Il ricorrente dibattito sull'articolo 33 della Costituzione solleva un
interessante problema linguistico: quale sia il significato di "oneri"
nel terzo comma dell'articolo.
Nell'uso comune ed informale "onere" e` ormai diventato sinonimo di
"onere finanziario, spesa, costo". Ma questo e` solo il risultato
della esiziale consuetudine della burocrazia italiana di scegliere
sempre i termini piu` tronfi (anche se, in se', perfettamente
corretti) nei rapporti con i cittadini. Il senso proprio di "onere",
come termine giuridico, e` ancora quello registrato dai dizionari.
Devoto-Oli: "obbligo, spec. in quanto previsto e disciplinato da una
norma giuridica o amministrativa".
Sabatini-Coletti: "obbligo, carico che si deve sostenere
necessariamente in quanto previsto o disciplinato dalla legge".
Gabrielli:
"Obbligo imposto dalla legge o da norme amministrative a uno o piu`
individui.
Oneri fiscali: imposte, tasse.
Oneri deducibili: spese che il contribuente ha sostenuto e che puo`
dedurre del tutto o in parte dal totale del proprio reddito, [...]
Oneri sociali: contributi previdenziali.
sinonimi: obbligo, dovere [...]"
E' naturale che, dopo avere per decenni subito (spesso sulla propria
pelle o almeno su quella del portafoglio) l'imposizione di "oneri"
di tutti i tipi (fiscali, sociali, finanziari, di urbanizzazione
ecc.), l'italiano medio ormai associ al termine l'idea di un esborso
di denaro (e` significativo che la prima parola nella definizione
di "oneri deducibili" del Gabrielli sia "spese"). La deriva del
significato di "onere" e` ormai visibile anche nell'uso che ne fa la
burocrazia; le istruzioni per UNICO 2000 classificano fra gli "Altri
oneri per i quali spetta la detrazione" anche le erogazioni liberali
a favore dello spettacolo e della musica. Trattandosi di versamenti
affatto volontari, non si capisce come li si possa definire "oneri".
Questa interpretazione estesa di "onere" certo non poteva essere
nella mente dei costituenti, che erano per la maggior parte persone
di alta cultura, non solo giuridica (il relatore dell'articolo 33 fu
Concetto Marchesi, la cui firma e` anche fra quelle dei proponenti
della formula "senza oneri per lo Stato").
Da "La Costituzione della Repubblica italiana, illustrata con i lavori
preparatori e corredata da note e riferimenti" a cura di V.Falzone,
F. Palermo, F. Cosentino (Oscar Studio Mondadori, 1976):
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Le parole finali "senza oneri per lo Stato" furono proposte dagli on.
Corbino, Marchesi, Preti, Pacciardi, Mario Rodino, Codignola, Bernini
e altri. L'on. Gronchi obietto` che "e` estremamente inopportuno
precludere per via costituzionale allo Stato ogni possibilita` di
venire in aiuto a istituzioni le quali possono concorrere a finalita`
di cosi` alta importanza sociale"; e fece tra l'altro l'esempio di
scuole che siano istituite da Comuni, quindi non statali (A. C.,
pag. 3377). Ma, anche a nome degli altri firmatari l'emendamento,
l'on. Corbino chiari` la portata dell'emendamento: "Noi non diciamo
che lo Stato non potra` mai intervenire a favore degli istituti
privati; diciamo solo che nessun istituto privato potra` sorgere con
il diritto di avere aiuti da parte dello Stato". L'on. Gronchi non
parve convinto e si chiese quale sorte sarebbe riservata alle scuole
professionali che oggi non sono di Stato e che pur vivono col concorso
dello Stato. Un altro firmatario dell'emendamento, l'on. Codignola,
chiari` nuovamente che "con questa aggiunta non e` vero che si venga
a impedire qualsiasi aiuto dello Stato alle scuole professionali; si
stabilisce solo che non esiste un diritto costituzionale a chiedere
tale aiuto". L'Assemblea approvo` la formula "senza oneri per lo
Stato", alla quale pertanto va attribuito il significato precisato dai
proponenti (A.C. pagg. 3377-8). Va inoltre osservato che codesta
formula e la sua interpretazione autentica si riferiscono a tutte
le scuole non statali, parificate e non parificate. Durante la
discussione si parlo` infatti indiscriminatamente, delle une e delle
altre, nonche` delle scuole istituite da Comuni e da altri enti e
delle scuole professionali.
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Falzone, Palermo e Cosentino seguirono giorno per giorno i dibattiti
della Costituente e la prima edizione del testo fu pubblicata nel
maggio 1948, a meno di cinque mesi dalla conclusione dei lavori
dell'Assemblea. All'inizio del commento all'articolo 33, gli Autori
scrivono, fornendo la loro interpretazione del contenuto dell'articolo
stesso:
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[La scuola privata] non ha alcun diritto precostituito ad aiuti
finanziari o ad altri incoraggiamenti da parte dello Stato; il
quale potra` tuttavia, nell'esercizio di un suo potere del tutto
discrezionale, quando lo creda opportuno nell'interesse delle
esigenze universalistiche dell'istruzione, soccorrere anche con aiuti
finanziari organizzazioni e iniziative scolastiche non statali.
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Ci si puo` chiedere perche' mai l'Assemblea Costituente non abbia
voluto evitare ogni possibile equivoco sostituendo "obblighi" a
"oneri". Probabilmente il margine di residua ambiguita` fu il
risultato di una scelta deliberata. Col passare del tempo, si tende ad
attribuire al testo della Costituzione una qualita` "marmorea", come
se i costituenti avessero scolpito le Tavole della Legge. In realta`,
le cose andarono ben diversamente ed e` illuminante il commento di
Falzone, Palermo e Cosentino proprio sull'articolo 33:
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Le formule furono molto elaborate e non sempre le parole dell'articolo
in esame rispecchiano per se stesse l'intendimento con cui l'Assemblea
le volle approvare.
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Con premesse del genere, non c'e` da stupirsi se le polemiche, piu` di
cinquant'anni dopo, infuriano ancora.
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Gianfranco Boggio-Togna
Milano