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Rappresaglia, ovvero perché è stato condannato Kappler (lungo)

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Luigi Vianelli

unread,
May 24, 2001, 1:14:32 PM5/24/01
to
Un amico mi segnala un post apparso nel NG qualche giorno fa chiedendomi se
ne so qualcosa. Il post era stato inviato da Fulmine e riportava un articolo
della rivista "Il Borghese", che così recitava:

Da "Il Borghese" del 21 febbraio 1988 : "Ora, su questo punto delle
rappresaglie in tempo di guerra è bene parlare chiaro, una volta per tutte.
Il problema, del resto, fu già lungamente dibattuto al momento del processo
per l'attentato di via Rasella e la conseguente strage delle Fosse
Ardeatine; processo nel quale si riconobbe la legittimità della rappresaglia
in tempo di guerra, tanto è vero che Kappler fu condannato non tanto per il
massacro in sé, quanto per aver fucilato un numero di ostaggi superiore al
rapporto di uno a dieci fissato dal Comando."

Ora, bisogna dire che l'anonimo estensore dell'articolo mente. Dico "mente"
piuttosto che "sbaglia" perché il punto in questione è una vera e propria
fola inventata negli ambienti di estrema destra immediatamente a ridosso del
processo Kappler e - tramandato di voce in voce all'interno di quegli
ambienti - ancora oggi trova chi si adatta a farne da cassa di risonanza
senza aver verificato la fonte di tale notizia (così come ogni buono storico
dovrebbe fare). Dirò di più: chi ha scritto quell'articolo "mente
spudoratamente", perché chi scrive quelle cose nel 1988 - a distanza di 44
anni dai fatti e 35 anni dalla sentenza - non può e non deve ignorare i
fatti di cui parla, né deve ignorare le decine di volumi scritti al
riguardo.

In realtà, la sentenza (Tribunale Militare Territoriale di Roma - N. 6003-45
del Reg. Gen. proc.), condannò Kappler per *ognuna* delle 335 persone
trucidate presso le Fosse Ardeatine).

E' vero che la normativa interna ed internazionale precedente la seconda
guerra mondiale prevedeva l'istituto della rappresaglia, tanto che anche la
Legge Italiana di Guerra ne definiva i contorni giuridici. Ma proprio per le
enormità accadute nel corso dei sei anni del conflitto si è pensato di
vietarla espressamente. Oggi la rappresaglia è un crimine. Però anche nel
corso della guerra non tutte le azioni effettuate a titolo di rappresaglia
effettivamente poi erano - dal punto di vista giuridico - *rappresaglia*.

In particolare, per quanto riguarda la strage delle Fosse Ardeatine, così
rispose nelle motivazioni della sentenza il Tribunale alla domanda:
"Stabilito che lo stato occupante ha il diritto di rappresaglia, le
esecuzioni delle Cave Ardeatine erano una legittima rappresaglia?":

"Al quesito per il collegio deve darsi risposta negativa. lnvero, come s'è
visto un' azione commessa da uno stato in violazione del diritto
internazionale può assumersi come rappresaglia solo se costituisce la
risposta ad una violazione subìta e sia proporzionata a questa. Il principio
della proporzione caratterizza il contenuto della rappresaglia, comunque
questa si inquadri nella teoria del diritto. Difatti, se si riconosce nella
rappresaglia un un mezzo di autotutela, di sanzione o di legittima difesa,
deve assumersi necessariamente a suo contenuto il concetto di proporzione
fra violazione subìta e violazione causata se non si vuole cadere
nell'antigiuridicità. Chi agisce per autotutela, in via di sanzione o per
legittima difesa di un suo diritto, quando la legge gliene riconosca il
potere, solo in quanto proporzioni la sua azione alla violazione subìta può
accampare a sua difesa la causa giustificatrice dell'antigiuridicità.
Oltrepassando volontariamente i limiti della proporzione egli risponde del
fatto commesso poichè, traendo occasione da una situazione legittimatrice di
un dato evento ne ha voluto causare un altro più grave. Fra l'attentato di
via Rasella e la fucilazione delle Cave Ardeatine vi è una sproporzione
enorme sia in relazione al numero delle vittime, sia in relazione al danno
determinato."

Quindi la fucilazione delle Cave Ardeatine *non fu* una legittima
rappresaglia. A questo punto il Tribunale si domanda: "Che cosa fu
giuridicamente questa fucilazione?". Per farvela breve, il Tribunale negò
anche che si potesse trattare di "repressione collettiva" (un altro istituto
giuridico), e concluse che di "omicidio continuato" si trattava. Ecco il
punto specifico della motivazione:

"Dimostrate infondate le tesi della rappresaglia e della repressione
collettiva, la fucilazione delle Cave Ardeatine assume la qualificazione di
un omicidio continuato. Difatti, è risultato pienamente provato che 330
persone furono uccise in conseguenza dell'attentato di Via Rasella, mentre
le altre cinque furono fucilate per errore. II movente relativo
all'uccisione delle 330 persone collegato alla guerra porta ad esaminare il
fatto alla stregua dell'ipotesi delittuosa prevista dall'articolo 185 c.p.m
guerra, contestato agli imputati, il quale punisce gli atti di violenza o di
omicidio commessi, senza necessità o senza giustificato motivo, per cause
non estranee alla guerra, da militari o nemici a danno di civili nemiche non
prendono parte alle operazioni."

Quindi Kappler venne condannato per "omicidio continuato" di 335 persone.
Oltre che per "omicidio continuato", Kappler venne poi condannato nello
stesso processo anche per "estorsione aggravata". Non bisogna dimenticare
infatti tutta la vicenda dell'oro estorto agli ebrei romani, il che dipinge
un po' più a tutto tondo il nostro Herbert Kappler, le brame sue e del
regime che servì.

Più sotto riporto quindi la sentenza del Tribunale Militare di Roma che
spero serva a qualcuno per rettificare le proprie fallaci idee sulla
vicenda. Ho riportato anche - senza tagliarli - i nomi di tutti i trucidati,
giacché in definitiva si sta parlando di qualche centinaio di persone,
famiglie, storie personali, che a mio parere non vanno mai dimenticate nella
loro individualità e per le quali è doveroso un minimo di rispetto.

Per il resto, compatibilmente con le mie conoscenze e con i miei tempi sono
disponibile per qualche approfondimento - serio e non urlato -
sull'argomento. Mi basi segnalare in velocità che l'anonimo estensore
dell'articolo mente anche su Norimberga.

Saluti.
Gigi

---------------------------------

TRIBUNALE MILITARE DI ROMA
copia del PROCESSO KAPPLER
Celebrato in Roma: 20 luglio 1948 - 19 dicembre 1953
N. 6003-45 del Reg. Gen. proc.
20 luglio 1948
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Tribunale militare territoriale di Roma composto dei signori:
Gen. di Brigata FANTONI Euclide - Presidente
T. Col. G.M. Carbone Carmelo - Giudice relatore
Col. Ftr. VALENTE Gustavo - Giudice
Col. A.A. SIVIERI Giuseppe - Giudice
Col. Ftr. DE RITA Paolo - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa contro:
1) KAPPLER Herbert d.1907 - Ten. Col. delle SS tedesche;
2) DOMIZLAFF Borante cl.1907 - Maggiore delle SS tedesche;
3) CLEMENS Hans cl.1902 - Capitano delle SS tedesche;
4) QUAP Johannes d.1914 - Maresciallo capo delle SS tedesche;
5) SCHUTZE Kurt cl.1908 - Maresciallo ordinario delle SS tedesche;
6) WIEDNER Karl cl. 1908 - Serg. magg. delle SS tedesche.
Tutti detenuti nel carcere giudiziario di Regina Coeli - Roma
IMPUTATI TUTTI :
del reato di concorso in violenza con omicidio continuato commesso da
militari nemici in danno di cittadini italiani (artt. 110 e 112 n. 1 cp. 47
n. 2 e 58 cpmp.185, e II comma cpmg. in relazione all'art. 1 lett. a) R.D.L.
30-11-1942 n. 1365- 81 cpv. Cp.) perché, quali appartenenti a lle FF.AA.
tedesche nemiche dello Stato italiano, approfittavano di circostanze di
tempo e di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata
difesa, verificatesi in Roma in dipendenza dello stato di guerra fra
I'Italia e la Germania in concorso tra loro e in concorso con circa 40-50
altri militari delle SS tedesche appartenenti allo stesso Aussen-Kommando,
la maggioranza dei quali aveva un grado militare inferiore al loro, agendo
con crudeltà verso le persone, con successive azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause
non estranee alla guerra e precisamente in esecuzione di sanzioni collettive
stabilite per un attentato commesso il 23 marzo '44 in via Rasella (Roma) da
due persone rimaste sconosciute, cagionavano, mediante colpo d'arma da fuoco
esplosi con premeditazione, a cinque per volta, alla nuca di ogni vittima,
la morte di 335 persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani
militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni militari e
precisamente:

a) 154 persone a disposizione dell'Aussen-Kommando sotto inchiesta di
polizia:
1) AGNINI Ferdinando 25) CAPECCI Alfredo
2) AYROLDI Antonio 26) CAPOZIO Ott'avio
3) ALBANESE Teodato 27) CAROLA Federico
4) AMORETTI Ivanoe 28) CAROLA Mario
5) ANGELAI Aldo 29) CASADEI Andrea
6) ANGELI Virgilio 30) CELANI Giuseppe
7) ANGELINI Paolo 31) CHECCHI Egidio
8) ANGELUCCI Giovanni 32) CHIESA Romualdo
9) ARTALE Vito 33) CHIRICOZZI Aldo Francesco
10) AVERSA Raffaele 34) CHIARAVELLA Francesco
11) AVOLIO Carlo 35) CIBEI Giulio
12) AZZARITA Manfredi 36) CIBEI Gino
13) BELLINA Giovanni 37) CINELLI Franceseo
14) BANZI Aldo 38) CINELLI Giuseppe
15) BERNARDINI Secondo 39) COCCO Pasquale
16) BERNARDINI Tito 40) CONTI Giorgio
17) BOLGIA Michele 41) CORSI Orazio
18) BRUNO DI BELMONTE Luigi 42) COSTANZI Giulio
19) BUTERA Gaetano 43) D'AMICO Giuseppe
20) BUTTICÉ Leonardo 44) D'ANDREA Mario
21) CALDERARI Giuseppe 45) D'ASPRO Arturo
22) CAMISOTTI Carlo 46) DE ANGELIS Gerardo
23) CAMPANILE Silvio 47) DE CAROLIS Ugo
24) CANTALAMESSA Renato 48) DE GRENET Filippo
49) DE NICOLO' Gastone 102)MONTEZEMOLO Giuseppe
50) DIOCIAIUTI Pier Domenico 103) MONTI Remo
51) DI SALVO Gioacchino 104) MOSCA Alfredo
52) DRUCHER Salomone 105) MOSCIATTI Carlo
53) ELENA Fernando 106) NAPOLEONE Agostino
54) ERCOLANI Giorgio 107) NATILI Celestino
55) ERCOLI Aldo 108) NINCI Sestilio
56) FABRINI Antonio 109) NATILI Mariano
57) FANTONE Alberto 110) ORLANDI POSTI Orlando
58) FANTINI Vittorio 111) PARTITI Michele
59) FELICIOLI Mario 112) PASOUALUCCI Alfredo
60) FENULLI Dardano 113) PASSARELLA Mario
61) FINAMONTI Loreto 114) PENSUTTI Renzo
62) FINZI Aldo 115) PEPICELLI Francesco
63) FIORENTINI Valerio 116) PETTORINI Ambrogio
64) FOCHETTI Angelo 117) PIASCO Renzo
65) FORTE Gaetano 116) PIERANTONI Luigi
66) FRASCÀ Paolo 119) PIROZZI Vincenzo
67) FRIGNANI Giovanni 120) PISTONEI Antonio
58) GALAFATI Angelo 121) PITRELLI Rosario
69) GELSOMINI Manlio 122) POLLI Domenico
70) GIACCHINI Alberto 123) PORTIERI Alessandro
71) GIORDANO Calcedonio Daniele 124) PORTINARI Emilio
72) GIORGI Gíorgio 125) PRIMAVERA Pietro
73) GIORGINI Renzo 126) RAFFAELLI Beniamino
74) GIUSTINIANI Antonio 127) RAMPULLA Giovanni
75) ORGOLINI Giorgio 128) RENZINI Augusto
76) GORI Gastone 129) RICCI Domenico
77) GRANI Umberto 130) RINDONE Nunzio
78) HAIPEL Mario 131) ROAZZI Antonio
79) IAFORTE Domenico 132) ROMAGNOLI Goffredo
80) KERESZTI Sandor 133) RONCACCI Giulio
81) LA ROSA Salvatore 134) SALVATORI Giovanni
82) LEONARDI Ornello 135) SANSOLINI Adolfo
83) LIBERI Epimenio 136) SANSOLINI Alfredo
84) LIDONNICI Amedeo 137) SCATTONI Umberto
85) LO PRESTI Giuseppe 138) SEMINI Fiorenzo
86) LORDI Roberto 139) SENESI Giovanni
87) LUCARELLI Armando 140) SERGI Gerardo
88) LUNA Gavino 141) SIMONI Simone
89) LUNGARO Pietro Ermelindo 142) SPUNTICCIA Antonio
90) LUSENA Umberto 143) TALAMO Manfredi
91) MAGGINI Alfredo 144) TAPPARELLI Mario
92) MAGRI Mario 145) TESTA Settimio
93) MANCA Candido 146) UGOLINI Nino
94) MARCHESI Alberto 147) UNGHETTI Antonio
95) MARCHETTI Duilio 148) VERCILLO Giovanni
96) MARGIONI Antonio 149) VILLORESI Renato
97) MARIMPIETRI Vittorio 150) VIVENZO Gennaro
98) MARTELLA Angelo 151) ZACCAGNINI Carlo
99) MARTELLI CASTALDI Sabato 152) ZAMBELLI Ilario
100) MARTINI Placido 153) ZICCONÍ Raffaele
101) MOCCI Sisinnio 154) ZIRONI Augusto

b) 23 persone a disposizione del Feldgericht (Tribunale militare tedesco in
attesa di giudizio):
1) BONANNI Luigi
2) CANACCI Ilario
3) CARACCIOLO Emanuele
4) CERRONI Oreste
5) DESIMONI Fidardo
6) DURANTI Lido
7) FINOCCHIARO Arnaldo
8) FIORINI Fiorino
9) FONTANA Genserico
10) GAVIOLI Luigi
11) IALUNA Sebastiano
12) MORETTI Augusto
13) M OR ETTI Pio
14) MORGANO Santo
15) NAVARRA Giuseppe
16) PAPPAGALLO Pietro
17) RENDINA Roberto
18) RIZZO Ottorino
19) ROCCHI Filippo
20) RODRIGUEZ Romeo
21) SAVELLI Francesco
22) TROIANI Pietro
23) VALESANI Otello

c) 3 persone condannate a morte dal Feldgericht, che erano in attesa di
esecuzione della condanna:
1) GESUNDO Gioacchino 2) LUCCHETTI Carlo 3) BORDONI Manlio

d) 16 persone condannate dal Feldgerich a pene temporanee detentive,
varianti da 1 a 15 anni:
1) BARBIERI Silvio
2) BUCCHI Marcello
3) COZZI Alberto
4) DI PEPPE Otello
5) GOVONI Aladino
6) GUIDONI Unico
7) LOMBARDI Ezio
8) LUZZI Everardo
9) PELLICCIA Ulderico
10) PISINO Antonio
11) PULA Italo
12) PULA Spartaco
13) RODELLA Bruno
14) SALEMME Felice
15) SI LVESTRI Sebastiano
16) STAME Nicola

e) 75 ebrei
1) ANTICOLI Corrado
2) ASTROLOGO Cesare
3) BEROLSHEIMER Aldo
4) BLAUSTEIN Georg Heinrich
5) CALÒ Cesare
6) CAVIGLIA Adolfo
7) COEN Saverio
8) DELLA TORRE Edoardo
9) DEL MONTE Giuseppe
10) DI CAPUA Zaccaria
11) DI CASTRO Angelo
12) DI CONSIGLIO Cesare
13) DI CONSIGLIO Franco
14) DI CONSIGLIO Marco
15) DI CONSIGLIO Mosè
16) DI CONSIGLIO Salomone
17) DI CONSIGLIO Santoro
18) DI NEPI Alberto
19) DI NEPI Samuele
20) DI NEPI Giorgio
21) DI NOLA Ugo
22) DI PORTO Angelo
23) DI PORTO Giacomo di Mosè
24) DI PORTO Giacomo fu Rubino
25) DI SEGNI Armando
26) DI SEGNI Pacifico
27) DI VEROLI Attilio
28) DI VEROLI Michele
29) EFRATI Marco
30) FANO Giorgio
31) FATUCCI Amadio
32) FORNARI Raffaele
33) FORNARO Leone
34) FRASCATI Angelo
35) FUNARO Alberto
36) FUNARO Marco Mosè
37) FU NAR O Pacifico
38) FUNARO Settimio
39) LANDESMANN Boris
40) LIMENTANI Davide
41) LIMENTANI Giovanni 59) PIPERNO Claudio
42) LIMENTANI Settimio 60) REICHER Marian
43) MARINO Angelo 61) SCIUNNACH Dattilo
44) MENNACCI Umberto 62) SERMONETA Benedetto
45) MIELI Israele Cesare 63) SOJKE Bernard
46) MIELI Mario 64) SONNINO Angelo
47) MIELI Renato 65) SONNINO Gabriele
48) MILANI Raffaele 66) SONNINO Mosè
49) MILANO Tullio 67) SONNINI Pacifico
50) MILANO Ugo 68) TEDESCO Cesare
51) MOSCATI Emanuele 69) TERRACINA Sergio
52) MOSCATI Pace 70) TUCHMANN Heinz Erich
53) MOSCATI Marco 71)) VIVANTI Angelo
54) MOSCATI Vito 72) VIVANTI Giacomo
55) PERUGIA Angelo 73) WALD Schachna
56) PIATTELLI Cesare 74) WALD Paul
57) PIATTELLI Franco 75) ZARFATI Alessandro
58) PIATTELLI Giacomo

f) 40 persone a disposizione della Questura, fermate per motivi politici
1) ALBERTELLI Pilo
2) ANNARUMI Bruno
3) BAGLIVO Ugo
4) BENATI Nino
5) BENEDICENTI Donato
6) BERNABEI Elio
7) BUCCI Bruno
8) BUCCI Umberto
9) BUCCIANI Franco
10) BUSSI Armando
11) BUTTARONI Vittorio
12) CANALIS Salvatore
13) DE GIORGIO Carlo
14) DE MARCHI Raoul
15) DE MICCO Cosimo
16) ·ELUISI Aldo
17) FABRI Renato
18) FEROLE Enrico
19) FONDI Edmondo
20) FOSCHI Carlo
21) GALLARELLO Antonio
22) GIGLIO Maurizio
23) GRI ECO Ennio
24) IMPERIALI Costantino
25) INTRECCIALAGLI Mario
26) LA VECCHIA Gaetano
27) LEONELLI Cesare
28) LOTTI Giuseppe
29) MANCINI Enrico
30) MASTROGIACOMO Luigi
31) MEDAS Giuseppe
32) NOBILI Edoardo
33) NORMA Fernando
34) OTTAVIANI Armando
35) PIERLEONI Romolo
36) RENZI Egidio
37) SACCOTELLI Vincenzo
38) SEPE Gaetano
39) TROIANI Eusebio
40) VIOTTI Pietro

g) 10 persone a disposizione della Questura,fermate per motivi di P.S
1) BERARDI Lallo 6) PALIANI Attilio
2) CARIOLI Francesco 7) PERPETUA Remo
3) LUNGHI Ambrogio 8) PETOCCHI Amedeo
4) MICHELI Ernesto 9) PIRAS Ignazio
5) MICOZZI Emidio 10) TRENTINI Giulio

h) 10 persone arrestate nei pressi di Via Rasella:
1) CAPUTO Ferruccio 6) PIGNOTTI Angelo
2) DAMICO Cosimo 7) PIGNOTTI Umberto
3) FRASCA Celestino 8) PROSPERI Antonio
4) GIGLIOZZI Romolo 9) RONCONI Ettore
5) MASTRANGELI Fulvio 10) VOLPONI Guido

i) una persona assolta dal Feldgerich:
1) PETRUCCI Paolo

3 persone non identificate:

con le aggravanti, per il Kappler, prevista dall'art. 112 nn. 2 e 3 cp. per
avere promosso e organizzato la cooperazione nel reato, diretto l'attività
delle persone che sono concorse nel reato medesimo, determinato a commettere
il reato persone a lui soggette. In Roma, località Cave Ardeatine il
24-3-1944.

II solo Kappler inoltre:
del reato di estorsione aggravata (art. 629 p.p. 61 n. 5 C.P. in relazione
all art. 1 lett. a) R.D.L. 30-11-1942 n. 1365 - 61 7 cp.) per avere
approfittato di circostanze di tempo e di luogo e di persona tali da
ostacolare la pubblica e privata difesa; verifcatesi in Roma in dipendenza
dello stato di guerra, mediante minaccia di deportare ìn Germania un numero
imprecisato di ebrei romani, costringendo gli appartenenti alla comunità
israelitica di Roma a consegnargli entro 36 ore kg. 50 di oro procurato a sé
al capo della polizia di sicurezza, SS Obergruppenfuhrer Kaltenbrunner e ad
altri, un ingiusto profitto, con danno patrimoniale di rilevante entità per
la comunità israelitica di Roma. In Roma il 26- 9-1943.
[cut]

Valutata la gravità dei reati di omicidio continuato pluriaggavato e di
requisizione arbitraria e la personalità dell'imputato Kappler alla stregua
delle condizioni oggettive e soggettive indicate nell'art. 13 c.p. viene
irrogata la pena dell'ergastolo per il primo reato e la pena di anni
quindici di reclusione per l'altro reato. Inoltre, viene disposto, a norma
dell'art. 17 c. p. l'isolamento diurno per anni quattro.[cut]


Matteo

unread,
May 24, 2001, 4:11:20 PM5/24/01
to

"Luigi Vianelli" <vvianell...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:YjbP6.24846$h9.18...@news.infostrada.it...

"...anche nel


> corso della guerra non tutte le azioni effettuate a titolo di rappresaglia
> effettivamente poi erano - dal punto di vista giuridico -

*rappresaglia*..."

In un precedente post,(16-04-01) rispondevo all'utente Nemo che chiedeva
riferimenti giuridici sulla rappresaglia in questo modo:

...la rappresaglia consiste in una condotta che sarebbe in sè
illecita, costituirebbe cioè la violazione del diritto di un dato soggetto
(internazionale), la quale condotta perde il carattere della illiceità in
quanto rappresenta una reazione ad un torto commesso dal soggetto contro cui
è rivolta. Le condizioni affinchè si abbia un rappresaglia "secundum ius" e
non "contra ius", cioè illegittima sono:

-Proporzionalità rispetto al fatto illecito che l'ha provocata.
-Rispetto dei principi umanitari internazionali.

Alcuni tipi di rappresaglia: embargo, blocco delle coste dello Stato
responsabile, espulsione di cittadini dello stato responsabile
dell'illecito; ma può assumere anche il carattere di azione militare, con
bombardamenti e occupazioni territoriali temporanee. Nel caso la
rappresaglia non si svolga secondo le condizioni previste, sono *legittimi*
atti di controrappresaglia, avverso comportamenti che integrano a loro
volta, in quanto illegittimi, un illecito internazionale.
E' evidente che nella maggior parte delle rappresaglie compiute dai nazisti
non è ravvisabile questa proporzionalità tra l'illecito e la rappresaglia
stessa e in ogni caso non vi fu in molti casi, il rispetto del diritto
umanitario int.le (gente costretta a scavarsi la fossa,
divieto di seppellire i cadaveri, efferatezze e crudeltà gratuite). In
questi termini non si può parlare di rappresaglia, quanto di atto illecito,
al quale l'autorità costituita italiana avrebbe potuto rispondere con atti
di *controrappresaglia*.
Per i riferimenti, qualsiasi manuale anche non aggiornato:-) di diritto
int.le pubblico e di diritto int.le bellico.

Aggiungo che la questione della proporzionalità della rappresaglia era
sentita anche *prima* della seconda guerra mondiale dagli stati, visto che
anche in occasione del c.d. "caso Tellini" che vide coinvolto il nostro
paese in una rappresaglia contro la Grecia, nel 1926 credo, se ne discusse
nell'ambito della SdN.

"sono
> disponibile per qualche approfondimento - serio e non urlato -

> sull'argomento..."

Un post puntuale e pacato il Suo, come tutti i Suoi interventi che ho avuto
modo di leggere su questo NG.

Cordialmente, Matteo


Luigi Vianelli

unread,
May 24, 2001, 5:42:07 PM5/24/01
to
"Matteo"

[cut]


> Alcuni tipi di rappresaglia: embargo, blocco delle coste dello Stato
> responsabile, espulsione di cittadini dello stato responsabile
> dell'illecito; ma può assumere anche il carattere di azione militare, con
> bombardamenti e occupazioni territoriali temporanee. Nel caso la
> rappresaglia non si svolga secondo le condizioni previste, sono
*legittimi*
> atti di controrappresaglia, avverso comportamenti che integrano a loro
> volta, in quanto illegittimi, un illecito internazionale.
> E' evidente che nella maggior parte delle rappresaglie compiute dai
nazisti
> non è ravvisabile questa proporzionalità tra l'illecito e la rappresaglia
> stessa e in ogni caso non vi fu in molti casi, il rispetto del diritto
> umanitario int.le (gente costretta a scavarsi la fossa,
> divieto di seppellire i cadaveri, efferatezze e crudeltà gratuite). In
> questi termini non si può parlare di rappresaglia, quanto di atto
illecito,
> al quale l'autorità costituita italiana avrebbe potuto rispondere con atti
> di *controrappresaglia*.

Ringrazio per la puntualizzazione e cerco di integrare con alcune notazioni.

1. Tutte e quattro le Convenzioni di Ginevra del 1949 vietano
categoricamente ogni tipo di rappresaglia contro le persone e gli oggetti
che sono stati concepiti per proteggerle.

2. Anche se questi divieti vengono comunemente accettati, le disposizioni
contenute negli articoli del primo protocollo aggiuntivo che vanno dal 51 al
55, e che vietano le rappresaglie contro i civili e gli obiettivi civili,
sono molto controverse, e alcuni Stati hanno inserito delle riserve nella
loro ratifica al Trattato. Il Regno Unito - ad esempio - ha formulato le sue
riserve (e io dico: purtroppo!!) in termini che gli permetterebbero di
intraprendere delle rappresaglie consuetudinarie (cioè derivanti da una
serie di consuetudini le quali - soprattutto nel diritto internazionale -
costituiscono fonte di diritto, e che hanno contribuito nel tempo a definire
i contorni giuridici del concetto di rappresaglia). La tendenza comunque è
quella di considerare la rappresaglia *con omicidio* illecita in qualsiasi
caso.

3. Le violazioni alle norme precedenti le Convenzioni di Ginevra del 1949
nel corso della seconda guerra mondiale sono state comunque innumerevoli. In
particolare, i tedeschi si sono particolarmente distinti in qualsiasi ordine
e grado di violazione di tali norme. Basti ricordare che la Convenzione di
Ginevra del 1929 aveva messo specificamente al bando la rappresaglia sui
prigionieri di guerra, ma i tedeschi violarono questa convenzione
praticamente fin dalla campagna di Polonia, e continuarono per tutta la
durata del conflitto. In qualche caso però si premurarono di salvare le
forme: penso in prima battuta ai prigionieri italiani post otto settembre
1943 e alla loro definizione giuridica da parte dei tedeschi di "internati
militari", che di fatto li inseriva in una categoria "meno protetta"
rispetto a quella di "prigionieri di guerra". In secondo luogo, è
interessante ricordare i partigiani della resistenza francese. Inquadrati
nelle Forze Francesi dell'Interno (FFI), questi indossavano insegne visibili
a distanza, portavano apertamente le armi, agivano sotto la responsabilità
di un comando e rispettavano le norme allora vigenti del diritto di guerra.
Erano sotto tutti i punti di vista "combattenti legittimi". Cosa si
inventarono allora i tedeschi per poterli fucilare extragiudizialmente, il
più delle volte sul posto? Dissero che l'armistizio del 1940 aveva posto
fine alle ostilità fra Germania e Francia, e che quindi i Francesi colti
armi in pugno erano dei semplici criminali.

4. In definitiva, potremmo amaramente concludere che quando qualcuno è
animato dal desiderio di vincere una guerra nella quale spesso la componente
meramente omicida è preponderante, si interessa assai poco alle norme
vigenti, le distorce a proprio arbitrio, salvo riscoprirle a posteriori nel
momento in cui da carnefice diventa eventualmente vittima.

Saluti.
Gigi


sergio

unread,
May 25, 2001, 6:18:32 AM5/25/01
to

Luigi Vianelli wrote:

> Un amico mi segnala un post apparso nel NG...Ora, bisogna dire che l'anonimo
> estensore dell'articolo mente. ....

Luigi, grazie per l'interessante post.
Per l'ennesima volta chi ha postato quell'articolo si e' dimostrato per quello
che e' (vedi ad esempio la questione Operti).


cordiali saluti
Sergio

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