Dettaglio del Ricorso
Num. Reg. Gen.: 2931/2007 Data Dep.: 05/04/2007 Sezione: 1.
Oggetto del ricorso: PUBBLICITA' INGANNEVOLE AI SENSI ART. 19, 20 E
21 LETT. A) E C) D.LGS. 206/05 (PROMOZIONE DEL POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI LUGANO) - IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA - (23 BIS)
Istanza di fissazione: SI
Istanza di prelievo:
Ricorrenti/Resistenti
Tipo Nome Cognome / Istituzione
RICORRENTE ISSEA SA UNIVERSITA' PRIVATA A DISTANZA
RESISTENTE AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO
RESISTENTE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS LTD (ESE)
Avvocati
Nome: LUCIA Cognome: BITTO AVV.
Indirizzo , Tel.
Nome: FEDERICO Cognome: FURLAN AVV.
Indirizzo , Tel.
AVVOCATURA DELLO STATO
Indirizzo VIA DEI PORTOGHESI, 12 RM, Tel.
Atti Depositati
Deposito Tipo Parte Parte Atto Depositato
31/10/2007 RESISTENTE AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO
MEMORIE
18/04/2007 RESISTENTE AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO
DOCUMENTI
17/04/2007 RESISTENTE AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO
MEMORIE
13/04/2007 RESISTENTE AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO
COSTITUZIONE
05/04/2007 RICORRENTE ISSEA SA UNIVERSITA' PRIVATA A DISTANZA
DOCUMENTI
05/04/2007 RICORRENTE ISSEA SA UNIVERSITA' PRIVATA A DISTANZA
ISTANZA CAUTELARE
05/04/2007 RICORRENTE ISSEA SA UNIVERSITA' PRIVATA A DISTANZA
ISTANZA DI FISSAZIONE
Provvedimenti
Esito Tipologia Data Provvedimento Numero
RESPINTA SOSPENSIVA 18/04/2007 200701795
ACCOLTO SENTENZA 31/12/2007 200714210
Decreti
Nessun decreto
Udienze
Data fiss. udienza: 18/04/2007 Tipologia udienza: CAMERA DI
CONSIGLIO
Relatore: ROBERTO CAPONIGRO Tipologia del relatore: CONSIGLIERE
Secondo componente: PASQUALE DE LISE Tipologia componente: PRESIDENTE
Terzo componente: ANTONINO SAVO AMODIO Tipologia componente:
CONSIGLIERE
Data fiss. udienza: 07/11/2007 Tipologia udienza: UDIENZA
PUBBLICA
Relatore: ROBERTO CAPONIGRO Tipologia del relatore: CONSIGLIERE
Secondo componente: PASQUALE DE LISE Tipologia componente: PRESIDENTE
Terzo componente: SILVIA MARTINO Tipologia componente: CONSIGLIERE
Lodevole
Pretura del Distretto di Lugano
ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI ex art. 28c CC
(con domanda di provvedimenti superprovvisionali urgenti inaudita
parte ex art. 28d cpv. 2 CC)
che presenta Massimo SILVESTRI, Via Ferri 14, Lugano
(patrocinato dall'avv. Francesco Naef, Via Nassa 21, 6901 Lugano)
contro 1. L.U.de.S. Libera università degli studi di scienze umane e
tecnologiche, Lugano
2. avv. Giorgio Grandini, Lugano
(entrambi rappresentati dallo studio legale Grandini Scolari Medici,
Via Motta 24, 6901 Lugano)
in materia di Protezione della personalità
IN FATTO ED IN DIRITTO
Vistosi leso nell'onore da tal affermazioni false e diffamatorie
l'istante ha direttamente richiesto alle convenute, con scritto 17
luglio 2007 diretto all'ufficio legale LUDES, l'immediata
cancellazione delle pagine in questione nella parte riferita alla sua
persona (doc. E).
4. Nel merito, è certo che le affermazioni del convenuto 2 sulle
pagine doc. G ed H del sito internet della convenuta 1 sono lesive
della personalità dell'istante, dipinto come un noto pluripregiudicato
recidivista.
Egli è infatti accusato di aver commesso dei reati (diffamazione) ,
nella parte in cui si indica che non meglio precisati attacchi
denigratori contro la convenuta 1 sarebbero a lui riconducibili.
a) Per quanto riguarda la prima parte delle affermazioni ("...attacchi
diffamatori via internet riconducibili a Massimo Silvestri...") si
tratta di accusa falsa e quindi di per sé illecita.
b) Quanto alla seconda parte delle affermazioni (..Massimo Silvestri
che, per la cronaca, ha subito le seguenti condanne...."), questa è
complessivamente illecita, poiché fondata su affermazioni false e
sulla violazione della presunzione di innocenza.
Anche in tal caso non vi è alcuna possibile lecita giustificazione per
il propagare tali falsità; piuttosto, la convenuta 1 intende con ciò
discreditare l'amministratore unico di una concorrente, avvantaggiarsi
così nel mercato, scopo che non può certo valere come fatto
giustificativo.
c) Più precisamente in merito all'affermazione secondo la quale
l'istante sarebbe stato condannato per diffamazione via internet con
Decreto di accusa di un Sost PP ticinese, la stessa è falsa e
manifestamente lesiva della presunzione di innocenza. il Decrero di
accusa in questione non si è trasformato in condanna perché è stata
interposta tempestiva opposizione, e gli atti sono perciò stati
trasmessi alla Pretura penale per il giudizio. Non vi è stata nessuna
condanna e nessun accertamento di fatto definitivo.
L'affermazione in questione, che invece lascia intendere vi sia stata
definitiva condanna ed accertamento del reato di diffamazione via
internet, è perciò illecita
Una simile lesione della presunzione di innocenza è
ingiustificabile; .
6. Per il resto, è certo che la lesione è attuale visto che le
affermazioni illecite citate sono tutt'ora leggibili su internet, e
che il comportamento dei convenuti non fa sperare in una prossima
modifica delle stesse.
Infine, l'ordine ai convenuti di cancellare dal sito internet in
questione le affermazioni false riferite all'istante non appare per
nulla sproporzionato alla gravità della lesione, non causa alcun
pregiudizio ai convenuti, ed è da questi facilmente eseguibile visto
che concerne il sito di proprietà della convenuta 1.
L'istanza merita dunque pieno accoglimento.
7. Per tutti questi motivi appare giustificato proibire l'attuale
lesione a titolo cautelare. Visto il carattere manifestamente illecito
della lesione causata dagli istanti e la loro colpevole intenzionalità
- appare urgente eliminare le affermazioni denigratorie e fare cassare
l'inutile pregiudizio dell'istante tramite dei provvedimenti ordinati
ed eseguiti immediatamente e senza previo contraddittorio.
L'ordine va inoltre assortito con la comminatoria penale dell'art. 292
CPS per garantirne l'effettività.
P.Q.M.
si chiede piaccia
decretare:
A. IN VIA SUPERCAUTELARE INAUDITA PARTE
1. L'istanza è accolta, e di conseguenza è fatto ordine ai convenuti 1
e 2 di eliminare dal sito internet www.uniludes.ch tutte le
affermazioni riferite a Massimo Silvestri.
2. L'ordine di cui sopra viene impartito con la comminatoria dell'art.
292 CP che prevede la pena dell'arresto o della multa in caso di
disobbedienza ad una decisione dell'autorità.
3 Protestate spese e ripetibili.
B. IN VIA CAUTELARE
Idem come sopra
Con i miei ossequi
Avv. Francesco NAEF
IL PRETORE DEL DISTRETTO DI LUGANO
Avv.Francesco Trezzini
Con ordinanza DI 2007.1103 del 5 settembre 2007-09-28 ha accolto
parzaialmente l'istanza,considerando che il Decreto penale di accusa
non è una condanna ma solo una proposta di condanna alla quale
l'istante ha fatto opposizione, ordinando alla Ludes e all'avv.Giorgi
Grandini di Lugano di eliminare dal sito internet www.uniludes.ch le
affermazioni diffamatorie.
La Università Ludes di Lugano non è riconosciuta dalla conferenza
universitaria svizzera non essendo accreditata.
Il diploma di fisioterapia rilasciato non è un diploma universitario
svizzero ,ma un titolo professionale.
Gli altri titoli accademici ( dottorati di ricerca ed executive
master )che la Ludes rilascia, non sono equipollenti a quelli delle
università accreditate svizzere e della Unione Europea e non hanno
valore legale nel sistema universitario svizzero,secondo quanto
scritto dal Dipartimento Educazione del Cantone Ticino, nella propria
nota informativa concernente il valore dei titoli accademici.
La controfima dei diplomi delle autorità non significa affatto
riconoscimento degli stessi,ma solamente attestazione di
certificazione di qualità del management ( eduqua)
RACCOMANDATA
Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Milano
Palazzo di Giustizia
Via Freguglia 2
20100 MILANO
Lugano, 30 gennaio 2008
DENUNCIA/QUERELA PENALE
che presenta I.S.S.E.A. SA - Università privata a distanza, Agno in
persona
del suo amministratore unico Avv.Massimo Silvestri con sede in Via
Lugano,13 Agno
e personalmente l'Avv.Massimo Silvestri residente in Via Ferri,14/a
6900 Lugano
Svizzera
contro ignoti
per titolo di diffamazione ( art.595 CP) , ingiurie ( art.594 CP),
violazione segreto di
indagine
in merito a fatti avvenuti in data odierna
dichiarando di volere la punizione del reo, e di preannunciare di
costituirsi parte civile
nell'eventuale procedimento penale
*******
Onorevole Signor Procuratore ,
con la presente desideriamo denunciare fatti che stanno avvenendo ad
opera di ignoto responsabile , che riteniamo possano essere
costitutivi di diffamazione ed ingiuria e violazione del segreto di
indagine.
La denunciante è iscritta a Registro di Commercio di Agno e si occupa,
come istituto privato, di insegnamento e formazione di livello
universitario a distanza. È stata autorizzata all'uso del nome
"Politecnico di studi aziendali università privata a distanza" con
delibera del Consiglio di Stato n. 704 del 14 febbraio 2006.
Oggi,nella mia qualità di amministratore unico e personalmente, sono
venuto a conoscenza che sono apparsi su diversi newsgroups di
Google, messaggi provenienti da ignoto identificabile dal numero
IP 213.156.52.103 del provider fastweb di Milano, e dalla e-mail di
provenienza del mittente avvoca...@excite.it nick name
gabrielnet , dal contenuto diffamatorio nei confronti del nostro
istituto e ingiurioso nei confronti del sottoscritto.
Si scrive nei messaggi che il nostro istituto sarebbe stato condannato
piu volte per aver ingannato i consumatori , facendo riferimento a
provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza ed il
Mercato,indicandolo come "pluricondannato per pubblicità ingannevole",
o " pataccaro" "PERCHE' DIGITANDO IL SEGUENTE INDIRIZZO DEL TAR DEL
LAZIO http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?
eg=Lazio&Tar=Roma
ED EFFETTUANDO UNA RICERCA NELLA SEZIONE SENTENZE AL SEGUENTE
LINK http://www.giustizia- amministrativa.it/WEBY2K/
frmRicercaSentenza.asp
INSERENDO IL NUMERO E LA DATA ,( 13 novembre 2007 numero 200700255 )
DELLA ASSERITA PRONUNCIA A FAVORE DEL POITECNICO DI LUGANO COMPARE
TUTTA UNA ALTRA RISOLUZIONE CHE NULLA HA A CHE FARE CON ISSEA E
MASSIMO SILVESTRI
http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/ElencoSentenze.asp"
In realtà il nostro istituto ha vinto il ricorso al TAR Lazio n.
2931/07, che con sentenza del 13 novembre 2007 n.14210, depositata il
31/12/2007, ha annullato i provvedimenti n.16494 del 15 febbraio
2007 ed il connnesso n.16880 del 6 maggio 2007 dell'Antitrust di
Roma,statuendo che non esiste alcuna ingannevolezza.
In merito all'affermazione secondo la quale il sottoscritto sarebbe
stato condannato per diffamazione via internet , la stessa è
dolosamente parziale, perché omette di indicare che la sentenza del
Pretore di Bellinzona ( e non del Tribunale di Lugano) ,è stata
appellata alla Corte di Cassazione e Revisione Penale del Cantone
Ticino, ai sensi del codice di procedura penale del Cantone Ticino,e
quindi non è cresciuta in cosa giudicata ,ed il sottoscritto quindi è
presuntivamente innocente. Non vi è stata nessuna condanna e nessun
accertamento di fatto definitivo.
L'affermazione in questione, che invece lascia intendere vi sia stata
definitiva condanna ed accertamento del reato di diffamazione via
internet, è perciò illecita. Una simile lesione della presunzione di
innocenza è ingiustificabile .
Per quanto riguarda l'affermazione contenuta sempre nel messaggio
"MASSIMO SILVESTRI SOTTO INCHIESTA DAL TRIBUNALE PENALE DI MILANO
A seguito della sentenza del 19 luglio 2007 del Tribunale federale
(sentenza 1C. 187/2007, consultabile all'indirizzo www.tribunale-federale.ch),
anche la Procura di Milano potrà finalmente disporre dei dati
anagrafici e dell'indirizzo della persona che da anni diffama a mezzo
internet l'Università LUDES di Lugano.
La Procura di Milano aveva infatti chiesto alle Autorità penali del
Cantone Ticino il nome, il cognome e l'indirizzo del proprietario
degli IP utilizzati per diffamare via internet la L.U.de.S., ritenuto
che gli SPAM erano tutti postati per il tramite di un provider
svizzero.
L'interessato si è opposto alla richiesta trasmissione dei dati
anagrafici personali in tutte le istanze giudiziarie, fino ad arrivare
al Tribunale federale.
L'Alta Corte federale gli ha tuttavia dato torto: pertanto le Autorità
del Tribunale penale di Milano potranno ora disporre non solo del nome
dell'autore dei reati via internet commessi contro la L.U.de.S, ma
saranno altresì in grado di procedere penalmente contro lo stesso per
il titolo di reato di diffamazione, così come per gli altri reati
contestati."
la sua divulgazione viola il segreto investigativo ,in quanto alla
data odierna il sottoscritto non ha ricevuto alcuna comunicazione in
merito,né avviso di garanzia,né decreto di conclusione indagini e
quindi la pendenza del presunto procedimento è tuttora coperta dal
segreto e non è di dominio pubblico.
Si informa il Procuratore che tale notizia era già comparsa sul sito
della università Ludes
di Lugano http://www.uniludes.ch/News/Lingue/italiano/news/2007/ufficio%20legale_news.html
dove alla data odierna risulta ancora presente, nella circolare 3
agosto 2007 a firma Ufficio
legale Uniludes avv. Giorgio Grandini.
Nei messaggi sopradescritti sembra evidente che siano quindi
ravvisabili i reati di cui agli
artt. 594 e 595 , CP e quello di violazione del segreto
investigativo.
Si richiama l'attenzione del Procuratore sul fatto che la notizia
della condanna e del
procedimento penale che sarebbe in corso a Milano a carico del
sottoscritto,non sono
,come già detto,di dominio pubblico ,ma certamente conosciute
dalla parte denunciante
in quei procedimenti ,cioè la Università Ludes di Lugano, in persona
del suo Presidente
prog.Paolo Sotgiu e del suo direttore dell'ufficio legale Avv.Giorgio
Grandini.
Comunque l'identificazione della provenienza del messaggio stesso è
relativamente
semplice disponendo dell' IP 213.156.52.103 di provenienza e
soprattutto della e-mail
indicata avvoca...@excite.it, attraverso la quale risalire al
suo titolare e quindi al
mittente del messaggio.
In considerazione di tutto ciò i denuncianti sporgono denuncia e
querela e chiedono l'apertura del procedimento penale ,
l'identificazione del responsabile autore di tali messaggi e la
sua condanna, dichiarando di volersi costituire sin d'ora parte civile
nell'eventuale procedimento penale.
Chiedono inoltre,in caso di archiviazione,di essere avvisati per poter
proporre eventuale atto di opposizione.
Con ossequio
I.S.S.E.A - Università privata a distanza
amministratore unico
avv.Massimo Silvestri
Si producono:
- doc. A estratto Registro di commercio ISSEA SA
- doc. B delibera CdS 704 del 14 febbraio 2006
- doc. C messaggio pubblicati sui newsgroups
- doc.D copia dispositivo ricorso Tar lazio 2931/07
- doc.E copia passaporto
- doc.F dichiarazione di ricorso alla Corte di Cassazione
leggete il dispositivo
http://www.unipsa.ch/documenti/news/Tar.pdf