Klaram il 12/02/2019 ha scritto:
Edi ha scritto:
Non mi sono spiegata bene. Controsenso va bene in ogni caso, perché
significa "in senso contrario a quello consentito.
Invece, "contromano" signfica "in senso contrario alla propria mano",
che può essere destra o sinistra. Questo termine ha significato se ci
sono due sensi di marcia: destro e sinistro, se il senso è unico, non
c'è c'è da scegliere tra destra e sinistra, e chi va al contrario va in
"controsenso" e basta.
Però, questa distinzione è in senso stretto, infatti non si trova nei
dizionari, ma nei testi giuridici, e nella pratica "controsenso" e
"contromano" vengono usati come se fossero sinonimi.
Ho trovato una sentenza di Cassazione, dove (verso il fondo) dice
appunto che "la mano" non esiste nelle strade a senso unico, ma nel
caso in oggetto "contromano" va inteso in senso lato e non stretto,
come se fosse "controsenso"... (e dunque la sanzione è la stessa). :))
Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sez. I, 5 agosto 2005, n. 16515
Mano da tenere – Circolazione contromano – Nozione – Veicolo
percorrente in senso opposto a quello consentito una strada a senso
unico – Inclusione.
In tema di violazione del codice della strada, la circolazione
contromano, prevista e sanzionata dall’art. 143, commi 11 e 12, c.s., è
configurabile tanto quando il veicolo percorra una strada a doppio
senso di circolazione nella corsia destinata all’opposto senso di
marcia, che allorché percorra in senso opposto a quello consentito una
strada a senso unico, risiedendo la ratio della previsione
nell’intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in
relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungano in senso
contrario, ratio in particolar modo ravvisabile nella seconda ipotesi
di condotta, che non vi è motivo, pertanto, di punire in maniera più
lieve rispetto alla prima. Una siffatta interpretazione delle
disposizione dell’art. 143 non è analogica, dovendosi intendere per
circolazione «contromano» quella che avviene nella direzione opposta
alla direzione consentita; sebbene, infatti, tale direzione vietata sia
evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto,per
contrapposizione all’altra «mano» (ossia lato della strada) in cui è
lecito marciare nella medesima direzione («mano» che non esiste in caso
di strada a senso unico), tuttavia un significato più ampio del
termine, che ponga cioè l’accordo essenzialmente sulla direzione
errata, non è da escludere, dovendosi pertanto ritenere, per la
necessaria razionalità del sistema sanzionatorio, che il legislatore
minus dixit quam voluit, intendendosi quel termine in senso ampio e non
stretto. (Nuovo c.s., art. 143) (1).