Il 30/01/2024 12:03, Sargon ha scritto:
> (*) Legge 20 giugno 1952, n. 645.
Per completezza di informazione riporto gli
articoli 1, 4 e 5 della Legge 20 giugno 1952,
n. 645 (nota come legge Scelba o dell'apologia
del fascismo), attualmente in vigore, tenendo
conto che:
- l'articolo 1 della legge n. 645 è stato
modificato dall'art. 7 della Legge 22 maggio
1975, n. 152;
- l'articolo 4 della legge n. 645 è stato
modificato dall'art. 4 del Decreto-Legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito con
modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205:
diventano punibili anche idee o metodi
razzisti;
- l'articolo 5 della legge n. 645 è stato
modificato dall'art. 11 della Legge 22 maggio
1975, n. 152: diventano punibili anche
manifestazioni di organizzazioni naziste.
- nella legge n. 645 (Scelba) è stato
introdotto l'art. 5-bis dall'articolo 12 della
Legge 22 maggio 1975, n. 152.
LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645 (legge Scelba).
Art. 1 – (Riorganizzazione del disciolto
partito fascista)
Ai fini della XII disposizione transitoria e
finale (comma primo) della Costituzione, si ha
riorganizzazione del disciolto partito fascista
quando una associazione, un movimento o
comunque un gruppo di persone non inferiore a
cinque persegue finalità antidemocratiche
proprie del partito fascista, esaltando,
minacciando o usando la violenza quale metodo
di lotta politica o propugnando la soppressione
delle libertà garantite dalla Costituzione o
denigrando la democrazia, le sue istituzioni e
i valori della Resistenza, o svolgendo
propaganda razzista, ovvero rivolge la sua
attività alla esaltazione di esponenti,
principi, fatti e metodi propri del predetto
partito o compie manifestazioni esteriori di
carattere fascista.
Art. 4 – (Apologia del fascismo)
Chiunque, **fuori del caso preveduto dall'art.
1**, pubblicamente esalta esponenti, principii,
fatti o metodi del fascismo oppure le finalità
antidemocratiche proprie del partito fascista è
punito con la reclusione fino a due anni e con
la multa fino a lire 500.000.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace
chi pubblicamente esalta esponenti, principi,
fatti o metodi del fascismo, oppure le sue
finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda
idee o metodi razzisti, la pena è della
reclusione da uno a tre anni e della multa da
uno a due milioni.
La condanna comporta la privazione dei diritti
previsti nell'articolo 28, comma secondo, n. 1,
del Codice Penale per un periodo di cinque
anni.
Art. 5 (Manifestazioni fasciste)
Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni,
compie manifestazioni usuali del disciolto
partito fascista ovvero di organizzazioni
naziste è punito con la pena della reclusione
sino a tre anni e con la multa da duecentomila
a cinquecentomila lire.
Il giudice, nel pronunciare la condanna, può
disporre la privazione dei diritti previsti
nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2,
del codice penale per un periodo di cinque
anni.
Art. 5-bis
Per i reati previsti dall'articolo 2 della
presente legge è obbligatoria l'emissione del
mandato di cattura.
Pertanto gli articoli 4 e 5 della Legge Scelba,
anche dopo le successive modifiche e
integrazioni, rimangono validi a prescindere
dalla riorganizzazione del disciolto partito
Fascista.
Le sentenze della Corte Costituzionale 1956-
1958 che smantellarono i reati suddetti sono un
grave problema giuridico, istituzionale e
politico per questo paese. Qualunque iniziativa
o provvedimento aumenti la consapevolezza dei
cittadini sul contenuto della legge Scelba;
induca la Consulta ad un diverso atteggiamento
in materia dei reati di apologia del fascismo
ecc.; solleciti la classe politica a proporre
provvedimenti legislativi che risolvano il
problema, non possono che essere visti
favorevolmente.