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legge comunitaria 2008

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albert...@yahoo.it

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Sep 19, 2012, 10:32:06 AM9/19/12
to
visto che ancora non è stato aggiornato il DPCM 05/12/97 i rapporti tra privati e in particolare tra costruttori-venditori ed acquirenti come posso essere considerati? In sintesi può un acquirente nei confronti di un venditore procedere ad una causa in caso di riscontrati diffetti di isolamento acustico?

Erg Frast (lab)

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Sep 20, 2012, 6:38:29 AM9/20/12
to

<albert...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:4a2b8a73-af39-4b80...@googlegroups.com...
Si, ma per vie traverse.
L'acquirente che compra una casa con isolamento non conforme al DPCM
05/12/97 non potrà impugnare il decreto lamentandone il mancato rispetto.
Può però lamentare il fatto che l'immobile acquistato non è conforme a
quanto descritto in sede di contratto (andando a vedere le condizioni
contrattuali).
Inoltre se il DPCM 05/12/97 non è rispettato l'immobile non dovrebbe
ricevere l'agibilità, quindi l'acquirente si potrebbe rivalere sul
costruttore-venditore per questo. Se invece l'agibilità è stata rilasciata è
il comune che ha commesso un illecito e si potrebbe fare causa a questo, ma
non so a chi possa convenire.

Spero di essere stato chiaro.

EF


albert...@yahoo.it

unread,
Sep 20, 2012, 9:43:14 AM9/20/12
to
Premetto che quasi sempre i contratti di vendita sono redatti dalle imprese
e non sono riportano tutte le leggi e norme che devono essere rispettate. Inoltre l'acquirente, se non è nel settore, non conosce quasi nulla in merito a Leggi inerenti l'isolamento sia aucstico che termico che ogni edificio deve soddisfare.
Leggendo poi l'art. 15 comma 5 della Legge comunitaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, viene anche riportato "...fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato" che al mio modo di vedere sembrerebbe che la condizione unica affinchè siano nulle cause tra privati (contruttore-venditore ed acquirente) è che le prescrizioni del DPCM siano rispettate.
E' una mia interpetazione però
Comunque ieri cercando un pò qua e un pò là, ho letto varie sentenze sul mancato rispetto del DPCM 05/12/97 successive alla legge comunitaria 2008-09:
http://www.confappi.it/news/9038

Erg Frast (lab)

unread,
Sep 20, 2012, 9:59:47 AM9/20/12
to

<albert...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio

>Premetto che quasi sempre i contratti di vendita sono redatti dalle imprese
e non sono riportano tutte le leggi e norme che devono essere rispettate.
Inoltre l'acquirente, se non è nel settore, non conosce quasi nulla in
merito a Leggi inerenti l'isolamento sia aucstico che termico che ogni
edificio deve soddisfare.
Leggendo poi l'art. 15 comma 5 della Legge comunitaria sulla Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, viene anche riportato "...fermi
restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e
la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico
abilitato" che al mio modo di vedere sembrerebbe che la condizione unica
affinchè siano nulle cause tra privati (contruttore-venditore ed acquirente)
è che le prescrizioni del DPCM siano rispettate.
.....
http://www.confappi.it/news/9038
.............................................................................

L'articolo è molto interessante, anche se, conoscendo la fonte, è
sicuramente orientato ad un'interpretazione un po' talebana del problema
rumore.
Come vedi il DPCM 5-12-97 rientra sempre in ballo, per cui è buona norma
cercare di rispettarlo. La legge 96/10 art. 15 va incontro ai costruttori,
che in genere se la vedono brutta, cercando di riequilibrare un po' la
situazione; anche perchè mandare in rovina le imprese di costruzioni non è
il modo migliore di uscire dalla crisi.
Alla fine, come tu fai notare, molto dipende dal giudice e aggiungerei anche
dall'abilità del CTP e ovviamente al buon senso e al polso del CTU.
Io personalmente, dovendo andare in causa come CTP per conto di un
costruttore, non darei la situazione per disperata, mi sembra che comunque
ci sia un certo margine di manovra. :-)


EF



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