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POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI LUGANO ISSEA UNIPSA MASSIMO SILVESTRI CONDANNATI

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avvocatobernasconi

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Apr 1, 2007, 2:27:22 PM4/1/07
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WWW.UNIPSA.CH ISSEA SA MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI DI MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI LUGANO CONDANNATI PER LA SECONDA VOLTA IN UN TRIMESTRE
Provvedimento

PI5224 - UNIPSA - ISSEA

--------------------------------------------------------------------------------
tipo Chiusura istruttoria

numero 16494

data 15/02/2007

PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007


Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole


Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 10 febbraio 2006, un concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio pubblicitario diffuso, in data 7 febbraio 2006, dalla ISSEA s.a., attraverso il sito internet www.unipsa.ch, volto a promuovere il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (di seguito UNIPSA), con sede ad Agno, in Svizzera.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio, attraverso l’uso della denominazione “università”, indurrebbe a ritenere, contrariamente al vero, che l’operatore sia in grado di rilasciare titoli aventi pari valore rispetto a quelli rilasciati da una università europea riconosciuta ed, in particolare, che il consumatore italiano sia indotto a credere di poter conseguire, frequentando i corsi offerti dall’UNIPSA, un titolo di studio riconoscibile nell’ordinamento italiano.
Successivamente, con richiesta di intervento pervenuta in data 13 luglio 2006, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario, volto a presentare il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno, in Svizzera, diffuso, da ISSEA s.a., attraverso il sito internet www.unipsa.ch, in data 10 luglio 2006. Nella richiesta di intervento si evidenziano i medesimi profili già sollevati nella segnalazione sopra descritta, riguardanti, in sintesi, le qualifiche dell’operatore, l’attività svolta ed i riconoscimenti ottenuti dall’UNIPSA, nonché la natura dei titoli di studio rilasciati.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito dalle pagine del sito internet www.unipsa.ch, volte a promuovere il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno, in Svizzera.
Nelle pagine che si aprono cliccando su alcuni degli ulteriori diversi link, si specificano, inoltre, talune indicazioni “per gli studenti residenti in Italia”, si prospetta un elenco di titoli conseguibili rapportati al grado corrispondente in Italia, con la specifica, a fondo pagina, “la corrispondenza dei gradi non è da ritenersi equipollenza dei titoli” e, in una pagina volta a precisare la rete di poli di teledidattica remota”, si specifica che il “campus italia” è rappresentato da una “rete di poli di teledidattica remota, è nato da una convenzione tra la nostra Università, l’Accademia Eraclitea S.r.l. di Catania ed il Comune di Castelnuovo Bormida (AL)”.


VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate dall’operatore risultano prive di fondamento.
Il messaggio in esame, allora, appare idoneo ad indurre in errore i consumatori in quanto si ritiene che non sia tale da veicolare loro un’informazione precisa, chiara e completa circa l’assenza di valore nell’ordinamento italiano del titolo conseguibile, atteso che le specifiche ivi riportate non valgono a mettere in evidenza le condizioni limitative di operatività dell’operatore e di riconoscibilità dei titoli presso lo stesso conseguibili. Ciò, oltretutto, in quanto si ha ragione di ritenere che il consumatore non conosca la normativa universitaria svizzera, peraltro descritta in modo confusorio, e potrebbe essere indotto a ritenere che i titoli conseguibili siano o possano essere riconoscibili anche in Italia. Il termine “università”, premesso che può essere idoneo a lasciar intendere il riconoscimento dell’istituzione come tale anche nell’ambito dell’ordinamento italiano, mentre, in realtà, la stessa non risulterebbe autorizzata all’uso di tale denominazione in Italia, è collocato, oltretutto, in un contesto pubblicitario nel quale sono riportati tutta una serie di riferimenti normativi tali da poter lasciar credere, pur escludendo la equipollenza (il fatto, cioè, che l’atto abbia lo stesso valore del corrispondente atto italiano) dei titoli, che questi siano, contrariamente al vero, comunque riconosciuti in Svizzera e riconoscibili in Italia. E’ necessario rilevare, altresì, quale aggravante, al fine della valutazione di ingannevolezza, la circostanza che i destinatari del messaggio sono prevalentemente soggetti non particolarmente esperti, considerando che il target di consumatori cui si rivolge è principalmente individuato in giovani neo diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo stesso svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento economico.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto dell’ampiezza della diffusione e della elevata capacità di penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo internet, suscettibile di raggiungere un ampio numero di consumatori, mentre, con riguardo alla durata della violazione, che è stato diffuso per un periodo di tempo di almeno 5 mesi (da febbraio a luglio 2006).

Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600 € (tredicimilaseicento euro).

RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio volto a promuovere il Politecnico degli Studi Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso attraverso il sito internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo stesso svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento economico;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a), e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b) che alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 13.600 € (tredicimilaseicento euro).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
http://www.pausalibro.it - Il piacere della lettura
in...@pausalibro.it

fagn...@libero.it

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Apr 2, 2007, 10:04:33 AM4/2/07
to
ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

Atto recante ricorso
a valere anche quale
atto di motivi aggiunti di impugnazione
nel ricorso r.g. n. 5443/2006

nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – Università privata a distanza ”,
con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
e legale rappresentante pro tempore, Massimo Silvestri, rappresentata
e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti
Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
- ricorrente -
contro
- Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
- resistente -
- European School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
Chiaravalle 7 - controinteressata -

per l’annullamento previa sospensione cautelare
- del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
“a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente


provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di

pubblicità ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
*****
FATTO
1. La “ISSEA s.a. - Università privata a distanza” (d’ora innanzi
ISSEA) è una società di diritto svizzero con sede in Agno (Canton
Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – Università
privata a distanza”, istituzione che svolge attività di formazione a
distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
2. Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
svolgimento di attività di formazione universitaria non richiede una
specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
libertà di scienza e sulla libertà economica riconosciute a livello
costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle Università,
siano esse pubbliche o private, è l’accreditamento, ovvero il
riconoscimento di qualità da parte della Conferenza Universitaria
Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
Federale sull’Aiuto alle Università e la cooperazione nel settore
universitario dell’8 ottobre 1999).
3. Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 , che “Nessun
altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
denominazioni «Università della Svizzera italiana» e «Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
denominazioni «università», «istituto universitario» e simili da parte
di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e
attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
Consiglio di Stato vigila affinché:
a) la denominazione non sia tale da generare confusione con le
università accreditate;
b) le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
valore dei titoli conseguiti;
c) l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità della
Conferenza Universitaria Svizzera.”
4. In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
tale da generare confusione con le Università svizzere accreditate e
quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
sull’Università della Svizzera italiana [..] ”, con ciò autorizzando
l’utilizzo del nomen quale esso si presenta nel sito internet www.unipsa.ch.,
all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
5. Trattandosi di libera università privata non accreditata che ha la
propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
lingua ufficiale del Cantone.
6. Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
unità operative in Italia né dirette né indirette ma hanno in essere
delle convenzioni con alcune società o enti che dispongono di aule
multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
7. In data 10 febbraio 2006 una università a distanza concorrente
della ricorrente segnalava all’Autorità garante per la Concorrenza ed
il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet www.unipsa.ch e
richiedeva all’autorità di garanzia di sospendere provvisoriamente il
messaggio pubblicitario.
8. L’Autorità apriva un procedimento (PI 5224) del quale veniva data
comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
invitava a presentare memorie scritte.
9. La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
giurisdizione dell’autorità; ii) l’impossibilità di attribuire al sito
segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformità di
UNIPSA alle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
10. Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
10del 2006) l’Autorità Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
messaggio pubblicitario contenuto nel sito internet www.unipsa.ch .
11. Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
eccepito il difetto di giurisdizione dell’Autorità Garante per la
Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
disparità di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
un presunto contenuto pubblicitario del sito www.unipsa.ch. Il ricorso
non è ancora stato discusso.
12. In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internet www.unipsa.ch
in data 10 luglio 2006. L’Autorità decideva di estendere il
procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
febbraio 2006.
13. In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
depositare memorie conclusive.
14. Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
particolare che:
- il Politecnico di Studi aziendali – Università privata a distanza
non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
teledidattica remoti” sono solamente postazioni remote di studio;
- l’attività di formazione universitaria, nel sistema universitario
svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltà di ogni
istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
- l’uso del termine “Università” è disciplinato dall’articolo 14 della
legge cantonale ticinese sull’Università della Svizzera Italiana che,
nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
ingenerare confusione con le università accreditate;
- la ISSEA gode dello status giuridico di “università” in forza della
legge cantonale;
- sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
solamente con riferimento alla normativa universitaria svizzera ma
anche a quella italiana, sostanzialmente differente, allo scopo di non
ingenerare alcun equivoco nei
consumatori italiani;
- sul sito internet www.unipsa.ch l’uso del termine “università” è
accompagnato da inequivocabili indicazioni limitative che consentono
al consumatore italiano di valutare, oltretutto, le differenze
ordinamentali tra le università svizzere e quelle italiane con
riguardo all’uso dei termini citati.
15. Successivamente, trattandosi di messaggio diffuso a mezzo
internet, è stato richiesto, a norma dell’art. 25, V comma, D.Lgs
206/2005, il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
la quale ha, invero ritenuto che il messaggio in esame non costituisse
una fattispecie di pubblicità ingannevole sulla base di queste
considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l’utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell’ordinamento in cui l’Università è costituita e legittimamente
opera;
- che, per l’effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l’ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all’ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall’Istituto, lasciando intendere che l’università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e, pertanto,
non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei
destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti,
inducendoli al contatto con il suddetto operatore in luogo di altri in
base a qualità inesistenti.
16. Nonostante il sopra riportato e motivato parere difforme,
l’Autorità antitrust ha ritenuto di sanzionare la ricorrente per
pubblicità ingannevole sulla base delle seguenti considerazioni:
- quanto all’asserita carenza di competenza, si sono ritenute decisivi
due fattori ovvero, da una parte (a), il fatto che “il messaggio è
presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è localizzata
in un paese come la Svizzera assai facilmente raggiungibile grazie
alla contiguità geografica con il nostro Paese nonché dalla
peculiarità dei servizi offerti, visto che si tratta di istituto che
consente la partecipazione ai corsi a distanza” e, per altro verso
(b), il fatto che attraverso la rete di poli di teledidattica remota
“di fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche in Italia”;
inoltre il sito in questione farebbe riferimento alla possibilità per
gli studenti italiani di dedurre fiscalmente le spese universitarie ai
sensi dell’art. 409 del dpr 447/1997 e rapporterebbe “i titoli ivi
conseguibili a quelli conseguibili in Italia”.
- quanto alla natura pubblicitaria del messaggio si precisa che
“appare necessario specificare, invece, che la valutazione del
messaggio non concerne la conformità al diritto elvetico di quanto
indicato, della denominazione utilizzata nonché dei titoli rilasciati
dall’UNIPSA, bensì piuttosto la circostanza che tale conformità non è
idonea ad escludere l’obbligo, per un operatore pubblicitario con sede
all’estero e che intenda promuovere i propri servizi in Italia, di
rispettare le norme ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa
suscettibili di raggiungere consumatori abituati a una certa
decodifica, sul piano giuridico, culturale e sociale, dei termini
impiegati, rappresentati, nel caso di specie, da quello di
“università” e da quello di “laurea”. Il sito internet in questione,
infatti, peraltro tutto in lingua italiana e contenente specifiche
relative a consumatori italiani, è suscettibile, alla luce delle
peculiarità del mezzo di diffusione, del linguaggio utilizzato e delle
specifiche ivi riportate, di raggiungere un vasto pubblico di utenti
di nazionalità italiana, vale a dire di potenziali fruitori dei
servizi pubblicizzati che sono soliti attribuire alla parola
“università” ed alla terminologia collegata un valore ben preciso” .
17. Alla luce di queste osservazioni veniva deliberata la natura
ingannevole del messaggio pubblicitario, vietandosene l’ulteriore
diffusione e seguiva la condanna al pagamento della sanzione
amministrativa di € 13.600,00.
Ciò premesso la società ISSEA s.a., come sopra rappresentata e difesa,
impugna il provvedimento in epigrafe indicati per i seguenti motivi in

Diritto
1. Sul difetto assoluto di giurisdizione da parte dell’autorità
amministrativa italiana nei confronti della ricorrente
Nel provvedimento impugnato l’AGCM ha ritenuto sussistere la propria
giurisdizione nei confronti dell’odierna competente e del messaggio
pubblicitario contenuto nel sito www.unipsa.ch sulla base di diverse
considerazioni :
- un primo elemento di collegamento sarebbe dato dal fatto che “il
messaggio è presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è
localizzata in un paese come la Svizzera assai facilmente
raggiungibile grazie alla contiguità geografica con il nostro Paese”;
- un secondo elemento consiste nella “peculiarità dei servizi offerti,
visto che si tratta di istituto che consente la partecipazione ai
corsi a distanza”;
- un terzo elemento viene ravvisato nel fatto che sulla home page del
sito sarebbe presente un numero verde da chiamare dall’Italia
sarebbero presenti indicazioni per dedurre fiscalmente in Italia le
spese universitarie;
- un quarto punto sarebbe ravvisato nel fatto che, attraverso
l’indicazione della presenza sul territorio italiano dei “poli di
teledidattica remota”, “di fatto l’operatore ammetterebbe di operare
anche in Italia”;
- infine, si afferma che “il sito internet in questione, tutto in
lingua italiana e contenente specifiche relative a consumatori
italiani è suscettibile, alla luce della peculiarità del mezzo di
diffusione, del linguaggio utilizzato e delle specifiche ivi
riportate, di raggiungere un vasto pubblico di utenti di nazionalità
italiana”.
Tutti questi argomenti utilizzati dall’autorità garante per stabilire
un collegamento appaiono deboli laddove si volesse costruire su di
essi la giurisdizione delle autorità amministrative italiane (con i
connessi poteri sanzionatori di AGCM) nei confronti di un soggetto (la
ISSEA s.a.) che non solo esercita la propria attività economica in uno
stato estero (la Confederazione elvetica) conformandosi alle leggi ed
alle autorità amministrative di quello stato ma non ha nessun tipo di
legame con il territorio italiano, non avendo su di esso né sedi
secondarie né stabilimenti né rappresentanti (come richiesto, ad
esempio, per la sussistenza della giurisdizione italiana in materia
civile dall’art. 3 l. 218 del 1995); da ultimo si consideri che anche
il sito sul quale viene presentata l’istituzione educativa
(www.unipsa.ch) rientra nella giurisdizione delle autorità svizzere.
Il principio generale per la sussistenza di una giurisdizione di tipo
amministrativo e sanzionatorio quale quella dell’AGCM in materia di
pubblicità ingannevole appare, necessariamente, quello - di
derivazione penalistica - del necessario collegamento territoriale tra
un operatore commerciale e lo spazio di sovranità italiana; questo
collegamento può aversi sia in presenza di un comportamento
materialmente tenuto sul suolo italiano (es. pubblicità effettuata su
un mezzo di comunicazione italiano) sia in presenza di una sede
operativa o di rappresentanza sul medesimo.
Ma nessuna di queste due condizioni risulta essere presente nel caso
di specie e, nello specifico ISSEA, che si fa conoscere tramite un
sito svizzero, non sta neppure promuovendo i propri servizi in Italia
(come erroneamente sostiene l’autorità antitrust).
Diversamente l’Autorità non potrebbe comunque ottenere il rispetto (in
assenza di convenzioni internazionali ad hoc) delle proprie decisioni
e quindi deliberebbe ed irrogherebbe sanzioni prive di seguito ed
esecuzione.
La stessa legge istitutiva dell’autorità per la concorrenza precisa
che il suo ambito di intervento è limitato alle intese che siano in
grado di alterare la concorrenza “all’interno del mercato nazionale o
di una sua parte rilevante”.
Nella stessa direzione si colloca la direttiva EU 2000/31/CE c.d. sul
commercio elettronico (attuata in Italia con il D.Lgs. 73 del 1990),
con la quale è stato stabilito il principio del paese di stabilimento
quale il più indicato a prendere provvedimenti di tutela dei
consumatori.
E non pare che si possa ritenere un elemento di collegamento tra la
ricorrente ed il territorio italiano l’esistenza dei c.d. “poli di
teledidattica remota” ovvero il fatto che siano in essere delle
convenzioni con internet point ed istituti (quale il Comune di
Castelnuovo Bormida o l’accademia eraclitea di Catania) dotati (o
meglio proprietari) di aule multimediali che consentono l’accesso (a
condizioni più vantaggiose) alle proprie postazioni per collegarsi con
la piattaforma multimediale di UNIPSA a studenti che altrimenti non
avrebbero modo di farlo, non disponendo di strumentazione adatta nella
propria abitazione.
Quanto agli altri elementi che, nell’atto impugnato, si ritengono
essere decisivi ai fini della ritenuta competenza si osserva:
a) l’utilizzazione della lingua italiana nella presentazione del sito:
si tratta della lingua ufficiale del Canton Ticino;
b) la contiguità geografica: se questo è un presupposto per stabilire
l’esistenza di poteri sanzionatori in capo all’autorità, essa
dovrebbe estendere la propria competenza anche ai messaggi
pubblicitari delle università private francesi, austriache o slovene
che si presentano su internet?;
c) la peculiare natura dei servizi offerti che prevedono la
partecipazione a corsi a distanza : neppure questa caratteristica è in
grado di creare una base per l’operare della competenza.
d) il fatto che si diano indicazioni su come dedurre le spese
universitarie in Italia non costituisce certo elemento in grado di
alterare lo scenario.
Certo l’Autorità ha ragione quando afferma che l’offerta formativa di
Unipsa è in grado di raggiungere “per la natura stessa del mezzo di
diffusione” gli utenti italiani e di produrre effetti presso questi
ultimi ma questo argomento può valere per tutte le forme di promozione
di offerte di beni e servizi che si trovano sul web: si dovrebbe
allora presumere che l’autorità possa estendere la propria
giurisdizione su una società americana che promuove la vendita on line
di prodotti miracolosi per la bellezza o l’eterna giovinezza?
Il fatto è che il consumatore italiano continuerà ad essere
bersagliato di tali informazioni e l’unica misura per impedirlo
sarebbe quello del controllo (o forse sarebbe meglio dire censura) sul
ciberspazio italiano, analogamente a quanto avviene in Cina.
Poiché questo non è pensabile, per un paese democratico quale il
nostro, perché drasticamente limitativo della libertà di informazione,
il controllo delle autorità quale l’AGCM sui messaggi ritenuti di
natura pubblicitaria dovrà limitarsi alle aziende che hanno sede (sia
pure secondaria) sul territorio italiano oppure operano nello spazio
di sovranità italiano.
Del resto, in analoga situazione ed assai recentemente la stessa
Autorità aveva respinto, senza avviare alcun procedimento (con nota N.
18447/2005 del 9.5.2005), una segnalazione presentata dalla ricorrente
nei confronti di un operatore concorrente avente ugualmente sede nel
Canton Ticino (la Libera Università degli Studi di Scienze
Tecnologiche di Lugano) proprio sulla scorta della considerazione che
“il suddetto istituto svizzero non dichiara di avere sedi né referenti
nel territorio italiano”.
Si deve ulteriormente considerare che la ricorrente non opera alle
Isole Cayman ma è sottoposta al controllo delle autorità svizzere
anche in relazione alla presunta ingannevolezza del messaggio
pubblicitario e soprattutto dell’uso del nomen università.
Nell’ambito dell’ordinamento giuridico svizzero, invero, l’attività
di formazione universitaria è libera (ovvero non soggetta ad
autorizzazione) e non esiste l’istituto del valore legale dei titoli
accademici.
Esiste, invece, una distinzione tra università accreditate (ovvero
riconosciute dalla federazione o dai cantoni) e non accreditate;
l’accreditamento non è, tuttavia, un obbligo per gli istituti di
formazione universitaria.
Vi è tuttavia un controllo cantonale sull’utilizzo dei termine
“università”, “istituti universitari” e simili da parte del Consiglio
di Stato (art. 14 Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla
Scuola professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di
ricerca, del 3 ottobre 1995); in relazione ad Unipsa, il predetto
organo cantonale ha accertato (con la già ricordata risoluzione n. 704
del 14 febbraio 2006 adottata previo parere della Conferenza
universitaria svizzera) che la denominazione di “Politecnico di Studi
Aziendali – Università privata a distanza” è tale da non generare
confusione con le università svizzere accreditate, ottempera alla
legislazione cantonale in materia universitaria ed ha pertanto
autorizzato l’utilizzo del nomen.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs.
206/2005 - Eccesso di potere per disparità di trattamento
La ricorrente contesta, altresì, la supposta natura pubblicitaria del
contenuto del sito internet www.unipsa.ch dal momento che, come
sostenuto nella memoria difensiva avanti all’autorità, il sito
perseguirebbe una finalità eminentemente informativa ed espositiva e
non di messaggio pubblicitario.
L’Autorità, nel provvedimento impugnato, ritiene, al contrario, che il
sito de quo “è idoneo a configurare un messaggio che risulta diffuso
nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la
prestazione di servizi e, pertanto, esso integra una fattispecie
pubblicitaria”.
Invero, ritiene la ricorrente che le pagine internet del proprio sito
siano unicamente volte ad illustrare l’offerta formativa complessiva
del Politecnico di Studi Aziendali ed a spiegare in modo chiaro quale
sia il ruolo del medesimo all’interno del sistema universitario
svizzero con dovizia di documentazione normativa accessibile tramite
esso e dei titoli da esso rilasciati.
Lo stile utilizzato nel descrivere la struttura ed i corsi è del tutto
privo dei toni elogiativi ed enfatici del messaggio pubblicitario e,
inoltre, nessun accenno è contenuto rispetto ai costi dei servizi
offerti, per i quali si richiede di rivolgersi in prima persona alla
ISSEA.
L’aver considerato pubblicitario il contenuto del sito crea, inoltre,
una palese ed arbitraria diversità di trattamento rispetto alla
decisione presa dalla medesima autorità nei confronti dell’Università
Italiana per stranieri di Perugia (delibera n. 11653 del 23.01.2003)
il cui sito internet (assai simile nei contenuti al sito della
ricorrente) venne ritenuto non costituire messaggio pubblicitario
proprio per il prevalere delle finalità informative rispetto a quelle
commerciali.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs.
206/2005 Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di
motivazione

Nel merito, l’Autorità contesta la natura ingannevole del messaggio
pubblicitario contenuto nel sito internet www.unipsa.ch sulla base di
alcune considerazioni che non appaiono, ad un esame obiettivo,
corrette:
a) la valutazione della natura ingannevole del messaggio andrebbe
condotta non alla stregua della conformità al diritto elvetico “della
denominazione utilizzata nonché dei titoli rilasciati dall’Unipsa”
quanto piuttosto sul fatto che “tale circostanza non è idonea ad
escludere l’obbligo per un operatore pubblicitario con sede all’estero
e che intenda promuovere i propri servizi in Italia, di rispettare le
norme ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa (punto VI -
Valutazioni conclusive)”.
In relazione a questo punto ci si limita ad osservare che la
ricorrente non sta in alcun modo promuovendo i propri servizi in
Italia ma ha sede nel Canton Ticino e quindi si pubblicizza attraverso
un sito svizzero (.ch) dunque nella lingua ufficiale del Cantone
medesimo.
Ma di questo deve essere consapevole la medesima autorità dal momento
che subito dopo ritorna sul refrain che il sito può raggiungere i
consumatori italiani perché è in italiano!
b) Ad avviso dell’autorità l’uso evocativo del termine “università”
non sarebbe attenuato dalle specifiche indicazioni sul valore dei
titoli rilasciati presenti nel sito ed il messaggio in esame “appare


idoneo ad indurre in errore i consumatori in quanto si ritiene che non
sia tale da veicolare loro un’informazione precisa, chiara e completa
circa l’assenza di valore nell’ordinamento italiano del titolo
conseguibile, atteso che le specifiche ivi riportate non valgono a
mettere in evidenza le condizioni limitative di operatività
dell’operatore e di riconoscibilità dei titoli presso lo stesso
conseguibili. Ciò, oltretutto, in quanto si ha ragione di ritenere che
il consumatore non conosca la normativa universitaria svizzera,
peraltro descritta in modo confusorio, e potrebbe essere indotto a
ritenere che i titoli conseguibili siano o possano essere

riconoscibili anche in Italia”.
Queste apodittiche affermazioni sono smentite dalle numerose e
dettagliate informazioni che si trovano sul sito ed avvisano a chiare
lettere i potenziali studenti sulle diversità sussistenti tra il
sistema universitario svizzero e quello italiano e sul valore dei
titoli rilasciati dal Politecnico di Studi aziendali e che, qui di
seguito, si riportano con i diversi link:
Issea è un istituto universitario svizzero che opera in Svizzera ed è
soggetto esclusivamente alla legge Svizzera. www.unipsa.ch/politecnico/index.html

Ha il diritto di svolgere e svolge attività di formazione
universitaria (art.20 e 27 costituzione federale svizzera)
www.unipsa.ch/politecnico/index.html

Ha il diritto di conferire e conferisce titoli universitari
(bachelor,master,dottorati) (art.20 e 27 costituzione federale
svizzera) non equipollenti a quelli italiani
www.unipsa.ch/informazioni_universita/nuovi_cicli_studio.html

E’autorizzato all’uso e usa la denominazione “università” (delibera
CdS 704/06), sentito il parere positivo dell’Organo di Accreditamento
della Conferenza universitaria Svizzera CUS.
www.unipsa.ch/politecnico/index.html

I titoli universitari conferiti non sono equipollenti a quelli di
università accreditate Svizzere o della Unione europea.
www.unipsa.ch/politecnico/diplomi_facolta.html

Di per se,considerati non sono idonei all’accesso a professioni
regolamentate e a concorsi pubblici.
www.unipsa.ch/politecnico/diplomi_facolta.html

L’accreditamento nel sistema universitario svizzero è facoltativo e
non obbligatorio.
www.unipsa.ch/informazioni_universita/accreditamenti_affiliazioni.html

Non esiste nell’ordinamento universitario Svizzero l’istituto del
“valore legale” dei titoli.
www.unipsa.ch/informazioni_universita/sistema_universitario_svizzero.html

La piena sufficienza di queste avvertenze a non generare un messaggio
pubblicitario ingannevole è stato, peraltro, autorevolmente
accreditata dal parere reso dall’Autorità per la garanzia nelle
comunicazioni (AGCOM), la quale per un verso ha ritenuto il messaggio
“formulato in maniera chiara e intelleggibile”, e, per altro verso, ha
espressamente affermato che detto messaggio “non risulta idoneo a
indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte
sulle caratteristiche dei corsi offerti dall’Istituto, lasciando
intendere che l’università in parola sia riconosciuta in Italia o che
i corsi in parola siano finalizzati al conseguimento di titoli aventi
valore legale in Italia, e, pertanto, non pare suscettibile di
pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo
di danno anche per i concorrenti, inducendoli al contatto con il
suddetto operatore in luogo di altri in base a qualità inesistenti”.
Di tale difforme parere non solo l’Autorità per la concorrenza non ha
tenuto conto alcuno ma non ha neppure motivato sulla

*****
Istanza cautelare
Quanto al requisito del periculum in mora, occorre osservare che il
provvedimento dell’autorità per la concorrenza ed il mercato, nella
sua parte sanzionatoria, possiede immediata esecutività ed il
pagamento delle sanzioni irrogate deve, ai sensi dell’art. 26, comma
12 D.Lgs 206 del 2005, essere effettuato entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento decorsi i quali, a mente dell’art. 27 L.
689/1981 si può procedere all’esecuzione coattiva.
Si consideri, inoltre, che la permanenza del provvedimento di condanna
sul sito dell’Autorità per la Concorrenza costituisce un grave danno
economico per parte ricorrente che vede lesa la propria immagine da
una decisione che accerti la presenza di un messaggio pubblicitario
ingannevole.
Quanto al fumus boni iuris appare sufficiente ad integrare il
requisito il parere dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
la quale ha motivatamente ritenuto che il messaggio contenuto nel sito
www.unipsa.ch sia “formulato in maniera chiara ed intelligibile” e
“non risulta idoneo a indurre in inganno le persone alle quali è
rivolto” così rifiutando l’ipotesi di ingannevolezza del messaggio
fatta propria dell’autorità per la concorrenza nell’impugnato
provvedimento.
Per le argomentazioni che precedono e riservandosi motivi aggiunti,
nonché di ulteriormente dedurre e produrre, la ricorrente , come in
epigrafe rappresentata e difesa,
chiede
che Codesto Ill.mo Tribunale Regionale Amministrativo per la Regione
Lazio - Roma, respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione,
voglia:
- in via cautelare: sospendere l’efficacia dell’impugnato
provvedimento, ordinando altresì la pubblicazione dell’eventuale
ordinanza sospensiva sul sito della resistente Autorità;
- in via principale e nel merito: accogliere il ricorso e, per
l’effetto annullare il provvedimento impugnato.
Con ogni più ampia riserva, ivi compresa quella di proporre motivi
aggiunti alla piena e completa conoscenza di tutti gli atti del
procedimento e di domandare la condanna dell’Amministrazione
resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 35, d.lgs 80/1998, così come
modificato dall'art. 7, legge 205/2000.
Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di
giudizio.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche, i sottoscritti difensori della ricorrente
dichiarano che il valore della causa é indeterminato.
Milano – Roma, 20 marzo 2007
Avv. Federico Furlan Avv. Lucia Bitto

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto, Massimo Silvestri, nella mia qualità di
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di
“I.S.S.E.A. s.a. - Università privata a distanza”, con sede in Agno
(Confederazione Elvetica), delego a rappresentarmi e difendermi nel
giudizio promosso con il presente ricorso nei confronti dell’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato avanti il Tribunale
Amministrativo per il Lazio – Roma, gli avv.ti Federico Furlan e Lucia
Bitto del Foro di Milano ai quali conferisco ogni più ampia facoltà di
legge e di prassi, compresa quella di sottoscrivere il presente
ricorso, di presentare motivi aggiunti e di farsi sostituire in
udienza ed eleggo domicilio presso lo Studio dell’avv. Vincenzo La
Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
Massimo Silvestri

E’ autentica
Avv. Federico Furlan

RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritta, Avv. Lucia Bitto, all’uopo autorizzata ai sensi
dell’art. 7 della l. 21 gennaio 1994, n. 53, con provvedimento del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano del 24.1.2005
rilasciato il 4.2.2005, ho notificato, per conto di Issea sa –
Università privata a distanza, il suesteso ricorso avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Lazio – Roma a:

Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato , in persona del
Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, previa
iscrizione al numero
del mio registro cronologico, ivi trasmettendone copia conforme per
mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. spedita
dall’Ufficio Postale di Milano Ag. 24 in data corrispondente a quella
del timbro postale
(Lucia Bitto)

nonché a
European School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
Chiaravalle 7, previa iscrizione al numero del mio registro
cronologico, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio
postale con raccomandata a.r. n. spedita dall’Ufficio Postale di
Milano Ag. 24 in data corrispondente a quella del timbro postale
(Lucia Bitto)


fagn...@libero.it

unread,
Apr 3, 2007, 5:20:37 AM4/3/07
to
ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

Ricorso

nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – Università privata a distanza ”,
con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
e legale rappresentante pro tempore, Massimo Silvestri, rappresentata
e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti
Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
- ricorrente -
contro
- Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
- resistente -

per l’annullamento previa sospensione cautelare
- del provvedimento n. 16366 del 11.1.2007 con cui l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
“a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla società ISSEA SA e dall’Associazione
Libera Università degli Studi economici e Sociali - LUSES,


costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e

21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta
l’ulteriore diffusione;
b) che alla società ISSEA SA sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 9.100 € (novemilacento euro);
c) che all’Associazione Libera Università degli Studi economici e
Sociali-LUSES sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari
a 12.100 € (dodicimilacento euro), da eseguirsi dal Presidente Massimo
Silvestri in virtù dell’incarico conferitogli dall’assemblea
straordinaria dei soci del 21 novembre 2006”;

4. In data 19 giugno 2006 e 3 luglio 2006 due consumatori segnalavano


all’Autorità garante per la Concorrenza ed il Mercato una presunta

ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso con il sito
internet www.uniluses.ch e richiedevano all’autorità di garanzia di


sospendere provvisoriamente il messaggio pubblicitario.

5. L’Autorità apriva un procedimento per pubblicità ingannevole (PI/
5421), in relazione al quale la ricorrente riceveva comunicazione di
avvio a mezzo raccomandata internazionale in data 17 luglio 2006.
6. La ricorrente inviava, a mezzo posta, una prima memoria difensiva
datata 18 luglio con la quale eccepiva, in via pregiudiziale ed
assorbente, la carenza di legittimazione passiva di ISSEA e, in
subordine, della mancanza dell’elemento soggettivo necessario al fine
di adempiere ad un eventuale provvedimento futuro di cessazione della
diffusione del messaggio .
7. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva veniva ribadita
con memoria integrativa del 19 luglio nella quale si solleva anche
l’ulteriore profilo della violazione dell’art. 4, comma 1, del DPR
284/2003.
8. In data 10 novembre 2006 veniva comunicata alle parti la chiusura


dell’istruttoria ed esse venivano invitate a depositare memorie
conclusive.

9. Con memoria del 1.12.2006 la ricorrente presentava le proprie note
difensive conclusive nelle quali rinnovava le eccezioni di carenza di
legittimazione passiva, carenza di giurisdizione, violazione di norme
regolamentari, carenza di natura pubblicitaria del messaggio e
richiedeva l’archiviazione del procedimento per la parte che la
riguardava.
10. L’Autorità antitrust ha ritenuto di non accogliere le eccezioni
sollevate dalla ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni:
- quanto all’asserita carenza di competenza, essa viene respinta sulla
base di due elementi: da una parte (a), il fatto che “che il messaggio
pubblicitario, a causa del mezzo di diffusione (internet) e della
lingua utilizzata (italiano), è stato in grado di raggiungere
consumatori italiani”; per altro verso (b), “il fatto che Massimo
Silvestri, persona fisica titolare rappresentante legale sia di ISSEA
SA, sia di LUSES, ha più volte richiesto, in qualità di consumatore,
l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei
confronti di messaggi pubblicitari diffusi via internet attraverso
siti con estensione “ch” da operatori economici situati nel territorio
elvetico.”
- quanto all’eccepita eccezione di carenza di legittimazione si rileva
semplicemente che: “Risulta, infatti, dimostrato in atti che la
società ISSEA SA è stata titolare del domain name www.uniluses.ch, e
quindi committente del messaggio, dal maggio 2006 al 16 luglio 2006,
in un contesto di comunanza di interessi dovuti ai legami personali
esistenti fra i due soggetti giuridici in questione, potendo rilevare
l’incarico del 2 maggio 2006, al più, ai soli fini del rapporto
interno fra questi ultimi”;
- quanto alle altre eccezioni sollevate nelle diverse memorie
dall’attuale ricorrente non si trova nessun riferimento motivazionale.
11. Alla luce di queste osservazioni Issea è stata ritenuta
responsabile per la diffusione di messaggio pubblicitario per il
periodo giugno 2006 – 17 luglio 2006 e conseguentemente condannata al
pagamento della sanzione amministrativa di € 9.100,00.
12. Il provvedimento impugnato è stato notificato in data 26 gennaio
2007.


Ciò premesso la società ISSEA s.a., come sopra rappresentata e difesa,
impugna il provvedimento in epigrafe indicati per i seguenti motivi in
Diritto

1. Carenza assoluta di “giurisdizione” e di potere sanzionatorio da


parte dell’autorità amministrativa italiana nei confronti della
ricorrente
Nel provvedimento impugnato l’AGCM ha ritenuto sussistere la propria
giurisdizione nei confronti dell’odierna competente e del messaggio

pubblicitario contenuto nel sito www.uniluses.ch sulla base di due


diverse considerazioni :
- un primo elemento di collegamento sarebbe dato dal fatto che “il

messaggio pubblicitario, a causa del mezzo di diffusione (internet) e
della lingua utilizzata (italiano), è stato in grado di raggiungere
consumatori italiani”;
- un secondo elemento consiste nel “fatto che Massimo Silvestri,
persona fisica titolare rappresentante legale sia di ISSEA SA, sia di
LUSES, ha più volte richiesto, in qualità di consumatore, l’intervento
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di
messaggi pubblicitari diffusi via internet attraverso siti con
estensione “ch” da operatori economici situati nel territorio
elvetico”;
Entrambi questi argomenti utilizzati dall’autorità garante per


stabilire un collegamento appaiono deboli laddove si volesse costruire
su di essi la giurisdizione delle autorità amministrative italiane
(con i connessi poteri sanzionatori di AGCM) nei confronti di un
soggetto (la ISSEA s.a.) che non solo esercita la propria attività
economica in uno stato estero (la Confederazione elvetica)
conformandosi alle leggi ed alle autorità amministrative di quello
stato ma non ha nessun tipo di legame con il territorio italiano, non
avendo su di esso né sedi secondarie né stabilimenti né rappresentanti
(come richiesto, ad esempio, per la sussistenza della giurisdizione

italiana in materia civile dall’art. 3 l. 218 del 1995).


Il principio generale per la sussistenza di una giurisdizione di tipo
amministrativo e sanzionatorio quale quella dell’AGCM in materia di
pubblicità ingannevole appare, necessariamente, quello - di
derivazione penalistica - del necessario collegamento territoriale tra
un operatore commerciale e lo spazio di sovranità italiana; questo
collegamento può aversi sia in presenza di un comportamento
materialmente tenuto sul suolo italiano (es. pubblicità effettuata su
un mezzo di comunicazione italiano) sia in presenza di una sede
operativa o di rappresentanza sul medesimo.
Ma nessuna di queste due condizioni risulta essere presente nel caso

di specie e, nello specifico ISSEA, che non sta neppure promuovendo i


propri servizi in Italia (come erroneamente sostiene l’autorità
antitrust).

Diversamente, l’Autorità non potrebbe comunque ottenere il rispetto


(in assenza di convenzioni internazionali ad hoc) delle proprie
decisioni e quindi deliberebbe ed irrogherebbe sanzioni prive di
seguito ed esecuzione.
La stessa legge istitutiva dell’autorità per la concorrenza precisa
che il suo ambito di intervento è limitato alle intese che siano in
grado di alterare la concorrenza “all’interno del mercato nazionale o
di una sua parte rilevante”.
Nella stessa direzione si colloca la direttiva EU 2000/31/CE c.d. sul
commercio elettronico (attuata in Italia con il D.Lgs. 73 del 1990),
con la quale è stato stabilito il principio del paese di stabilimento
quale il più indicato a prendere provvedimenti di tutela dei
consumatori.

Quanto agli altri elementi che, nell’atto impugnato, si ritengono
essere decisivi ai fini della ritenuta competenza si osserva:
a) l’utilizzazione della lingua italiana nella presentazione del sito:
si tratta della lingua ufficiale del Canton Ticino;

b) il mezzo di diffusione utilizzato (internet) in grado di
raggiungere consumatori italiani: questo argomento può valere per


tutte le forme di promozione di offerte di beni e servizi che si
trovano sul web; si dovrebbe allora presumere che l’autorità possa
estendere la propria giurisdizione su una società americana che
promuove la vendita on line di prodotti miracolosi per la bellezza o

l’eterna giovinezza che per il solo fatto di essere in rete sono a
portata dei consumatori italiani?
c) il fatto che il legale rappresentante di Issea sa abbia presentato
analoghe richieste di intervento nei confronti di messaggi
pubblicitari diffusi via internet attraverso siti con estensione “ch”
da operatori economici situati nel territorio elvetico: anche questo
elemento non pare in grado di radicare la giurisdizione dell’autorità
ad erogare sanzioni a società estere ed è invece facilmente spiegabile
con il fatto che Issea sa, vistasi coinvolta in procedimenti avviati
dall’Antitrust italiana su segnalazione di propri concorrenti ticinesi
non ha fatto altro che difendersi utilizzando lo stesso strumento.
Appare, invece, evidente a questa difesa e non revocabile in dubbio
che il controllo delle autorità quale l’AGCM sui messaggi ritenuti di
natura pubblicitaria debba limitarsi alle aziende che hanno una sede


(sia pure secondaria) sul territorio italiano oppure operano nello

spazio di sovranità italiano senza potersi estendere a società che
hanno sede, operano e, soprattutto, sono sottoposte ai controlli di
uno stato estero.
Del resto, in analoga situazione ed assai recentemente, la stessa


Autorità aveva respinto, senza avviare alcun procedimento (con nota N.
18447/2005 del 9.5.2005), una segnalazione presentata dalla ricorrente
nei confronti di un operatore concorrente avente ugualmente sede nel
Canton Ticino (la Libera Università degli Studi di Scienze
Tecnologiche di Lugano) proprio sulla scorta della considerazione che
“il suddetto istituto svizzero non dichiara di avere sedi né referenti
nel territorio italiano”.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 D.Lgs 206/2005 e 4
DPR 284/2003 – Carenza di legittimazione sostanziale passiva
La ricorrente, nelle sue memorie difensive, ha continuato a sostenere
che l’Autorità per la concorrenza avesse commesso un errore originario
nel volere, ad ogni costo, tenere la medesima nel procedimento
considerandola operatore pubblicitario ai sensi del D.Lgs 206 del
2005.
A questo proposito ha eccepito la carenza di legittimazione passiva
sostanziale rispetto al procedimento sanzionatorio sostenendo la
propria estraneità alla diffusione del messaggio pubblicitario
attraverso il web.
L’Autorità resistente, dal canto suo, ha respinto al mittente le
richieste di archiviazione e, anzi, è giunta, al termine del
procedimento, a sanzionare Issea sa con il pagamento della somma di €
9.100,00.
La motivazione sul punto (p. 11 del provvedimento) è di questo tenore:
“Risulta, infatti, dimostrato in atti che la società ISSEA SA è stata
titolare del domain name www.uniluses.ch, e quindi committente del
messaggio, dal maggio 2006 al 16 luglio 2006, in un contesto di
comunanza di interessi dovuti ai legami personali esistenti fra i due
soggetti giuridici in questione, potendo rilevare l’incarico del 2
maggio 2006, al più, ai soli fini del rapporto interno fra questi
ultimi”.
L’elemento in base al quale l’Autorità ritiene corretto mantenere
all’interno del procedimento e poi sanzionare la ricorrente è, quindi,
la titolarità del sito www.uniluses.it dal maggio 2006 al 16 luglio
2006.
Se però prendiamo in esame l’art. 20, comma 1, lett. c, D.Lgs. 206 del
2005 vi troviamo scritto che si deve intendere “per operatore
commerciale il committente del messaggio pubblicitario ed il suo
autore, nonché nel caso in cui non consenta all’identificazione di
costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario
è diffuso, ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o
televisiva”.
Ora, il domain name - o nome a dominio - non è altro che una
traduzione, in un nome comune di facile memorizzazione, del numero
identificativo IP del sito web dove è pubblicato il contenuto del
messaggio.
Il contenuto della pagina internet, per poter essere diffuso, deve
essere ospitato presso un server provider, che affitta all’autore e/o
committente uno spazio virtuale (virtual hosting) sulle proprie
macchine (il server appunto), spazio contraddistinto da un proprio
numero identificativo (es.IP.000.000.00.00.00.).
Il numero IP viene poi legato al nome convenzionale registrato (il
nome a domino appunto) cosi da facilitare la sua ricerca sulla rete
internet.
Il nome a dominio è considerato dalla giurisprudenza italiana alla
stregua di un marchio d’impresa soggetto alla stessa tutela. Come
tutti i marchi esso quindi può essere registrato per conto altrui e
alienato, concesso in uso ecc..
Il registrante del marchio, perciò, può essere anche diverso dal
reale proprietario e/o utilizzatore dello stesso e dal committente
del messaggio pubblicitario.
Quindi, nell’ipotesi di contenuti pubblicitari di un sito internet, il
registrante del nome a dominio non si identifica necessariamente con
il committente del messaggio, cioè con colui il quale ha commissionato
la creazione prima e la diffusione poi dei contenuti delle pagine del
sito internet, né con l’autore del messaggio e nemmeno con il mezzo di
trasmissione (il service provider che affitta lo spazio virtuale).
Nel caso di specie parte ricorrente si è limitata a registrare presso
la Switch (autorità nazionale svizzera di registrazione e assegnazione
dei nomi a dominio) il domain name “uniluses” in nome e per conto
dell’associazione Luses ed agendo in forza di un regolare contratto
scritto di mandato.
E’ l’associazione Luses, persona giuridica regolarmente costituita
secondo il diritto svizzero (art. 60 Codice civile svizzero) e
totalmente autonoma da un punto di vista giuridico rispetto a Issea
(pur essendone stato, per un certo periodo, legale rappresentante la
stessa persona fisica), ad avere ideato, gestito e diffuso il
messaggio pubblicitario (se messaggio pubblicitario vi è stato)
contenuto nel sito www.uniluses.ch.
Issea sa, quindi, alla luce di queste considerazioni è stata
completamente estranea alla ideazione, creazione e diffusione del
messaggio di cui al sito www.uniluses.ch e non è, per questo motivo,
da considerarsi né committente né autore del messaggio pubblicitario
sottoposto a procedimento dall’Autorità, quindi non è “operatore
pubblicitario” ai sensi del codice delle comunicazioni.
E di questo pare edotta anche l’Autorità resistente dal momento che il
coinvolgimento di Issea sa nel procedimento per pubblicità ingannevole
è esclusivamente (ed espressamente) collegato alla supposta proprietà
del mezzo di diffusione del messaggio.
Ma anche volendo ammettere (cosa che pur si nega) che nel periodo in
cui è stata intestataria del dominio (ovvero fino al 16 luglio 2006),
Issea sa sia stata la “proprietaria del mezzo con cui il messaggio
pubblicitario è stato diffuso”, essa ha adempiuto tutte le
prescrizioni normative e, in particolare, all’art. 20, comma 1, D.Lgs
206/2005, indicando prontamente (sin dalla memoria 18 luglio 2006) chi
fossero committente ed autore del messaggio pubblicitario di tal modo
consentendo l’identificazione (che pure era stata già compiuta) da
parte dell’Autorità procedente.
Se, dunque, committente ed autore del messaggio pubblicitario sono
stati inequivocabilmente identificati nell’associazione Luses, non
sussistono i requisiti richiesti dall’art. 20, comma 1, lett. c, del
D.Lgs. 206/2005 per qualificare Issea sa come operatore pubblicitario,
dal momento che sono noti committente ed autore ed il proprietario del
mezzo ha, sin dalla comunicazione di avvio del procedimento,
consentito (pur non essendocene bisogno) l’identificazione di costoro.

*****
Istanza cautelare
Le censure dedotte evidenziano chiaramente la sussistenza del fumus.


Quanto al requisito del periculum in mora, occorre osservare che il

provvedimento dell’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato, nella


sua parte sanzionatoria, possiede immediata esecutività ed il
pagamento delle sanzioni irrogate deve, ai sensi dell’art. 26, comma
12 D.Lgs 206 del 2005, essere effettuato entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento decorsi i quali, a mente dell’art. 27 L.
689/1981 si può procedere all’esecuzione coattiva.
Si consideri, inoltre, che la permanenza del provvedimento di condanna
sul sito dell’Autorità per la Concorrenza costituisce un grave danno
economico per parte ricorrente che vede lesa la propria immagine da

una decisione che accerta la presenza di un messaggio pubblicitario
ingannevole.


Per le argomentazioni che precedono e riservandosi motivi aggiunti,
nonché di ulteriormente dedurre e produrre, la ricorrente , come in
epigrafe rappresentata e difesa,
chiede
che Codesto Ill.mo Tribunale Regionale Amministrativo per la Regione
Lazio - Roma, respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione,
voglia:
- in via cautelare: sospendere l’efficacia dell’impugnato
provvedimento, ordinando altresì la pubblicazione dell’eventuale

ordinanza sospensiva sul sito della resistente Autorità per la
Concorrenza;


- in via principale e nel merito: accogliere il ricorso e, per

l’effetto annullare il provvedimento impugnato ordinando altresì la
cancellazione del provvedimento dal sito della resistente Autorità per
la Concorrenza.


Con ogni più ampia riserva, ivi compresa quella di proporre motivi
aggiunti alla piena e completa conoscenza di tutti gli atti del
procedimento e di domandare la condanna dell’Amministrazione
resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 35, d.lgs 80/1998, così come
modificato dall'art. 7, legge 205/2000.
Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di
giudizio.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche, i sottoscritti difensori della ricorrente
dichiarano che il valore della causa é indeterminato.

Milano – Roma, 25 marzo 2007

ana...@alice.it

unread,
Apr 3, 2007, 8:30:17 AM4/3/07
to

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

Ricorso

nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – Università privata a distanza ”,
con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
e legale rappresentante pro tempore, Massimo Silvestri, rappresentata
e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti
Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
- ricorrente -
contro
- Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
- resistente -

per l’annullamento previa sospensione cautelare
- del provvedimento n. 16366 del 11.1.2007 con cui l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
“a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla società ISSEA SA e dall’Associazione
Libera Università degli Studi economici e Sociali - LUSES,

costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e

jolelda

unread,
Apr 3, 2007, 8:32:24 AM4/3/07
to
ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

Ricorso

nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – Università privata a distanza ”,
con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
e legale rappresentante pro tempore, Massimo Silvestri, rappresentata
e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti
Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
- ricorrente -
contro
- Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
- resistente -

per l’annullamento previa sospensione cautelare
- del provvedimento n. 16366 del 11.1.2007 con cui l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
“a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla società ISSEA SA e dall’Associazione
Libera Università degli Studi economici e Sociali - LUSES,

costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e

anamto

unread,
Apr 4, 2007, 6:20:30 AM4/4/07
to

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

Atto recante ricorso


a valere anche quale
atto di motivi aggiunti di impugnazione
nel ricorso r.g. n. 5443/2006

nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – Università privata a distanza ”,


con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico e
legale rappresentante pro tempore, Massimo Silvestri, rappresentata e
difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti Federico
Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente tra loro,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Vincenzo La
Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
- ricorrente -
contro
- Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
- resistente -

- European School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via

Chiaravalle 7 - controinteressata -

per l’annullamento previa sospensione cautelare

- del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
“a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente


provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di

pubblicità ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c) del

D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)”;

4. In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
tale da generare confusione con le Università svizzere accreditate e
quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
sull’Università della Svizzera italiana [..] ”, con ciò autorizzando
l’utilizzo del nomen quale esso si presenta nel sito internet

'Politecnico di Studi Aziendali Lugano, formazione a distanza'
(http://www.unipsa.ch)., all’interno del quale vengono offerte numerose


indicazioni (anche normative) sul funzionamento del sistema
universitario svizzero e sul valore dei titoli che vengono rilasciati
dall’istituzione.
5. Trattandosi di libera università privata non accreditata che ha la
propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la lingua
ufficiale del Cantone.
6. Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di unità
operative in Italia né dirette né indirette ma hanno in essere delle
convenzioni con alcune società o enti che dispongono di aule
multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
7. In data 10 febbraio 2006 una università a distanza concorrente della

ricorrente segnalava all’Autorità garante per la Concorrenza ed il


Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso

dalla ricorrente con il proprio sito internet 'Politecnico di Studi
Aziendali Lugano, formazione a distanza' (http://www.unipsa.ch) e
richiedeva all’autorità di garanzia di sospendere provvisoriamente il
messaggio pubblicitario.


8. L’Autorità apriva un procedimento (PI 5224) del quale veniva data
comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
invitava a presentare memorie scritte.
9. La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
giurisdizione dell’autorità; ii) l’impossibilità di attribuire al sito
segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformità di
UNIPSA alle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei presupposti
di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
10. Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n. 10del
2006) l’Autorità Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni sollevate
dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura pubblicitaria
del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva sussistere i requisiti
per la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario e rinviava
alla prosecuzione dell’istruttoria procedimentale per una migliore

valutazione circa l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario contenuto
nel sito internet 'Politecnico di Studi Aziendali Lugano, formazione a
distanza' (http://www.unipsa.ch) .


11. Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva notificato
in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del predetto
tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente eccepito il

difetto di giurisdizione dell’Autorità Garante per la Concorrenza e, nel


merito, si contestava eccesso di potere per disparità di trattamento
rispetto ad altri operatori in relazione ad un presunto contenuto

pubblicitario del sito 'Politecnico di Studi Aziendali Lugano,
formazione a distanza' (http://www.unipsa.ch). Il ricorso non è ancora


stato discusso.
12. In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internet

'Politecnico di Studi Aziendali Lugano, formazione a distanza'
(http://www.unipsa.ch) in data 10 luglio 2006. L’Autorità decideva di


estendere il procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10
luglio 2006, che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non
presenta differenze contenutistiche significative rispetto alla versione
di febbraio 2006.

13. In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
depositare memorie conclusive.

anamto

unread,
Apr 4, 2007, 6:23:16 AM4/4/07
to

Diritto
1. Sul difetto assoluto di giurisdizione da parte dell’autorità

amministrativa italiana nei confronti della ricorrente
Nel provvedimento impugnato l’AGCM ha ritenuto sussistere la propria
giurisdizione nei confronti dell’odierna competente e del messaggio
pubblicitario contenuto nel sito 'Politecnico di Studi Aziendali Lugano,
formazione a distanza' (http://www.unipsa.ch) sulla base di diverse

considerazioni :
- un primo elemento di collegamento sarebbe dato dal fatto che “il
messaggio è presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è
localizzata in un paese come la Svizzera assai facilmente raggiungibile
grazie alla contiguità geografica con il nostro Paese”;
- un secondo elemento consiste nella “peculiarità dei servizi offerti,
visto che si tratta di istituto che consente la partecipazione ai corsi
a distanza”;
- un terzo elemento viene ravvisato nel fatto che sulla home page del
sito sarebbe presente un numero verde da chiamare dall’Italia sarebbero
presenti indicazioni per dedurre fiscalmente in Italia le spese
universitarie;
- un quarto punto sarebbe ravvisato nel fatto che, attraverso
l’indicazione della presenza sul territorio italiano dei “poli di
teledidattica remota”, “di fatto l’operatore ammetterebbe di operare
anche in Italia”;
- infine, si afferma che “il sito internet in questione, tutto in
lingua italiana e contenente specifiche relative a consumatori italiani
è suscettibile, alla luce della peculiarità del mezzo di diffusione, del
linguaggio utilizzato e delle specifiche ivi riportate, di raggiungere
un vasto pubblico di utenti di nazionalità italiana”.
Tutti questi argomenti utilizzati dall’autorità garante per stabilire

un collegamento appaiono deboli laddove si volesse costruire su di essi
la giurisdizione delle autorità amministrative italiane (con i connessi
poteri sanzionatori di AGCM) nei confronti di un soggetto (la ISSEA
s.a.) che non solo esercita la propria attività economica in uno stato
estero (la Confederazione elvetica) conformandosi alle leggi ed alle
autorità amministrative di quello stato ma non ha nessun tipo di legame
con il territorio italiano, non avendo su di esso né sedi secondarie né
stabilimenti né rappresentanti (come richiesto, ad esempio, per la
sussistenza della giurisdizione italiana in materia civile dall’art. 3
l. 218 del 1995); da ultimo si consideri che anche il sito sul quale
viene presentata l’istituzione educativa ('Politecnico di Studi
Aziendali Lugano, formazione a distanza' (http://www.unipsa.ch)) rientra

nella giurisdizione delle autorità svizzere.
Il principio generale per la sussistenza di una giurisdizione di tipo
amministrativo e sanzionatorio quale quella dell’AGCM in materia di
pubblicità ingannevole appare, necessariamente, quello - di derivazione
penalistica - del necessario collegamento territoriale tra un operatore
commerciale e lo spazio di sovranità italiana; questo collegamento può
aversi sia in presenza di un comportamento materialmente tenuto sul
suolo italiano (es. pubblicità effettuata su un mezzo di comunicazione
italiano) sia in presenza di una sede operativa o di rappresentanza sul
medesimo.
Ma nessuna di queste due condizioni risulta essere presente nel caso di
specie e, nello specifico ISSEA, che si fa conoscere tramite un sito
svizzero, non sta neppure promuovendo i propri servizi in Italia (come

erroneamente sostiene l’autorità antitrust).
Diversamente l’Autorità non potrebbe comunque ottenere il rispetto (in

assenza di convenzioni internazionali ad hoc) delle proprie decisioni e
quindi deliberebbe ed irrogherebbe sanzioni prive di seguito ed
esecuzione.
La stessa legge istitutiva dell’autorità per la concorrenza precisa che
il suo ambito di intervento è limitato alle intese che siano in grado di
alterare la concorrenza “all’interno del mercato nazionale o di una sua
parte rilevante”.
Nella stessa direzione si colloca la direttiva EU 2000/31/CE c.d. sul
commercio elettronico (attuata in Italia con il D.Lgs. 73 del 1990), con
la quale è stato stabilito il principio del paese di stabilimento quale
il più indicato a prendere provvedimenti di tutela dei consumatori.
E non pare che si possa ritenere un elemento di collegamento tra la
ricorrente ed il territorio italiano l’esistenza dei c.d. “poli di
teledidattica remota” ovvero il fatto che siano in essere delle
convenzioni con internet point ed istituti (quale il Comune di
Castelnuovo Bormida o l’accademia eraclitea di Catania) dotati (o meglio
proprietari) di aule multimediali che consentono l’accesso (a condizioni
più vantaggiose) alle proprie postazioni per collegarsi con la
piattaforma multimediale di UNIPSA a studenti che altrimenti non
avrebbero modo di farlo, non disponendo di strumentazione adatta nella
propria abitazione.


--
anamto
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anamto

unread,
Apr 4, 2007, 6:22:17 AM4/4/07
to

14. Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in particolare
che:
- il Politecnico di Studi aziendali – Università privata a distanza non
ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
teledidattica remoti” sono solamente postazioni remote di studio;
- l’attività di formazione universitaria, nel sistema universitario
svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltà di ogni
istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere i
sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
- l’uso del termine “Università” è disciplinato dall’articolo 14 della
legge cantonale ticinese sull’Università della Svizzera Italiana che,
nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da ingenerare

confusione con le università accreditate;
- la ISSEA gode dello status giuridico di “università” in forza della
legge cantonale;
- sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
solamente con riferimento alla normativa universitaria svizzera ma anche
a quella italiana, sostanzialmente differente, allo scopo di non
ingenerare alcun equivoco nei
consumatori italiani;
- sul sito internet 'Politecnico di Studi Aziendali Lugano, formazione
a distanza' (http://www.unipsa.ch) l’uso del termine “università” è

accompagnato da inequivocabili indicazioni limitative che consentono al
consumatore italiano di valutare, oltretutto, le differenze
ordinamentali tra le università svizzere e quelle italiane con riguardo
all’uso dei termini citati.
15. Successivamente, trattandosi di messaggio diffuso a mezzo internet,
è stato richiesto, a norma dell’art. 25, V comma, D.Lgs 206/2005, il
parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la quale ha,
invero ritenuto che il messaggio in esame non costituisse una
pubblicità ingannevole sulla base delle seguenti considerazioni:
- quanto all’asserita carenza di competenza, si sono ritenute decisivi
due fattori ovvero, da una parte (a), il fatto che “il messaggio è

presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è localizzata in
un paese come la Svizzera assai facilmente raggiungibile grazie alla
contiguità geografica con il nostro Paese nonché dalla peculiarità dei

servizi offerti, visto che si tratta di istituto che consente la
partecipazione ai corsi a distanza” e, per altro verso (b), il fatto che
attraverso la rete di poli di teledidattica remota “di fatto l’operatore
ammetterebbe di operare anche in Italia”; inoltre il sito in questione

farebbe riferimento alla possibilità per gli studenti italiani di
dedurre fiscalmente le spese universitarie ai sensi dell’art. 409 del
dpr 447/1997 e rapporterebbe “i titoli ivi conseguibili a quelli
conseguibili in Italia”.
- quanto alla natura pubblicitaria del messaggio si precisa che “appare
necessario specificare, invece, che la valutazione del messaggio non
concerne la conformità al diritto elvetico di quanto indicato, della
denominazione utilizzata nonché dei titoli rilasciati dall’UNIPSA, bensì
piuttosto la circostanza che tale conformità non è idonea ad escludere
l’obbligo, per un operatore pubblicitario con sede all’estero e che
intenda promuovere i propri servizi in Italia, di rispettare le norme
ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa suscettibili di raggiungere
consumatori abituati a una certa decodifica, sul piano giuridico,
culturale e sociale, dei termini impiegati, rappresentati, nel caso di
specie, da quello di “università” e da quello di “laurea”. Il sito
internet in questione, infatti, peraltro tutto in lingua italiana e
contenente specifiche relative a consumatori italiani, è suscettibile,
alla luce delle peculiarità del mezzo di diffusione, del linguaggio

utilizzato e delle specifiche ivi riportate, di raggiungere un vasto
pubblico di utenti di nazionalità italiana, vale a dire di potenziali

fruitori dei servizi pubblicizzati che sono soliti attribuire alla
parola “università” ed alla terminologia collegata un valore ben
preciso” .
17. Alla luce di queste osservazioni veniva deliberata la natura
ingannevole del messaggio pubblicitario, vietandosene l’ulteriore
diffusione e seguiva la condanna al pagamento della sanzione
amministrativa di € 13.600,00.

Ciò premesso la società ISSEA s.a., come sopra rappresentata e difesa,
impugna il provvedimento in epigrafe indicati per i seguenti motivi in

jolelda

unread,
Apr 4, 2007, 10:42:24 AM4/4/07
to

- del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
“a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente


provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di

pubblicità ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)

del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;

a) la denominazione non sia tale da generare confusione con le
università accreditate;


b) le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
valore dei titoli conseguiti;
c) l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità della
Conferenza Universitaria Svizzera.”
4. In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
tale da generare confusione con le Università svizzere accreditate e
quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
sull’Università della Svizzera italiana [..] ”, con ciò autorizzando

l’utilizzo del nomen quale esso si presenta nel sito internet www.unipsa.ch.,


all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
5. Trattandosi di libera università privata non accreditata che ha la
propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
lingua ufficiale del Cantone.
6. Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di

unità operative in Italia né dirette né indirette ma hanno in essere
delle convenzioni con alcune società o enti che dispongono di aule


multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
7. In data 10 febbraio 2006 una università a distanza concorrente
della ricorrente segnalava all’Autorità garante per la Concorrenza ed
il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario

diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet www.unipsa.ch e


richiedeva all’autorità di garanzia di sospendere provvisoriamente il
messaggio pubblicitario.
8. L’Autorità apriva un procedimento (PI 5224) del quale veniva data
comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
invitava a presentare memorie scritte.
9. La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
giurisdizione dell’autorità; ii) l’impossibilità di attribuire al sito
segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformità di
UNIPSA alle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
10. Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
10del 2006) l’Autorità Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria

procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
messaggio pubblicitario contenuto nel sito internet www.unipsa.ch .


11. Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
eccepito il difetto di giurisdizione dell’Autorità Garante per la
Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
disparità di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad

un presunto contenuto pubblicitario del sito www.unipsa.ch. Il ricorso


non è ancora stato discusso.
12. In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere

il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internet www.unipsa.ch


in data 10 luglio 2006. L’Autorità decideva di estendere il
procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
febbraio 2006.
13. In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
depositare memorie conclusive.

- sul sito internet www.unipsa.ch l’uso del termine “università” è


accompagnato da inequivocabili indicazioni limitative che consentono
al consumatore italiano di valutare, oltretutto, le differenze
ordinamentali tra le università svizzere e quelle italiane con
riguardo all’uso dei termini citati.
15. Successivamente, trattandosi di messaggio diffuso a mezzo
internet, è stato richiesto, a norma dell’art. 25, V comma, D.Lgs

206/2005, il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
la quale ha, invero ritenuto che il messaggio in esame non costituisse
una fattispecie di pubblicità ingannevole sulla base di queste

(b), il fatto che attraverso la rete di poli di teledidattica remota

Diritto


1. Sul difetto assoluto di giurisdizione da parte dell’autorità
amministrativa italiana nei confronti della ricorrente
Nel provvedimento impugnato l’AGCM ha ritenuto sussistere la propria
giurisdizione nei confronti dell’odierna competente e del messaggio

pubblicitario contenuto nel sito www.unipsa.ch sulla base di diverse
considerazioni :
- un primo elemento di collegamento sarebbe dato dal fatto che “il


messaggio è presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è
localizzata in un paese come la Svizzera assai facilmente

raggiungibile grazie alla contiguità geografica con il nostro Paese”;
- un secondo elemento consiste nella “peculiarità dei servizi offerti,


visto che si tratta di istituto che consente la partecipazione ai

corsi a distanza”;


- un terzo elemento viene ravvisato nel fatto che sulla home page del
sito sarebbe presente un numero verde da chiamare dall’Italia
sarebbero presenti indicazioni per dedurre fiscalmente in Italia le
spese universitarie;
- un quarto punto sarebbe ravvisato nel fatto che, attraverso

l’indicazione della presenza sul territorio italiano dei “poli di
teledidattica remota”, “di fatto l’operatore ammetterebbe di operare
anche in Italia”;
- infine, si afferma che “il sito internet in questione, tutto in


lingua italiana e contenente specifiche relative a consumatori

italiani è suscettibile, alla luce della peculiarità del mezzo di


diffusione, del linguaggio utilizzato e delle specifiche ivi
riportate, di raggiungere un vasto pubblico di utenti di nazionalità

italiana”.
Tutti questi argomenti utilizzati dall’autorità garante per stabilire
un collegamento appaiono deboli laddove si volesse costruire su di
essi la giurisdizione delle autorità amministrative italiane (con i
connessi poteri sanzionatori di AGCM) nei confronti di un soggetto (la
ISSEA s.a.) che non solo esercita la propria attività economica in uno
stato estero (la Confederazione elvetica) conformandosi alle leggi ed
alle autorità amministrative di quello stato ma non ha nessun tipo di
legame con il territorio italiano, non avendo su di esso né sedi
secondarie né stabilimenti né rappresentanti (come richiesto, ad
esempio, per la sussistenza della giurisdizione italiana in materia
civile dall’art. 3 l. 218 del 1995); da ultimo si consideri che anche
il sito sul quale viene presentata l’istituzione educativa

(www.unipsa.ch) rientra nella giurisdizione delle autorità svizzere.

Quanto agli altri elementi che, nell’atto impugnato, si ritengono
essere decisivi ai fini della ritenuta competenza si osserva:
a) l’utilizzazione della lingua italiana nella presentazione del sito:
si tratta della lingua ufficiale del Canton Ticino;

b) la contiguità geografica: se questo è un presupposto per stabilire
l’esistenza di poteri sanzionatori in capo all’autorità, essa
dovrebbe estendere la propria competenza anche ai messaggi
pubblicitari delle università private francesi, austriache o slovene
che si presentano su internet?;
c) la peculiare natura dei servizi offerti che prevedono la
partecipazione a corsi a distanza : neppure questa caratteristica è in
grado di creare una base per l’operare della competenza.
d) il fatto che si diano indicazioni su come dedurre le spese
universitarie in Italia non costituisce certo elemento in grado di
alterare lo scenario.
Certo l’Autorità ha ragione quando afferma che l’offerta formativa di
Unipsa è in grado di raggiungere “per la natura stessa del mezzo di
diffusione” gli utenti italiani e di produrre effetti presso questi

ultimi ma questo argomento può valere per tutte le forme di promozione


di offerte di beni e servizi che si trovano sul web: si dovrebbe
allora presumere che l’autorità possa estendere la propria
giurisdizione su una società americana che promuove la vendita on line

di prodotti miracolosi per la bellezza o l’eterna giovinezza?
Il fatto è che il consumatore italiano continuerà ad essere
bersagliato di tali informazioni e l’unica misura per impedirlo
sarebbe quello del controllo (o forse sarebbe meglio dire censura) sul
ciberspazio italiano, analogamente a quanto avviene in Cina.
Poiché questo non è pensabile, per un paese democratico quale il
nostro, perché drasticamente limitativo della libertà di informazione,

il controllo delle autorità quale l’AGCM sui messaggi ritenuti di

natura pubblicitaria dovrà limitarsi alle aziende che hanno sede (sia


pure secondaria) sul territorio italiano oppure operano nello spazio

di sovranità italiano.
Del resto, in analoga situazione ed assai recentemente la stessa


Autorità aveva respinto, senza avviare alcun procedimento (con nota N.
18447/2005 del 9.5.2005), una segnalazione presentata dalla ricorrente
nei confronti di un operatore concorrente avente ugualmente sede nel
Canton Ticino (la Libera Università degli Studi di Scienze
Tecnologiche di Lugano) proprio sulla scorta della considerazione che
“il suddetto istituto svizzero non dichiara di avere sedi né referenti
nel territorio italiano”.

quanto piuttosto sul fatto che “tale circostanza non è idonea ad
escludere l’obbligo per un operatore pubblicitario con sede all’estero


e che intenda promuovere i propri servizi in Italia, di rispettare le

norme ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa (punto VI -
Valutazioni conclusive)”.
In relazione a questo punto ci si limita ad osservare che la
ricorrente non sta in alcun modo promuovendo i propri servizi in
Italia ma ha sede nel Canton Ticino e quindi si pubblicizza attraverso
un sito svizzero (.ch) dunque nella lingua ufficiale del Cantone
medesimo.
Ma di questo deve essere consapevole la medesima autorità dal momento
che subito dopo ritorna sul refrain che il sito può raggiungere i
consumatori italiani perché è in italiano!
b) Ad avviso dell’autorità l’uso evocativo del termine “università”
non sarebbe attenuato dalle specifiche indicazioni sul valore dei

titoli rilasciati presenti nel sito ed il messaggio in esame “appare


idoneo ad indurre in errore i consumatori in quanto si ritiene che non
sia tale da veicolare loro un’informazione precisa, chiara e completa
circa l’assenza di valore nell’ordinamento italiano del titolo
conseguibile, atteso che le specifiche ivi riportate non valgono a
mettere in evidenza le condizioni limitative di operatività
dell’operatore e di riconoscibilità dei titoli presso lo stesso
conseguibili. Ciò, oltretutto, in quanto si ha ragione di ritenere che
il consumatore non conosca la normativa universitaria svizzera,
peraltro descritta in modo confusorio, e potrebbe essere indotto a
ritenere che i titoli conseguibili siano o possano essere

espressamente affermato che detto messaggio “non risulta idoneo a


indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte
sulle caratteristiche dei corsi offerti dall’Istituto, lasciando
intendere che l’università in parola sia riconosciuta in Italia o che
i corsi in parola siano finalizzati al conseguimento di titoli aventi
valore legale in Italia, e, pertanto, non pare suscettibile di
pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo
di danno anche per i concorrenti, inducendoli al contatto con il

suddetto operatore in luogo di altri in base a qualità inesistenti”.
Di tale difforme parere non solo l’Autorità per la concorrenza non ha
tenuto conto alcuno ma non ha neppure motivato sulla

*****
Istanza cautelare


Quanto al requisito del periculum in mora, occorre osservare che il

provvedimento dell’autorità per la concorrenza ed il mercato, nella


sua parte sanzionatoria, possiede immediata esecutività ed il
pagamento delle sanzioni irrogate deve, ai sensi dell’art. 26, comma
12 D.Lgs 206 del 2005, essere effettuato entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento decorsi i quali, a mente dell’art. 27 L.
689/1981 si può procedere all’esecuzione coattiva.
Si consideri, inoltre, che la permanenza del provvedimento di condanna
sul sito dell’Autorità per la Concorrenza costituisce un grave danno
economico per parte ricorrente che vede lesa la propria immagine da

una decisione che accerti la presenza di un messaggio pubblicitario
ingannevole.


Quanto al fumus boni iuris appare sufficiente ad integrare il
requisito il parere dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
la quale ha motivatamente ritenuto che il messaggio contenuto nel sito
www.unipsa.ch sia “formulato in maniera chiara ed intelligibile” e
“non risulta idoneo a indurre in inganno le persone alle quali è
rivolto” così rifiutando l’ipotesi di ingannevolezza del messaggio

fatta propria dell’autorità per la concorrenza nell’impugnato
provvedimento.


Per le argomentazioni che precedono e riservandosi motivi aggiunti,
nonché di ulteriormente dedurre e produrre, la ricorrente , come in
epigrafe rappresentata e difesa,
chiede
che Codesto Ill.mo Tribunale Regionale Amministrativo per la Regione
Lazio - Roma, respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione,
voglia:
- in via cautelare: sospendere l’efficacia dell’impugnato
provvedimento, ordinando altresì la pubblicazione dell’eventuale

ordinanza sospensiva sul sito della resistente Autorità;


- in via principale e nel merito: accogliere il ricorso e, per

l’effetto annullare il provvedimento impugnato.


Con ogni più ampia riserva, ivi compresa quella di proporre motivi
aggiunti alla piena e completa conoscenza di tutti gli atti del
procedimento e di domandare la condanna dell’Amministrazione
resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 35, d.lgs 80/1998, così come
modificato dall'art. 7, legge 205/2000.
Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di
giudizio.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche, i sottoscritti difensori della ricorrente
dichiarano che il valore della causa é indeterminato.

Milano – Roma, 20 marzo 2007


Avv. Federico Furlan Avv. Lucia Bitto

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto, Massimo Silvestri, nella mia qualità di
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di
“I.S.S.E.A. s.a. - Università privata a distanza”, con sede in Agno
(Confederazione Elvetica), delego a rappresentarmi e difendermi nel
giudizio promosso con il presente ricorso nei confronti dell’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato avanti il Tribunale
Amministrativo per il Lazio – Roma, gli avv.ti Federico Furlan e Lucia
Bitto del Foro di Milano ai quali conferisco ogni più ampia facoltà di
legge e di prassi, compresa quella di sottoscrivere il presente
ricorso, di presentare motivi aggiunti e di farsi sostituire in

udienza ed eleggo domicilio presso lo Studio dell’avv. Vincenzo La


Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.

Massimo Silvestri

E’ autentica
Avv. Federico Furlan

RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritta, Avv. Lucia Bitto, all’uopo autorizzata ai sensi
dell’art. 7 della l. 21 gennaio 1994, n. 53, con provvedimento del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano del 24.1.2005
rilasciato il 4.2.2005, ho notificato, per conto di Issea sa –
Università privata a distanza, il suesteso ricorso avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Lazio – Roma a:

Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato , in persona del


Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, previa
iscrizione al numero
del mio registro cronologico, ivi trasmettendone copia conforme per
mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. spedita
dall’Ufficio Postale di Milano Ag. 24 in data corrispondente a quella
del timbro postale
(Lucia Bitto)

nonché a


European School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via

Chiaravalle 7, previa iscrizione al numero del mio registro

jolelda

unread,
Apr 10, 2007, 7:57:29 AM4/10/07
to
SITO UNIPSA NON INGANNEVOLE

PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con parere del 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che
il messaggio in esame ( il sito www.unipsa.ch) NON COSTITUISCE una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21
del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti
considerazioni:


- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l'utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell'ordinamento in cui l'Università è costituita e legittimamente
opera;
- che, per l'effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l'ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all'ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall'Istituto, lasciando intendere che l'università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e,

pertanto,non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento


economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i
concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in

luogo di altri, in base a qualità inesistenti.


jolelda

unread,
Apr 11, 2007, 8:58:00 AM4/11/07
to
SITO UNIPSA NON INGANNEVOLE

PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con parere del 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che

il messaggio in esame ( il sito www.unipsa.ch) NON COSTITUISCE una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21
del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti
considerazioni:


- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l'utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell'ordinamento in cui l'Università è costituita e legittimamente
opera;
- che, per l'effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l'ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all'ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall'Istituto, lasciando intendere che l'università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e,

pertanto,non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento


economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i
concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in

luogo di altri, in base a qualità inesistenti.


avvoca...@excite.it

unread,
Apr 12, 2007, 12:24:26 PM4/12/07
to

--------------------------------------------------------------------------------
tipo Chiusura istruttoria

numero 16494

data 15/02/2007

PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

s.a., attraverso il sito internet www.unipsa.ch, volto a promuovere il


Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (di seguito UNIPSA), con sede
ad Agno, in Svizzera.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio,
attraverso l’uso della denominazione “università”, indurrebbe a
ritenere, contrariamente al vero, che l’operatore sia in grado di
rilasciare titoli aventi pari valore rispetto a quelli rilasciati da
una università europea riconosciuta ed, in particolare, che il
consumatore italiano sia indotto a credere di poter conseguire,
frequentando i corsi offerti dall’UNIPSA, un titolo di studio
riconoscibile nell’ordinamento italiano.
Successivamente, con richiesta di intervento pervenuta in data 13
luglio 2006, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza

del messaggio pubblicitario, volto a presentare il Politecnico di


Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno, in Svizzera,

diffuso, da ISSEA s.a., attraverso il sito internet www.unipsa.ch, in


data 10 luglio 2006. Nella richiesta di intervento si evidenziano i
medesimi profili già sollevati nella segnalazione sopra descritta,
riguardanti, in sintesi, le qualifiche dell’operatore, l’attività
svolta ed i riconoscimenti ottenuti dall’UNIPSA, nonché la natura dei
titoli di studio rilasciati.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito dalle

pagine del sito internet www.unipsa.ch, volte a promuovere il


Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno,
in Svizzera.

Il sito in esame presenta, nella versione rilevata in data 7 febbraio
2006 (in gran parte sostanzialmente analoga a quella del 10 luglio
2006), nella sua “home page”, oltre all’indicazione “Politecnico di
Studi Aziendali” e al suo logo, una serie di specifiche tra le quali
“Università a distanza”, “laurea a distanza” e “laurea on line”,
l’indicazione “legalmente autorizzata all’uso della denominazione
università con delibera n. 3347/02 del Governo del Canton Ticino” e un
numero verde per le telefonate dall’Italia e, cliccando sul link
“entra”, si apre una pagina nella quale viene riportato, oltre alla
specifica “Politecnico di Studi Aziendali I.S.S.E.A sa Università
Privata a distanza”, che “Il Politecnico di Studi Aziendali I.S.S.E.A.
sa è una Università libera e privata, apolitica ed aconfessionale con
personalità giuridica riconosciuta ai sensi dell´articolo 52 del
Codice Civile Svizzero, fondata nell´aprile del 1987. Svolge attività
di insegnamento universitario e attribuisce titoli accademici in virtù
del diritto di libertà della scienza e libertà economica sancito dagli
articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e dall'articolo
8 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino. È autorizzata
con delibera n. 3347 del 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato della
Repubblica e Cantone Ticino (il Governo Cantonale), all'uso della
denominazione "Università privata a distanza" ai sensi dell'articolo
14 capoverso 2 e 3 della legge sull'Università della Svizzera Italiana
e sulla Scuola Professionale della Svizzera Italiana del 3 ottobre
1995. (…) L’(…) università non ha sedi, filiali, succursali al di
fuori della Svizzera e la sua attività è regolata esclusivamente dalla
legislazione Svizzera, tuttavia gode del diritto di fornire servizi
didattici sul territorio dell´Unione Europea ai sensi dell´articolo 5
dell´accordo tra la Confederazione Svizzera, la Comunità Europea ed i
suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, del 21
giugno 1999, entrato in vigore il 1 giugno 2002”.
Cliccando su alcuni dei diversi link volti a presentare informazioni
di carattere generale si aprono, altresì, diverse pagine, all’interno
delle quali sono riportate informazioni riguardanti, tra le tante, “le
università in Italia”, “le università estere in Italia”, “il sistema
universitario svizzero” e “i titoli riconosciuti”. Con riferimento
alle “Università in Svizzera”, nella pagina riguardante “il sistema
universitario svizzero”, in particolare, si specifica che “Nel Canton
Ticino le università private devono essere autorizzate all’uso del
nome “università” in virtù dell’articolo 14 della legge
sull’Università della Svizzera Italiana. Tale autorizzazione consente
alle università private la loro attività accademica e l’attribuzione
di titoli accademici. (…) Non è competenza delle autorità del Canton
Ticino riconoscere le università private e/o i loro corsi di laurea.
Esse possono decidere volontariamente di sottoporre i loro corsi di
studio al cosiddetto “accreditamento”, una certificazione di qualità
di competenza di un organo federale chiamato OAQ. La legge federale
non obbliga le università private ad ottenere l’accreditamento, che
rimane facoltativo. Esso quindi non è necessario né indispensabile per
operare legalmente conferendo titoli universitari privati. Di
conseguenza, le università private possono conferire titoli
universitari privati anche senza accreditamento (…)”. Nella parte
riguardante i “titoli universitari”, si riporta, invece, nello
specifico, che questi “sono conferiti dalla (…) Università in virtù
del diritto di libera attività riconosciuto dall’articolo 27 della
Costituzione Federale Svizzera e dall’articolo 8 della Costituzione
della Repubblica e Cantone Ticino ed in conformità all’articolo 14
della legge sull’Università della Svizzera Italiana e sulla Scuola
Professionale della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995. Tuttavia non
sono equipollenti con quelli accreditati svizzeri ed europei. Su
richiesta vengono autenticati da notaio di Lugano e muniti di
“Apostille” dalla Cancelleria dello Stato ai sensi della Convenzione
dell’Aja del 5 ottobre 1961” mentre, nella parte riguardante l’“uso
del titolo”, si chiarisce che “i titoli conferiti possono ai sensi
dell’articolo 3 della Convenzione di Parigi del Consiglio d’Europa del
dicembre 1959: a) consentire di proseguire studi universitari
complementari; b) essere portati legalmente nella lingua originale
nella quale sono stati conferiti, precisandone l’origine straniera e
privata”.


Nelle pagine che si aprono cliccando su alcuni degli ulteriori diversi
link, si specificano, inoltre, talune indicazioni “per gli studenti
residenti in Italia”, si prospetta un elenco di titoli conseguibili
rapportati al grado corrispondente in Italia, con la specifica, a
fondo pagina, “la corrispondenza dei gradi non è da ritenersi
equipollenza dei titoli” e, in una pagina volta a precisare la rete di
poli di teledidattica remota”, si specifica che il “campus italia” è
rappresentato da una “rete di poli di teledidattica remota, è nato da
una convenzione tra la nostra Università, l’Accademia Eraclitea S.r.l.
di Catania ed il Comune di Castelnuovo Bormida (AL)”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 24 febbraio 2006 è stato comunicato al segnalante e alla
società ISSEA s.a., in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del
procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo
n. 206/05, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
precisando che nel corso di tale procedimento sarebbe stata valutata
l’eventuale ingannevolezza del messaggio diffuso attraverso il sito
internet www.unipsa.ch, nella versione rilevata in data 7 febbraio
2006, ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del citato Decreto, con
riguardo all’uso della denominazione “università” e della terminologia
“corsi di laurea”, a quanto dichiarato o lasciato intendere (tenendo
conto delle modalità complessive di presentazione del messaggio, dei
contenuti dello stesso, dei riferimenti normativi citati, degli
articoli di stampa e delle informative sulle università italiane ed
estere) in ordine alle qualifiche dell’operatore, all’attività svolta
ed ai riconoscimenti ottenuti dall’UNIPSA, alla natura dei titoli di
studio rilasciati, nonché alla rilevanza delle eventuali omissioni
informative riscontrabili nel messaggio.
In data 18 luglio 2006, a seguito della successiva richiesta di
intervento da parte di un consumatore, il suddetto procedimento è
stato esteso al messaggio diffuso, in data 10 luglio 2006, attraverso
il medesimo sito internet www.unipsa.ch.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) Informazioni richieste

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato
richiesto alla ISSEA s.a., in qualità di operatore pubblicitario, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di
fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione
interna) riguardanti:
­ atto costitutivo e statuto di ISSEA s.a.;
­ copia di autorizzazioni, riconoscimenti ed accreditamenti ottenuti
in Svizzera citati nel messaggio;
­ documentazione attestante gli eventuali riconoscimenti ottenuti
nell’ordinamento italiano;
­ regolamento didattico del Politecnico;
­ tipologia e durata dei corsi offerti, modalità di svolgimento degli
stessi e relativi programmi di studio;
­ elenco dei docenti e relative qualifiche;
­ tipologia dei titoli di studio/attestati rilasciati da UNIPSA e
spendibilità degli stessi;
­ indicazione della data a partire dalla quale il sito internet www.unipsa.ch
è presente nella versione segnalata e attualmente diffusa;
­ programmazione della campagna pubblicitaria relativa all’attività
dell’UNIPSA, precisandone mezzi e modalità di diffusione;
­ ogni informazione che si ritenga utile ai fini del presente
procedimento.

b) Principali argomentazioni difensive svolte dall’operatore
pubblicitario

Con memorie prodotte in data 28 febbraio, integrate in data 8 e 15
marzo 2006, la società ISSEA s.a. ha evidenziato, in via principale,
che:

i) Carenza di giurisdizione dell’Autorità

­ l’Autorità non avrebbe alcuna competenza a valutare la fattispecie
in questione, dal momento che il messaggio segnalato, che risponde ad
un indirizzo web svizzero (come si evince dalla desinenza .ch), non
può considerarsi diffuso in Italia;
­ l’Università è gestita da una società di diritto svizzero con sede
legale ed operativa in Svizzera, non opera in Italia e non è, quindi,
soggetta alla legislazione italiana;

ii) Mancata natura pubblicitaria del messaggio

­ le informazioni contenute nel sito segnalato sarebbero unicamente
volte ad orientare gli studenti nella scelta degli studi e, pertanto,
il sito stesso avrebbe una finalità unicamente espositiva e
informativa, non già pubblicitaria;
­ trattandosi di un sito istituzionale volto a presentare l’offerta
formativa dell’UNIPSA agli studenti, non configurerebbe “esercizio di
un’attività commerciale allo scopo di promuovere la vendita di un
bene” e, quindi, non rientrerebbe nella definizione di messaggio
pubblicitario ai sensi della normativa vigente;
­ l’effetto pubblicitario, semmai, risulterebbe unicamente indiretto e
comunque secondario rispetto alla prevalente natura informativa del
sito in questione.

iii) Valutazioni di merito

­ il sistema universitario svizzero differisce notevolmente da quello
italiano (richiamando, in particolar modo, il contenuto del sito
internet, il carattere facoltativo dell’accreditamento e precedenti
provvedimenti di archiviazione deliberati dall’Autorità con
riferimenti ad enti aventi sede in Svizzera) e che, nello specifico,
il messaggio deve essere considerato a seguito di una valutazione
puntuale delle norme giuridiche che la regolamentano, proprie di un
ordinamento straniero e non di quello italiano;
­ le politiche dell’insegnamento superiore sono definite sia dalla
Confederazione che dai Cantoni Universitari e, nel Canton Ticino, la
base legale è la legge sull’Università della Svizzera Italiana sulla
scuola Professionale della Svizzera Italiana e sugli istituti di
ricerca del 3 ottobre 1995;
­ l’accreditamento costituisce una procedura attraverso la quale, in
base a standards minimi definiti, si verifica se le istituzioni o gli
studi offerti a livello universitario soddisfano i requisiti minimi di
qualità. L’accreditamento non è obbligatorio e lo status di
accreditamento non è condizione necessaria per operare legalmente;
­ l’uso della denominazione “università privata a distanza” è stato
autorizzato con le delibere n. 3347 del Consiglio di Stato del Canton
Ticino del 9 luglio 2002 e n. 704 del 14 febbraio 2006;
­ nella delibera n. 3347/02 si stabilisce “và indicato che i titoli
rilasciati dalla ISSEA sa non sono equipollenti a titoli di università
statali o accreditate svizzere o dell’UE”;
­ nell’autorizzazione n. 704/06 del 14 febbraio 2006 del Consiglio di
Stato del Canton Ticino è specificato che “la denominazione
“politecnico di studi aziendali – università privata a distanza” non è
tale da generare confusione con le università svizzere accreditate e
quindi ottempera ai criteri dell’articolo 14 cpv2 e cpv 3 della Legge
sull’Università della Svizzera italiana, della scuola universitaria
della Svizzera italiana e degli istituti di ricerca” e che “al momento
dell’immatricolazione, il Politecnico di Studi Aziendali informa gli
studenti sulla validità dei titoli che esso rilascia conformemente
all’articolo 14 cpv. 3”;
­ lo status giuridico è quello di un’università privata, autorizzata
dal Governo cantonale all’uso della denominazione “università privata
a distanza” e legittimata a conferire titoli universitari non
equipollenti con quelli accreditati;
­ è chiara la legittimità dell’uso della denominazione “università” e
di quella di “corsi di laurea” nonchè il valore e la natura dei titoli
conferiti e il riconoscimento nell’ordinamento universitario svizzero,
richiamando talune indicazioni presentate sul sito internet e, in
particolare, quelle volte ad indicare che “i titoli conferiti non sono
equipollenti con quelli accreditati svizzeri e europei”, “la


corrispondenza dei gradi non è da ritenersi equipollenza dei titoli” e

“i titoli universitari stranieri, legalmente rilasciati da un Istituto
autorizzato nel paese estero, sono soggetti al riconoscimento in
Italia, solo a determinate condizioni fissate dalla legge”.

c) Ulteriori argomentazioni fornite dal segnalante

Con memorie del 1 marzo 2006, il segnalante ha ribadito le
contestazioni già esposte nella richiesta di intervento ed ha svolto
ulteriori osservazioni, sottolineando, innanzitutto, che ricorre, nel
caso di specie, la competenza dell’Autorità a valutare il messaggio
segnalato, dal momento che detto messaggio si rivolge anche ai
consumatori italiani, come può evincersi dalle seguenti circostanze:
­ sull’home page del sito in esame è indicato il numero verde da
selezionare per chiamare dall’Italia (800786325), diverso da quello
dedicato alle chiamate dalla Svizzera (0800115115);
­ attraverso “la rete di poli di teledidattica remota”, pubblicizzata
sul sito di UNIPSA, di fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche
in Italia, essendo situati in provincia di Alessandria e a Catania due
centri di didattica del cosiddetto Campus Italia grazie al quale, si
legge nel sito in esame, “l’insegnamento già erogato dalla nostra
università al di fuori delle tradizionali aule universitarie, viene
offerto attraverso i centri di studio convenzionati senza limiti di
spazio e/o di tempo […]”;
il sito in questione fa riferimento alla possibilità per gli studenti


italiani di dedurre fiscalmente le spese universitarie ai sensi

dell’articolo 409 del D.P.R. n. 447/97;
i titoli conseguibili sono rapportati a quelli conseguibili in Italia.
In data 17 novembre 2006 è stata comunicata alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
del D.P.R. n. 284/03.
Con memorie del 5 dicembre 2006 l’operatore ha sostanzialmente
ribadito quanto evidenziato con memorie del 28 febbraio 2006,
sottolineando che:
l’Università non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i


cosiddetti “poli di teledidattica remoti” sono solamente postazioni
remote di studio;

l’attività di formazione universitaria non è soggetta ad
autorizzazione ed è libera, nel sistema universitario svizzero non


esiste l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltà di ogni
istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;

l’uso del termine “Università” è disciplinato dall’articolo 14 della

legge sull’Università della Svizzera Italiana che, nel suo cpv 2, lo


sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo articolo viene
inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton Ticino di

vigilare affinché la denominazione non sia tale da ingenerare


confusione con le università accreditate;

la ISSEA gode dello status giuridico di “università” in forza della
legge cantonale;

sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
solamente con riferimento alla normativa universitaria svizzera ma
anche a quella italiana, sostanzialmente differente, allo scopo di non
ingenerare alcun equivoco nei consumatori italiani;

sul sito l’uso del termine “università” è accompagnato da


inequivocabili indicazioni limitative che consentono al consumatore
italiano di valutare, oltretutto, le differenze ordinamentali tra le
università svizzere e quelle italiane con riguardo all’uso dei termini
citati.

V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso
a mezzo internet, in data 5 gennaio 2007 è stato richiesto il parere
all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha
ritenuto che il messaggio in esame non costituisce una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto


Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:

­ il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a


distanza anche mediante l’utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;

­ la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i


titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell’ordinamento in cui l’Università è costituita e legittimamente
opera;

­ che, per l’effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in


maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l’ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all’ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;

­ che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la


UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall’Istituto, lasciando intendere che l’università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e, pertanto,
non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei
destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti,

inducendoli al contatto con il suddetto operatore in luogo di altri in
base a qualità inesistenti.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate
dall’operatore risultano prive di fondamento.

Quanto alla asserita carenza di competenza dell’Autorità, basti
sottolineare che il messaggio risulta, per la natura stessa del mezzo
di diffusione (internet), suscettibile di raggiungere gli utenti
italiani, nonché di produrre effetti presso questi ultimi in ragione
di numerosi fattori rappresentati, in particolare, dal fatto che il
messaggio è presentato in lingua italiana e che la sede dell’UNIPSA è
localizzata in un Paese come la Svizzera assai facilmente
raggiungibile, quantomeno per gli abitanti delle regioni
settentrionali, grazie alla contiguità geografica col nostro Paese,
nonché dalla peculiare natura dei servizi offerti, visto che si tratta
di un istituto che consente la partecipazione ai corsi a distanza.
Appare necessario considerare, oltretutto, che sulla “home page” del
sito in esame è indicato il numero verde da selezionare per le
chiamate dall’Italia (800786325), attraverso l’indicazione “la rete di
poli di teledidattica remota”, pubblicizzata sul sito di UNIPSA, di
fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche in Italia, e, inoltre,
il sito in questione fa riferimento alla possibilità per gli studenti


italiani di dedurre fiscalmente le spese universitarie ai sensi

dell’articolo 409 del DPR 447/1997 e rapporta i titoli ivi
conseguibili a quelli conseguibili in Italia.
Quanto alla asserita assenza di natura pubblicitaria del sito
segnalato, si ritiene, altresì, che quest’ultimo rientri pienamente
nella definizione di messaggio pubblicitario ai sensi dell’articolo
20, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 206/05. Il messaggio
in esame, essendo diretto a presentare i servizi di formazione che
l’operatore offre ai consumatori, risulta diffuso, infatti,
nell’esercizio di un’attività economica proprio allo scopo di
promuovere la prestazione di servizi.
Entrando nel merito della questione, appare necessario specificare,


invece, che la valutazione del messaggio non concerne la conformità al
diritto elvetico di quanto indicato, della denominazione utilizzata
nonché dei titoli rilasciati dall’UNIPSA, bensì piuttosto la
circostanza che tale conformità non è idonea ad escludere l’obbligo,
per un operatore pubblicitario con sede all’estero e che intenda
promuovere i propri servizi in Italia, di rispettare le norme ivi
vigenti nelle comunicazioni di impresa suscettibili di raggiungere
consumatori abituati a una certa decodifica, sul piano giuridico,
culturale e sociale, dei termini impiegati, rappresentati, nel caso di
specie, da quello di “università” e da quello di “laurea”. Il sito
internet in questione, infatti, peraltro tutto in lingua italiana e
contenente specifiche relative a consumatori italiani, è suscettibile,
alla luce delle peculiarità del mezzo di diffusione, del linguaggio
utilizzato e delle specifiche ivi riportate, di raggiungere un vasto
pubblico di utenti di nazionalità italiana, vale a dire di potenziali
fruitori dei servizi pubblicizzati che sono soliti attribuire alla
parola “università” ed alla terminologia collegata un valore ben

preciso.
La sentenza del TAR del LAZIO n. 14655/04 ha sottolineato, infatti,
che il termine università, come quello di ateneo, politecnico,
istituto d’istruzione universitaria, facoltà, ed altri connessi al
concetto di Istituto universitario, “oltre ad essere giuridicamente
pregnante è anche carico di indiscutibile valenze storico-culturali,
intimamente connesso com’è ad enti ed istituzioni che da tempo
caratterizzano, sul piano non solo culturale la vita e la società
italiana” e che “il termine università possiede cioè una forza
evocativa sua propria che non viene attenuata da una specificazione
quale quella costituita dall’aggettivo privata, essendo verosimile
ipotizzare che il destinatario del messaggio si soffermi sul
sostantivo e sul suo significato (istituto di istruzione che rilascia
lauree) senza ulteriormente domandarsi se l’attributo voglia
sottintendere una realtà diversa”.
Nel caso in esame, la forza evocativa del termine università, così
come il riferimento ai corsi di “laurea”, allo stesso modo, non viene
attenuata dalle specifiche rappresentate dalle indicazioni per cui
l’attività dell’Università “è regolata esclusivamente dalla
legislazione Svizzera”, “i titoli conferiti non sono equipollenti con
quelli accreditati svizzeri e europei” e “la corrispondenza dei gradi
non è da ritenersi equipollenza dei titoli”. Non solo le stesse non
appaiono poste in adeguato rilievo e sono riportate, in gran parte,
solo in una sezione del sito, ma, oltretutto, non possono essere
ritenute chiarificatrici a fronte di un contesto in cui l’attività
svolta viene descritta come universitaria e i titoli conseguibili come
accademici o di “laurea”. Il messaggio in esame, allora, appare idoneo

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in
quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della
legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma
12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità
della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o
attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.


Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione, si
tiene conto dell’ampiezza della diffusione e della elevata capacità di
penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo internet, suscettibile di
raggiungere un ampio numero di consumatori, mentre, con riguardo alla
durata della violazione, che è stato diffuso per un periodo di tempo
di almeno 5 mesi (da febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600 €
(tredicimilaseicento euro).

RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso dall'Autorità per

le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio volto a promuovere


il Politecnico degli Studi Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso
attraverso il sito internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in
errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo stesso
svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento
economico;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente


provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di

pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a),

e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione.
b) che alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 13.600 € (tredicimilaseicento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve
essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.


Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e

pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla
data di notificazione del provvedimento stesso.

avvoca...@excite.it

unread,
Apr 12, 2007, 12:25:55 PM4/12/07
to
On 4 Apr, 12:22, anamto <anamto.2oi...@no-mx.forums.yourdomain.com.au>
wrote:

antonin...@alice.it

unread,
Apr 13, 2007, 5:33:24 AM4/13/07
to

- del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
“a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente


provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di

pubblicità ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)

del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;

universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 , che “Nessun


altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
denominazioni «Università della Svizzera italiana» e «Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
denominazioni «università», «istituto universitario» e simili da parte
di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e
attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
Consiglio di Stato vigila affinché:
a) la denominazione non sia tale da generare confusione con le
università accreditate;
b) le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
valore dei titoli conseguiti;
c) l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità della
Conferenza Universitaria Svizzera.”
4. In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
tale da generare confusione con le Università svizzere accreditate e
quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
sull’Università della Svizzera italiana [..] ”, con ciò autorizzando

l’utilizzo del nomen quale esso si presenta nel sito internet www.unipsa.ch.,


all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
5. Trattandosi di libera università privata non accreditata che ha la
propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
lingua ufficiale del Cantone.
6. Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
unità operative in Italia né dirette né indirette ma hanno in essere
delle convenzioni con alcune società o enti che dispongono di aule
multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.

7. In data 10 febbraio 2006 una ……………. concorrente della ricorrente


segnalava all’Autorità garante per la Concorrenza ed il Mercato una
presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso dalla

ricorrente con il proprio sito internet www.unipsa.ch e richiedeva


all’autorità di garanzia di sospendere provvisoriamente il messaggio
pubblicitario.
8. L’Autorità apriva un procedimento (PI 5224) del quale veniva data
comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
invitava a presentare memorie scritte.
9. La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
giurisdizione dell’autorità; ii) l’impossibilità di attribuire al sito
segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformità di
UNIPSA alle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
10. Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
10del 2006) l’Autorità Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del

messaggio pubblicitario contenuto nel sito internet www.unipsa.ch .


11. Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
eccepito il difetto di giurisdizione dell’Autorità Garante per la
Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
disparità di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad

un presunto contenuto pubblicitario del sito www.unipsa.ch. Il ricorso


non è ancora stato discusso.
12. In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere

il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internet www.unipsa.ch


in data 10 luglio 2006. L’Autorità decideva di estendere il

procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,


che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
febbraio 2006.
13. In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
depositare memorie conclusive.

14. Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
particolare che:

- il Politecnico di Studi aziendali – Università privata a distanza


non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
teledidattica remoti” sono solamente postazioni remote di studio;

- l’attività di formazione universitaria, nel sistema universitario

svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste


l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltà di ogni
istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;

- l’uso del termine “Università” è disciplinato dall’articolo 14 della
legge cantonale ticinese sull’Università della Svizzera Italiana che,


nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
ingenerare confusione con le università accreditate;

- la ISSEA gode dello status giuridico di “università” in forza della
legge cantonale;
- sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo


status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
solamente con riferimento alla normativa universitaria svizzera ma
anche a quella italiana, sostanzialmente differente, allo scopo di non
ingenerare alcun equivoco nei
consumatori italiani;

- sul sito internet www.unipsa.ch l’uso del termine “università” è


accompagnato da inequivocabili indicazioni limitative che consentono
al consumatore italiano di valutare, oltretutto, le differenze
ordinamentali tra le università svizzere e quelle italiane con
riguardo all’uso dei termini citati.

15. Successivamente, trattandosi di messaggio diffuso a mezzo
internet, è stato richiesto, a norma dell’art. 25, V comma, D.Lgs

206/2005, il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
la quale ha, invero ritenuto che il messaggio in esame non costituisse
una fattispecie di pubblicità ingannevole sulla base di queste
considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a


distanza anche mediante l’utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;

- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i


titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell’ordinamento in cui l’Università è costituita e legittimamente
opera;

- che, per l’effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in


maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l’ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all’ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;

- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la


UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall’Istituto, lasciando intendere che l’università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e, pertanto,
non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei
destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti,
inducendoli al contatto con il suddetto operatore in luogo di altri in
base a qualità inesistenti.

16. Nonostante il sopra riportato e motivato parere difforme,
l’Autorità antitrust ha ritenuto di sanzionare la ricorrente per
pubblicità ingannevole sulla base delle seguenti considerazioni:
- quanto all’asserita carenza di competenza, si sono ritenute decisivi
due fattori ovvero, da una parte (a), il fatto che “il messaggio è
presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è localizzata

in un paese come la Svizzera assai facilmente raggiungibile grazie


alla contiguità geografica con il nostro Paese nonché dalla

peculiarità dei servizi offerti, visto che si tratta di istituto che
consente la partecipazione ai corsi a distanza” e, per altro verso
(b), il fatto che attraverso la rete di poli di teledidattica remota
“di fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche in Italia”;
inoltre il sito in questione farebbe riferimento alla possibilità per


gli studenti italiani di dedurre fiscalmente le spese universitarie ai

sensi dell’art. 409 del dpr 447/1997 e rapporterebbe “i titoli ivi
conseguibili a quelli conseguibili in Italia”.


- quanto alla natura pubblicitaria del messaggio si precisa che

“appare necessario specificare, invece, che la valutazione del


messaggio non concerne la conformità al diritto elvetico di quanto
indicato, della denominazione utilizzata nonché dei titoli rilasciati
dall’UNIPSA, bensì piuttosto la circostanza che tale conformità non è
idonea ad escludere l’obbligo, per un operatore pubblicitario con sede
all’estero e che intenda promuovere i propri servizi in Italia, di
rispettare le norme ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa
suscettibili di raggiungere consumatori abituati a una certa
decodifica, sul piano giuridico, culturale e sociale, dei termini
impiegati, rappresentati, nel caso di specie, da quello di
“università” e da quello di “laurea”. Il sito internet in questione,
infatti, peraltro tutto in lingua italiana e contenente specifiche
relative a consumatori italiani, è suscettibile, alla luce delle
peculiarità del mezzo di diffusione, del linguaggio utilizzato e delle
specifiche ivi riportate, di raggiungere un vasto pubblico di utenti
di nazionalità italiana, vale a dire di potenziali fruitori dei
servizi pubblicizzati che sono soliti attribuire alla parola

“università” ed alla terminologia collegata un valore ben preciso” .


17. Alla luce di queste osservazioni veniva deliberata la natura
ingannevole del messaggio pubblicitario, vietandosene l’ulteriore
diffusione e seguiva la condanna al pagamento della sanzione
amministrativa di € 13.600,00.
Ciò premesso la società ISSEA s.a., come sopra rappresentata e difesa,
impugna il provvedimento in epigrafe indicati per i seguenti motivi in

Diritto


1. Sul difetto assoluto di giurisdizione da parte dell’autorità
amministrativa italiana nei confronti della ricorrente
Nel provvedimento impugnato l’AGCM ha ritenuto sussistere la propria
giurisdizione nei confronti dell’odierna competente e del messaggio
pubblicitario contenuto nel sito www.unipsa.ch sulla base di diverse
considerazioni :
- un primo elemento di collegamento sarebbe dato dal fatto che “il
messaggio è presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è
localizzata in un paese come la Svizzera assai facilmente
raggiungibile grazie alla contiguità geografica con il nostro Paese”;
- un secondo elemento consiste nella “peculiarità dei servizi offerti,
visto che si tratta di istituto che consente la partecipazione ai
corsi a distanza”;
- un terzo elemento viene ravvisato nel fatto che sulla home page del
sito sarebbe presente un numero verde da chiamare dall’Italia
sarebbero presenti indicazioni per dedurre fiscalmente in Italia le
spese universitarie;
- un quarto punto sarebbe ravvisato nel fatto che, attraverso
l’indicazione della presenza sul territorio italiano dei “poli di
teledidattica remota”, “di fatto l’operatore ammetterebbe di operare
anche in Italia”;

- infine, si afferma che “il sito internet in questione, tutto in


lingua italiana e contenente specifiche relative a consumatori

italiani è suscettibile, alla luce della peculiarità del mezzo di


diffusione, del linguaggio utilizzato e delle specifiche ivi
riportate, di raggiungere un vasto pubblico di utenti di nazionalità

quanto piuttosto sul fatto che “tale circostanza non è idonea ad
escludere l’obbligo per un operatore pubblicitario con sede all’estero


e che intenda promuovere i propri servizi in Italia, di rispettare le

norme ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa (punto VI -
Valutazioni conclusive)”.
In relazione a questo punto ci si limita ad osservare che la
ricorrente non sta in alcun modo promuovendo i propri servizi in
Italia ma ha sede nel Canton Ticino e quindi si pubblicizza attraverso
un sito svizzero (.ch) dunque nella lingua ufficiale del Cantone
medesimo.
Ma di questo deve essere consapevole la medesima autorità dal momento
che subito dopo ritorna sul refrain che il sito può raggiungere i
consumatori italiani perché è in italiano!
b) Ad avviso dell’autorità l’uso evocativo del termine “università”
non sarebbe attenuato dalle specifiche indicazioni sul valore dei

titoli rilasciati presenti nel sito ed il messaggio in esame “appare


idoneo ad indurre in errore i consumatori in quanto si ritiene che non
sia tale da veicolare loro un’informazione precisa, chiara e completa
circa l’assenza di valore nell’ordinamento italiano del titolo
conseguibile, atteso che le specifiche ivi riportate non valgono a
mettere in evidenza le condizioni limitative di operatività
dell’operatore e di riconoscibilità dei titoli presso lo stesso
conseguibili. Ciò, oltretutto, in quanto si ha ragione di ritenere che
il consumatore non conosca la normativa universitaria svizzera,
peraltro descritta in modo confusorio, e potrebbe essere indotto a
ritenere che i titoli conseguibili siano o possano essere

espressamente affermato che detto messaggio “non risulta idoneo a


indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte
sulle caratteristiche dei corsi offerti dall’Istituto, lasciando
intendere che l’università in parola sia riconosciuta in Italia o che
i corsi in parola siano finalizzati al conseguimento di titoli aventi
valore legale in Italia, e, pertanto, non pare suscettibile di
pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo
di danno anche per i concorrenti, inducendoli al contatto con il

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

udienza ed eleggo domicilio presso lo Studio dell’avv. Vincenzo La


Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.

Massimo Silvestri

E’ autentica
Avv. Federico Furlan

RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritta, Avv. Lucia Bitto, all’uopo autorizzata ai sensi
dell’art. 7 della l. 21 gennaio 1994, n. 53, con provvedimento del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano del 24.1.2005
rilasciato il 4.2.2005, ho notificato, per conto di Issea sa –
Università privata a distanza, il suesteso ricorso avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Lazio – Roma a:

Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato , in persona del


Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, previa
iscrizione al numero
del mio registro cronologico, ivi trasmettendone copia conforme per
mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. spedita
dall’Ufficio Postale di Milano Ag. 24 in data corrispondente a quella
del timbro postale
(Lucia Bitto)

nonché a


European School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via

jolelda

unread,
Apr 13, 2007, 6:02:41 AM4/13/07
to
SITO UNIPSA NON INGANNEVOLE

PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con parere del 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che
il messaggio in esame ( il sito www.unipsa.ch) NON COSTITUISCE una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21
del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti
considerazioni:


- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l'utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell'ordinamento in cui l'Università è costituita e legittimamente
opera;
- che, per l'effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l'ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all'ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall'Istituto, lasciando intendere che l'università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e,

pertanto,non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento


economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i
concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in

luogo di altri, in base a qualità inesistenti.


jolelda

unread,
Apr 16, 2007, 6:05:06 AM4/16/07
to
SITO UNIPSA NON INGANNEVOLE

PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con parere del 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che

il messaggio in esame ( il sito www.unipsa.ch) NON COSTITUISCE una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21
del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti
considerazioni:


- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l'utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell'ordinamento in cui l'Università è costituita e legittimamente
opera;
- che, per l'effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l'ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all'ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall'Istituto, lasciando intendere che l'università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e,

pertanto,non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento


economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i
concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in

luogo di altri, in base a qualità inesistenti.


jolelda

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Apr 16, 2007, 6:06:30 AM4/16/07
to

jolelda

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Apr 16, 2007, 8:19:38 AM4/16/07
to

jolelda

unread,
Apr 17, 2007, 11:16:58 AM4/17/07
to

dott.gi...@gmail.com

unread,
Apr 17, 2007, 11:27:14 AM4/17/07
to
On 13 Apr, 12:02, "jolelda" <jole...@libero.it> wrote:
> SITO UNIPSA NON INGANNEVOLE
>
> PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
>
> Con parere del 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che
> il messaggio in esame ( il sitowww.unipsa.ch) NON COSTITUISCE una

Che bisogno hai di ripetere certe cose in diversi post??
Auguri e figli maschi.

Dr Gian Pietro Bomboi.

antonin...@alice.it

unread,
Apr 20, 2007, 5:43:26 AM4/20/07
to
forse lei non ha capito finchè lei non si asterrà da scrivere contro
di noi troverà la nostra replica sono stato chiaro???

avvoca...@excite.it

unread,
Apr 27, 2007, 5:17:09 PM4/27/07
to
On 20 Apr, 11:43, antonino.pi...@alice.it wrote:
>  forse lei non ha capito finchè lei non si asterrà da scrivere contro
> di noi troverà la nostra replica sono stato chiaro???

MASSIMO SILVESTRI LUSES ISSEA UNIPSA POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI LUGANO GIA PLURICONDANNATI DALL'AUTORITA' GARANTE
DEL MERCATO DELLA CONCORRENZA PER PUBBLICITA' INGANNEVOLE IN
QUANTO SPACCIAVANO SEDICENTI ISTITUTI ACCADEMICI PER
UNIVERSITA'SI STA RICICLANDO PROMUOVENDO UN ALTRO SITO CHE
CAMUFFA LE STRUTTURE OGGETTO DI PROVVEDIMENTO TALE
www.laureaonline.ch DIFFIDATE ANCHE PERCHE' L'AUTORITA' GARANTE
HA AVVIATO UNA ENNESIMA INCHIESTA PER PUBLICITA' INGANNEVOLE

WWW.UNIPSA.CH ISSEA SA MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI LUGANO CONDANNATI PER LA
SECONDA VOLTA IN UN TRIMESTRE
Provvedimento

PI5224 - UNIPSA - ISSEA

--------------------------------------------------------------------------------
tipo Chiusura istruttoria

numero 16494

data 15/02/2007

PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007

Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole


Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;


VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate
dall’operatore risultano prive di fondamento.

E’ necessario rilevare, altresì, quale aggravante, al fine della
valutazione di ingannevolezza, la circostanza che i destinatari del
messaggio sono prevalentemente soggetti non particolarmente esperti,
considerando che il target di consumatori cui si rivolge è
principalmente individuato in giovani neo diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può
concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre
in errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo stesso
svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento
economico.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

.


Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione, si
tiene conto dell’ampiezza della diffusione e della elevata capacità di
penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo internet, suscettibile di
raggiungere un ampio numero di consumatori, mentre, con riguardo alla
durata della violazione, che è stato diffuso per un periodo di tempo
di almeno 5 mesi (da febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600 €
(tredicimilaseicento euro).

RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso dall'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio volto a promuovere
il Politecnico degli Studi Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso
attraverso il sito internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in
errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo stesso
svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento
economico;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente


provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, costituisce, per le

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e

pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e

avvoca...@excite.it

unread,
Apr 27, 2007, 5:32:30 PM4/27/07
to
MASSIMO SILVESTRI LUSES ISSEA UNIPSA POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI LUGANO GIA PLURICONDANNATI DALL'AUTORITA' GARANTE
DEL MERCATO DELLA CONCORRENZA PER PUBBLICITA' INGANNEVOLE IN
QUANTO SPACCIAVANO SEDICENTI ISTITUTI ACCADEMICI PER
UNIVERSITA'SI STA RICICLANDO PROMUOVENDO UN ALTRO SITO CHE
CAMUFFA LE STRUTTURE OGGETTO DI PROVVEDIMENTO TALE
www.laureaonline.ch DIFFIDATE ANCHE PERCHE' L'AUTORITA' GARANTE
HA AVVIATO UNA ENNESIMA INCHIESTA PER PUBLICITA' INGANNEVOLE

WWW.UNIPSA.CH ISSEA SA MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI STUDI


AZIENDALI DI MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI LUGANO CONDANNATI PER LA
SECONDA VOLTA IN UN TRIMESTRE
Provvedimento

PI5224 - UNIPSA - ISSEA

--------------------------------------------------------------------------------
tipo Chiusura istruttoria

numero 16494

data 15/02/2007

PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007

Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole


Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;


VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate
dall’operatore risultano prive di fondamento.

E’ necessario rilevare, altresì, quale aggravante, al fine della
valutazione di ingannevolezza, la circostanza che i destinatari del
messaggio sono prevalentemente soggetti non particolarmente esperti,
considerando che il target di consumatori cui si rivolge è
principalmente individuato in giovani neo diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può
concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre
in errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo stesso
svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento
economico.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

.


Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione, si
tiene conto dell’ampiezza della diffusione e della elevata capacità di
penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo internet, suscettibile di
raggiungere un ampio numero di consumatori, mentre, con riguardo alla
durata della violazione, che è stato diffuso per un periodo di tempo
di almeno 5 mesi (da febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600 €
(tredicimilaseicento euro).

RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso dall'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio volto a promuovere
il Politecnico degli Studi Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso
attraverso il sito internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in
errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo stesso
svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento
economico;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, costituisce, per le

ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di


pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a),
e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione.
b) che alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 13.600 € (tredicimilaseicento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve


essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.

jolelda

unread,
Apr 30, 2007, 9:46:33 AM4/30/07
to

isse...@gmail.com

unread,
Jun 22, 2016, 6:22:08 AM6/22/16
to
TAR DEL LAZIO : IL NOSTRO SITO INTERNET NON E' INGANNEVOLE
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n.14210 del 7 novembre 2007 depositata il 31 dicembre 2007 , ha accolto il ricorso della nostra università ed ha annullato il provvedimento n.16494 ed il connesso provvedimento n.16880 IP 20, dell'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, stabilendo che il nostro sito NON E' INGANNEVOLE.
Scrive il Tar…….omissis
FATTO E DIRITTO
“il ricorso n.2931/07 è fondato e va di conseguenza accolto.
Con il terzo motivo d’impugnativa,la ricorrente ha contestato la natura ingannevole del messaggio pubblicitario.
La doglianza puo essere condivisa
Il messaggio,infatti,non appare idoneo ad orientare indebitamente le scelte dei consumatori…
Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile che l’università è autorizzata all’uso della denominazione ai sensi della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta normativa la sua attività è regolata…..”

isse...@gmail.com

unread,
Jun 9, 2017, 6:50:28 AM6/9/17
to
TATUS GIURIDICO DEL POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI
Il Politecnico di Studi Aziendali opera legalmente quale Università privata in virtu’ degli Art. 20 e 27 della
Costituzione Federale Svizzera e dell’art. 74 cpv.1 della Legge sull’Istruzione del Cantone di Zugo, offrendo
corsi che portano al conseguimento di titoli accademici di Bachelor Degree (Lauree triennali), Master Degree
(lauree specialistiche), Executive Master e Master of advanced studies, oltre che Dottorati di Ricerca ‐ PhD
corrispondenti ai livelli 6,7,e,8 del sistema europeo E.Q.F.European Qualification Framework
(Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 aprile 2008) .
Si fregia della denominazione di “ università” in conformità agli articoli 75 e 76 della Legge federale sulla
promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 1 gennaio 2015.
E' riconosciuto , in termini generali, dall'ordinamento giuridico nazionale svizzero come università privata del
sistema universitario, come stabilito dalle sentenze del Tribunale Cantonale d'Appello n.11.2006.118 del 9
maggio 2008, del Tribunale Federale n.5A_376/2008 del 20 gennaio 2009 e del Tribunale Amministrativo
Federale n. B 5924/2012del 13 agosto 2013.
E’ gestito dalla società “I.S.S.E.A SA Scuola universitaria privata a distanza” iscritta al Registro di
Commercio del Cantone di Zugo.

isse...@gmail.com

unread,
Jun 9, 2017, 6:52:47 AM6/9/17
to
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