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Tanti auguri Pierluigi De Rosa, terruncello mio :-)

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Andreina Derosa

unread,
Sep 7, 2010, 6:55:51 AM9/7/10
to

Salve, sono Andreina De Rosa, madre del più noto Pierluigi, noto
sopratutto con lo pseudonimo Thorin <tho...@bofhland.org>, oltre a
vari altri morphing.

Nel giorno del compleanno del mio bimbetto volevo fargli avere questo
regalo in modo che tutti i suoi amichetti possano giocare con lui.

TANTI TANTI AUGURI, TERRUNCELLO MIO :-)

E poi vi racconto anche il vero motivo del perché si comporta come
tutti sapete e vedete da anni, andando in giro per usenet ad insultare
e molestare tutto e tutti deliberatamente.

Dovete sapere che in Calarabia Saudita, quella profonda terronia dove
vivevo da ragazza, dove si muore più di malasanità che di pistolettate
(in tutti i casi si campa poco...), nei primi anni '90 lavoro non ce
n'era.
Così, ancora minorenne, mi trasferii in Germania, a Duisburg per
l'esattezza, dove noi calabresi siamo di casa, e pure di tomba visto
che andiamo ad ammazzarci là, da mia Zia che mi iniziò al lavoro più
antico del mondo.
Grazie a lei, a 17 anni trovai subito lavoro in un elegantissimo
bordello della città dove ebbi modo di guadagnare bene per molti anni,
mentre al paese facevo sapere che lavoravo come domestica, fintanto
che non accadde "l'incidente"...
Nove mesi dopo quell'incidente del dicembre 1993, da quel preservativo
scoppiato, uscì il mio bel bambino!

Non ho idea di chi possa essere il padre, perché in quel periodo
lavoravo molto dato che stavano cominciando ad arrivare molti nuovi
clienti dall'est europeo, ma rimasi comunque molto contenta di poter
scodellare questo *paffuto scarrafone* che voi tutti conoscete, perché
si, è vero: ogni scarrafone è bello a mamma sua!

Lui, purtroppo però, crescendo non la prese bene: avere scritto
"figlio di NN" all'anagrafe non gli ha mai fatto piacere e al paese lo
prendevano sempre in giro gli altri bambini, con la tipica crudeltà
razzistica terronica verso il "diverso" (vedi Rosarno gennaio 2010,
per esempio), per questa sua "mancanza".
Ma a me un padre per lui non manca: ho continuato a poterla dare a chi
volevo io, a pagamento oppure no, con la massima libertà, e c'ho pure
mantenuto tutta la nostra 'ndrina con i soldi del mio lavoro più
antico del mondo.

Vi giuro che se avessi saputo che la mia piergigia molesta andava a
cercarsi guai come questi qua sotto, sarei andata di persona in
Padania a concedere i miei favori sessuali a Lex Tutor come offerta di
risarcimento per quello che ha dovuto sùbire dal comportamento della
mia bestiolina terrona.

Nel frattempo, resto a disposizione di tutti gli altri; mi trovate sui
giornali degli annunci locali di Cosenza (e chiamate che devo pagare
le spese legali, perché gli avvocati, che postano anche in questo
gruppo, saranno delle carogne ma mica lavorano gratis...). :-)


PROCURA della REPUBBLICA di PIACENZA

N. 855/09 R.G.N.R. Mod. 21-bis

ATTO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

Informazione sul diritto di difesa (Art. 20, D.Lgs. 28 agosto 2000, n.
274)

Il Pubblico Ministero
visti gli atti nel procedimento a carico di:
DE ROSA Pierluigi, nato a Cosenza, in data 08.09.1994, ivi residente,
in via Saniscalchi, 7;

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 595 c.p., perché offendeva la reputazione di
Lex Tutor, in particolare, agendo con lo pseudonimo Thorin
<tho...@bofhland.org>", pubblicava nel gruppo di discussione
it.news.net-abuse, della rete telematica Usenet, a titolo "La mia
firma", gli scritti meglio indicati negli allegati all'atto di
querela, che qui si intende integralmente riportati.
In luogo imprecisato, in data 04.10.2008

Letto l'art. 20 D. Lgs. n. 274/2000

CITA

De Rosa Pierluigi, nato a Cosenza, in data 08.09.1994, ivi residente,
in via Saniscalchi, 7, a comparire dinanzi al Giudice di Pace, Sezione
penale, per il giorno 28 settembre 2010, ore 09:30

Si comunica che è stato nominato quale difensore d'ufficio l'aw. XXX,
richiesta n. 20102041946, del 07/07/2010 che verrà sostituito da un
avvocato difendi-spammer come quel figlio di puttana di Parsifal.

Avverte l'imputato che:
• non comparendo sarà giudicato in contumacia;
• qualora ne ricorrano i presupposti e fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento l'imputato potrà presentare domanda di
oblazione;
• il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato
presso la segreteria del Pubblico Ministero e che le parti e i loro
difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
• ha la facoltà di nominare un Difensore di fiducia e che, in
mancanza, sarà assistito dal Difensore di ufficio sopra indicato.

A tal proposito lo avvisa:
• che la difesa tecnica è obbligatoria nel processo penale e che
ha facoltà di nominare fino a due Difensori di fiducia, con
l'avvertimento che in mancanza sarà assistito dal Difensore nominato
d'ufficio;
• che la nomina del Difensore di fiducia è fatta con dichiarazione
resa all'Autorità procedente o consegnata alla stessa Autorità dal
Difensore nominato, ovvero trasmessa con raccomandata;
• che la nomina del Difensore di fiducia della persona fermata o
arrestata, ovvero in custodia cautelare, può essere fatta da un
prossimo congiunto, nelle forme sopra indicate e finché la stessa
persona non vi abbia direttamente provveduto;
• che il Difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il
patrocinio e cessa dalla sue funzioni se viene nominato un Difensore
di fiducia;
• che ha l'obbligo di retribuire il Difensore di ufficio (qualora
non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio
a spese dello Stato), e che in caso di insolvenza potrà procedersi ad
esecuzione forzata nei suoi confronti;
• che al Difensore (di fiducia o di ufficio) competono le facoltà
ed i diritti che la legge riconosce all'imputato (tranne quelli che
sono riservati in via esclusiva a quest'ultimo) e che lo stesso
imputato può togliere efficacia, con espressa dichiarazione contraria,
all'atto compiuto dal Difensore prima che, in relazione allo stesso
atto, sia intervenuto un provvedimento del Giudice;
• che in caso di arresto, fermo od esecuzione di misura cautelare
ha diritto a conferire con il Difensore fin dall'inizio della
privazione della libertà personale (salve le dilazioni previste dalla
legge);
• che in caso di abbandono o rifiuto ingiustificato della difesa
d'ufficio il Difensore viene sottoposto a procedimento disciplinare;
• che la difesa di più persone può essere assunta da un Difensore
comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili;
• che il Difensore (di fiducia o di ufficio) che non accetta
l'incarico conferitogli o vi rinuncia deve darne immediata
comunicazione all'Autorità procedente ed alla persona che l'ha
nominato, con l'avvertimento che la rinuncia del mandato non ha
effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo Difensore di
fiducia o di ufficio (e che comunque non sia decorso il termine a
difesa di sette giorni previsto dalla legge);
• che l'art. 76 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 prevede le condizioni
per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato ed in particolare
che può essere ammesso al patrocinio gratuito chi è titolare di un
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16;
• che gli artt. 78,79,93,94,95 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115
disciplinano il contenuto dell'istanza per l'ammissione al patrocino a
spese dello Stato, prescrivendo altresì le sanzioni penali per il caso
di falsità nelle dichiarazioni, autocertificazioni, comunicazioni od
indicazioni previste dallo stesso decreto;
• che il Difensore di fiducia o quello di ufficio hanno il dovere
di rendere edotta la persona assistita di tutti i diritti e le facoltà
ad essa spettanti nei vari gradi di giudizio del procedimento penale.

Indica quale persona offesa:
Lex Tutor;

Indica le seguenti fonti di prova:
atto di querela e relativi allegati (più sorpresine varie successive);

Indica i seguenti testimoni:
Lex Tutor;
BALLA Emanuele, nato a Sacile, residente a Cervignano del Friuli (UD),
via Garibaldi, 3;

che saranno sentiti sulle circostanze di modo, di tempo e di luogo in
cui ebbero a verificarsi i fatti di cui al capo di imputazione

Visti gli artt. 148 comma 2 bis, 151 c.p.p.

DISPONE

che il presente atto sia notificato:
• alla persona imputata ed alla persona offesa, a mezzo
dell'Ufficio N.E.P. di Piacenza;
• al difensore d'ufficio/di fiducia a mezzo della Sezione di P.G.
in Sede, che potrà effettuare la notifica a mezzo telefax, nel
rispetto del disposto di cui all'art. 148 co. 2 bis c.p.p.

Piacenza, 7 luglio 2010

Il PUBBLICO MINISTERO
dott. Lucio BARDI

Depositato in segreteria il 7 luglio 2010

--
Sono Andreina Derosa, madre di Pierluigi De Rosa, quel mio
bravo figliolo che da anni immerda usenet con i suoi insulti
contro tutto e tutti, per favore compatitelo.
Per scrivermi, riscaldami la mail da COLD a HOT! :-)

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