Silvio" <marcodisil...@tiscali.it> wrote in message
news:C_cNc.99146$G%.6386@tornado.fastwebnet.it

> Se dietro la curva ci trovi un pedone? Gli chiedi i danni perchè ti ha rotto


> paraurti, fanale, cofano e parabrezza?

Sì, se riesco a dimostrare di aver fatto il possibile per evitare
l'investimento.

> Adesso ti faccio un'ipotesi per assurdo... tu investi un pedone dietro la
> curva e ti fermi (non puoi passarci sopra eh :-)) ), dietro arriva lo Schumi
> di turno, radio a manetta, tum tum tum, e ti sfonda tutta la parte
> posteriore della macchina, la macchina fa un sobbalzo in avanti e ti prende
> mentre eri chino sull'investito. Adesso sei pronto a non chiedere i danni e
> a rifondere tutto?

Io qui ti parlerei dello stato di necessità in cui mi trovo
ecc...(quindi niente risarcimento a chi mi investe e, forse, niente
risarcimento anche per me, se escludiamo la prevedibilità
dell'ostacolo).

> La regola è regola, poi possiamo affrontare gli elementi attenuanti o
> concorsuali.

Ma ti riferisci forse all'obbligo di riuscire a fermare il veicolo di
fronte a qualsiasi ostacolo? (attenzione che vi è anche aggiunto
"prevedibile").

> Marco

A ragionare così bisognerebbe stare fermi e non muoversi per non
incorrere il colpe ma, per fortuna non è proprio così.
Anche la Cassazione si è più volte espressa nell'affermare che l'utente
della strada deve tenere un comportamento prudente ed accorto per
prevedere le imprudenze altrui "ragionevolmente prevedibili".
E non penso sia così ragionevolmente prevedibile che dietro una curva ci
sia un'auto ferma in mezzo alla strada ed un pedone steso
sull'asfalto...
Se hai tempo e voglia leggi le massime seguenti e poi dimmi che idea ti
sei fatto.

“”La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni
prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve
essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere
tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle
regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento
che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale
esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del
conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la
conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di
emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa,
sia pure sulle apposite "strisce pedonali" immettendosi nel flusso dei
veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un
comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo
investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava
la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054
c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone
sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento
dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento,
insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza.”” Cass. Civile
Sez. III, sent. n. 12751 del 18-10-2001

“”In tema di lesioni o omicidio colposi commessi con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, è compreso
nell'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto da parte del
conducente di un autoveicolo, quello di prevedere le imprudenze altrui
ragionevolmente prevedibili, e tale deve considerarsi l'inosservanza
dell'obbligo di dare la precedenza da parte di chi da una strada
secondaria s'immette su strada privilegiata, pur dopo essersi
temporaneamente fermato sulla linea di stop.”” Cass. Penale Sez. IV,
sent. n. 472 del 17-01-1991

“”In tema di evento colposo, verificatosi nel corso della circolazione
stradale, non è responsabile il conducente di un veicolo, il quale,
venendosi a trovare senza sua colpa in una situazione di pericolo,
causata dall'altrui condotta antigiuridica, non esegua ovvero compia
erroneamente una manovra di emergenza.”” Cass. Penale Sez. IV, sent. n.
8140 del 04-06-1990

””In tema di circolazione stradale vige il principio della non
esigibilità di una manovra di emergenza del conducente del veicolo
antagonista da parte di chi ha posto in essere una turbativa colposa
della circolazione.”” Cass. Penale Sez. IV, sent. n. 1504 del 02-02-1990

“”L'art. 107, primo comma, del codice stradale non impone il rispetto
della distanza di sicurezza solo per evitare collisioni con il veicolo
che precede, ma anche al fine di "garantire in ogni caso l'arresto
tempestivo" reso necessario dalla presenza di un qualsiasi ostacolo che
venga a profilarsi sulla carreggiata a tergo di un veicolo che precede e
prima occultato dalla sagoma di detto veicolo.”” Cass. Penale Sez. IV,
sent. n. 15137 del 04-11-1989

“”In tema di circolazione stradale, la circostanza che le autostrade
consentano un'andatura veloce non fa venir meno l'obbligo di prestare
costante attenzione allo spazio che si va impegnando nonché quello di
regolare l'andatura in relazione alle obiettive condizioni della strada,
in modo da essere sempre in grado di poter arrestare il veicolo in casi,
del tutto prevedibili, di ingombro o ostacoli per precedenti incidenti.
(Fattispecie di infortunio occorso su autostrada, interessata da
presegnalati tratti innevati e ghiacciati, a causa di elevata velocità
che non consentì al conducente di arrestare prima di impattare contro
ostacolo esistente sulla carreggiata, visibile dalla distanza di circa
170 metri).”” Cass. Penale Sez. IV, sent. n. 8576 del 14-06-1989

“”La prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ. da parte del
conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla
circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo
diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da
colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma
può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima
sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non
evitabile da parte del conducente attese le concrete circostanze della
circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche
idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la
strada fuori dalle apposite "strisce pedonali" e si immetta nel flusso
dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalle concrete condizioni di
traffico, pone in essere un comportamento colposo che può costituire
causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il
conducente - sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui
alla prima parte dell'art. 2054 del cod. civ. - dimostri che
l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria
traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto
della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare
un'idonea manovra di fortuna.”” Cass. Civile Sez. III, sent. n. 7113 del
02-12-1986

””L'utente della strada ha l'obbligo non solo di regolare la propria
condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza
delle persone e delle cose, ma anche di preoccuparsi delle prevedibili
irregolarità di comportamento degli altri che possono determinare
situazioni di pericolo e adeguarvi corrispondentemente la propria
condotta.”” Cass. Penale Sez. IV, sent. n. 9872 del 29-10-1985
“”La velocità dei veicoli deve essere sempre commisurata alle condizioni
di visibilità, del traffico, della strada, del mezzo e deve essere tale
da consentire, in ogni evenienza, la normale manovra di arresto e, cioè,
la possibilità di fermarsi, evitando l'urto contro ogni ostacolo
eventuale esistente sulla carreggiata; essa non deve mai costituire
pericolo per la incolumità delle persone e, in specie, in particolari
situazioni (scarsa visibilità, traffico intenso, particolare
conformazione della strada, ecc.), sia la velocità che la marcia del
veicolo devono essere regolate in modo da potersi ovviare, da parte del
conducente, anche ad eventuali imprudenze o negligenze altrui.”” Cass.
Penale Sez. IV, sent. n. 4511 del 09-05-1985
“”I conducenti di veicoli debbono prevedere le imprudenze altrui ed
adeguarvi la propria condotta al fine di evitare incidenti. Tale
principio trova, però, un limite nella possibilità di una logica
previsione dell'imprudenza altrui e pertanto, in tema di eventi colposi,
non può ritenersi responsabile chi non adegui la propria azione alla
condotta di altri quando questa assuma caratteri totalmente anormali da
renderla assolutamente imprevedibile.”” Cass. Penale Sez. IV, sent. n.
4978 del 28-05-1983

“”L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle
caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere
inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado
di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve
anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il
suo limite naturale unicamente nella normale prevedibilità degli eventi,
oltre il quale non è consentito parlare di colpa.”” Cass. Penale Sez.
IV, sent. n. 3903 del 28-04-1983

“”In materia di circolazione di veicoli rientra nella comune e normale
prevedibilità l'ipotesi dell'ingombro, anche improvviso, della sede
stradale e, pertanto, la velocità dei veicoli deve essere sempre
commisurata alle condizioni di visibilità ed adeguata alle
caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali e deve essere
tale da consentire, in ogni evenienza, la normale manovra di arresto e
cioè la possibilità di fermarsi, evitando l'urto contro ogni eventuale
ostacolo esistente sulla carreggiata; consegue che l'obbligo del
conducente di moderare la velocità va posto in relazione sia con
l'esistenza attuale di un ostacolo che con la prevedibilità della
comparsa di un ostacolo.”” Cass. Penale Sez. IV, sent. n. 2759 del
26-03-1983

""La velocità dei veicoli deve essere regolata in base a tutte le
circostanze di qualsiasi natura, in modo da non costituire pericolo per
la sicurezza delle persone e delle cose e causa di disordine e di
intralcio per la circolazione, e deve essere particolarmente moderata
nelle ore notturne, ma deve essere anche commisurata, in caso di
incrocio con altri veicoli e di attenuazione delle luci abbaglianti,
alle condizioni di visibilità consentite dai fari anabbaglianti, in modo
che il conducente possa essere sempre in grado di arrestare il veicolo
di fronte a qualsiasi ostacolo alla distanza alla quale può giungere la
sua visuale.”” Cass. Penale Sez. IV, sent. n. 2259 del 18-03-1983

“”Le norme di comportamento prescritte dal D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393,
in tema di circolazione stradale, non esauriscono la materia della colpa
per la responsabilità derivante da incidenti poiché l'art. 43 del cod.
pen., relativo all'elemento psicologico del reato, pone accanto alla
violazione di prescrizioni specifiche e sullo stesso piano le norme
della prudenza e della diligenza; pertanto l'obbligo di prevedere le
altrui imprudenze, quando siano ragionevolmente prevedibili e probabili,
rientra nelle norme di comune prudenza. (Fattispecie relativa a ritenuta
responsabilità di conducente di veicolo, con diritto di precedenza da
semaforo verde, che aveva attraversato l'area di crocevia senza
accertarsi della mancata sopravvenienza di altri veicoli non
favoriti).”” Cass. Penale Sez. IV, sent. n. 1214 del 08-02-1983

””L'insorgenza di un pericolo improvviso, cagionato da altri, non
obbliga il conducente di un veicolo a compiere una manovra di
emergenza.”” Cass. Penale Sez. IV, sent. n. 1206 del 08-02-1983

“”L'obbligo prudenziale, cui è soggetto il conducente che voglia
svoltare a sinistra, di accertarsi mediante lo specchio retrovisivo o
con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo che non sopraggiungano
da tergo altri veicoli in fase di sorpasso con i quali sia possibile una
collisione, non viene meno per il fatto che la conversione deve essere
eseguita in corrispondenza di un crocevia regolarmente segnalato, ove
pertanto il sorpasso è vietato: infatti, poiché non è improbabile che
una tale manovra venga tentata, rientra tra gli obblighi di generale
prudenza e diligenza anche quello di prevedere le imprudenze altrui
ragionevolmente prevedibili e probabili.”” Cass. Penale Sez. IV, sent.
n. 9217 del 14-10-1982

“”Il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo
al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per
norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui,
probabili e ragionevolmente prevedibili, e in rigorosa osservanza
dell'obbligo imposto dall'art. 102, comma terzo, cod. strad., dovendo i
bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati per loro
natura a movimenti inconsulti e improvvisi. Pertanto, in caso di
investimento, esattamente viene affermata la responsabilità del
conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del
veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti
incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa
sopravvenuta fornita di una efficienza causale esclusiva e configurare,
quindi, l'ipotesi di cui all'art. 41, comma secondo, del codice
penale.”” Cass. Penale Sez. V, sent. n. 7909 del 09-09-1982

””L'esecuzione di una manovra di emergenza non perfettamente adeguata
alle circostanze non può essere addebitata al conducente che si venga a
trovare, senza sua colpa, nella necessità di dovere fronteggiare una
situazione di immediato pericolo, posta in essere da altri utenti della
strada.”” Cass.Penale Sez. IV, sent. n. 7034 del 15-07-1982

“”Tutti i conducenti sono tenuti a prevedere le imprudenze altrui e ad
adeguare ad esse il loro comportamento. La velocità deve pertanto essere
regolata in modo da non determinare pericolo in relazione a qualsiasi
particolarità della circolazione stradale, che dipenda anche da ogni
irregolare comportamento altrui, purché questo, naturalmente, sia
concretamente e tempestivamente avvertibile dal conducente.”” Cass.
Penale Sez. IV, sent. n. 3307 del 27-03-1982

””L'insorgenza di un pericolo improvviso, creato da altri, non obbliga
il conducente di un veicolo a compiere una manovra di emergenza.”” Cass.
Penale Sez. IV, sent. n. 2784 del 16-03-1982

“”Il conducente, adeguando la propria condotta ad ogni circostanza, deve
usare diligenza e prudenza e calcolare anche le imprudenze altrui
secondo il criterio della ragionevole prevedibilità e probabilità.””
Cass. Penale Sez. IV, sent. n. 2773 del 16-03-1982

“”La disposizione che fa obbligo al conducente del veicolo di mantenere
una distanza di sicurezza da quello che lo precede ha lo scopo di
ovviare a tutte le eventualità di pericolo connesse a qualsiasi manovra
che, nell'ambito di una ragionevole prevedibilità, il guidatore del
veicolo che precede possa eseguire. (Fattispecie in tema di collisione
tra il veicolo che seguiva ed altro che precedeva ed in fase di svolta a
destra per essere immesso in area privata).”” Cass. Penale Sez. IV,
sent. n. 2600 del 10-03-1982

“”In tema di evento colposo, verificatosi nel corso della circolazione
stradale, non è responsabile il conducente di un veicolo, il quale,
venendosi a trovare senza sua colpa in una situazione di pericolo,
causata dall'altrui condotta antigiuridica, non esegua ovvero compia
erratamente una manovra di emergenza.”” Cass. Penale Sez. IV, sent. n.
6345 del 27-06-1981

“”Il conducente di un autoveicolo deve tener conto del comportamento
imprudente altrui quando esso si presenti ragionevolmente prevedibile ed
è tenuto a preoccuparsene in maniera particolare quando esso appare già
in atto da manifestazioni esteriori.”” Cass. Penale Sez. VI, sent. n.
6724 del 26-05-1980

Saluti

Marco di Silvio

unread,
Jul 27, 2004, 4:19:17 PM7/27/04
to
Il tuo discorso filerebbe bene se non fosse che una macchina parcheggiata in
mezzo alla strada dietro ad una curva è esattamente prevedibile come una
macchina in coda dietro alla stessa curva e quindi tu devi essere in grado
di fermarti senza urtarla.

Marco

P.S. Ti sei dimenticato tutte le sentenze di opinione differente. Avendo
anche io a disposizione i CD-ROM della Giuffré, ero perfettamente in grado
di snocciolare lo stesso prolisso elenco da te riportato, ma l'avrei anche
integrato con ciò che vi è a favore dell'opposta tesi.


ZanRe

unread,
Jul 29, 2004, 4:17:37 PM7/29/04
to
"Marco di Silvio" <marcodisil...@tiscali.it> wrote in message
news:NHyNc.100821$G%.96509@tornado.fastwebnet.it


Concordi almeno nel fatto che, a questo punto, TUTTO PUO' ESSERE
PREVEDIBILE
ma, insisto nel RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE... altrimenti dovremmo stare
fermi
(e non sulla pubblica via...)!

Ciao.
Zamiolo & Zaniolo

Marco di Silvio

unread,
Jul 30, 2004, 3:11:49 AM7/30/04
to
LOL.... Dai su... valà... cerchiamo di rimanere coi piedi per terra ed
evitiamo di cavillare.

Ciò che NON E' ragionevolmente prevedibile è ad esempio un veicolo
contromano, una macchina che sta effettuando tutta la via in retromarcia...

Ed il Codice della Strada non ribadisce l'obbligo di prudenza quando non si
può vedere dietro alla curva?
La REGOLA mi risulta essere questa.

Come avvocato hai detto giusto in uno dei tuoi vecchi post... SE RIESCI A
DIMOSTRARE che la regola generale non debba essere applicata... adesso ti
manca solo di riconoscerla prima di derogarla.

Marco

P.S.: Se vogliamo invece cavillare... Ogni veicolo posto su pubblica via è
posto in circolazione (L.990/69)

"ZanRe" ha scritto nel messaggio...

ZanRe

unread,
Jul 30, 2004, 2:13:50 PM7/30/04
to
"Marco di Silvio" <marcodisil...@tiscali.it> wrote in message
news:srmOc.104348$G%.15864@tornado.fastwebnet.it

> LOL.... Dai su... valà... cerchiamo di rimanere coi piedi per terra ed
> evitiamo di cavillare.
> Ciò che NON E' ragionevolmente prevedibile è ad esempio un veicolo
> contromano, una macchina che sta effettuando tutta la via in retromarcia...

Su ciò che è RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE potremmo scrivere un libro...ma
perchè un veicolo contromano non è tanto prevedibile quanto uno fermo
dietro una curva (se posso prevedere che vi possa essere un veicolo in
sosta dietro ad una curva posso anche prevedere che un veicolo viaggi
contromano, no?)

> Ed il Codice della Strada non ribadisce l'obbligo di prudenza quando non si
> può vedere dietro alla curva?
> La REGOLA mi risulta essere questa.

L'obbligo di prudenza sì ma non l'obbligo di fermarmi senza oltrepassare
la curva per paura che dietro ci sia un'auto piazzata in mezzo alla
strada (mi appiopperebbero l'intralcio alla circolazione).

> Come avvocato hai detto giusto in uno dei tuoi vecchi post... SE RIESCI A
> DIMOSTRARE che la regola generale non debba essere applicata... adesso ti
> manca solo di riconoscerla prima di derogarla.

Non ho ben capito cosa vuoi dire : sarà che mi ritrovo in una stanza
senza clima, con un caldo boja da sopportare ed una ventola che non vuol
saperne di darmi una mano... ma, forse, sarà che non sono Avvocato
perchè ho solo la licenza di scuola media inferiore...

> Marco

Zaniolo & Zaniolo

> P.S.: Se vogliamo invece cavillare... Ogni veicolo posto su pubblica via è
> posto in circolazione (L.990/69)

anche qui non capisco (chi aveva detto il contrario?)

Marco di Silvio

unread,
Jul 31, 2004, 11:46:44 AM7/31/04
to

"ZanRe" ha scritto nel messaggio...
> Su ciò che è RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE potremmo scrivere un libro...ma
> perchè un veicolo contromano non è tanto prevedibile quanto uno fermo
> dietro una curva (se posso prevedere che vi possa essere un veicolo in
> sosta dietro ad una curva posso anche prevedere che un veicolo viaggi
> contromano, no?)

Sento rumore di unghie sugli specchi... non mi sembrano due ipotesi
equiparabili.
Hai trovato più auto in contromano dietro ad una curva o macchine in coda?
Io fra le due ho viso più porci con le ali... :-))

> L'obbligo di prudenza sì ma non l'obbligo di fermarmi senza oltrepassare
> la curva per paura che dietro ci sia un'auto piazzata in mezzo alla
> strada (mi appiopperebbero l'intralcio alla circolazione).

Mai sostenuta una cosa simile ma piuttosto che in base all'obbligo di
prudenza, la curva dovrebbe essere affrontata in maniera adeguata e quindi
in grado di fermarti in presenza di un ostacolo improvviso (nel senso che
non potevi vederlo).

> Non ho ben capito cosa vuoi dire : sarà che mi ritrovo in una stanza
> senza clima, con un caldo boja da sopportare ed una ventola che non vuol
> saperne di darmi una mano... ma, forse, sarà che non sono Avvocato
> perchè ho solo la licenza di scuola media inferiore...

Chiedo venia...

> > P.S.: Se vogliamo invece cavillare... Ogni veicolo posto su pubblica via
è
> > posto in circolazione (L.990/69)
>
> anche qui non capisco (chi aveva detto il contrario?)

Era un semplice cavillo... veicolo fermo / veicolo in circolazione :-))

Marco


ZanRe

unread,
Aug 2, 2004, 1:07:34 PM8/2/04
to
"Marco di Silvio" <marcodisil...@tiscali.it> wrote in message
news:84POc.105965$G%.16971@tornado.fastwebnet.it
...OMISSIS...
> Marco


Caro Marco, io da questa chiaccherata ne deduco che può essere vero
tutto ed il contrario di tutto : dipende dai punti di vista (leggasi
prevedibilità del comportamento altrui...)
perciò, se non ti dispiace, e come si suol dire : passiamo ad altro.

Ciao.

Zaniolo & Zaniolo

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