edi'® così disse:
[...]
> Bruno scriveva:
> > Un sindaco, per conclusione temporale del mandato, non decade ma
> > cessa dalla carica di primo cittadino.
>
> Mentre il Garzanti, e non solo, definendo decadere "cessare da una
> funzione soprattutto alla scadenza dei termini del mandato" dicono il
> contrario.
Quanto segue pare che dia torto a Bruno
e torto pure a me, in quanto "cessare" ha un significato
opposto a quanto pensavo:
Secondo l'art. 52 del D. Lgs. n. 267/2000 il sindaco e la giunta
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio comunale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri (senza computare a tal fine il
sindaco). Se la mozione è approvata, il consiglio viene sciolto e, in
attesa dell'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, viene
nominato un commissario al quale è affidata l'amministrazione del
comune.
http://it.wikipedia.org/wiki/Sindaco_(Italia)#Mandato
Quindi "decadere" in caso di normale conclusione temporale
del mandato, e "cessare" quando viene mandato a casa
con la forza.