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in...@nospam.net> wrote:
> Personalmente presento queste ricevute alla mia commercialista anche
> perchè non dispongo di altro.
> Fino ad oggi non ho avuto reclami. Concordo che risultano molto semplici
> e anch'io all'inizio avevo dei dubbi.
Più che semplici, sono illegali.
Purtroppo il decreto presidenziale n. 633/72 è quello che ancor oggi
regola la fatturazione e l'IVA. Il commercio elettronico e l'abolizione
delle frontiere erano al di là dall'essere immaginati.
Attenzione: non si tratta di una legge del parlamento, ma di un atto
unilaterale del governo controfirmato dal presidente della repubblica.
Il presidente dell'epoca era Leone, uomo di specchiata moralità e
sicuramente attentissimo a semplificare la vita a chi lavora.
L'art. 17 del decreto, al comma 2, recita: "La fattura deve [...]
contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione
sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata
l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non
residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA."
In tempi più recenti si è stabilito che si debbano indicare anche il
C.F. del venditore e la P.IVA dell'acquirente (non trovo il testo). Il
vecchio decreto prevede anche la duplice copia (non si specifica se
eseguita con carta carbone).
Nella fattura di Apple manca anche l'indirizzo del venditore, dato
fondamentale, con gli altri, per la compilazione del registro
clienti-fornitori.
In altre parole: possiamo in buona fede registrare questo documento come
fattura. Non abbiamo rubato, non siamo commercialisti, non abbiamo
indicato cifre false. Ma in caso di controllo, questo foglietto sarebbe
il primo appiglio dell'Agenzia delle Entrate per far scattare il multone
(evasione fiscale, falsa fatturazione, importazione illegale,
superamento del plafond operazioni intracomunitarie, omissione di atti
fiscali, omissione di atti doganali...)
Ciao,
Paolo