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uso professionale di auto privata

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Colonnello D. Mortimer

unread,
May 7, 2015, 2:42:04 PM5/7/15
to
Mi viene segnalato da un sindacalista un caso, che mi lascia perplesso,
in cui i CC avrebbero fermato un infermiere il quale trasportava dei
campioni biologici sulla sua macchina privata, contestandogli la
illegittimita' del trasporto.

Come e' noto il trasporto di campioni biologici (in questo caso, da una
struttura periferica a quella centrale della stessa clinica privata)
deve seguire una serie di regole di confezionamento di sicurezza ben
precisi (tre livelli di contenimento, materiale per assorbire
sversamenti ecc.) e da qs. punto di vista l'infermiere era perfettamente
in regola, e materialmente portava nel baule quella che sembrava una
valigetta robusta.

La storia raccontatami verte sul fatto che non si puo' fare un trasporto
di tipo "professionale" tramite il veicolo privato dell'operatore, senza
accedere una apposita polizza.

Se la macchina viene usata, sia pure occasionalmente, con certi profili
istituzionali, va assicurata con una polizza (piu' costosa) diversa
dalla RC privata. In assenza di tale polizza, la macchina era
virtualmente non assicurata e mi e' stato detto che i CC prima avrebbero
minacciato il sequesto e poi avrebbero chiuso il classico occhio.

La storia mi puzza un po' di balla, alla prima occasione ne parlero' col
mio assicuratore, ma vorrei sapere se qualcuno puo' commentare
sull'episodio.





Giampaolo Natali

unread,
May 7, 2015, 8:35:29 PM5/7/15
to
Il trasporto di "merce" può essere effetuato solamente con "veicolo per
trasporto cose" per c/ proprio o di terzi.
Quindi tecnicamente l'utilizzo dell'auto privata da parte dell'infermiere
era illegittimo e la polizza in essere irregolare.
--
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
"Colonnello D. Mortimer" <mort...@elpaso.edu> ha scritto nel messaggio
news:migblr$bb5$1...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...
Il trasporto di "merce" può essere effettuato solamente con "veicolo per
trasporto cose", per c/ proprio o di terzi.
Quindi tecnicamente l'utilizzo dell'auto privata da parte dell'infermiere
era illegittimo e la polizza in essere irregolare.
--
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it


Colonnello D. Mortimer

unread,
May 8, 2015, 12:43:40 PM5/8/15
to
Il 08/05/2015 2.35, Giampaolo Natali ha scritto:

> Il trasporto di "merce" può essere effetuato solamente con "veicolo per
> trasporto cose" per c/ proprio o di terzi.

In tal caso pero' avrebbero contestato un trasporto con un veicolo M1
anziche' N1, non un problema assicurativo.

Del resto mi pare che entro certi limiti, specie da quanto e' stata
abolita la classificazione con i promiscui, e' prevista tolleranza nel
trasporto di cose in un autoveicolo M1: "al fine di utilizzare veicoli
di categoria M1 anche per trasporto merci, non ostano norme relative al
trasporto di cose in conto proprio (art. 83, comma 2, C.d.S.) o in conto
terzi, fatto salvo in quest’ultima ipotesi l’obbligo di iscrizione
all’albo."

Penso al rappresentante che porta un campionario, al tecnico che porta
un trolley di strumenti, all'infermiere che trasporta dei campioni
biologici, trasporto fatto "per conto proprio", almeno in relazione alla
propria organizzazione.

> Quindi tecnicamente l'utilizzo dell'auto privata da parte dell'infermiere
> era illegittimo e la polizza in essere irregolare.

Non essendoci una particolare modifica del mezzo (si usa il baule cosi'
com'e') o una particolare pericolosita' del trasporto (in quanto
effettuato con gli appositi contenitori a norma di legge), il
sindacalista non ha saputo spiegare meglio perche' la macchina avrebbe
dovuto essere assicurata con una diversa polizza (di costo quintuplo).


Colonnello D. Mortimer

unread,
May 12, 2015, 5:55:29 AM5/12/15
to
Il 08/05/2015 18.43, Colonnello D. Mortimer ha scritto:

>> Quindi tecnicamente l'utilizzo dell'auto privata da parte dell'infermiere
>> era illegittimo e la polizza in essere irregolare.

Aggiornamento

il sindacalista ha equivocato, la situazione di polizze specifiche
(costose) per certi tipi di trasporti sanitari esiste, ma riguarda i
mezzi immatricolati per trasporto speciale (trasporto di plasma, organi
da trapiantare ecc.). I veicoli hanno attrezzature specifiche (frigo),
hanno sirene e lampeggianti, sono dedicate in via esclusiva a questo
tipo di trasporto.

Nel caso di trasporti ordinari vale la norma UN3373, che prescrive
dettagliatamente il confezionamento dei campioni ma non prescrive niente
per il trasporto, tranne che 1) i contenitori vanno fissati 2) deve
esserci un kit di sanificazione a bordo.

I veicoli sono normali furgoni (N1) oppure anche M1, che sono
praticamente equiparati entro i limiti di carico e di ingombro delle
merci. Se si portano merci vale il 164 cds che detta norme sul fissaggio
del carico. Che siano auto private del dipendente o intestate alla
clinica e' irrilevante.


Walter Rossi

unread,
May 13, 2015, 9:08:26 AM5/13/15
to
> Se la macchina viene usata, sia pure occasionalmente, con certi profili
> istituzionali, va assicurata con una polizza (piu' costosa) diversa
> dalla RC privata. In assenza di tale polizza, la macchina era
> virtualmente non assicurata e mi e' stato detto che i CC prima avrebbero
> minacciato il sequesto e poi avrebbero chiuso il classico occhio.
>
> La storia mi puzza un po' di balla, alla prima occasione ne parlero' col
> mio assicuratore, ma vorrei sapere se qualcuno puo' commentare
> sull'episodio.

Gentilissimo Signore,

Con riferimento al Suo post, mi pregio di indicarLe quanto segue:

Premesso che

1)
il datore di lavoro, ovvero, il responsabile di P.O. (rectius, di Posizione Organizzativa di una Pubblica Amministrazione) nell'esercizio del potere direttivo ed organizzativo che gli compete, può disporre unilateralmente che un proprio dipendente, o collaboratore presti temporaneamente l'attività lavorativa in località diversa dall'ordinaria sede di servizio;

2)
l'art. 25 dell CCNL del comparto Sanità pubblica

https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/sanita/contratti/447-ccnl-integrativo-del-ccnl-del-7-4-1999#ART. 25 - Copertura assicurativa

al comma 3, così recita:

ART. 25 - Copertura assicurativa
3. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dipendente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.

3) Fonti di riferimento: Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento
ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125
del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio
2010, n. 122; Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2010 n. 6 e Ministero delle Finanze - Dipartimento Ragioneria dello Stato - Circolare n. 36 del 22 ottobre n. 10 e ss.mm.ii.;

4) con riferimento al quarto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del dl. 78/2010 è consentito l'uso limitato del proprio mezzo di trasporto in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio;

Tutto ciò premesso, i problemi principali si sono verificati non tanto in relazione al trasporto di piccoli campionari, o alla copertura assicurativa, o al permesso del responsabile della P.O., quanto piuttosto nell'entità del rimborso spese.

Infine, la pretesa del militare dell'arma di verificare la speciale copertura assicurativa per l'utilizzo dell'auto privata per motivi aziendali professionali è del tutto pretestuosa, in quanto, come già espresso da chi mi ha preceduto, l'obbligatorietà della polizza sussiste solo per la garanzia RCA.

Non esiste un volgare "tagliando" o documento accompagnatorio per i trasporti ordinari secondo le norme già citate in altro post.

Colonnello D. Mortimer

unread,
May 13, 2015, 4:36:19 PM5/13/15
to
Il 13/05/2015 15.08, Walter Rossi ha scritto:

>> Se la macchina viene usata, sia pure occasionalmente, con certi
>> profili istituzionali, va assicurata con una polizza (piu' costosa)
>> diversa dalla RC privata. In assenza di tale polizza, la macchina
>> era virtualmente non assicurata e mi e' stato detto che i CC prima
>> avrebbero minacciato il sequesto e poi avrebbero chiuso il classico
>> occhio.

Come poi ho specificato, il mio interlocutore aveva capito male, da
bravo sindacalista interessato a pompare la notizia per darsi importanza.

Il trasporto di attrezzature di lavoro su auto private non modifica il
profilo di rischio dei veicolo e non richiede integrazioni assicurative
alla macchina. Il trasporto deve avvenire secondo le norme del codice
(in pratica, il fissaggio del carico) ma per altro e' un carico come un
altro. Se il mezzo e' idoneo per portare 4 damigliane e' idoneo anche
per portare quattro portaprovette - debitamente confezionate.

Diverso il caso di trasporti speciali (es. organi da trapiantare)
effettuati con veicoli fin dall'inizio immatricolati per uso speciale,
con installazioni speciali (frigo, congelatore, sirena, lampaggiante) e
utilizzati in modo esclusivo per quel tipo di utilizzo. Li' si' sono
veicoli speciali con una assicurazione speciale (se uno fa un trasporto
urgentissimo con sirena ecc, il rischio di sinistri aumenta e il premio
anche).

> ART. 25 - Copertura assicurativa 3. Le aziende stipulano apposita
> polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi,
> in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori
> dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,

questa pero' sara' una polizza infortuni che copre il lavoratore contro
il c.d. "rischio in itinere", cioe' copre il lavoratore, non l'auto e
non i terzi.

Da come mi diceva, pareva invece che ci fosse una RCA diversa dal
solito, che copriva sempre la solita RCA responsabilita' contro terzi,
ma legate al trasporto professionale quindi piu' costosa. La cosa
intuitivamente mi puzzava, se io vado addosso a uno con la mia solita
macchina, non gli faccio diversamente male a seconda che sono in vacanza
o al lavoro.

> Tutto ciò premesso, i problemi principali si sono verificati non
> tanto in relazione al trasporto di piccoli campionari, o alla
> copertura assicurativa, o al permesso del responsabile della P.O.,
> quanto piuttosto nell'entità del rimborso spese.

Tutto vero ma e' un altro discorso, il sindacalista invece sosteneva che
siccome la macchina privata non era assicurata contro un "trasporto
professionale", in pratica bisognava andare in giro solo con la macchina
aziendale e non con quella privata. Infatti sta trattando con la clinica
per fare i trasporti solo con veicoli intestati alla clinica.

> Infine, la pretesa del militare dell'arma di verificare la speciale
> copertura assicurativa per l'utilizzo dell'auto privata per motivi
> aziendali professionali è del tutto pretestuosa in quanto, come già
> espresso da chi mi ha preceduto, l'obbligatorietà della polizza
> sussiste solo per la garanzia RCA.

Sono d'accordo, il milite controlla solo la RCA, ma mi raccontavano come
se esistesse una RCA professionale, che sarebbe diversa da quella privata.

Come esiste la patente professionale CQC in aggiunta a quella privata,
cosi' in via teorica poteva anche essere che ci fosse una assicurazione
professionale, legata alla macchina. Mi puzzava, ma poteva.

> Non esiste un volgare "tagliando" o documento accompagnatorio per i
> trasporti ordinari secondo le norme già citate in altro post.

faccio un po' fatica a capire i termini ma mi tranquillizzi.



Walter Rossi

unread,
May 13, 2015, 5:23:53 PM5/13/15
to

> > ART. 25 - Copertura assicurativa 3. Le aziende stipulano apposita
> > polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi,
> > in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori
> > dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,
>
> questa pero' sara' una polizza infortuni che copre il lavoratore contro
> il c.d. "rischio in itinere", cioe' copre il lavoratore, non l'auto e
> non i terzi.
>
No. L'articolo da me indicato fa espresso riferimento all'utilizzo di auto propria per finalità aziendale. Il c.d. rishcio in Itinere è assicurato con l'INAIL e la RCO.

> Da come mi diceva, pareva invece che ci fosse una RCA diversa dal
> solito, che copriva sempre la solita RCA responsabilita' contro terzi,
> ma legate al trasporto professionale quindi piu' costosa.

Non mi risulta se il trasporto di prodotti avviene nel rispetto delle disposizioni del codice della strada e non di norme speciali.

>
> Tutto vero ma e' un altro discorso, il sindacalista invece sosteneva che
> siccome la macchina privata non era assicurata contro un "trasporto
> professionale", in pratica bisognava andare in giro solo con la macchina
> aziendale e non con quella privata. Infatti sta trattando con la clinica
> per fare i trasporti solo con veicoli intestati alla clinica.

L'utilizzo dell'auto privata deve essere occasionale, non quotidiano.
Se così fosse, si violerebbero le norme citate nel mio precedente post.

> il milite controlla solo la RCA, ma mi raccontavano come
> se esistesse una RCA professionale, che sarebbe diversa da quella privata...
Certo, se lei fosse stato un libero professionista e non un dipendente di una struttura sanitaria publica.

> > Non esiste un volgare "tagliando" o documento accompagnatorio per i
> > trasporti ordinari secondo le norme già citate in altro post.
>
> faccio un po' fatica a capire i termini ma mi tranquillizzi.
Intendevo dire: Nella RCA fino al 18 ottobre 2015 doveva essere esposto sul parabrezza il "tagliando assicurativo", rectius il contrassegno assicurativo comprovante il pagamento del premio assicurativo e quindi, la copertura assicurativa.

Oggi, diversamente, oltre alle autorità competenti potrà essere l'occhio elettronico a rilevare attraverso il numero di targa, l'effettiva validità della copertura assicurativa.

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