Scrive il Tar....omissis
FATTO E DIRITTO
"il ricorso n.2931/07 è fondato e va di conseguenza accolto.
Con il terzo motivo d'impugnativa,la ricorrente ha contestato la
natura ingannevole del messaggio pubblicitario.
La doglianza puo essere condivisa
Il messaggio, infatti, non appare idoneo ad orientare indebitamente
le
scelte dei consumatori…
Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile
che l'università è autorizzata all'uso della denominazione ai sensi
della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta
normativa la sua attività è regolata..."
Di conseguenza l'Autorità garante della Concorrenza ed il mercato di
Roma, con delibera del 30 aprile 2008, ha deliberato il "non luogo a
provvedere" nella procedura IP20 provvedimento n.16880, archiviando
il
procedimento per inottemperanza.
http://www.unipsa.ch/documenti/news/Tar.pdf
http://www.unipsa.net/it/documenti/news/delibera30aprile2008.pdf
http://www.agcm.it/index.htm
Peraltro la nostra correttezza era già stata accertata e dichiarata
dalla competente autorità Svizzera ( Il Governo del Cantone Ticino)
CHE HA ACCERTATO, CON DELIBERA DEL 17 FEBBRAIO 2006, CHE LA NOSTRA
UNIVERSITA INFORMA CORRETTAMENTE SULLA VALIDITA DEI TITOLI
CONFORMEMENTE ALL'ART 14 cpv.3 DELLA LEGGE CANTONALE SULL'UNIVERSITA
( punto 3 della delibera).
http://www.unipsa.ch/documenti/delibera_autorizzazione_consiglio_stat...
Con riferimento quindi a tali messaggi diffamatori ,continuamente
reiterati sui NG ,abbiamo presentato alle autorità giudiziarie
italiane e svizzere , le relative querele penali e tutti i dati
che serviranno a identificare e perseguire i bontemponi che si
nascondono sotto diversi Nickname